Ricorso per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  7 febbraio 2011 (della Regione Puglia).

 

 

(GU n. 13 del 23.3.2011)

 

    Ricorso della Regione Puglia,  con  sede  in  Bari  al  Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale e  legale  rappresentante  pro   tempore,   dott.   Nicola   Vendola, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della

Regione Puglia, alla via Barberini  n.  36,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana  T.  Colelli,  come  da procura speciale, conferita in  virtu'  di  delibera  di  G.R.  n.  1 dell'11 gennaio 2011,  a  margine  del  presente  atto  a  firma  del Presidente della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola;

    Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore e per quanto possa occorrere, contro  il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare;

    Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare del 27 ottobre 2010 prot.  1045  con  il  quale «L'Avvocato  Stefano  Sabino  Francesco   Pecorella   e'   confermato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del  Gargano  per

la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2  novembre  2010  e comunque non oltre la nomina del Presidente».

    La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta Regionale  della  Puglia  nella  seduta  dell'11  gennaio  2011   (si depositera' all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n. 1 di G.R.).

    Con decreto n. 1045 del 27 ottobre 2010, acquisito al  protocollo della Regione Puglia, Gabinetto del Presidente, in data  23  novembre 2010 al n. 14430,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare - preso atto dell'approssimarsi della  scadenza dell'incarico - ha «confermato» Commissario  Straordinario  dell'Ente

Parco Nazionale del Gargano l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella «per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».

    Tale nomina, tuttavia, non e' stata preceduta (ancora una  volta) dall'avvio  e  dall'effettivo  perseguimento   dell'intesa   prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 per la  nomina  del Presidente dell'Ente Parco.

    Per  una  migliore   comprensione   della   fattispecie   occorre ripercorrere il breve scambio di corrispondenza da ultimo  intercorso fra il Presidente della Regione Puglia e il Ministro.

    Con nota del 25 ottobre 2010 prot.  13060,  il  Presidente  della Regione, con riferimento sia  all'Ente  Parco  dell'Alta  Murgia  sia all'Ente Parco del Gargano - ha rappresentato l'esigenza di «definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione dei due parchi

nazionali della Puglia, a cominciare dalle  figure  dei  presidenti», auspicando la nomina di figure «nuove, esperte e competenti -  ovvero - in grado di indirizzare verso percorsi di  sviluppo  e  di  tutela, territori ricchissimi di biodiversita'  e  paesaggi  naturali,  paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali».

    La nota termina  con  l'invito  a  «cercare  insieme  due  figure fortemente  qualificate  e  competenti  che   possano,   da   subito, impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi e le attivita' degli Enti» e la dichiarazione di disponibilita'  «fin da subito a verificare le migliori personalita' per questo incarico».

    L'incontro richiesto al fine di affrontare l'argomento, tuttavia, non si e' mai tenuto.

    In riscontro alla missiva del 25 ottobre 2010, e'  stato  inviato il decreto di conferma  dell'incarico  di  Commissario  straordinario all'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella.

    La gravita' della mancanza di preventiva istruttoria, finalizzata al raggiungimento dell'intesa richiesta dalla legge per la nomina del presidente dell'Ente parco, e' accentuata  dalle  vicende  che  hanno preceduto l'ultimo decreto di proroga dell'incarico commissariale.

    Non si ritiene tuttavia, opportuno riportare in  questo  atto  il carteggio intercorso fra il Ministro e il  Presidente  della  Regione Puglia, trattandosi di questione  nota  a  codesta  ecc.ma  Corte  in quanto oggetto di precedente ricorso per  conflitto  di  attribuzioni contrassegnato dal n. 7/2010.

