Ricorso per conflitto di attribuzioni n. 4 del 5 aprile 2012 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 5 aprile 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 19 del 09.05.2012 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (C.I...), in persona del Presidente pro-tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 12 marzo 2012 rep. n. 23348 (all. 1), rogata dal Segretario generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 340 del 12 marzo 2012 (all. 2), dagli avv.ti prof.ri Giuseppe Franco Ferrari (C.F....) e Roland Riz (C.F....), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripeta n. 142, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al n. fax... e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata ...;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e per l'effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2011, recante «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a
Statuto speciale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 2012.
Con decreto datato 13 ottobre 2011, n. 18, recante «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a Statuto speciale», il Presidente del Consiglio dei ministri ha inteso disciplinare criteri e modalita' di erogazione delle risorse iscritte nel Fondo istituito dall'art. 6, comma 7, d.l. n. 81/2007 (legge di conv. n. 222/2007 e successive modifiche ed integrazioni), con la specifica finalita' di finanziare progetti di sviluppo economico e sociale dei territori posti a confine delle regioni a Statuto speciale.
Dopo avere, all'articolo 1, individuato la destinazione delle risorse, all'art. 2, comma 5, il predetto d.P.C.M. cosi' dispone: «Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai comuni dei territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
Attraverso siffatto provvedimento, il P.C.M. ha inteso coordinare la disposizione statale di cui al d.l. n. 81/2007 con quanto previsto dallo Statuto di autonomia all'art. 79, comma 1, lett. c).
Siffatto d.P.C.M., tuttavia, opera una illegittima invasione delle competenze provinciali in materia finanziaria recate dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, e risulta gravemente lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente provincia autonoma di Bolzano, configurandosi, per conseguenza, illegittimo per i seguenti motivi;
D i r i t t o
1. - Violazione delle disposizioni recate dal Titolo VI dello Statuto di autonomia, con particolare riferimento all'art. 79, comma 1, lett. c); degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto di autonomia;
dell'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987; dell'art. 2, commi 106 e da 117 a 121, legge n. 191/2009; dei principi della previa intesa e della leale collaborazione.
Il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano che e' stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 tra la Regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti del Governo.
Il precipitato di tale accordo e' rappresentato dai commi da 106 a 126 dell'art. 2, legge n. 191/2009 (L. Fin. 2009), con cui e' stato definito il nuovo assetto dei rapporti a contenuto finanziario tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige e province autonome, con cui sono stati individuati, in attuazione della legge n. 42/2009 e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia
finanziaria.
Si e' cosi' concordata, inter alia, la modificazione del Titolo VI dello Statuto speciale, rubricato «Finanza della regione e delle province», che oggi reca una disposizione - art. 79, nella lettera modificata dall'art. 2, comma 107, lett. h), legge n. 191/2009 -
espressamente deputata a disciplinate il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, del patto di stabilita' interno e delle altre misure della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
Piu' in particolare, l'art. 79 St., al comma 1, lett. e), prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti dalla provincia «con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi» (enfasi aggiunta).
In linea con quanto disposto dallo Statuto, l'art. 2, legge n. 191/2009 dedica i commi da 117 a 121 alla disciplina del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica, da realizzarsi con un finanziamento annuo pari a 40 milioni di euro - a carico del bilancio di ciascuna provincia - destinato al finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano.
La gestione delle risorse e' affidata ad un organismo di indirizzo cui partecipano, oltre ai rappresentanti dello Stato, anche i rappresentanti delle province autonome, ed a cui compete la fissazione dei criteri di valutazione e approvazione dei progetti sopra citati (commi da 117 a 119).
I limiti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri sono poi stabiliti dal successivo comma 120, ai sensi del quale «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra piu' comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalita' di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalita' di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato» (enfasi aggiunta).
Cosi' ricostruito il quadro di riferimento non e' chi non veda come il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'approvazione del d.P.C.M. di cui in epigrafe, abbia illegittimamente invaso l'ambito di competenza provinciale in materia di partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nei termini e con le modalita' di cui al citato art. 79, comma 1, lett. c), St.
L'art. 2, comma 5, d.P.C.M. 13 ottobre 2011, infatti, stabilisce che le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige, a valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi, sono acquisiti al bilancio dello Stato «ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23
dicembre 2009, n. 191».
Con la disposizione esaminata il P.C.M. interviene sui fondi che la provincia, in attuazione del disposto statutario, deve destinare al finanziamento di iniziative e progetti relativi ai territori confinanti, riconducendo al Fondo di cui al d.l. n. 81/2007 parte delle risorse destinate ai progetti predetti ed impingendo nelle prerogative provinciale per un duplice profilo.
Da un lato, sottrae alla disponibilita' provinciale - stabilendone addirittura il prelievo a monte - le risorse e la gestione finanziaria degli interventi deputati a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, gestione che, per espressa previsione della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 117, ma si veda anche, per la delimitazione delle competenze del P.C.M., il successivo comma 120) e del Titolo VI dello Statuto (art. 79, comma 1, lett. c), compete in via esclusiva alla Provincia autonoma di Bolzano.
Dall'altro, posto che la gestione operativa del Fondo di cui al citato decreto-legge e' in capo al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in seno al quale viene nominata la commissione per la valutazione dei progetti che richiedono l'accesso al contributo, non e' chi non veda come vengano violate, piu' specificamente, anche le prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta' sociale, di cui all'art. 79 St., determinandosi l'esautoramento della provincia stessa che vede (illegittimamente) trasferite al Dipartimento predetto e alla Commissione ivi istituita la competenza alla concreta individuazione degli interventi finanziabili con le risorse de quibus.
Il d.P.C.M. in esame, pertanto, interviene sull'assetto dei rapporti finanziari di ascendenza statutaria alterandone i confini, quando, per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104), nonche' della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 106), le competenze in materia finanziaria sancite dal Titolo VI St. sono modificabili solo mediante procedure rinforzate, e non possono certamente essere derogate da un atto avente natura amministrativa.
Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal P.C.M. trovi fonte nel d.l. n. 81/2007, alla cui attuazione il d.P.C.M. e' dichiaratamente destinato, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto il Fondo de quo, pur avendo finalita' analoghe a quelle che compete alla provincia perseguire in forza del disposto dell'art. 79, comma 1, lett. c), St., non puo' considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Titolo VI dello Statuto di autonomia: anzi, proprio nell'individuazione da parte del P.C.M. del mezzo per garantire il sostegno alle aree depresse confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome risiede il fulcro del presente conflitto di attribuzione.
In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata che assiste gli eventuali emendamenti dello Statuto di autonomia lo mette al riparo da interventi realizzati dal Legislatore statale con legge ordinaria (art. 103 St.), o, con specifico riferimento alle disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori
del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 St.
Il P.C.M., con il decreto censurato, ha quindi palesemente esorbitato dalle competenze ad esso spettanti, intervenendo unilateralmente in un ambito di competenza provinciale, in palese violazione, altresi', del principio di leale collaborazione e preventiva intesa, che acquista specifico rilievo nella fattispecie, posto che il principio della leale collaborazione regge l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia autonoma (si richiamano, al proposito, il gia' citato art. 104 St., ma anche l'art. 107 St., e l'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987).
P. Q. M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, imporre con proprio provvedimento l'acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trento-Alto Adige a valere per gli anni 2010 e seguenti ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso l'adozione del d.P.C.M. 13 ottobre 2011 per i profili illustrati nel presente ricorso, e per l'effetto annullare l'atto impugnato per violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in atti.
Roma, addi' 20 marzo 2012
Avv. prof. Ferrari - avv. prof. Riz