Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 18 agosto

2011 (della Regione Veneto).

 

 

(GU n. 39 del 14.9.2011)

 

     Ricorso della Regione Veneto,  in  persona  del  Presidente  pro

tempore della Giunta Regionale,  autorizzato  mediante  deliberazione

della Giunta stessa (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura

speciale a  margine  del  presente  atto  dagli  avv.ti  Ezio  Zanon,

Emanuele Mio e Luigi Manzi, con domicilio eletto,  agli  effetti  del

presente giudizio, presso lo studio dell'avv. Luigi  Manzi  in  Roma,

Via Confalonieri n. 5;

    Contro Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del

Presidente in carica, rappresentata e difesa ex lege  dall'Avvocatura

Generale dello Stato presso gli uffici della quale e' domiciliata  in

Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

    Notiziandone Tribunale di Venezia, in persona del Presidente  pro

tempore con sede in Venezia 30125 San Polo 119;

    Per regolamento di  competenza  in  relazione  al  provvedimento,

datato 9 maggio 2011 del  Tribunale  Civile  di  Venezia,  emesso  in

violazione dell'art. 122, comma 4, della Costituzione, contenuto  nel

verbale di udienza, concernente il giudizio civile, R.G. n.1475/2010,

G.I.,  Dott.ssa  Balletti,  promosso  con  atto  di  citazione  dalla

Societa'  Sigma  Informatica  S.p.A.  contro  il  consigliere   Diego

Bottacin ed altri, in cui il consigliere regionale Diego Bottacin  e'

stato convenuto in giudizio, per  risarcimento  danni,  quale  autore

delle dichiarazioni rese a «La Tribuna» di Treviso del 9 e 12 ottobre

2009.

 

                                Fatto

 

    In seguito ad una verifica interna svolta  dalla  ULSS  n.  9  di

Treviso tra il 2008 ed il 2009 sono emerse  gravi  irregolarita'  nel

sistema  di  liquidazione  degli  emolumenti  mediante   costituzione

fittizia  di  posizioni  di  pagamento  a  favore  di  soggetti   non

contrattualmente legati all'Azienda sanitaria e con  una  conseguente

sottrazione di denaro pubblico per complessivi 4 milioni di Euro.

    Tali procedure illecite sono state imputate alla Sig.ra  Loredana

Bolzan, il cui rapporto lavorativo con l'ULSS n. 9 si era  interrotto

in data 18 febbraio 2008 per dimissioni volontarie della stessa senza

diritto di pensione, la quale e' stata inoltre tratta in arresto  nei

primi mesi del 2009 facendo divenire la vicenda di dominio pubblico.

    La sig.ra Bolzan e' stata, poi, condannata  con  la  sentenza  n.

13/2011 dal Tribunale di Treviso, Ufficio del Giudice per le indagini

preliminari. All'epoca dei fatti, come a  tutt'oggi,  Diego  Bottacin

rivestiva la qualita' di consigliere regionale di minoranza,  nonche'

di vicepresidente della Commissione  regionale  Sanita'  e,  data  la

rilevanza  degli  interessi  pubblici  coinvolti  nell'esercizio  dei

propri compiti istituzionali, ha chiesto che venisse fatta  chiarezza

circa le reali responsabilita' di quanto accaduto e dei provvedimenti

assunti   per   accertare   che   l'episodio   fosse   effettivamente

circoscritto al caso di specie.

    L'interesse del consigliere Bottacin sull'esigenza  di  chiarezza

sulla vicenda de qua fu tale da spingerlo, in data 7 ottobre 2009,  a

domandare  agli  uffici  regionali  competenti  l'accesso  agli  atti

inerenti l'aggiudicazione e  i  contratti  d'appalto  della  Societa'

attrice con le UULLSS venete.

    Constatata  l'incompletezza  dei  documenti  trasmessigli  e   la

difficolta' nel loro reperimento, il consigliere ha espresso  le  sue

perplessita' in un intervista  per  il  quotidiano  «La  Tribuna»  di

Treviso.

    Ai sensi dell'art. 15 dello  Statuto  Regionale  del  Veneto,  il

consigliere Bottacin ha chiesto, con nota del 9 ottobre 2009, a tutte

le  Aziende  sanitarie  del  Veneto  di  avere  copia  di  tutte   le

deliberazioni di affidamento della fornitura di beni e  servizi  alla

ditta  Societa'  Sigma  Informatica  S.p.A.  Una  volta  raccolta  la

documentazione in questione, lo stesso consigliere  ne  riportava  il

contenuto in un successivo articolo de «La Tribuna».

    Con atto di citazione (doc. n. 2) notificato  la  Societa'  Sigma

Informatica S.p.A. conveniva in giudizio per l'udienza dell'11 giugno

2010 il consigliere Diego Bottacin per:

    sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e  non

patrimoniali   asseritamente   cagionati   all'immagine   commerciale

dell'attrice che vengano accertati nel giudizio, in  solido  con  gli

altri convenuti ovvero disgiuntamente;

    sentirlo condannare al pagamento della pena pecuniaria ex art. 12

della legge 8 febbraio 1948, n. 47  (Disposizioni  sulla  stampa)  da

liquidarsi in favore della stessa Societa' Sigma Informatica S.p.A.;

    ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda  sentenza

a cura di parte attrice e a spese dei  convenuti  sui  quotidiani  La

Repubblica, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia e il  Mattino  di

Padova, fissando,  in  relazione  a  tale  richiesta,  a  carico  del

convenuto Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.  una  somma  di  denaro

dovuta per  ogni  giorno  in  caso  di  ritardo  nell'esecuzione  del

provvedimento.

    La soc.  Sigma  S.p.A  cosi'  individua  la  responsabilita'  del

consigliere Bottacin (pp. 48-52 atto di citazione): «In  particolare:

quanto alle dichiarazioni del sig. Diego Bottacin.

    Sin dall'inizio della vicenda il sig. Diego Bottacin in occasione

dei furti della  Bolzan  per  innescare  un'aspra  polemica  politica

contro la ULSS 9 e richiedere l'immediata a convocazione urgente  del

Direttore Generale in sede regionale per opportuni chiarimenti  (cfr.

doc. n 3: Tribuna del 6 marzo 2009).

    Fin qui, tutto legittimo e  rientrante  nel  diritto  di  critica

spettante al consigliere regionale. Le cose diventano diverse, invece

quando il consigliere regionale per "colpire" la ULSS 9 e la  Regione

Veneto, sposta l'attenzione  su  Sigma,  formulando  (senza  assumere

minimamente  informazioni)   pesantissime   insinuazioni   circa   la

regolarita' dei numerosi appalti pubblici  aggiudicati  a  Sigma  nel

corso degli anni grazie alla qualita'  delle  soluzioni  proposte  ed

alla convenienza economica del relativo costo.

