Ricorso per conflitto tra enti n. 1 depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11
febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 11 del 13.3.2013)
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.
00390090215), con sede in Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano,
in persona del Presidente pro tempore, Dr. Luis Durnwalder,
rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 29 gennaio 2013,
rep. n. 23568 (doc. 1), rogata dal Segretario Generale della Giunta
provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano Dott. Hermann Berger,
in virtu' della deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio
2013, n. 62 (doc. 2), tanto congiuntamente quanto disgiuntamente,
dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. … -
…), Stephan Beikircher (c.f. .. - …), Cristina Bernardi
(c.f. … - …) e
Laura Fadanelli (c.f. ... -
…), di Bolzano, con indirizzo di posta
elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta
elettronica certificata anwaltschaft… e n.
fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. …), di Roma, con indirizzo di posta elettronica
… e presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata, i quali
dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente
giudizio al n. di fax 06/3729467 e/o all'indirizzo di posta
elettronica certificata:…;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica, domiciliato per la carica presso
gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo
Chigi, Piazza Colonna, n. 370, Roma, rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
A seguito e per l'annullamento del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012, recante «Riparto del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, commi 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Tremo e Bolzano. Determinazione
dell'accantonamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 11 dicembre 2012, n. 288.
Fatto
1. - Le vicende sottese alla presente controversia sono in larga
parte note a codesta ecc.ma Corte Costituzionale. Esse, infatti,
prendono le mosse dall'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario».
Con il comma 3 dell'articolo 16 di tale decreto-legge e' stata
introdotta una misura predefinita ed a tempo indeterminato di
concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle
autonomie speciali, tra cui anche la Provincia autonoma di Bolzano,
accompagnata dalla previsione di un accantonamento di quote di
compartecipazione ai tributi erariali. Quale criterio predefinito in
legge per l'accantonamento sono state indicate le spese sostenute per
consumi intermedi desunte per l'anno 2011 dal SIOPE.
Il comma 4 del medesimo articolo predetermina un termine
perentorio di scadenza per la conclusione dell'accordo sul patto di
stabilita' e definisce unilateralmente in legge gli obiettivi posti a
carico di questa Provincia. Come e' noto a codesta ecc.ma Corte
costituzionale, le citate disposizioni, trattandosi di previsioni
lesive dell'autonomia finanziaria costituzionalmente e
statutariamente garantita in capo alla Provincia autonoma di Bolzano,
nonche' dei principi costituzionali di ragionevolezza e di leale
collaborazione, sono oggetto di questioni di legittimita'
costituzionale in via principale, proposte con ricorso rubricato al
numero 149 del registro ricorsi 2012, e che il relativo ricorso, che
e' qui da intendersi richiamato e trascritto, e' tuttora pendente.
L'udienza per la trattazione e' stata fissata per il 19 giugno 2013.
2. La Conferenza delle regioni e delle province autonome non ha
espresso alcun accordo con lo Stato in merito all'accantonamento di
quote di compartecipazione ai tributi erariali.
3. Con lettera del 30 ottobre 2012 (doc. 3) la Regione autonoma
Valle d'Aosta, la Regione Siciliana, la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, la Regione autonoma Sardegna e la Provincia autonoma
di Bolzano, in assenza di accordo, hanno chiaramente espresso
unicamente l'avviso che il metodo per desumere le spese per consumi
intermedi e conseguentemente il calcolo della proporzione del
contributo. non possa che derivare dall'interrogazione del sistema
SIOPE, ivi compresa la tabella che definisce i codici SIOPE
rientranti nella definizione di consumi intermedi, senza peraltro
concordare con tale notula con lo Stato i risparmi da raggiungere.
4. Ora, con il qui impugnato decreto del 27 novembre 2012 (doc.
4), il Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito -
unilateralmente e a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia
accordo con la Provincia ricorrente - il riparto del contributo alla
finanza pubblica, determinando il relativo accantonamento a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, accogliendo
unicamente la metodologia indicata dalle autonomie speciali nella
predetta lettera dd. 30 ottobre 2012. L'importo accantonato in
«danno» alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano e' stato
indicato in euro 68.638.854,39.
