Ricorso per conflitto tra enti n. 1 del 7 febbraio 2011 (Regione Puglia)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 7 febbraio 2011 (della Regione Puglia).
(GU n. 13 del 23.3.2011)
Ricorso della Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Vendola, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della
Regione Puglia, alla via Barberini n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana T. Colelli, come da procura speciale, conferita in virtu' di delibera di G.R. n. 1 dell'11 gennaio 2011, a margine del presente atto a firma del Presidente della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 ottobre 2010 prot. 1045 con il quale «L'Avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e' confermato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per
la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta Regionale della Puglia nella seduta dell'11 gennaio 2011 (si depositera' all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n. 1 di G.R.).
Con decreto n. 1045 del 27 ottobre 2010, acquisito al protocollo della Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, in data 23 novembre 2010 al n. 14430, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - preso atto dell'approssimarsi della scadenza dell'incarico - ha «confermato» Commissario Straordinario dell'Ente
Parco Nazionale del Gargano l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella «per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
Tale nomina, tuttavia, non e' stata preceduta (ancora una volta) dall'avvio e dall'effettivo perseguimento dell'intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 per la nomina del Presidente dell'Ente Parco.
Per una migliore comprensione della fattispecie occorre ripercorrere il breve scambio di corrispondenza da ultimo intercorso fra il Presidente della Regione Puglia e il Ministro.
Con nota del 25 ottobre 2010 prot. 13060, il Presidente della Regione, con riferimento sia all'Ente Parco dell'Alta Murgia sia all'Ente Parco del Gargano - ha rappresentato l'esigenza di «definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione dei due parchi
nazionali della Puglia, a cominciare dalle figure dei presidenti», auspicando la nomina di figure «nuove, esperte e competenti - ovvero - in grado di indirizzare verso percorsi di sviluppo e di tutela, territori ricchissimi di biodiversita' e paesaggi naturali, paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali».
La nota termina con l'invito a «cercare insieme due figure fortemente qualificate e competenti che possano, da subito, impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi e le attivita' degli Enti» e la dichiarazione di disponibilita' «fin da subito a verificare le migliori personalita' per questo incarico».
L'incontro richiesto al fine di affrontare l'argomento, tuttavia, non si e' mai tenuto.
In riscontro alla missiva del 25 ottobre 2010, e' stato inviato il decreto di conferma dell'incarico di Commissario straordinario all'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella.
La gravita' della mancanza di preventiva istruttoria, finalizzata al raggiungimento dell'intesa richiesta dalla legge per la nomina del presidente dell'Ente parco, e' accentuata dalle vicende che hanno preceduto l'ultimo decreto di proroga dell'incarico commissariale.
Non si ritiene tuttavia, opportuno riportare in questo atto il carteggio intercorso fra il Ministro e il Presidente della Regione Puglia, trattandosi di questione nota a codesta ecc.ma Corte in quanto oggetto di precedente ricorso per conflitto di attribuzioni contrassegnato dal n. 7/2010.
Preme, nondimeno, rilevare come, ancora una volta - nonostante la Regione Puglia abbia invocato anche la tutela giurisdizionale al fine di rappresentare la fondamentale esigenza che l'intesa prescritta dall'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991 finalizzata alla nomina del Presidente dell'Ente parco non costituisca adempimento di natura meramente formale - l'incarico commissariale sia stato reiterato dal Ministero dell'ambiente (dapprima con il decreto 722 del 6 agosto 2010 e, successivamente, con il decreto 1045 del 27 ottobre 2010), senza effettuare (in entrambi casi) alcun tentativo di scelta condivisa per il ripristino della gestione ordinaria nell'Ente.
A tal proposito e' bene precisare che gli incarichi del Consiglio Direttivo dell'Ente parco nazionale del Gargano sono venuti definitivamente in scadenza in data 27 giugno 2008 e che, dopo un regime di «prorogatio legis» (dal 14 giugno 2008 al 29 luglio 2009), ha avuto inizio la gestione commissariale straordinaria, con
conseguenti inammissibili effetti di durata e «ordinarieta'».
