Ricorso per  conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  6
settembre 2013 (della Regione Piemonte).
 

(GU n. 42 del 16.10.2013)

     Ricorso della  Regione  Piemonte,  con  sede  in  Torino,  P.zza
Castello n. 165, cod. fisc.  …  -  P.  IVA  …  in
persona del Presidente della Giunta legale rappresentante pro tempore
on.le Avv. Roberto Cota, a cio' autorizzato con deliberazione assunta
dalla  Giunta  regionale  in  data  27  agosto   2013,   n.   3-6302,
rappresentata e difesa ai fini del presente giudizio dall'Avv.  Prof.
Carlo  Emanuele   Gallo   (cod.   fisc.   …  -   pec.
…       -       fax
…), dall'Avv.  Prof.  Roberto  Cavallo  Perin  (cod.  fisc.
…                      -                         pec
… - fax …)  e
dall'Avv.  Carlo  Merani   (cod.   fisc.   …  -   pec
… - Fax …), tutti del
Foro  di  Torino,  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio
dell'Avv.  Gabriele  Pafundi   del   Foro   di   Roma   (cod.   fisc.
… -  pec  ..  -fax
…), in Roma, Viale Giulio Cesare  n.  14,  come  da  procura
speciale a margine del presente atto;
    Avverso la deliberazione assunta dalla Corte dei  conti,  Sezione
delle autonomie, in data 5 luglio 2013,  n.  15  e  dalla  Corte  dei
conti, Sezione regionale di controllo per il  Piemonte,  in  data  10
luglio 2013, n. 263, avente ad oggetto  il  controllo  con  efficacia
ricognitiva del rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali
per l'esercizio 2012.
 
                                Fatto
 
    In  forza  dell'art.  1  del  d.l.  10  ottobre  2012,  n.   174,
convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n.  213,  e'
rimesso  alla  Corte  dei  conti  di  effettuare  il  controllo   del
rendiconto presentato dai gruppi consiliari regionali.
    Il  controllo  deve   essere   effettuato   per   verificare   la
corrispondenza del  rendiconto  alle  linee  guida  deliberate  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province Autonome di Trento e Bolzano  e  recepite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
    La Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione in
data 3  aprile  2013,  n.  12,  ha  ritenuto  che  il  controllo  sui
rendiconti dei gruppi consiliari regionali dovesse essere  effettuato
anche  con  riferimento  all'anno  2012,  ancorche'  quei  rendiconti
fossero stati predisposti sulla base  di  regole  diverse  da  quelle
previste dall'art. 1 del d.l. prima  citato,  regole  non  esistenti,
ovviamente, nel momento in cui le relative spese venivano effettuate.
    Successivamente, a fronte dei rilievi formulati da piu' parti, la
Sezione delle autonomie della Corte dei conti,  con  deliberazione  5
luglio 2013, n. 15, ha riesaminato la precedente deliberazione ed  ha
viceversa  stabilito  che  il  controllo  sui   rendiconti   relativi
all'esercizio  2012  abbia  soltanto  «efficacia  ricognitiva   della
regolarita' dei documenti contabili», si inserisca  «in  un  percorso
finalizzato  all'integrale  applicazione  dei   nuovi   controlli   a
decorrere dal 2013», venga  effettuato  sulla  scorta  di  quanto  in
precedenza stabilito dalle singole discipline regionali, non comporti
l'applicazione,  nel  caso  di  esito  sfavorevole,  delle   sanzioni
previste dall'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012.
    La Sezione delle autonomie ha altresi' stabilito,  in  forza  del
rilievo  che   la   deliberazione   medesima   ha   con   riferimento
all'attivita' delle Sezioni regionali, che «le delibere  gia'  emesse
dalle  Sezioni  regionali  di  controllo  sono  da  interpretare   in
conformita' con gli indirizzi sopra indicati».
    La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei
conti, in ossequio a quanto stabilito dalla Sezione delle  autonomie,
con deliberazione in data  10  luglio  2013,  n.  263,  ha  assegnato
termine ai gruppi  consiliari  sino  al  20  settembre  2013  per  la
presentazione  dei  documenti  relativi  alla   dimostrazione   della
correttezza dei propri rendiconti.
    Non ritenendo che la scelta della Corte dei conti di sottoporre a
controllo i rendiconti  dei  gruppi  consiliari  dell'esercizio  2012
corrisponda ad una attribuzione dello Stato e ritenendo  percio'  che
la scelta della Corte dei conti violi le  attribuzioni  regionali  di
autonomia, la  Regione  Piemonte,  con  deliberazione  assunta  dalla
Giunta regionale il 27 agosto 2013, su sollecitazione  del  consiglio
regionale, formalizzata in apposito ordine del giorno, ha  deliberato
di proporre il presente  conflitto  di  attribuzione,  impugnando  le
deliberazioni  assunte  dalla  Corte  dei  conti  ed  individuate  in
rubrica, per i seguenti motivi di
 