5. Con il predetto decreto ministeriale sono stati inoltre
rideterminati, per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di stabilita'
interno delle autonomie speciali tenendo conto degli importi di cui
al comma 1 (comma 2) e si e' statuito che quanto previsto dai due
precedenti commi opera fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
6. Il criterio preso a riferimento per la ripartizione del
contributo, basato sui dati SIOPE, e' palesemente ingiusto perche'
privilegia le amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto
a quelle con maggior spesa diretta. Tale iniquita' e' facilmente
rilevabile anche da un profano, in quanto per rendersi conto, basta
considerare la differenza di contributo richiesto alla Provincia
autonoma di Bolzano (euro 68.638.854,39) rispetto a quello richiesto
alla Provincia autonoma di Trento (euro 38.880.982,14), analoga alla
Provincia di Bolzano per dimensioni finanziarie.
Tutto cio' premesso, tenuto conto che l'atto in questa sede
impugnato determina, in attuazione di norme incostituzionali gia'
impugnate dalla Provincia autonoma di Bolzano, l'accantonamento a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali a
prescindere dall'intesa con la Provincia ricorrente, comprovando
l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative
costituzionali e statutarie della ricorrente Provincia e considerato,
inoltre, il perdurante interesse alla coltivazione del richiamato
ricorso n. 149/2012, con il presente atto la Provincia autonoma di
Bolzano, come in epigrafe rappresentata e difesa, promuove conflitto
di attribuzioni avverso e in relazione al decreto adottato in data 27
novembre 2012, chiedendo a codesta ecc.ma Corte di voler dichiarare
che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e
delle finanze, determinare l'accantonamento, con un provvedimento in
relazione al quale non e' stata assicurata la partecipazione diretta
della Provincia ricorrente, con riferimento al riparto del contributo
alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, tra le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano, e di voler annullare, per
l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di
Diritto
1. - Illegittimita' derivata per illegittimita' costituzionale
dell'articolo 16, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 95 del 2012,
convertito, con modificazioni, in legge n. 135 del 2012 per contrasto
con il Titolo VI dello Statuto speciale, che definisce il quadro
della finanza della Regione e delle Province autonome, riconoscendo
loro autonomia finanziaria, in particolare, con il sistema di
finanziamento delle autonomie, garantito in particolare dall'articolo
75 Statuto, nonche' con il sistema pattizio delle relazioni
finanziarie con lo Stato definito negli articoli 79, 103, 104 e 107
Statuto e del principio di leale collaborazione.
Come si e' detto in narrativa, il decreto ministeriale impugnato
ha dato attuazione alle disposizioni sul concorso alla finanza
pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome
di Tremo e Bolzano a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali derivanti dalla c.d spending review varata con il
decreto-legge n. 95 del 2012.
Come noto all'adita ecc.ma Corte costituzionale, il sistema di
relazioni finanziarie tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano
e' stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano»',
siglato nell'anno 2009 tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol,
le Province autonome di Trento e di Bolzano ed i rappresentanti del
Governo.
Tale accordo e' stato attuato con i commi da 106 a 126
dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2010), con cui e' stato definito il nuovo assetto dei
rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e
Province autonome, con cui sono stati individuati, in attuazione
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso
federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e
provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di
spazi di massima autonomia in materia finanziaria.
Il Titolo VI dello Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n.
670) rubricato «Finanza della regione e delle province» definisce
ora, infatti, il quadro della finanza della Regione e delle Province
autonome, riconoscendo loro autonomia finanziaria. L'articolo 104,
comma 1, dello Statuto stabilisce che tali disposizioni possono
essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde
richiesta del Governo e della Provincia autonoma, fermo quanto
disposto dall'articolo 103, il quale prescrive, per le modifiche
statutarie, il procedimento previsto per le leggi costituzionali.
Conseguentemente, l'articolo 104 prevede una deroga a tale
procedimento aggravato.
L'articolo 75 dello Statuto, come da ultimo modificato dalla
legge n. 191/2009, attribuisce alle Province autonome le quote di
gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e
accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati), ed, in ogni
caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette
o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle appena
indicate.
Il comma 108 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009 approvato ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto, dispone che
le quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi degli articoli 69, 70 e 75 dello Statuto, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata
dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i
tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai
soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla
Regione e alle Province autonome sul conto infruttifero, intestato ai
medesimi enti, istituito presso la Tesoreria provinciale dello Stato,
nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione
e le province autonome. Con il decreto ministeriale 20 luglio 2011,
in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali
spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e' stata data attuazione al predetto
comma 108.
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a
disciplinare in modo completo i termini e le modalita' del concorso
della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli
obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' all'assolvimento
degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento
comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di
coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa
statale (articolo 79 dello Statuto).