    Il Bottacin, infatti, per accreditare presso la stampa una scarsa

trasparenza di rapporti tra Sigma, Regione Veneto  ed  altre  Aziende

Sanitarie di cui Sigma e' fornitrice da decenni, arriva ad inventarsi

inesistenti "muri di gomma" che gli impedirebbero l'accesso agli atti

(cfr, doc. n. 27: Tribuna del 9 ottobre 2009).

    Vero e', invece, che il Bottacin  ha  creato  ad  arte  il  caso,

rilasciando   interviste    nelle    quali    riferiva    circostanze

consapevolmente del tutte infondate e mendaci.

    Prova ne sia il comunicato  stampa  n.  1975  emesso  dal'Ufficio

Stampa della Giunta della Regione Veneto in data 10 ottobre 2009  che

si produce sub doc. n. 30, di seguito integralmente riprodotto:

        "Giunta regionale su appalto informatico ULSS 9 Treviso:  Mai

negata documentazione a consigliere Diego Bottaun (AVN)  Venezia,  10

ottobre 2009

    La Giunta regionale, in relazione alle  dichiarazioni  rilasciate

dal consigliere regionale del DP Diego Bottacin in merito a  presunti

dinieghi di rendere disponibile la documentazione inerente  l'appalto

informatico della Societa' Sigma all'Ulss 9 di Treviso precisa quanto

segue. E' destituita di ogni fondamento l'asserzione che  gli  uffici

regionali della  sanita'  abbiano  negato,  o  anche  solo  frapposto

ostacolo, alla richiesta di fornire gli  incartamenti  richiesti.  Il

consigliere Diego Bottacin ha chiesto agli uffici  tecnici  regionali

copia del contratto della. Societa' Sigma con  tutte  le  UUllss  del

Veneto in data 7 ottobre. Nella stessa data il Consigliere  e'  stato

contattato telefonicamente con la spiegazione  che  era  necessari  e

acquisire la documentazione dall'Azienda Ospedaliera Verona, capofila

della procedura.  L'8  ottobre  la  documentazione  (bando  di  gara,

capitolato, verbali di aggiudicazione e contratto) e' pervenuta  agli

uffici regionali i quali hanno provveduto a trasportarla su  supporto

informatico e, dopo averne avvisato il Consigliere richiedente, il  9

ottobre mattina ha trasmesso il tutto via e-mail al Gruppo consiliare

del  Partito  Democratico.  Nella  stessa  giornata  il   consigliere

Bottacin chiedeva verbalmente anche i contratti accessori  che  varie

Aziende sanitarie  potevano  aver  successivamente  sottoscritto  con

Sigma, Al Consigliere veniva spiegato che tali informazioni non erano

in possesso dell'Azienda Ospedaliera di Verona e della Regione e  che

sarebbe stato necessario rivolgersi direttamente alle UUllss. La gara

per l'appalto informatico delle UUllss e' stata effettuata  nell'anno

2006 da parte dell'Azienda Ospedaliera di Verona  con  il  meccanismo

dell'Azienda capofila. Alla gara europea hanno  partecipato  numerose

aziende ed una Commissione, nella quale erano presenti anche  tecnici

non regionali, ha aggiudicato alla Sigma. Ne e' conseguito  che,  per

la prima volta, la Regione e le sue UUllss hanno potuto conoscere  in

tempo reale la situazione individuale e  cumulativa  delle  circa  60

mila figure professionali che a vario titolo lavorano nella sanita' e

nel sociale. in precedenza Sigma aveva contratti individuali  con  le

varie UUllss venete, che risultavano economicamente piu'  onerosi  di

quello attuale e comprendenti servizi inferiori. Si rammenta  che  la

Societa' Sigma gestisce circa un terzo del personale socio  sanitario

italiano con contratti di varia tipologia.  Per  quanto  concerne  la

vicenda degli  ammanchi  all'Ulss  9,  la  verifica  ispettiva  della

Regione, pubblicata a puntate da un quotidiano trevigiano,  affermava

che la sottrazione messa in atto da  una  dipendente,  unica  persona

arrestata tra i  dipendenti  dell'Ulss  9,  era  iniziata  quando  il

sistema  informatico  era  realizzato  direttamente   dall'Ulss;   e'

continuata quando sistema informatico  e'  stato  sostituito  con  un

prodotto di societa' diversa di Sigma; e' proseguita quando, con gara

ad evidenza pubblica, la Societa' Sigma e' diventata fornitrice delle

UUllss. Si rammenta che in tutti e tre i casi la dipendente inquisita

svolgeva la finzione di amministratrice di sistema.  Sia  la  Regione

che l 'Ulss 9 hanno  dato  puntuale  informazione  sugli  eventi,  in

accordo con gli inquirenti.».

    Pur di fronte alle smentite documentate della  Giunta  Regionale,

ancora non pago,  il  Bottacin  insisteva  con  pesanti  insinuazioni

sull'esito della gara europea indetta dalla Regione Veneto e vinta da

Sigma, parlandone  in  termini  di  «sanatoria  sospetta»  avente  ad

oggetto l'«ufficializzazione di  un  monopolio»  (cfr.  doc.  n.  29:

Tribuna 12 ottobre 2009).

    Vediamo, dunque, che, nella foga di  demonizzare  l'attivita'  di

amministrazioni di colore politico diverso dal suo, il  Bottacin  non

si e' fatto scrupolo alcuno di gettare  fango  su  Sigma,  adombrando

sospetti  sulla  regolarita'  delle  procedure   di   («un   verdetto

praticamente  scritto»)  e  dipingendo  il  ventennale  percorso   di

razionalizzazione organizzativa ed economica  della  sanita'  veneta,

non  come  un  esempio  di  efficienza  e  riduzione  di  costi  (che

rappresenta in Italia un modello per le ULSS delle altre Regioni), ma

come una storia di oscure trame finalizzate ad attribuire a Sigma una

indebita rispetto ad altri concorrenti (multinazionali e quant'altro)

che avrebbero voluto beneficiare dell'esito finale di questo processo

(senza pero' mai avere mai  in  passato  ritenuto  conveniente  farsi

carico  delle   diverse   fasi   nelle   quali   si   e'   articolata

l'implementazione di tale percorso).

