Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 5  aprile 2012 (della Provincia autonoma di Bolzano).

 

 

(GU n. 19 del 09.05.2012 ) 

 

 

 

    Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano  (C.I...), in persona del Presidente pro-tempore  della  provincia,  dott.  Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 12 marzo 2012 rep. n. 23348 (all. 1), rogata dal Segretario  generale della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, nonche' in virtu' di deliberazione di  G.P.  di  autorizzazione  a  stare  in giudizio n. 340 del 12 marzo 2012  (all.  2),  dagli  avv.ti  prof.ri Giuseppe Franco Ferrari (C.F....) e  Roland  Riz  (C.F....), e con questi elettivamente domiciliata  presso  lo studio del primo in Roma, via di Ripeta n. 142, i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente giudizio al n. fax... e/o all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata ...;

    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e  per l'effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del 13 ottobre 2011, recante «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a

Statuto  speciale»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica n. 18 del 23 gennaio 2012.

    Con decreto datato 13 ottobre 2011, n. 18, recante «Fondo per  la valorizzazione e la promozione delle aree  territoriali  svantaggiate confinanti con le regioni a  Statuto  speciale»,  il  Presidente  del Consiglio dei ministri ha inteso disciplinare criteri e modalita'  di erogazione delle risorse iscritte nel Fondo  istituito  dall'art.  6, comma 7, d.l. n. 81/2007 (legge di conv.  n.  222/2007  e  successive modifiche ed integrazioni), con la specifica finalita' di  finanziare progetti di sviluppo  economico  e  sociale  dei  territori  posti  a confine delle regioni a Statuto speciale.

    Dopo avere, all'articolo 1,  individuato  la  destinazione  delle risorse, all'art. 2, comma 5, il predetto d.P.C.M. cosi' dispone: «Le risorse del Fondo destinate alla macroarea costituita dai comuni  dei territori confinanti con la Regione  Trentino-Alto  Adige,  a  valere sugli stanziamenti per gli anni 2010 e successivi, sono acquisite  al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge  23 dicembre 2009, n. 191».

    Attraverso siffatto provvedimento, il P.C.M. ha inteso coordinare la disposizione statale di cui al d.l. n. 81/2007 con quanto previsto dallo Statuto di autonomia all'art. 79, comma 1, lett. c).

    Siffatto d.P.C.M.,  tuttavia,  opera  una  illegittima  invasione delle competenze provinciali in materia finanziaria recate dal Titolo VI dello Statuto di autonomia,  e  risulta  gravemente  lesivo  delle prerogative costituzionali della  ricorrente  provincia  autonoma  di Bolzano, configurandosi, per conseguenza, illegittimo per i  seguenti motivi;

 

 

                                

                            D i r i t t o

 

 

    1. - Violazione delle disposizioni recate  dal  Titolo  VI  dello Statuto di autonomia, con particolare riferimento all'art. 79,  comma 1, lett. c); degli artt. 103, 104 e 107 dello Statuto  di  autonomia;

dell'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987; dell'art. 2, commi  106  e da 117 a 121, legge n. 191/2009; dei principi della previa  intesa  e della leale collaborazione.

    Il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato e  la  Provincia autonoma di Bolzano che e'  stato  profondamente  innovato  dal  c.d. «Accordo  di  Milano»,  siglato  nell'anno  2009   tra   la   Regione Trentino-Alto Adige, le province autonome di Trento e di Bolzano e  i rappresentanti del Governo.

    Il precipitato di tale accordo e' rappresentato dai commi da  106 a 126 dell'art. 2, legge n. 191/2009 (L. Fin. 2009), con cui e' stato definito il nuovo assetto dei rapporti a  contenuto  finanziario  tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige e province autonome, con cui  sono stati individuati, in attuazione della legge n. 42/2009 e del disegno di riforma in  senso  federalista  ivi  disciplinato,  i  termini  di partecipazione regionale e provinciale  al  processo  di  riforma,  a fronte del riconoscimento di spazi di massima  autonomia  in  materia

finanziaria.