In questo contesto, la norma statutaria precisa altresi' che non
si applicano, in provincia di Bolzano, le misure adottate per le
regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale
(articolo 79, comma 3, dello Statuto).
Nel nuovo quadro statutario e' tra l'altro espressamente previsto
(articolo 79, comma 4, dello Statuto) che non trovano applicazione
per le Province autonome e per la Regione Trentino - Alto
Adige/Südtirol altre disposizioni statali relative all'attuazione
degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al
rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno
diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto.
Il comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto prevede inoltre che
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in
specifiche disposizioni legislative dello Stato, provvedono la
Regione e le Province autonome adeguando la propria legislazione ai
principi costituenti limiti statutari (articoli 4 e 5 dello Statuto).
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato ed autonomie speciali
e', quindi, dominato dal principio dell'accordo e dal principio di
consensualita' (Corte costituzionale, sentenze n. 82 del 2007, n. 353
del 2004, n. 39 del 1984, n. 98 del 2000), definito dagli articoli
103, 104 e 107 dello Statuto speciale. In particolare, per la vicina
Provincia di Trento codesta ecc.ma Corte costituzionale con la
sentenza n. 133 del 2010, ha ribadito il principio consensuale che
regola i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Trentino -
Alto Adige/Südtirol e le Province autonome.
Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, il
quale prevede un ulteriore concorso alla riduzione della spesa
pubblica a carico delle autonomie speciali, ed il comma 4 del
medesimo, che integra la disciplina relativa al patto di stabilita'
interno, predeterminando un termine di scadenza perentorio per la
conclusione dell'accordo (31 luglio) e definendo in legge gli
obiettivi posti a carico delle autonomie speciali, ripropongono per
questa Provincia le questioni gia' evidenziate rispettivamente con
riferimento all'articolo 32 della legge n. 183 del 2011 (R.G. 7/2012
- udienza ancora da fissare), all'articolo 28, comma 3, primo,
secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 (R.G.
40/2012 - udienza ancora da fissare), nonche' all'articolo 35, comma
4, del decreto-legge n. 1 del 2012 (R.G. 86/2012 - udienza ancora da
fissare), gia' oggetto di impugnativa avanti codesta ecc.ma Corte.
L'articolo 16 appena citato rappresenta, quindi, l'unica base
normativa e ragione giustificatrice del decreto ministeriale e, data
l'inscindibile derivazione del decreto dalla menzionata disposizione
dall'incostituzionalita' della stessa disposizione legislativa,
discende l'illegittimita' del provvedimento attuativo.
Tutto cio' premesso, va rilevato che il contenuto del decreto
ministeriale 27 novembre 2012, oggetto del presente ricorso, non fa
che confermare l'effettivita' delle censure sollevate con i ricorsi
nn. 7/2012, 40/2012, 86/2012 ed in modo direttamente dirimente n.
149/2012, atteso che le modalita' di accantonamento a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali sono state determinate
a prescindere dal necessario coinvolgimento della Provincia, in
violazione delle predette disposizioni statutarie.
E' evidente che lo Stato prima ed il Ministero poi avrebbero
dovuto raggiungere, sul punto, l'intesa con la Provincia, assicurando
una partecipazione diretta ed effettiva della medesima.
Del resto, codesta ecc.ma Corte costituzionale ha gia' avuto modo
di pronunciarsi su fattispecie analoghe a quella di cui si discute,
come risulta, ad esempio, dalla sentenza n. 133/2002, resa all'esito
del conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione siciliana in
relazione al decreto adottato dal Ministero delle finanze del 23
dicembre 1997 e concernente «Modalita' di attuazione delle riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivate dagli interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal
1992». In quell'occasione codesta ecc.ma Corte ha annullato il
decreto ministeriale oggetto di impugnazione in quanto emanato,
esattamente come nel presente caso, in attuazione di norme
illegittime e senza garantire la necessaria partecipazione della
Regione Sicilia.
Con la disposizione ora impugnata il Ministero dell'economia e
delle finanze interviene direttamente sui tributi erariali spettanti
per disposto statutario alla Provincia.
Con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte,
sottraendo iure imperii le risorse necessarie alla corretta gestione
dei conti della Provincia, obbligandola addirittura a ricorrere
eventualmente all'assunzione di anticipazioni di cassa (cfr. legge
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, cosi' come modificato
dall'articolo 10, comma 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n.