    Costituitasi nel citato giudizio, a patrocinio a ministero  degli

avvocati Ezio Zanon ed Emanuele Mio della  Avvocatura  della  Regione

del Veneto, come da relativo provvedimento di autorizzazione (doc. n.

3 fascicolo di  parte  del  consigliere  Bottacin  nel  giudizio)  il

consigliere Bottacin eccepiva l'insindacabilita', ex art. 122,  comma

4 Cost., dei fatti per cui sussisterebbe la propria responsabilita'.

    Il  Giudice  concedeva  termine  per  la  notifica  dell'atto  di

citazione e rinviava all'udienza del 10  dicembre  2010,  al  termine

della quale si riservava sulle istanze delle parti.

    A scioglimento della riserva il Giudice concedeva termini ex  art

183, comma 6 c.p.c..

    Nelle  memorie  depositate  ex  art.  183,  comma  6  c.p.c.   il

consigliere Bottacin insisteva sull'eccezione di insindacabilita'  ex

art. 122, comma 4 Cost.

    All'udienza del 13 maggio 2011  il  Giudice  si  riservava  sulle

istanze formulate dalle parti.

    Con provvedimento del 19 maggio  2011,  (doc.  4)  comunicato  al

punto  d'accesso  telematico  l'11  giugno  2011,  il  G.I.  non   si

pronunciava espressamente sull'eccezione formulata dalla  difesa  del

consigliere Bottacin ed  ordinava  l'esibizione  della  sentenza  del

Tribunale di Treviso di cui al procedimento penale nei  confronti  di

Loredana  Bolzan  e  disponeva  CTU  ai   fini   di   verificare   le

caratteristiche e le procedure consentite dal software Societa' Sigma

Informatica S.p.A. adottato dall'ULSS  9,  con  particolare  riguardo

alla possibilita' di  modificare  i  dati  ed  eventuali  sistemi  di

controllo e/o di garanzia, alle  caratteristiche  di  accesso  ed  ai

dispostivi di sicurezza.

    Detto atto si assume lesivo della prerogativa di insindacabilita'

dei consiglieri regionali  prevista  dall'art.  122,  comma  4  della

Costituzione per cui si rende necessario  proporre  il  conflitto  di

attribuzione  al  fine  di  acclarare  che  non  spetta  allo   Stato

l'accertamento della responsabilita' nei  confronti  del  consigliere

regionale  Diego  Bottacin   per   fatti   coperti   dalla   garanzia

costituzionale dell'art. 122, comma 4 della Costituzione.

 

                               Diritto

 

Sull'ammissibilita' del conflitto.

    Il  sottoscritto  patrocinio,  ovviamente,  non  ignora   che   i

conflitti di attribuzione ammessi al vaglio di codesta  ecc.ma  Corte

devono intercorrere, a tacere d'altro, «tra lo Stato  e  le  Regioni»

(art. 134 Cost.); ne' che l'art. 39 della legge n.  87/1953  (recante

«Norme  sulla   costituzione   e   il   funzionamento   della   Corte

costituzionale») ha chiarito che puo' produrre ricorso la Regione  la

cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da  un  atto  dello

Stato, con l'ulteriore precisazione che il «ricorso  per  regolamento

di competenza...deve  specificare  l'atto  dal  quale  sarebbe  stata

invasa la sfera  di  competenza»;  ne'  infine,  che  la  tutela  dei

consiglieri regionali attivata ex art. 122, quarto comma Cost.  viene

azionata,  classicamente,  contro  atti  di  un  giudice   o   contro

iniziative  assunte  dalla   magistratura   inquirente   penale   e/o

contabile,  anch'esse  riconducibili,   data   la   natura   pubblica

dell'accusa, allo Stato.

    Si chiede oggi di far valere lo status di  consigliere  regionale

non  nei  confronti  di  un  atto   di   esercizio   della   funzione

giurisdizionale penale e/o contabile, bensi' di quella  civile,  come

invero e' gia' accaduto, in pendenza, tuttavia, del relativo giudizio

e in assenza di una decisione di merito, fosse anche  solo  di  primo

grado.

    La difficolta' consiste nel definire il  momento  a  partire  dal

quale, avviato con un atto propulsivo di parte un giudizio civile, si

puo' ritenere di essere in  presenza  di  un  atto  statale  invasivo

dell'autonomia  regionale  costituzionalmente  garantita,  contro  il

quale poter reagire per conflitto di attribuzione.

    Il dubbio relativamente al «quando» i consiglieri regionali hanno

per realizzate le condizioni prescritte perche' la Regione possa  far

valere davanti al Giudice dei conflitti  l'irresponsabilita'  propria

del loro status, lungi dal delineare una questione meramente teorica,

e' di grande momento sul piano pratico, stante la  perentorieta'  del

termine assegnato per la proposizione del relativo ricorso e, quindi,

per azionare la specifica tutela.

    Al fine di circoscrivere l'area di incertezza  e',  innanzitutto,

utile fissare i  punti  fermi  dai  quali  dedurre,  in  qualita'  di

principi, le regole che sovrintendono, in difetto della normativa  di

attuazione, il caso che ci occupa, o dai quali desumere, in  qualita'

di criteri interpretativi, argomenti a  sostegno  dell'ammissibilita'

del presente conflitto.

    E' insegnamento di codesta Corte e, con l'avallo  della  migliore

dottrina, puo' considerarsi ius receptum, che:

    a)  «l'esonero  da  responsabilita'  dei  componenti  dell'organo

[Consiglio regionale]  (sulla  scia  di  consolidate  giustificazioni

dell'immunita' parlamentare) e' vista funzionale  alla  tutela  delle

piu' elevate funzioni di rappresentanza politica (sent.  n.  69/1985;

in dottrina, v. L. Paladin, diritto regionale Padova, 1997, 325,  per

il quale l'irresponsabilita' comune ai parlamentari e ai  consiglieri

si pone a garanzia che tende ad assicurare (tanto per lo stato quanto

per le Regioni) l'indipendenza funzionale dell'organo in questione»);

    b) attraverso la lesione delle  prerogative  stabilite  dall'art.