                               Diritto
 
1) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 5, 97,  114  della
Costituzione.
    La Corte dei  conti,  nella  deliberazione  della  Sezione  delle
autonomie in data 3  aprile  2013,  n.  12,  aveva  ritenuto  che  la
sottoposizione al controllo  dei  rendiconti  dei  gruppi  consiliari
regionali, secondo le  regole  stabilite  dall'art.  1  del  d.l.  10
ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre  2012,  n.  213,
dovesse valere anche per i rendiconti dell'esercizio 2012, in  quanto
i gruppi consiliari non erano precedentemente sottratti  a  qualsiasi
obbligo di rendicontazione, in forza delle leggi regionali vigenti, e
sulla base del rilievo che, in difetto di una  norma  che  differisse
l'esercizio del controllo, il medesimo doveva essere effettuato dalla
Corte dei conti non appena entrato in  vigore  il  nuovo  ordinamento
legislativo.
    Con la successiva deliberazione della Sezione delle  autonomie  5
luglio  2013,  n.  15,  la  Corte  dei  conti  ha  invece   ritenuto,
espressamente riesaminando la precedente deliberazione, che, in forza
del  principio   di   irretroattivita'   della   legge,   l'immediata
applicazione  del  nuovo  sistema  dovesse   ritenersi   circoscritta
all'ampliamento delle competenze della Corte dei conti.
    Ha ritenuto percio' la Sezione delle autonomie che  il  controllo
della Corte dei conti potesse essere effettuato, ma, a questo  punto,
sulla base della  legislazione  regionale  in  precedenza  vigente  e
soltanto con «efficacia ricognitiva della regolarita'  dei  documenti
contabili».
    L'interpretazione accolta dalla  Sezione  delle  autonomie  della
Corte dei conti con la deliberazione da ultimo citata, ed alla  quale
si e'  allineata,  non  potendo  fare  diversamente,  la  Sezione  di
controllo per il Piemonte, non trova alcun  fondamento  nel  d.l.  10
ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.
    Quel testo normativo, infatti, all'art. 1, segnatamente ai  commi
9, 10, 11, 12, istituisce esclusivamente un  tipo  di  controllo,  in
precedenza non esistente, sui rendiconti dei gruppi  consiliari,  che
e' esercitato dalla  Corte  dei  conti,  sulla  scorta  della  previa
deliberazione delle linee guida in relazione alle quali i  rendiconti
dei singoli  gruppi  devono  essere  redatti,  e  che  comporta,  ove
sfavorevole, specifiche conseguenze sanzionatorie.
    Nel d.l., non esistono due tipi di controlli, uno  ricognitivo  e
uno sanzionatorio, e non esiste una competenza della Corte dei  conti
in ordine ad un controllo da esercitare con riferimento a  precedenti
leggi regionali, esiste  soltanto  un  controllo  da  esercitare  con
riferimento a linee guida deliberate dalla Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano.
    L'interpretazione adottata dalla Corte dei  conti  contrasta  dal
punto di vista letterale con il disposto normativo  che  pretende  di
attuare,  poiche'  pretende  di  esercitare  un  potere  che  non  e'
attribuito alla  Corte  (e  da  tempo  lasciato,  nella  legislazione
regionale piemontese, ai rapporti di controllo interno della  Regione
Piemonte, nell'ambito degli interna corporis del Consiglio regionale,
come meglio si dira' sub 4).
    L'interpretazione compiuta dalla Corte dei conti contrasta  anche
dal punto di vista della ratio con il disposto normativa che pretende
di attuare, perche' il d.l. ha espressamente previsto  che  il  nuovo
controllo  debba  essere  effettuato  sulla  scorta  di  una   previa
definizione  del  quadro  di  riferimento,  che  e'  oggetto  di  una
valutazione congiunta fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano.
    E' ben noto  come  l'intervento  della  Conferenza  Stato-Regioni
costituisca un momento istituzionale di  leale  collaborazione  (come
costantemente ritenuto da codesta ecc.ma Corte: per tutte, si veda la
sentenza 7 marzo 2008,  n.  51),  che  non  puo'  essere  pretermesso
unilateralmente in sede interpretativa, neppure se  una  delle  parti