18) con aggravio di ulteriori spese.
La gestione finanziaria degli interventi deputati a concorrere
agli obiettivi di finanza pubblica compete in via esclusiva per
espressa previsione statutaria, alla Provincia autonoma di Bolzano.
L'accantonamento viola inoltre, piu' specificamente, anche le
prerogative provinciali in punto di conseguimento degli obiettivi di
perequazione e solidarieta' sociale, di cui all'art. 79, comma 4,
dello Statuto, determinandosi l'esautoramento della Provincia stessa
che vede (illegittimamente) trasferite al Ministero dell'economia e
delle finanze la competenza alla concreta ripartizione del contributo
alla finanza pubblica.
Il D.M. in esame, pertanto, interviene sull'assetto dei rapporti
finanziari di ascendenza statutaria alterandone i confini, quando,
per espressa previsione dello Statuto di autonomia (artt. 103 e 104).
nonche' della legge n. 191/2009 (art. 2, comma 106), le competenze in
materia finanziaria sancite dal Titolo VI dello Statuto sono
modificabili solo mediante procedure rinforzate e non possono
certamente essere derogate da un atto avente natura amministrativa.
Ne' potrebbe dirsi che il potere esercitato dal D.M. trovi fonte
nel d.l. n. 95/2012, alla cui attuazione il D.M. e' dichiaratamente
destinato, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto l'accantonamento de quo non puo'
considerarsi strumento per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al Titolo VI dello Statuto di autonomia; anzi, proprio in tale
accantonamento dell'importo di euro 68.638.854,39 risiede il fulcro
del presente conflitto di attribuzione.
In secondo luogo, in quanto la procedura rinforzata che assiste
gli eventuali emendamenti dello Statuto di autonomia lo mette al
riparo da interventi realizzati dal legislatore statale con legge
ordinaria (art. 103 Statuto), o, con specifico riferimento alle
disposizioni del Titolo VI, con legge ordinaria approvata al di fuori
del peculiare schema concordato previsto dall'art. 104 Statuto.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto
censurato, ha quindi palesemente esorbitato dalle competenze ad esso
spettanti, intervenendo unilateralmente in un ambito di competenza
provinciale, in palese violazione, altresi', del principio di leale
collaborazione e preventiva intesa, che acquista specifico rilievo
nella fattispecie, posto che il principio della leale collaborazione
regge l'intero sistema delle relazioni Stato-Provincia autonoma (si
richiamano, al proposito, il gia' citato art. 104 Statuto, ma anche
l'art. 107 Statuto, e l'art. 10, comma 2, d.P.R. n. 526/1987).
In conclusione, appare evidente l'assoluta irragionevolezza del
decreto ministeriale impugnato e delle disposizioni legislative di
cui e' diretta attuazione, che non tengono minimamente conto delle
esigenze provinciali e operano come se esse - assieme alle norme di
rango costituzionale che, garantendo l'autonomia provinciale, le
tutelano - non esistessero.
2. - Illegittimita' per violazione del principio di delimitazione
temporale.
L'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 95/2012 prevede che,
con le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
Balzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l'importo
complessivo di euro 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200
milioni di curo per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno
2014 e 1.575 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
Formalmente il decreto ministeriale prevede che l'accantonamento
a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali e
limitato nel tempo ed opera fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui allo stesso articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42.
Tale portata garantistica e' invece meramente apparente in
quanto, con l'articolo 28, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
201 l, n. 214, il termine di legge stabilito al predetto articolo 27,
comma 1, (originariamente 24 mesi poi aumentato dall'art. 1, comma 1,
lett. g.), della legge 8 giugno 2011, n. 85 a trenta mesi) per
l'emanazione della normativa di attuazione e' stato abrogato.
La Corte costituzionale ha da tempo sancito l'illegittimita' di
ogni prescrizione di principio volta ad imporre, agli enti
territoriali, misure di contenimento finanziario a tempo
indeterminato.
Proprio in ordine alla Provincia autonoma di Trento tale
principio e' stato ribadito chiaramente nella sentenza n. 142 del
2012 di codesta ecc.ma Corte costituzionale (cfr. punto 4.3 in
diritto).
3. - Illegittimita' per violazione del principio costituzionale di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e violazione
dell'art. 79 dello Statuto.
Come evidenziato, con il D.M. del 2012, sulla base delle
precitate norme del decreto-legge n. 95 del 2012, vengono accantonate
a valere alla fonte le quote di compartecipazione ai tributi erariali
per l'importo di euro 68.638.854,39, in evidente violazione delle
citate disposizioni di rango paracostituzionale e del principio di
leale cooperazione.