122,  comma  4,  rimangono  violate  ulteriori   disposizioni   della

Costituzione: quelle degli artt. 121  e  123,  poiche'  l'alterazione

delle attribuzioni accordate dalla legge fondamentale al  consigliere

regionale che esprime opinioni e da' voti  si  riverbera  sull'intera

organizzazione dell'ente e sull'esercizio  delle  relative  funzioni,

entrambi costituzionalmente protetti;

    c) le guarentigie di cui all'art. 122, comma 4 e quelle  previste

- peraltro in una piu' ampia prospettiva - dall'art. 68, primo  comma

Cost.,  costituiscono  «eccezionali  deroghe   all'attuazione   della

funzione giurisdizionale»: queste ultime sono  poste  a  salvaguardia

dell'esercizio delle funzioni sovrane  spettanti  al  Parlamento,  le

prime, invece, pur non esprimendosi  a  livello  di  sovranita',  «si

inquadrano  ...nell'esplicazione  di   autonomie   costituzionalmente

garantite» (sent. n. 81/1975; n. 382/1998);

    d) la prerogativa prevista dall'art. 68,  primo  comma  Cost.,  e

quella  di  cui  all'art.  122,  quarto   comma   Cost.,   salva   la

summenzionata differenza (il  fatto  che  l'immunita',  in  un  caso,

inerisca alla sovranita' dello Stato di cui il Parlamento e'  organo;

nell'altro,  attenga  ad  aspetti   dell'autonomia   della   Regione)

soggiacciono a principi analoghi, a fronte dell'identico tenore delle

disposizioni, che, rispettivamente, la regolano  (in  dottrina,  cfr.

Tosi, Nota a Corte cost. sent. n. 81/1975, 765, per la quale «le  due

disposizioni [l'art. 68, primo comma  e  l'art.  122,  quarto  comma,

Cost. ] che sottraggono al  sindacato  dell'autorita'  giudiziaria  i

membri delle Camere e dei  Consigli  hanno  lo  stesso  contenuto:  i

problemi che si pongono per l'una non possono non  interessare  anche

l'altra e allo stesso modo devono essere risolti»);

    e) l'immunita' parlamentare e dei consiglieri regionali  comporta

«la  carenza  di  potere  giurisdizionale»:  quindi,  la  pretesa  di

esercitare, cio' nonostante, la funzione del ius dicere  «si  traduce

... in un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze» in

quanto   «comporta   l'invasione    della    sfera    di    autonomia

costituzionalmente   riservata   alla    regione...,    alla    quale

esclusivamente spetta l'esercizio delle  funzioni  che  i  magistrati

hanno inteso condizionare (sent. n. 70/1998; in  dottrina  V.  P.  Di

Muccio, L'insindacabilita' dei parlamentari:  una  introduzione  allo

studio dell'art. 68, primo comma della  Costituzione,  in  Diritto  e

Societa', 1986, 681 secondo cui tale prerogativa costituisce un  caso

di esenzione alla giurisdizione);

    f) l'immunita' parlamentare e dei consiglieri regionali  riguarda

ogni tipo di responsabilita' civile penale amministrativa, contabile,

-  erariale  (cfr.  sent.  n.  100/1986:  «di  questa  guarentigia  i

consiglieri   regionali   fruiscono   anche   nella    sfera    della

responsabilita' patrimoniale»; v. anche S. Bartole et  alli,  Diritto

regionale. Dopo le riforme, Bologna, 2003, 93 e, seppure  a  commento

dell'art. 68, R. Moretti, in V. Crisafulli -  Paladin  -  a  cura  di

Commentario breve alla Costituzione, Padova 1990,  410,  secondo  cui

«non vi e' alcun ragionevole dubbio sull'ambito di applicazione della

prerogativa, essendo unanime il riconoscimento  che  essa  opera  sia

nella fase penale, che in quella civile e amministrativa»). La stessa

riforma dell'art. 68, primo comma, operata con legge cost. n. 3/1993,

nel modificare la formula originaria ha chiarito che  la  prerogativa

riguarda ogni tipo di responsabilita' e non solo quella penale;

    g) in particolare, benche' statuito  a  proposito  dell'art.  68,

primo comma Cost., si e' precisato che la norma costituzionale limita

«la  possibilita'  di  far   valere   in   giudizio   una   ipotetica

responsabilita'   del   parlamentare   per   le   opinioni   espresse

nell'esercizio della funzione. Siffatta limitazione  vale  ugualmente

in ordine a qualunque sede giurisdizionale nella quale si pretenda di

far valere una responsabilita' del parlamentare e, dunque,  anche  in

sede di giudizio civile» (seni. n.  265/1997  ma  v.  gia'  sent.  n.

1150/1988);

    h) all'originaria configurazione soggettiva del  conflitto  (come

vindicatio potestatis) se ne e' aggiunta una  oggettiva,  piu'  ampia

riguardante non la spettanza della competenza ma il modo di esercizio

(sostanziale e procedurale) di essa  (cosi',  Zagrebelsky,  Giustizia

Costituzionale, Bologna, 1988, 339): conseguentemente, «la figura dei

conflitti di attribuzione non  si  restringe  alla  sola  ipotesi  di

contestazione circa l'appartenenza del medesimo potere, che  ciascuno

dei  soggetti  contendenti  rivendichi  a  se',  ma  si   estende   a

comprendere ogni ipotesi in  cui  dall'illegittimo  esercizio  di  un

potere altrui consegua la menomazione di una  sfera  di  attribuzioni

costituzionalmente  assegnate  all'altro  soggetto»  (v.   sent.   n.

110/1970);

    i)  per  orientamento  costante  (a  partire  dalla  sentenza  n.

110/1970 ribadita in successive pronunce:  cfr.  sentt.  n.  211  del

1972, 178 del 1973, 289 del 1974, 75 del 1977, 183 del 1981,  70  del

1985) «nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da

un  atto  giurisdizionale,  se  ed  in  quanto  si  deduca  derivarne

un'invasione  della  competenza  costituzionalmente  garantita   alla

Regione ricorrente» (sent. n. 70 del 1985);

    j) si e' proceduto  via  via  ad  ampliare  la  nozione  di  atto

invasivo, riconoscendo a  tal  fine  che  esso  possa  consistere  in

comportamenti concludenti, non estrinsecatesi in atti formali  (sent.

n. 40 del 1977; v. gia' sent. 164 del 1963) o in altri  atti  interni

(quali le circolari all'apparato statale  o  regionale  (v.  sent  n.