    Preme, nondimeno, rilevare come, ancora una volta - nonostante la Regione Puglia abbia invocato anche la tutela giurisdizionale al fine di rappresentare la fondamentale  esigenza  che  l'intesa  prescritta dall'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991 finalizzata  alla  nomina del Presidente dell'Ente parco non costituisca adempimento di  natura meramente formale - l'incarico commissariale sia stato reiterato  dal Ministero dell'ambiente (dapprima con il decreto  722  del  6  agosto 2010 e, successivamente, con il decreto 1045 del  27  ottobre  2010), senza  effettuare  (in  entrambi  casi)  alcun  tentativo  di  scelta condivisa per il ripristino della gestione ordinaria nell'Ente.

    A tal proposito e' bene precisare che gli incarichi del Consiglio Direttivo  dell'Ente  parco  nazionale  del   Gargano   sono   venuti definitivamente in scadenza in data 27 giugno 2008  e  che,  dopo  un regime di «prorogatio legis» (dal 14 giugno 2008 al 29 luglio  2009), ha  avuto  inizio  la  gestione  commissariale   straordinaria,   con

conseguenti inammissibili effetti di durata e «ordinarieta'».

    Dall'esposizione dei fatti appare plateale la portata lesiva  del decreto n. 1045 del 25 ottobre 2010, oggetto del  presente  giudizio, con riferimento alle competenze legislative attribuite  alle  regioni in materie concorrenti  e  in  materie  esclusive  in  via  residuale

nonche'  alle  competenze  amministrative  e  ai  principi  di  leale collaborazione,  trasparenza,  imparzialita'  e  buon  andamento  che dovrebbero permeare i rapporti fra  Stato  e  autonomie,  soprattutto nelle  materie  poste  al   confine   delle   reciproche   competenze istituzionali.

    1. - In via preliminare (e ancora una volta) si ritiene opportuno precisare  che  il  ricorso  a  codesta  ecc.ma   Corte,   nonostante l'approssimarsi   della   scadenza   dell'incarico   di   Commissario straordinario conferito con il decreto oggetto del presente  giudizio costituzionale, non determina carenza di interesse (sopravvenuta)  in quanto  «in  materia  di  conflitto  fra  enti,  la   lesione   delle attribuzioni costituzionali ben puo'  concretarsi  anche  nella  mera emanazione dell'atto invasivo  della  competenza,  potendo  perdurare l'interesse dell'ente  all'accertamento  del  riparto  costituzionale

delle competenze» (cfr. sentenza Corte n. 287 del 2006).

    Il reiterato rinnovo degli incarichi commissariali (cfr.  decreto n. 384 del 12 maggio 2010, decreto n. 722 del 6 agosto 2010 e decreto n. 1045/2010), non preceduto dal necessario tentativo di  ricerca  di intesa finalizzata alla nomina  di  un  presidente  che  consenta  il ritorno al regime ordinario  dell'Ente  parco  (pure  auspicato  piu'

volte  dal  Presidente  della  Regione   Puglia),   cristallizza   un comportamento   immediatamente   stigmatizzato   dall'amministrazione regionale.

    Al fine di evitare che tale condotta venga ancora  replicata  (e, allo stato, sussistono tutti i presupposti  perche'  cio'  accada  in quanto,  nonostante  l'approssimarsi  della  scadenza   dell'incarico commissariale, non si e'  tenuto  alcun  incontro  ne'  vi  e'  stato scambio di corrispondenza finalizzato a far convergere verso un unico nominativo - scelto  fra  piu'  candidati  qualificati  -  la  scelta codeterminata di Stato e  Regione),  la  questione  viene  nuovamente sottoposta a codesta ecc.ma Corte affinche' affermi, anche  in  linea

di principio, che la previsione dell'art. 9, comma 3,  legge  n.  394 del 1991 costituisce (non gia' sterile formalita') ma  condizione  di legittimita'  della  nomina   del   Commissario   straordinario,   in considerazione del mancato  raggiungimento  di  codeterminazione  sul nominativo del presidente.

    2. - Chiarita la sussistenza e il  perdurante  interesse  ad  una pronuncia di codesta ecc.ma Corte, la Regione Puglia con il  presente atto solleva nuovamente il conflitto di  attribuzione  nei  confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del'ambiente e della tutela del territorio e del mare in relazione al  decreto  di quest'ultimo del 27 ottobre 2010 n. 1045.