    Si e' cosi' concordata, inter alia, la modificazione  del  Titolo VI dello Statuto speciale, rubricato «Finanza della regione  e  delle province», che oggi reca una disposizione - art.  79,  nella  lettera modificata dall'art. 2, comma 107, lett.  h),  legge  n.  191/2009  -

espressamente deputata a disciplinate il  concorso  della  regione  e delle  province  autonome  al  conseguimento   degli   obiettivi   di perequazione  e  di  solidarieta',  nonche'  all'assolvimento   degli obblighi di carattere finanziario posti dall'Ordinamento comunitario, del patto di stabilita' interno e delle altre  misure  della  finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.

    Piu' in particolare, l'art. 79 St., al comma 1, lett. e), prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti  dalla  provincia  «con  il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri  relativi  all'esercizio  di  funzioni statali,  anche  delegate,  definite  d'intesa   con   il   Ministero

dell'economia e  delle  finanze,  nonche'  con  il  finanziamento  di iniziative  e  progetti,  relativi  anche  ai  territori  confinanti, complessivamente in misura  pari  a  100  milioni  di  euro  annui  a decorrere dall'anno 2010  per  ciascuna  provincia.  L'assunzione  di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche  se  gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore ai  40  milioni  di  euro  complessivi»  (enfasi aggiunta).

    In linea con quanto disposto dallo Statuto, l'art.  2,  legge  n. 191/2009 dedica i commi da 117 a 121  alla  disciplina  del  concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica, da realizzarsi con un finanziamento annuo pari a 40 milioni di euro - a carico del bilancio di ciascuna provincia - destinato al finanziamento  di  progetti,  di durata  anche  pluriennale,  per  la  valorizzazione,   lo   sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei  territori  dei comuni appartenenti alle province  di  regioni  a  statuto  ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e  con la Provincia autonoma di Bolzano.

    La  gestione  delle  risorse  e'  affidata  ad  un  organismo  di indirizzo cui partecipano, oltre ai rappresentanti dello Stato, anche i rappresentanti  delle  province  autonome,  ed  a  cui  compete  la fissazione dei criteri di valutazione  e  approvazione  dei  progetti sopra citati (commi da 117 a 119).

    I limiti di intervento del Presidente del Consiglio dei  ministri sono poi stabiliti dal successivo comma 120, ai sensi del quale  «con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  il Ministro per i rapporti con le regioni e  il  Ministro  dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

        a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117,  oltre  ai singoli comuni confinanti, anche forme associative  tra  piu'  comuni confinanti  e  tra  comuni  confinanti  e  comuni  ad  essi  contigui territorialmente;

        b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti  con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e  tra i diversi ambiti territoriali;

        c) disciplinare le modalita' di erogazione dei  finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;

        d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo  di  cui  al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da  ciascuno  dei soggetti e organi rappresentati;

        e)   disciplinare   l'organizzazione   e   il   funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

        f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonche' le modalita' e i termini per la presentazione degli stessi;

        g) stabilire i requisiti di ammissibilita' dei  progetti,  al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

        h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

        i) stabilire i criteri  e  le  modalita'  di  verifica  della regolare attuazione degli interventi  previsti  da  ciascun  progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da  essi perseguiti;

        l) disciplinare il  funzionamento  di  appositi  organi,  che approvano annualmente i progetti e  determinano  i  finanziamenti  da parte delle province autonome spettanti a  ciascuno  di  essi,  sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118;  i suddetti organi sono composti in modo  paritetico  da  rappresentanti delle province interessate e dello Stato» (enfasi aggiunta).

    Cosi' ricostruito il quadro di riferimento non e'  chi  non  veda come il Presidente del Consiglio dei ministri, con l'approvazione del d.P.C.M. di cui in epigrafe, abbia illegittimamente  invaso  l'ambito di  competenza  provinciale   in   materia   di   partecipazione   al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nei termini  e  con le modalita' di cui al citato art. 79, comma 1, lett. c), St.

    L'art. 2, comma 5, d.P.C.M. 13 ottobre 2011, infatti,  stabilisce che le risorse del Fondo  destinate  alla  macroarea  costituita  dai territori confinanti con la Regione  Trentino-Alto  Adige,  a  valere sugli stanziamenti per l'anno 2010 e successivi,  sono  acquisiti  al bilancio dello Stato «ai sensi dell'art. 2, comma 107, della legge 23

dicembre 2009, n. 191».