Le norme censurate - nell'attribuire ad un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze il compito di stabilire il riparto del
contributo al risanamento finanziario senza prevedere alcuna forma di
intesa con il Presidente della Provincia - si mostrano, sotto
concorrente profilo, altresi' lesive del principio di leale
collaborazione che deve sovrintendere i rapporti tra lo Stato e le
autonomie speciali, il quale, come noto, e' ormai pacificamente
considerato di rango costituzionale trovando diretto fondamento negli
articoli 5 e 120 Cost. (veggansi le sentenze di codesta ecc.ma Corte
nn. 19 e 242 del 1997, n. 503 del 2000, n. 282 del 2002 e n. 303 del
2003).
Nel caso di specie trattasi di un'unilaterale determinazione
dell'accantonamento per l'anno 2012 nei confronti delle autonomie
speciali, senza che fosse stata raggiunta la prescritta intesa.
Quel che conta, in ogni caso, e' che il Ministero ha proceduto
senza l'apporto collaborativo delle autonomie speciali, necessario
per l'attuazione del principio di leale collaborazione.
Oggetto del presente giudizio e' l'esercizio, da parte dello
Stato, della potesta' di accantonamento di risorse (tributi erariali)
che spetterebbero, in base alle norme statutarie, alle autonomie
speciali, tra le quali deve essere ovviamente annoverata anche
l'odierna ricorrente. Si tratta, dunque, di attribuzioni statali che
incidono direttamente sulle prerogative provinciali e che sono idonee
a limitare l'autonomia finanziaria della ricorrente, restringendo i
canali di finanziamento previsti dello Statuto.
Per tale ragione e' evidente che lo Stato poteva adottare l'atto
impugnato solo avendo ottenuto l'intesa con le autonomie speciali che
dovranno sopportarne gli effetti vista l'evidente restrizione delle
risorse economiche, nel caso specifico della Provincia autonoma di
Bolzano.
Da ultimo ci si permette di ricordare che l'art. 16, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012 prevede una specifica procedura di
attuazione del meccanismo della partecipazione alla finanza pubblica,
procedura che avrebbe dovuto seguire le forme e le modalita'
dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, ossia le modalita' attuative
del federalismo fiscale nelle regioni ad autonomia speciale. Detto
articolo prevede che «le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali,
concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti,
nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli
obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e
modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi».
Com'e' noto all'adita ecc.ma Corte, le norme di attuazione dello
Statuto per l'attuazione del federalismo fiscale nei rapporti tra
Stato e Provincia autonoma di Bolzano non sono ancora state adottate,
forse anche per l'abrogazione del termine di 30 mesi (originariamente
24 mesi) inserito nella legge n. 42/2009, poi abrogato dall'articolo
28, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011. Nell'impossibilita' di
adottare la procedura prevista dall'art. 16, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del 2012 e, soprattutto, tenuto conto del fatto
che la questione sostanziale concerne l'accantonamento unilaterale da
parte dello Stato delle entrate erariali delle autonomie speciali,
tra le quali la Provincia autonoma di Bolzano, lo Stato avrebbe
dovuto operare con particolare riguardo per il principio di leale
collaborazione tra Stato e autonomia, che, come insegna la
giurisprudenza costituzionale, si attua attraverso lo strumento del
coinvolgimento della Provincia nel procedimento di adozione del
provvedimento e nel raggiungimento dell'intesa tra tutte le parti
istituzionali. Circostanza che, si ripete ancora una volta, non si e'
verificata nel caso di specie.
Conclusivamente il D.M. in questione e' stato adottato, senza
acquisire preventivamente l'intesa con la Provincia autonoma di
Balzano, in quanto la nota del 30 ottobre 2012 non costituisce un
simile accordo, ma esprime unicamente le rimostranze degli enti in
merito ad eventuali diversi criteri da usare a parametro per
l'accantonamento.
4. - Illegittimita' per violazione del principio costituzionale di
leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. anche in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Come gia' esposto in fatto, il criterio preso a riferimento per
la ripartizione dell'ulteriore contributo imposto alle autonomie
speciali e' basato sui dati desunti, per l'anno 2011, dal SIOPE
(Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi.