pretende di interpretare le esigenze  dell'altra,  come,  invece,  la
Corte dei conti ha ritenuto di fare.
    Il nuovo controllo, infine, deve essere effettuato sulla base  di
nuovi parametri e, inevitabilmente, il nuovo controllo in tanto  puo'
essere effettuato sulla base  di  nuovi  parametri  in  quanto  detti
parametri siano anticipatamente conosciuti dai  destinatari,  percio'
prima dell'assunzione delle scelte e dell'adozione  di  comportamenti
che saranno successivamente oggetto di controllo.
    Cosi' stando le cose, la linea  di  comportamento  assunta  dalla
Sezione  delle  autonomie  della  Corte  dei  conti  esorbita   dalle
attribuzioni dello Stato, al quale la Corte dei conti quale organo di
controllo  e'  riconducibile,  e  lede  l'autonomia  regionale,   per
violazione del principio di legalita', che e' presidio dell'autonomia
regionale   stessa,   e   che   deve   reggere   tutta    l'attivita'
amministrativa.
    La  interpositio   legislatoris   (come   riconosce   la   stessa
deliberazione della Sezione delle  autonomie)  e'  indispensabile  a'
sensi dell'art. 97 della Costituzione,  dettato  per  ogni  attivita'
amministrativa, a' sensi dell'art. 100  della  Costituzione,  dettato
per l'esercizio del controllo da parte della Corte dei  conti,  degli
artt. 117 e 118 della Costituzione, che disciplinano i  rapporti  sia
per cio' che concerne la potesta' legislativa e per cio' che concerne
la potesta' amministrativa tra lo Stato e le Regioni.
    Avere individuato una forma di controllo statale sulle Regioni, e
per  esse  sui  gruppi  consiliari  regionali,  in  assenza  di   una
previsione legislativa, costituisce una violazione delle attribuzioni
regionali di  autonomia,  garantite  in  Costituzione  a'  sensi  del
disposto degli artt. 5 e 114,
    nella misura piu' ampia: cosicche' la deliberazione  della  Corte
dei conti viola anche queste  due  norme  costituzionali  (a  maggior
ragione in considerazione  dell'avvenuta  abrogazione  dell'art.  125
Cost., di cui meglio si dira' sub 3, e degli effetti di  sistema  che
la riforma del Titolo V ha prodotto  sull'assetto  istituzionale  dei
rapporti tra Stato e Regioni anche a livello di fonti).
2) Violazione dell'art. 122 Costituzione.
    Con la deliberazione della Sezione delle autonomie 5 luglio 2013,
n. 15, e con la conseguente deliberazione della Sezione di  controllo
della Regione Piemonte, la Corte dei conti pretende di esercitare  un
controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari per l'anno 2012.
    Come si e' gia' visto, questo controllo non e' ammesso  dal  d.l.
n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 dello stesso anno.
    Esso e' altresi' contrastante con altre  specifiche  disposizioni
costituzionali.
    L'art. 122 della Costituzione riconosce, come forma di  garanzia,
l'insindacabilita' dei voti espressi e delle  scelte  effettuate  dai
singoli  consiglieri  e,  di  conseguenza,  dai   gruppi   consiliari
regionali.
    Ne discende che  la  Corte  dei  conti  non  puo'  effettuare  un
controllo sulle spese deliberate ed eseguite da detti gruppi.
    In  questi  termini,  sia  pure  con  riferimento  alla  funzione
giurisdizionale,  si  e'   gia'   espressa   codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale nella sentenza 30  settembre  1997,  n.  289,  che  ha
deciso un conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto nei
confronti della competente Procura regionale per la Corte dei conti e
ha dichiarato che non spetta allo  Stato  convenire  in  giudizio  di
responsabilita' i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale.
    Quanto detto, del resto, era ed e'  coerente  con  la  disciplina
introdotta dal legislatore statale che, a' sensi  dell'art.  4  della
legge 6 dicembre 1973, n. 853, disponendo in ordine ai fondi iscritti
nei capitoli di bilancio regionale destinati  ai  gruppi  consiliari,
stabilisce che «gli atti amministrativi  e  di  gestione  relativi  a
detti fondi non sono soggetti al controllo di cui all'art. 125  della