Dall'esposizione dei fatti appare plateale la portata lesiva del decreto n. 1045 del 25 ottobre 2010, oggetto del presente giudizio, con riferimento alle competenze legislative attribuite alle regioni in materie concorrenti e in materie esclusive in via residuale
nonche' alle competenze amministrative e ai principi di leale collaborazione, trasparenza, imparzialita' e buon andamento che dovrebbero permeare i rapporti fra Stato e autonomie, soprattutto nelle materie poste al confine delle reciproche competenze istituzionali.
1. - In via preliminare (e ancora una volta) si ritiene opportuno precisare che il ricorso a codesta ecc.ma Corte, nonostante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico di Commissario straordinario conferito con il decreto oggetto del presente giudizio costituzionale, non determina carenza di interesse (sopravvenuta) in quanto «in materia di conflitto fra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben puo' concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale
delle competenze» (cfr. sentenza Corte n. 287 del 2006).
Il reiterato rinnovo degli incarichi commissariali (cfr. decreto n. 384 del 12 maggio 2010, decreto n. 722 del 6 agosto 2010 e decreto n. 1045/2010), non preceduto dal necessario tentativo di ricerca di intesa finalizzata alla nomina di un presidente che consenta il ritorno al regime ordinario dell'Ente parco (pure auspicato piu'
volte dal Presidente della Regione Puglia), cristallizza un comportamento immediatamente stigmatizzato dall'amministrazione regionale.
Al fine di evitare che tale condotta venga ancora replicata (e, allo stato, sussistono tutti i presupposti perche' cio' accada in quanto, nonostante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico commissariale, non si e' tenuto alcun incontro ne' vi e' stato scambio di corrispondenza finalizzato a far convergere verso un unico nominativo - scelto fra piu' candidati qualificati - la scelta codeterminata di Stato e Regione), la questione viene nuovamente sottoposta a codesta ecc.ma Corte affinche' affermi, anche in linea
di principio, che la previsione dell'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991 costituisce (non gia' sterile formalita') ma condizione di legittimita' della nomina del Commissario straordinario, in considerazione del mancato raggiungimento di codeterminazione sul nominativo del presidente.
2. - Chiarita la sussistenza e il perdurante interesse ad una pronuncia di codesta ecc.ma Corte, la Regione Puglia con il presente atto solleva nuovamente il conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest'ultimo del 27 ottobre 2010 n. 1045.
Tale decreto viola le competenze regionali delineate dall'art. 117, comma 3, Cost. in via concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
dall'art. 117, comma 4, Cost. in via residuale nelle materie dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca; dall'art. 118 Cost. concernente la ripartizione delle competenze amministrative, nonche' i principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici in relazione all'art. 97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita' ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette).
La disposizione legislativa da ultimo indicata recita testualmente: «Il Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano (...)».
L'importanza e la necessita' dell'intesa espressamente prevista dalla disposizione su richiamata (ed univocamente interpretata come forma di paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto) risultano evidenti considerando la inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente dell'Ente parco deve compiere - nella regolamentazione delle attivita' consentite all'interno dell'area protetta con riferimento alla tipologia, alle modalita' di costruzione di opere e manufatti, alle attivita' artigianali, commerciali, agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative - e le competenze costituzionalmente riservate alla potesta' legislativa
concorrente e esclusiva delle regioni.
La ratio di tale disposizione normativa, posta a salvaguardia delle previsioni costituzionali, rende indispensabile attribuire al meccanismo dell'intesa carattere di effettivita', non gia' di mero adempimento cui fare formale riferimento nel decreto ministeriale di
nomina del commissario straordinario ovvero omettere del tutto.
Codesto supremo Collegio ha avuto modo di precisare piu' di una volta (con riferimento alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano) che, pur rientrando nei poteri del Ministro dell'ambiente la nomina del commissario straordinario
nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla gestione delle aree protette, e' necessario il preventivo avvio e il successivo perseguimento dell'intesa finalizzata alla nomina del presidente.