    Con la disposizione esaminata il P.C.M. interviene sui fondi  che la provincia, in attuazione del disposto statutario,  deve  destinare al finanziamento di  iniziative  e  progetti  relativi  ai  territori confinanti, riconducendo al Fondo di cui al  d.l.  n.  81/2007  parte delle risorse destinate ai  progetti  predetti  ed  impingendo  nelle prerogative provinciale per un duplice profilo.

    Da  un  lato,   sottrae   alla   disponibilita'   provinciale   - stabilendone addirittura il prelievo  a  monte  -  le  risorse  e  la gestione finanziaria degli  interventi  deputati  a  concorrere  agli obiettivi di finanza pubblica, gestione che, per espressa  previsione della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 117, ma si veda anche, per  la delimitazione delle competenze del P.C.M., il successivo comma 120) e del Titolo VI dello Statuto (art. 79, comma 1, lett. c),  compete  in via esclusiva alla Provincia autonoma di Bolzano.

    Dall'altro, posto che la gestione operativa del Fondo di  cui  al citato decreto-legge e'  in  capo  al  Dipartimento  per  gli  affari regionali della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  in  seno  al quale viene nominata la commissione per la valutazione  dei  progetti che richiedono l'accesso al contributo, non  e'  chi  non  veda  come vengano  violate,   piu'   specificamente,   anche   le   prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarieta'  sociale,  di  cui  all'art.  79  St.,  determinandosi l'esautoramento della provincia stessa  che  vede  (illegittimamente) trasferite al Dipartimento predetto e alla Commissione ivi  istituita la  competenza  alla   concreta   individuazione   degli   interventi finanziabili con le risorse de quibus.

    Il d.P.C.M.  in  esame,  pertanto,  interviene  sull'assetto  dei rapporti finanziari di ascendenza statutaria alterandone  i  confini, quando, per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104), nonche' della legge n.  191/2009  (art.  2,  comma  106),  le competenze in materia finanziaria sancite  dal  Titolo  VI  St.  sono modificabili  solo  mediante  procedure  rinforzate,  e  non  possono certamente essere derogate da un atto avente  natura  amministrativa.

Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal  P.C.M.  trovi  fonte nel  d.l.  n.  81/2007,  alla   cui   attuazione   il   d.P.C.M.   e' dichiaratamente destinato, per due ordini di ragioni.

    In primo luogo, in quanto il Fondo de quo, pur  avendo  finalita' analoghe a quelle che compete alla provincia perseguire in forza  del disposto dell'art. 79, comma 1, lett. c), St., non puo'  considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi di cui al  Titolo  VI dello Statuto di  autonomia:  anzi,  proprio  nell'individuazione  da parte del P.C.M. del  mezzo  per  garantire  il  sostegno  alle  aree depresse confinanti con la Regione Trentino-Alto Adige e le  province autonome risiede il fulcro del presente conflitto di attribuzione.

    In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata  che  assiste gli eventuali emendamenti dello Statuto  di  autonomia  lo  mette  al riparo da interventi realizzati dal  Legislatore  statale  con  legge ordinaria  (art.  103  St.),  o,  con  specifico   riferimento   alle disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori

del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 St.

    Il P.C.M.,  con  il  decreto  censurato,  ha  quindi  palesemente esorbitato  dalle  competenze   ad   esso   spettanti,   intervenendo unilateralmente in un ambito di  competenza  provinciale,  in  palese violazione,  altresi',  del  principio  di  leale  collaborazione   e preventiva intesa, che acquista specifico rilievo nella  fattispecie, posto che il principio  della  leale  collaborazione  regge  l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia autonoma (si  richiamano,  al proposito, il gia' citato art. 104 St., ma anche l'art.  107  St.,  e l'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987).

 

                                

                              P. Q. M.

 

 

    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri,  imporre  con  proprio  provvedimento   l'acquisizione   al bilancio dello Stato delle risorse del fondo destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con la Regione Trento-Alto  Adige a valere per gli anni 2010 e seguenti ai  sensi  dell'art.  2,  comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso l'adozione  del d.P.C.M. 13 ottobre  2011  per  i  profili  illustrati  nel  presente ricorso, e per l'effetto annullare l'atto  impugnato  per  violazione delle norme statutarie e di attuazione statutaria citate in atti.

      Roma, addi' 20 marzo 2012

 

 

                                

                 Avv. prof. Ferrari - avv. prof. Riz

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