    Tale decreto viola le competenze  regionali  delineate  dall'art. 117, comma 3, Cost. in via concorrente nelle materie del governo  del territorio e della valorizzazione dei beni  culturali  e  ambientali;

dall'art.  117,  comma  4,  Cost.  in  via  residuale  nelle  materie dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della pesca;  dall'art. 118   Cost.   concernente   la    ripartizione    delle    competenze amministrative,  nonche'  i  principi  di  riserva  di  legge,   buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici in relazione  all'art. 97 Cost. e il principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita' ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9,  comma  3,  della legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette).

    La   disposizione   legislativa   da   ultimo   indicata   recita testualmente: «Il Presidente e' nominato  con  decreto  del  Ministro dell'ambiente, d'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni  o  delle province autonome di Trento e Bolzano (...)».

    L'importanza e la necessita' dell'intesa  espressamente  prevista dalla disposizione su richiamata (ed univocamente  interpretata  come forma  di  paritaria  codeterminazione   del   contenuto   dell'atto) risultano evidenti considerando la inevitabile  interferenza  fra  le scelte che il  Presidente  dell'Ente  parco  deve  compiere  -  nella regolamentazione delle  attivita'  consentite  all'interno  dell'area protetta  con  riferimento  alla   tipologia,   alle   modalita'   di costruzione  di  opere  e  manufatti,  alle  attivita'   artigianali, commerciali, agro-silvo-pastorali,  sportive  e  ricreative  -  e  le competenze costituzionalmente  riservate  alla  potesta'  legislativa

concorrente e esclusiva delle regioni.

    La ratio di tale disposizione  normativa,  posta  a  salvaguardia delle previsioni costituzionali, rende indispensabile  attribuire  al meccanismo dell'intesa carattere di effettivita', non  gia'  di  mero adempimento cui fare formale riferimento nel decreto ministeriale  di

nomina del commissario straordinario ovvero omettere del tutto.

    Codesto supremo Collegio ha avuto modo di precisare piu'  di  una volta (con riferimento alla nomina  del  Presidente  dell'Ente  Parco nazionale dell'arcipelago toscano) che, pur rientrando nei poteri del Ministro  dell'ambiente  la  nomina  del  commissario   straordinario

nell'esercizio dei poteri di  vigilanza  sulla  gestione  delle  aree protette,  e'  necessario  il  preventivo  avvio  e   il   successivo perseguimento dell'intesa finalizzata alla nomina del presidente.

    Solo a  seguito  del  mancato  perfezionamento  della  stessa  e' possibile procedere  alla  nomina  commissariale  (cfr.  sentenza  20 gennaio 2004 n. 27).

    Tale principio e'  stato  ripreso  in  una  successiva  pronuncia costituzionale che definisce illegittima la  nomina  del  commissario straordinario   per   «il   mancato   rispetto    della    necessaria procedimentalizzazione per la nomina del Presidente»,  specificandone le modalita' e i principi ispiratori (sentenza n. 21 del  27  gennaio 2006, con specifico richiamo alla sentenza n. 27/2004).

    Nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia  con l'odierno (e con il precedente ricorso n. 7/2010), il Presidente  del Consiglio dei Ministri (e, per esso, il Ministro dell'ambiente) -  in modo speculare rispetto alle  fattispecie  esaminate  nelle  sentenze richiamate - ha tenuto un comportamento non rispondente  ai  principi costituzionali  su  indicati  nell'interpretazione   e   applicazione dell'art.  9,  comma  3,  della  legge  n.  394/1991,  applicando  la prescrizione  in  esso  sancita  in   modo   meramente   formale   e, conseguentemente,  svuotando  il  procedimento  dell'intesa  del  suo profondo ed imprescindibile significato.