299/1974) o in atti  preparatori  (cfr.  sent.  n.  171/1971);  o  in

comportamenti omissivi,  purche'  si  traducano  in  una  lesione  di

competenze e l'ordinamento costituzionale delle attribuzioni  imponga

viceversa l'adozione di  un  atto  (v.  inter  alios  V.  Crisafulli,

Lezioni...cit., 447 e C. Mortati, Istituzioni  di  diritto  pubblico,

Padova, 1976, 1448). La  dottrina  ha  osservato  che  «nella  prassi

instaurata non tanto si richiede che il conflitto sia originato da un

atto giuridico vero e proprio (e  meno  ancora  da  un  atto  esterno

definitivo), quanto piu' largamente da un comportamento significante,

posto  in  essere  da  organi  statali  e,  inversamente,  regionali»

(Crisafulli, Lezioni di diritto  costituzionale,  II,  Padova,  1984,

447); o, ancora  che  alla  stregua  dell'ampio  atteggiamento  della

Corte, il conflitto puo' assumere  il  significato  di  strumento  di

garanzia anticipata o preventiva, rispetto  alla  potenziale  lesione

temuta, salva solo l'inammissibilita' di conflitti puramente virtuali

(G. Zagrebelsky, Giustizia costituzionale, cit., 346-347);

    k) l'oggetto dei giudizi sui conflitti non e' tanto la  validita'

dell'atto asseritamene invasivo, quanto la competenza che  si  assume

violata e la relativa sentenza,  mentre  deve  sempre  dichiarare  la

competenza, solo eventualmente sara' anche di annullamento  dell'atto

adottato dal soggetto o dall'organo giudicato privo di potere.

    Ora, il consigliere Bottacin e'  stato  convenuto,  con  atto  di

citazione davanti al Giudice civile. E' stato chiamato  a  rispondere

per  dichiarazioni  per  le  quali,  dato   il   suo   status,   gode

dell'eccezionale  guarentigia  dell'irresponsabilita'  ex  art.  122,

quarto comma Cost.. Il Giudice civile ha esercitato la giurisdizione,

nonostante l'eccezione fondata sull'art.  122,  quarto  comma  Cost.,

poiche' ha disposto in relazione alle istanze  istruttorie  formulate

dalle parti assumendo cosi' essere  nella  sua  competenza  il  poter

giudicare.

    Nell'attuale sistema processual-civilistico si  puo'  individuare

quale  primo  atto  di  esercizio  della  giurisdizione   civile   il

provvedimento con cui il Giudice dispone delle istanze istruttorie.

    Infatti nella prima udienza avanti il  giudice  civile,  prevista

dall'art. 183 c.p.c., il giudice, se richiesto,  concede  alle  parti

termine per il deposito  delle  memorie  previste  dal  comma  6  del

medesimo articolo.

    Come rilevato dalla dottrina (Balena-Bove, Santangeli) il giudice

e' tenuto a concedere i predetti termini, se richiesti, senza  alcuna

discrezionalita'.  Nella  fattispecie  concreta,  come  risulta   dal

verbale di udienza del 10 dicembre 2010 l'attore e i  convenuti,  con

l'eccezione della difesa di  Bottacin  e  Atalmi,  hanno  chiesto  la

concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.  e,  pertanto,  la

concessione di detti termini costituiva un atto dovuto da  parte  del

magistrato. All'udienza del 13 maggio 2011 la difesa del  consigliere

Bottacin insisteva nell'eccezione  fondata  sull'art.  122,  comma  4

della  Costituzione  ma  il  Giudicante,  nell'esercizio  della   sua

funzione giurisdizionale, disponeva dei mezzi istruttori.

    E' quindi palese che il  primo  atto  lesivo  delle  attribuzioni

costituzionalmente garantite ai consiglieri  regionali  nel  processo

civile de quo e' rappresentato dal provvedimento con cui  il  Giudice

ha ammesso istanze istruttorie  formulate  dalle  parti  e  con  cio'

esercitando la propria giurisdizione nei  confronti  del  consigliere

regionale   Diego   Bottacin   in   violazione   delle    guarentigie

costituzionalmente previste.

    Pare arduo, pertanto, sottrarsi alla conclusione che il  Giudice,

e per esso, lo Stato, cosi' facendo, abbia violato  la  posizione  di

autonomia  e  di   indipendenza   costituzionalmente   garantita   ai

componenti il Consiglio regionale,  e,  loro  tramite,  al  Consiglio

stesso.

    E' sufficiente attualizzare al  caso  di  specie  i  punti  fermi

poc'anzi evidenziati, per accorgersi che:

    a) si e' violata «la piu' ampia  liberta'  di  valutazione  e  di

decisione» riservata ai  consiglieri  regionali  (per  dirla  con  T.

Martines, Diritto costituzionale, Milano, 1994, 294);

    b) si e'  preteso  di  esercitare  la  giurisdizioni  in  carenza

assoluta di potere;

    c)  si  e'  invasa  la  sfera  di  autonomia   costituzionalmente

riservata ai consiglieri e alla Regione.

    Guardando  per  comparazione  ai  giudizi  penali   o   contabili

intentati nei confronti di consiglieri  regionali,  correntemente  si

conviene che l'atto lesivo della prerogativa  di  cui  all'art.  122,

quarto comma Cost., puo'  risiedere  per  esempio,  nel  decreto  del

g.i.p. che dispone  il  giudizio  (come  in  sent.  n.  391/1999);  o

nell'avviso di conclusione delle indagini  preliminari  emesso  dalla

Procura della Repubblica (come in sent. n. 276/2001); o nell'invito a

presentarsi per essere interrogato in qualita' di persona  sottoposta

ad indagini comunicato a cura della Procura della Repubblica (come in

sent. 382/1998); o nell'atto di citazione emesso dalla Procura presso

la Corte dei conti (come in sent. n. 100/1986).

    In tali casi (che sono solo alcuni dei  possibili),  e'  evidente

che, ai fini  dell'ammissibilita'  del  giudizio  davanti  a  codesta

Corte, e' sufficiente il  solo  fatto  della  pretesa  dell'esercizio

della  giurisdizione  manifestato   da   un   organo   statale   (non

necessariamente un giudice) a fronte di una situazione  di  immunita'

ex art. 122, quarto comma Cost. e che non e' affatto  necessario  che

l'esercizio della giurisdizione acquisti la forma di sentenza o di un

atto definitivo.

    Nel giudizio civile, l'atto  di  citazione  (recte:  la  notifica

della citazione) da'  inizio  al  processo,  ne  determina  cosi'  la

pendenza e fa si' che il  giudice  debba  pronunciare  sulla  domanda

(Attardi, Diritto processuale civile. Parte generale,  Padova,  1994,

57): ma, a differenza degli atti di impulso promanati da un  pubblico

ministero, non e' direttamente imputatile alla sfera soggettiva dello

Stato. In altre parole, la citazione in un giudizio civile,  per  gli

effetti che comporta, viola di per  se'  stessa  la  prerogativa  del

consigliere regionale, ma non consente ancora l'accesso  alla  Corte,

essendo i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato

e Regioni, tra Regioni.