Questo criterio e' palesemente ingiusto perche' privilegia le
amministrazioni con maggiore spesa indiretta, rispetto a quelle con
maggior spesa diretta. L'iniquita' ed irragionevolezza del predetto
criterio e' facilmente desumibile dalla differenza di contributo
richiesto alla Provincia autonoma di Bolzano (68.638.854,39 euro)
rispetto a quello richiesto alla Provincia autonoma di Trento
(38.880.982,14 euro), analoga alla Provincia di Bolzano per
dimensioni finanziarie.
L'accantonamento sui tributi erariali si Fonda quindi su un
semplice calcolo in base ai dati desunti dal SIOPE per l'anno 2011,
senza alcuna razionale giustificazione.
Infatti, il criterio adottato si pone in evidente contrasto con i
principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione ed
indicati precisamente nell'articolo 27, comma 2, della legge n.
42/2009 ove si specifica che «le norme di attuazione di cui al comma
1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni
e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle
funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri,
anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove
ricorrano, dei costi dell'insularita' e dei livelli di reddito pro
capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi,
rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime
finzioni dallo Stato, dal complesso tiene regioni e, per le regioni e
province autonome che esercitano le funzioni in materia tal finanza
locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione
disciplinano altresi' le specifiche modalita' attraverso le quali lo
Stata assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di
perequazione e di solidarieta' per le regioni a statuto speciale i
cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media
nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il
finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.».
Nulla si rinviene a tale proposito nel qui contestato decreto
ministeriale. Quindi, il provvedimento impugnato e' viziato ancora
una volta per violazione del principio di leale collaborazione.
Infine, violato e' anche il principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost., che nella specie e' posto a presidio anche dei
corretti rapporti costituzionali tra Stato e regione, per il semplice
motivo che e' incoerente utilizzare, come termine di paragone, un
mero dato contabile desunto dal SIOPE, senza predisporre al contempo
una verifica circa l'esattezza dei dati riferiti all'anno di
attuazione dell'accantonamento e, se del caso, un assestamento delle
rispettive competenze economiche tra Stato e autonomie speciali.
La violazione di questo parametro e' ancora piu' evidente se si
considerano i principi indicati al comma 2 dell'articolo 27 della
legge n. 42/2009 sopra richiamati.
Infine, il D.M. mette inoltre a repentaglio la capacita' di spesa
provinciale con conseguente pericolo di paralisi delle prestazioni
erogate dalla Provincia ed e' illegittimo anche per questo motivo,
stante l'evidente difetto di motivazione ed irragionevolezza.
Come si e' visto in narrativa, il decreto impugnato consente
all'amministrazione ministeriale di accantonare semplicemente, sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali fissati dagli statuti
e dalle relative norme di attuazione, somme unilateralmente
predisposte derivanti dall'ulteriore manovra estiva.
All'esito dell'auspicato accoglimento del presente ricorso,
dunque, lo Stato dovra' versare alla Provincia autonoma di Bolzano le
somme illegittimamente accantonate, effetto che conseguira' di
diritto all'auspicato annullamento. Nondimeno, in funzione di una
piu' evidente certezza dei rapporti tra le parti, codesta ecc.ma
Corte costituzionale potra' precisare in questo senso gli effetti
della propria decisione d'accoglimento, nella quale si confida in
ragione di quanto sinora esposto.
P.Q.M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e
delle finanze, adottare, in violazione del principio di leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., del principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., del principio di
delimitazione temporale, nonche' del Titolo VI dello Statuto
speciale. approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in
particolare degli articoli 75, 79, 103, 104 e 107, per i profili
meglio illustrati nel presente ricorso, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 27 novembre 2012, recante «Riparto del
contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione
dell'accantonamento.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 11 dicembre 2012, n. 288, accantonando la somma di euro
68.638.854.39 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano;
Conseguentemente e per l'effetto voglia altresi', annullare
l'atto impugnato, con le conseguenze di diritto, ivi compresa la
restituzione alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme
accantonate ai sensi del predetto atto.
Si allegano:
1. procura speciale del 29 gennaio 2013, rep. n. 23568,
rogata dal Segretario generale della giunta provinciale della
Provincia autonoma di Bolzano;
2. deliberazione della Giunta provinciale del 21 gennaio
2013, n. 62;
3. nota del 30 ottobre 2012;
4. estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica 11 dicembre
2012, n. 288.
Bolzano-Roma, 30 gennaio 2013
Avv.ti von Guggenberg - Beikircher - Bernardi - Fadanelli - Costa