Solo a seguito del mancato perfezionamento della stessa e' possibile procedere alla nomina commissariale (cfr. sentenza 20 gennaio 2004 n. 27).
Tale principio e' stato ripreso in una successiva pronuncia costituzionale che definisce illegittima la nomina del commissario straordinario per «il mancato rispetto della necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente», specificandone le modalita' e i principi ispiratori (sentenza n. 21 del 27 gennaio 2006, con specifico richiamo alla sentenza n. 27/2004).
Nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia con l'odierno (e con il precedente ricorso n. 7/2010), il Presidente del Consiglio dei Ministri (e, per esso, il Ministro dell'ambiente) - in modo speculare rispetto alle fattispecie esaminate nelle sentenze richiamate - ha tenuto un comportamento non rispondente ai principi costituzionali su indicati nell'interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, applicando la prescrizione in esso sancita in modo meramente formale e, conseguentemente, svuotando il procedimento dell'intesa del suo profondo ed imprescindibile significato.
Alla reale e concreta volonta' piu' volte manifestata espressamente dal Presidente della Regione Puglia di concordare un incontro al fine di addivenire ad una scelta condivisa, e' stata reiteratamente contrapposta da parte del Ministro dell'ambiente una sterile interpretazione della procedura delineata dalla legge-quadro sulle aree protette, che ha di fatto determinato la violazione dei principi costituzionali indicati.
Se, peraltro, in passato il decreto di nomina del commissario straordinario era stato preceduto dalla formale richiesta diretta al Presidente della Regione di esprimere «intesa» sul nominativo indicato (senza di fatto offrire all'ente regionale la possibilita' di far pervenire il proprio orientamento in quanto, prima ancora della ricezione della richiesta di intesa, il Ministro dell'ambiente aveva gia' provveduto alla nomina), nel procedimento oggetto del presente giudizio tale passaggio e' stato addirittura del tutto omesso.
Cosi' come e' stato omesso nel decreto di proroga che ha preceduto quello oggetto della presente impugnativa (n. 722 del 6 agosto 2010), «tollerato» e non impugnato della Regione Puglia, nella (infondata) speranza di un ravvedimento per il trimestre successivo.
Poiche' cosi' non e' stato e in considerazione del fatto che la cd. intesa «forte» e' stata dapprima ridotta a mera clausola di stile (finalizzata unicamente a precostituire la legittimita' del successivo decreto di nomina del Commissario straordinario) e successivamente del tutto omessa, la Regione Puglia evidenzia la violazione, tra l'altro, del principio costituzionale di leale collaborazione fra Stato e Regioni.
Riportando le parole di codesta ecc.ma Corte, lo strumento dell'intesa «si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto (...) senza alcuna possibilita' di un declassamento (...) in una mera attivita' consultiva non vincolante (cfr. sentenza n. 351 del 1991). Nella specie, non realizza la richiesta condizione di legittimita' il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal Ministero, seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attivita'» (sentenza n. 27 del 2004).
Consentire una differente condotta significherebbe attribuire al Governo il potere di «aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario una persona non gradita dal Presidente della regione».
La Regione Puglia, alla luce di quanto esposto, chiede che venga accertata e dichiarata la illegittimita' del decreto n. 1045 del 27 ottobre 2010 del Ministro dell'ambiente recante la conferma dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella a commissario straordinario dell'Ente parco del Gargano, in quanto emesso in totale carenza della preventiva intesa finalizzata alla nomina del presidente, risultando illegittima una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti, all'Amministrazione statale la possibilita' di aggirare la previsione legislativa in evidente violazione dei principi costituzionali in precedenza richiamati.
P.Q.M.
Promuove conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale - previa dichiarazione che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9, comma 3 della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario - annulli il decreto ministeriale n. 1045 del 27 ottobre 2010.
Bari - Roma
Avv.: Colelli