    Se (e quando), tuttavia, l'atto di citazione fa si' che si svolga

attivita' processuale davanti ad un giudice e da parte di un giudice,

non vi e' chi non veda che non ci si trova piu' di fronte ad un  mero

atto privato.

    Cosi', nel caso di specie, allo scioglimento  della  riserva  che

seguiva l'udienza ex art. 183, comma 6, c.p.c. il Giudice (e, quindi,

lo Stato) ha esplicato la funzione giurisdizionale  disponendo  mezzi

istruttori e l'ha fatto in difetto di potere nei confronti di chi,  a

quella giurisdizione, e', per deroga costituzionale, sottratto. Donde

la  sussistenza  di  un  atto  statale  invasivo   della   competenza

regionale:   la   violazione   dell'immunita'   conciliare    diviene

ascrivibile allo Stato nel momento in cui il giudice procede, indotto

dall'attore privato, nonostante  la  condizione  di  esenzione  dalla

giurisdizione.

    Piu' precisamente, il Giudice istruttore, nell'aver  disposto  la

prosecuzione del giudizio secondo la tempistica del codice  di  rito,

ha adottato un atto processuale formale (cfr. verbale di udienza)  o,

quanto meno, ha  tenuto  un  comportamento  significante  sintomatico

della pretesa di giudicare al di la' dei limiti esterni imposti  alla

giurisdizione  assegnatagli,  stabiliti  a   garanzia   dei   compiti

costituzionali dei consiglieri regionali: limiti che a codesta  Corte

compete sindacare (inter alia, sentt. nn. 81/1975; 15/1977; 285/1990;

27/1999; 276/2003).

    A scanso  di  equivoci,  e'  bene  precisare  che,  nel  radicare

l'ammissibilita' del presente conflitto  sull'assunto  della  carenza

del potere da  parte  di  chi  l'ha  esercitato  e  sull'effetto  del

pregiudizio  dell'autonomia  regionale,  non   si   intende   affatto

contestare, qui anziche' davanti al  giudice  dell'impugnazione,  gli

errori in iudicando commessi dal Giudice laddove non ha dichiarato il

difetto di giurisdizione o non ha  sospeso  il  giudizio,  come  pure

avrebbe dovuto: si denuncia piuttosto l'illegittimo convincimento che

ha indotto il tribunale di Venezia ad esercitare un  potere  che  non

gli compete; e si nega, in quel giudizio civile,  l'esistenza  stessa

del potere giurisdizionale.

    Se si vuole, l'errore di cui si  duole  e'  «sui  confini  stessi

della giurisdizione e non sul concreto esercizio di essa» (cfr. sent.

285/1990);  non  si  chiede   pertanto   un   sindacato   di   merito

dell'attivita' giurisdizionale quanto piuttosto  di  dichiarare  come

l'esercizio  della   giurisdizione   sia   stato   lesivo   in   se',

indipendentemente dal quomodo,  delle  competenze  costituzionalmente

assegnate alla Regione.

    E' stato chiarito, sin dalla sentenza della Corte  costituzionale

n. 289 del 1974 che, se «da una parte e' inammissibile l'impugnazione

mediante il conflitto di atti giurisdizionali  quando  si  chieda  in

sostanza la correzione di eventuali errori in indicando nei quali  il

Giudice sia incorso mirando ad ottenere nel merito la revisione della

sentenza, d'altra parte il conflitto e' pienamente ammissibile quando

sia denunciata una lesione derivante dal solo fatto di esercitare  la

giurisdizione nei  confronti  di  atti...che  si  affermino  ad  essa

sottratti da norme costituzionali».

    Ne' oggi si puo' dire che la  parte  (asseritamente)  lesa  dalle

opinioni  espresse  dal  consigliere  regionale  rimane  priva  della

possibilita' di esercitare le proprie difese, dal momento  che,  come

noto,  e'  ammessa  ad  intervenire  in  sede  di  conflitto.  Si  e'

osservato, infatti, che «qualora si rivendichi la  sussistenza  della

eccezionale guarentigia di non perseguibilita' sancita dall'art. 122,

quarto comma della Costituzione, e si neghi  pertanto  in  radice  il

diritto di azione in capo a chi pretende di aver subito la lesione da

una condotta  scriminata  dalla  garanzia  medesima,  la  valutazione

sull'esistenza della garanzia svolta dalla Corte in sede di conflitto

finirebbe  per  sovrapporsi  all'analoga  valutazione  demandata   al

Giudice  del  processo  comune:  ove  dunque  si  ritenesse  precluso

l'intervento nel giudizio costituzionale, finirebbe per risultare  in

concreto compromessa la stessa possibilita' per la parte di agire  in

giudizio a tutela dei suoi diritti» (sent. n. 76/2001).

Sul merito della violazione dell'art. 122, quarto comma Cost.

    Partendo dalla  sintetica  ricostruzione  dei  fatti  esposta  in

esordio, va aggiunto che il consigliere  Bottacin  ha  esercitato  la

propria attivita' ricognitiva, dapprima chiedendo  informazioni  alla

Regione. Non avendo,  poi,  conseguito  una  risposta  pertinente  ha

chiesto di conoscere i criteri con i quali la singola ASL ha svolto i

propri affidamenti  informatici  proprio  al  fine  di  conoscere  la

situazione degli  affidamenti  dei  servizi  informatici  in  ragione

dell'emergenza, poi riscontrata nella relazione della  Regione  sulle

vicende della signora Bolzan,  di  una  serie  di  inadeguatezze  del

sistema  informatico  utilizzato  dalle  ASL  n.  9  di   Treviso   e

prevenzione dall'effettuarsi di  comportamenti  del  tipo  di  quello

denunciato. Tale attivita' veniva posta in essere  dal  signor  Diego

Bottacin in qualita' di consigliere regionale di  minoranza,  nonche'

di  vicepresidente  della  Commissione  regionale  Sanita'.  Peraltro

l'immunita' di cui  all'art.  122  Cost.  si  estende  anche  a  quei

comportamenti che, pur non rientrando  tra  gli  atti  tipici,  siano

collegati da nesso  funzionale  con  l'esercizio  delle  attribuzioni

proprie dell'organo di appartenenza (Corte cost. sent. n. 391/1999).