    Alla  reale  e   concreta   volonta'   piu'   volte   manifestata espressamente dal Presidente della Regione Puglia  di  concordare  un incontro al fine di addivenire ad  una  scelta  condivisa,  e'  stata reiteratamente contrapposta da parte del Ministro  dell'ambiente  una sterile interpretazione della procedura delineata dalla  legge-quadro sulle aree protette, che ha di fatto determinato  la  violazione  dei principi costituzionali indicati.

    Se, peraltro, in passato il decreto  di  nomina  del  commissario straordinario era stato preceduto dalla formale richiesta diretta  al Presidente  della  Regione  di  esprimere  «intesa»  sul   nominativo indicato (senza di fatto offrire all'ente regionale  la  possibilita'  di far pervenire il proprio  orientamento  in  quanto,  prima  ancora della ricezione della richiesta di intesa, il Ministro  dell'ambiente aveva gia' provveduto alla  nomina),  nel  procedimento  oggetto  del presente giudizio tale  passaggio  e'  stato  addirittura  del  tutto omesso.

    Cosi' come  e'  stato  omesso  nel  decreto  di  proroga  che  ha preceduto quello oggetto della presente impugnativa  (n.  722  del  6 agosto 2010), «tollerato» e non impugnato della Regione Puglia, nella (infondata) speranza di un ravvedimento per il trimestre successivo.

    Poiche' cosi' non e' stato e in considerazione del fatto  che  la cd. intesa «forte» e' stata dapprima ridotta a mera clausola di stile (finalizzata  unicamente  a   precostituire   la   legittimita'   del successivo  decreto  di  nomina  del  Commissario  straordinario)   e successivamente del tutto omessa,  la  Regione  Puglia  evidenzia  la violazione,  tra  l'altro,  del  principio  costituzionale  di  leale collaborazione fra Stato e Regioni.

    Riportando le  parole  di  codesta  ecc.ma  Corte,  lo  strumento dell'intesa «si  sostanzia  in  una  paritaria  codeterminazione  del contenuto  dell'atto  (...)   senza   alcuna   possibilita'   di   un declassamento (...) in una mera attivita' consultiva  non  vincolante (cfr. sentenza n. 351  del  1991).  Nella  specie,  non  realizza  la richiesta  condizione  di  legittimita'  il  rifiuto   d'intesa   sul nominativo proposto  dal  Ministero,  seguito  dalla  mera  richiesta d'incontro, fra le parti, non  seguita  da  alcuna  altra  attivita'» (sentenza n. 27 del 2004).

    Consentire una differente condotta significherebbe attribuire  al Governo il potere di «aggirare l'art. 9, comma 3, legge  n.  394  del 1991,  scegliendo  come  commissario  una  persona  non  gradita  dal Presidente della regione».

    La Regione Puglia, alla luce di quanto esposto, chiede che  venga accertata e dichiarata la illegittimita' del decreto n. 1045  del  27 ottobre 2010 del Ministro dell'ambiente recante la conferma dell'avv. Stefano  Sabino  Francesco  Pecorella  a  commissario   straordinario dell'Ente parco del Gargano, in quanto emesso in totale carenza della preventiva intesa finalizzata alla nomina del presidente,  risultando illegittima una procedura «alternativa» destinata a  consentire,  nei fatti, all'Amministrazione statale la  possibilita'  di  aggirare  la previsione  legislativa   in   evidente   violazione   dei   principi costituzionali in precedenza richiamati.

 

                               P.Q.M.

 

    Promuove conflitto di attribuzione nei confronti  del  Presidente del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del  mare,  affinche'  codesta  ecc.ma  Corte costituzionale - previa dichiarazione che, in  mancanza  della  leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9,  comma 3 della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia  per  la  nomina  del Presidente dell'Ente parco  nazionale  del  Gargano,  non  spetta  al Ministro  dell'ambiente  provvedere  alla  nomina   del   Commissario straordinario - annulli  il  decreto  ministeriale  n.  1045  del  27 ottobre 2010.

    Bari - Roma

 

                            Avv.: Colelli

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