Costituzione».
    Il legislatore statale, escludendo  l'esperibilita'  degli  unici
controlli amministrativi statali allora ammessi nei  confronti  della
Regione, ha escluso qualsivoglia tipo di controllo amministrativo sui
rendiconti consiliari regionali.
    Questa scelta legislativa, fin tanto che non modificata dal  d.l.
10 ottobre 2012, n.  174,  in  ossequio  al  disposto  dell'art.  122
impedisce  alla  Corte  dei  conti  di  esercitare  un   qualsivoglia
controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali.
    Il che significa che a' sensi dell'art.  122  non  vi  e'  alcuna
attribuzione in capo allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, che
consenta di effettuare questo controllo, cosicche' lo svolgimento del
controllo costituisce una lesione dell'attribuzione regionale.
3) Violazione dell'art. 9, secondo comma, della legge  costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
    L'art. 9, secondo comma, della legge  costituzionale  18  ottobre
2001,  n.  3,  nell'ambito  di  un  ampliamento  delle   attribuzioni
regionali, ha  abrogato  il  primo  comma  dell'art.  125  Cost.,  ha
abrogato, cioe',  tutti  i  controlli  amministrativi  sulle  regioni
previsti da quella norma.
    E'  venuto  meno,  percio',  in  generale  il  controllo  che  il
legislatore statale del 1973 aveva gia' di per se' escluso sui gruppi
consiliari regionali.
    Essendo venuto meno addirittura l'intero  sistema  dei  controlli
statali, e' da escludere che la Corte dei conti possa  esercitare  un
controllo  non  previsto  dalla  legge  sui  rendiconti  dei   gruppi
consiliari, che  gia'  in  precedenza  erano  esclusi  dai  controlli
statali.
    Le deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle  autonomie,
e Sezione di controllo  per  il  Piemonte  che  hanno  introdotto  un
controllo ricognitivo per il 2012 sono state,  percio',  adottate  in
violazione della legge costituzionale n. 3 del 2001  e  costituiscono
una violazione dell'attribuzione  di  autonomia  della  Regione,  non
essendovi in materia alcuna attribuzione statale.
4)  Violazione  di  legge,  con  riferimento   all'art.   123   della
Costituzione e all'art. 29 dello Statuto Regionale Piemontese.
    I rapporti fra lo Stato e le Regioni, a  livello  di  ordinamento
costituzionale di  queste  ultime,  sono  formati  in  via  generale,
all'art. 123 della Costituzione, che individua l'ambito e le funzioni
dello Statuto regionale.
    Lo Statuto regionale del Piemonte  non  prevede  alcun  controllo
della  Corte  dei  conti  sui  rendiconti  dei   gruppi   consiliari,
stabilendo, all'art. 29, che  l'approvazione  del  rendiconto  spetta
esclusivamente al Consiglio regionale.
    Lo Statuto regionale, del quale lo Stato ha preso atto, impedisce
percio'  alla  Corte  dei  conti  di  esercitare  un  controllo   non
altrimenti istituito. L'esercizio di questo controllo, pertanto, cosi
come deliberato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e
come posto in essere dalla Sezione  di  controllo  per  il  Piemonte,
nelle deliberazioni oggetto di conflitto, costituisce una  violazione
delle attribuzioni regionali, esorbitando  dalle  attribuzioni  dello
Stato.
 
                               P.Q.M.
 
    Insta affinche' l'ecc.ma Corte costituzionale voglia:
        1) dichiarare che non rientra nelle attribuzioni dello Stato,
e per esso  della  Corte  dei  conti,  effettuare  un  controllo  sui
rendiconti dei gruppi consiliari  regionali  della  Regione  Piemonte
relativi all'esercizio 2012, dichiarando altresi' che l'esercizio  di
detto controllo lede le attribuzioni della Regione Piemonte;
        2) annullare la deliberazione assunta dalla Corte dei  conti,
Sezione delle autonomie, in data 5 luglio 2013, n. 15 e dalla Sezione
di controllo della Corte dei conti per la Regione Piemonte,  in  data
10 luglio 2013, n. 263.
    Salvis juribus.
 
      Prof. avv. Gallo - prof. avv. Cavallo Perin - avv. Merani

 

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