    E' a questo punto  opportuno  rappresentare  che  il  compiti  di

controllo sull'andamento e sulle attivita' delle ASL  e'  configurato

in  modo  implicito  ed  esplicito  nelle  disposizioni   legislative

dell'ordinamento regionale, le quali  attribuiscono  alla  competente

Commissione  consiliare  (il  consigliere  Bottacin   era   il   vice

presidente della quinta Commissione Sanita') il potere di:

    consultazione  diretta  di  enti   locali,   di   cittadini,   di

organizzazioni  sindacali,  sociali,   economiche   e   professionali

(articolo 22 dello Statuto);

    disporre lo svolgimento di indagini conoscitive,  allo  scopo  di

acquisire informazioni, dati, documenti o  altro  materiale  comunque

utile alla loro attivita' (articolo 22 dello Statuto);

    ordinare l'esibizione di atti e documenti e di convocare,  previa

comunicazione alla Giunta, i dirigenti delle Segreterie  regionali  e

gli amministratori o, previo avviso a questi ultimi, i  dirigenti  di

enti, aziende e agenzie regionali («i convocati sono tenuti a fornire

alle Commissioni tutti i dati e le informazioni da esse richiesti,  e

comunque relativi all'esercizio delle loro funzioni.  Alle  richieste

delle Commissioni non  puo'  essere  opposto  il  segreto  d'ufficio»

(articolo 23 dello Statuto);

    Ma si esplica,  altresi',  nel  potere  individuale  dei  singoli

consiglieri rinvenibile al comma 4 dell'art. 15 del sopra  menzionato

statuto e nell'art. 73 del Regolamento conciliare (provvedimento  del

Consiglio regionale del 30 aprile  1987,  n.  456),  affermativo  del

diritto all'informazione nei confronti della Regione e degli enti  ad

essa subordinati (tra i quali le ASL).

    Cio' premesso, riferendosi al consigliere Bottacin, parte attrice

afferma che egli: «coglie l'occasione  dei  furti  della  Bolzan  per

innescare un'aspra polemica politica contro la ULSS  9  e  richiedere

l'immediata convocazione  urgente  del  direttore  Generale  in  sede

regionale  per  gli   opportuni   chiarimenti»,   qualificando   tali

dichiarazioni come legittima  espressione  del  diritto  di  cronaca.

Tuttavia, tale diritto di cronaca verrebbe, a  detta  della  Societa'

attrice, inspiegabilmente a cessare quando  il  consigliere  Bottacin

dichiara di voler far luce sul ruolo della Societa' nella  vicenda  -

nell'opinione, del tutto erronea, della Societa' - «formulando (senza

assumere minimamente informazioni) pesantissime insinuazioni circa la

regolarita' dei numerosi appalti pubblici aggiudicati a Sigma» (pagg.

49 atto di citazione). Il tutto, asserisce l'attrice,  con  l'intento

di creare «ad  arte  il  caso,  rilasciando  interviste  nelle  quali

riferiva circostanze consapevolmente del tutto infondate  e  mendaci»

(pagg. 49 atto di citazione).

    Nel caso di specie i fatti imputati al  consigliere  Bottacin  in

quanto asseritamente diffamanti sono essenzialmente due:

    1) l'articolo de La Tribuna di Treviso datato 9 ottobre 2009;

    2) l'articolo de La Tribuna di Treviso datato 12 ottobre 2009;

    Tali accuse sono infondate e prive di pregio. Infatti quanto alle

dichiarazioni contenute nel primo articolo, si evidenzia il fatto che

esse hanno avuto per contenuto la denuncia della inerzia tenuta dagli

uffici interloquiti alle richieste del consigliere Bottacin rivolte a

conoscere le modalita' di affidamento dei  lavori  alla  Societa'  da

parte della pubblica  amministrazione,  nell'ambito  della  inchiesta

intrapresa dalla Regione e  dalla  Commissione  Consiliare  circa  la

sottrazione  di  denaro  pubblico,  operato  dalla  signora   Bolzan.

Infondato e' sostenere che tali attivita' conoscitive possano  essere

state pretestuose, dal momento che il  consigliere,  al  tempo  anche

vicepresidente della  Commissione  regionale  Sanita',  doverosamente

aveva manifestato lo scrupolo di conoscere con compiutezza l'accaduto

come testimoniato  dall'espressione  utilizzata  nell'articolo:  «con

tutto quello che e'  venuto  a  galla  in  questi  giorni  credo  sia

necessario andare a guardare anche indietro nel tempo per ricostruire

la successione dei fatti».

    L'accusa   di   una   presunta   colpevolezza   sulla    ritenuta

«strumentalita'»  o  «pretestuosita'»  delle  affermazioni   ritenute

lesive della onorabilita' della attrice non e' accettabile perche' le

funzioni legislative di indirizzo politico e di  controllo  da  parte

del  corpo  legislativo  e  dei  suoi  singoli  componenti  sono  per

definizione  libere  nei  fini  ed   espressione   della   sovranita'

nazionale. Le attivita' svolte dal consigliere sono  espressione  del

diritto - dovere di controllo politico  -  sociale  che  spetta  alla

collettivita'  e  che  viene  esercitato  attraverso  i   poteri   di

sovranita' e il potere di indagare ed esprimerne  veti  ed  opinioni,

assegnati dal corpo elettorale ai suoi rappresentanti, per  cui  ogni

manifestazione   di   dubbio,   perplessita',   ogni    denuncia    o

manifestazione di sospetto costituiscono un diritto e  uno  strumento

espressivo   di    questi    compiti    nell'interesse    dell'intera

collettivita'.

    Ma e' in radice insostenibile l'accusa  di  pretestuosita'  e  di

strumentalita' perche' il consigliere, avendo  compiti  istituzionali

di  controllo  politico  -  amministrativo  sul  funzionamento  delle

istituzioni pubbliche afferenti all'ordinamento regionale,  aveva  il

dovere nell'interesse collettivo di far valere il potere di controllo

politico  -  sociale  del  corpo  legislativo  regionale,   dovendosi

rappresentare che questa e' attivita' afferente  anche  all'attivita'

legislativa, funzione per definizione libera nei propri fini.

    Peraltro, in alcun modo si puo' rinvenire nelle dichiarazioni del

consigliere Bottacin una lesione al buon nome della Societa'. L'unico

riferimento a Societa'  Sigma  Informatica  S.p.A.,  contenuto  negli

articoli  menzionati,   e'   riportato   nell'unico   paragrafo   non

virgolettato e attinente alle dichiarazioni di altri soggetti, e  non

e' certo riferitile  o  indicato  come  proveniente  dal  consigliere

Bottacin  anche  se  ad  esso  erroneamente  attribuito  dalla  parte

attrice. Se ne riporta testualmente il passaggio: «L'azienda mestrina

creata nel 1994 (e controllata attraverso diverse  catene  societarie

che vanno dal Lussemburgo alle Isole Vergini Britanniche) e' titolare

infatti dell'applicativo che secondo fonti titolate (dagli  ispettori

della Regione agli ex dirigenti dell'Usl trevigiana Domenico Stellini

e  Giovanni  Spampinato)  avrebbe  contribuito  all'ex  impiegata  di

provocare un buco di 4 milioni di euro  alle  casse  dell'Usl  9.  Un

applicativo  per  il  quale  gli  ispettori  regionali  scrivono   e'

"consigliabile ridurre la flessibilita'"».

    Quanto ci sia  di  lesivo  nell'esposizione  di  questi  elementi

conoscitivi, appresi nel corso dell'attivita'  ricognitiva  ancorche'

fossero stati riferiti come del consigliere, non e' dato comprendere,

in  quanto  non  c'e'  in  questa  ricognizione  di  elementi  alcuna

affermazione connotativa,  di  giudizio  o  astrattamente  valutativa

delle mere espressioni di evidenza concreta.

    Il secondo articolo, apparso sul medesimo quotidiano in  data  12

ottobre 2009, non fa altro che prendere atto di  un'altra  situazione

di fatto, ovvero della sostanziale prevalenza  della  Societa'  Sigma

Informatica  S.p.A.  nel  panorama  della  gestione   del   personale

sanitario delle varie ULSS e delle modalita'  di  aggiudicazione  dei

servizi informatici alla stessa. Anche  tali  informazioni  riportano

fedelmente e senza dichiarazioni che possano in alcun modo ledere  il

nome della Societa', dei fatti storicamente presenti.

    Per converso, merita a tal riguardo di  essere  evidenziato  come

l'articolo, ritenuto  pregiudizievole  degli  interessi  della  ditta

attrice,   riporta   delle   considerazioni   non   attribuibili   al

consigliere, ma che provengono dalla stessa Societa' e che convergono

nel rilevare come gli elementi posti in evidenza dal  Bottacin  siano

conformi al vero e riconosciuti dalla stessa attrice.

    Infatti, tra le altre cose, quanto all'aggiudicazione, l'articolo

lascia  spazio  anche  alle  spiegazioni  della  Societa'  in  merito

all'aggiudicazione  del  servizio  reso  all'Azienda  sanitaria,  che

giustifica la differenza della propria offerta con quelle, molto piu'

onerose, delle altre societa', come data dal  «pluriennale  ruolo  di

fornitore svolto da Sigma nei confronti della quasi  totalita'  delle

aziende sanitarie venete».  Con  cio'  affermando  il  proprio  ruolo

determinante e quasi monopolista nella prestazione di servizi rivolti

all'Azienda sanitaria veneta.

    Si tratta, quindi, in  entrambi  i  casi  della  divulgazione  di

informazioni relative a fatti veri, che sono assorbiti nella  normale

manifestazione della liberta' di pensiero e che, quindi, non hanno in

se' il requisito della lesivita' dell'altrui  reputazione,  ne'  come

necessario ad integrare la fattispecie del reato di  diffamazione  ex

art 595 c.p., ne' come elemento produttivo di danno ingiusto ex  art.

2043 c.c..

    Ulteriormente, non si potrebbe nemmeno  indicare  nella  Societa'

Sigma  Informatica  S.p.A.  il  principale   oggetto   di,   peraltro

legittime, critiche, e, conseguentemente, questa non puo' dolersi  in

giudizio di una presunta lesione della propria onorabilita' dato  che

dette affermazioni  rispettano  anche  gli  ulteriori  requisiti  del

legittimo  esercizio  della  liberta'   di   pensiero,   cosi'   come

individuati da costante giurisprudenza  (Cass.  civ.,  Sez.  III,  n.

20140/2005; Cass. pen., Sez. V, n. 48043/2009; Cass. pen.; Sez. V, n.

5877/2010).

    Da tutto quanto fin qui esposto,  si  evince,  con  evidenza,  la

violazione dell'art. 122 quarto comma Cost.  e,  suo  tramite,  degli

artt. 121 e 123  Cost.  di  disciplina  dell'organizzazione  e  delle

funzioni dei supremi organi regionali.

 

                               P.Q.M.

 

    Si chiede che codesta ecc.ma Corte:

    dichiari che non spetta allo Stato e, per esso, al  Tribunale  di

Venezia accertare la responsabilita' del consigliere regionale  Diego

Bottacin quale autore delle dichiarazioni  rese  a  «La  Tribuna»  di

Treviso e riportate in due articoli del 9 e 12 ottobre 2009, entrambi

concernenti  le   gravi   irregolarita'   emerse   nel   sistema   di

liquidazione, a seguito di una verifica interna svolta dalla ULSS  n.

9 di Treviso tra il 2008 e il 2009, con  conseguente  sottrazione  di

denaro pubblico per complessivi curo 4 milioni;

    annulli, quanto alla posizione processuale del consigliere  Diego

Bottacin, il provvedimento datato 19 maggio 2011 a verbale  di  causa

del Tribunale di Venezia, e, se del caso, tutti gli atti  processuali

adottati dal Tribunale civile di Venezia  in  relazione  all'atto  di

citazione notificato dalla Societa' Sigma  Informatica  S.p.a.  e  al

conseguente  giudizio  (R.G.  n.   1475/2010)   nei   confronti   del

consigliere regionale Diego Bottacin.

    A fini istruttori si producono i seguenti documenti:

    1)  DGR  di  autorizzazione   al   ricorso   per   conflitto   di

attribuzione;

    2) copia atto  di  citazione  della  Societa'  Sigma  Informatica

S.p.A. e successive memorie depositate;

    3) Copia  fascicolo  processuale  del  consigliere  Bottacin  nel

giudizio avanti il Tribunale  di  Venezia  R.G.  n.  1475/2010,  G.I.

Dott.ssa Balletti.

    4) copia estratto informatico  comunicazione  dello  scioglimento

della riserva al punto d'accesso telematico;

    5)  copia  autentica  del  verbale  di  udienza,  contenente   il

provvedimento del G.I. Dott.ssa Balletti del 19 maggio 2011.

    6) Attestazione del Consiglio regionale del periodo  del  mandato

elettorale quale consigliere regionale di Diego Bottacin.

 

          Venezia - Roma, 5 agosto 2011

 

                     Avv.ti Zanon - Mio - Manzi

  

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