Ricorso per conflitto tra enti n. 12 depositato in cancelleria il 3 dicembre 2013 (Regione autonoma della Valle d'Aosta)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 3
dicembre 2013 (della Regione Autonoma della Valle d'Aosta) .
(GU n. 2 del 8.1.2014)
Ricorso della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta,
P.zza Deffeyes, n. 1, C.F. in persona del Presidente
p.t., Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura
a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della
Giunta regionale n. 1837 del 15 novembre 2013, dal Prof. A. Francesco
Saverio Marini (CF. …; pec:…; fax. ..),
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei
Monti Parioli, 48, ricorrente;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri p.t., con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza
Colonna, 370, nonche' contro il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Via XX
settembre, 97 (00187), rappresentati e difesi dall'Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
resistente.
Per l'accertamento dell'avvenuta violazione di norme
costituzionali e statutarie attributive di competenze e garanzie alla
Regione ricorrente e per il conseguente annullamento del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 23 settembre
2013, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 239 dell'11 ottobre
2013, avente ad oggetto "Riparto del contributo alla finanza pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento".
Fatto
1. Con il d.-l. n. 95 del 2012 ("Spending review"), convertito,
con modificazioni, nella legge n. 135 del 2012, il legislatore ha
introdotto disposizioni urgenti finalizzate a "razionalizzare la
spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per beni e
servizi, garantendo al contempo l'invarianza dei servizi ai
cittadini'', con l'obiettivo di stimolare la crescita e la
competitivita' del nostro Paese.
2. L'art. 16, comma 3, del citato decreto-legge - in relazione al
quale la Regione Valle d'Aosta ha sollevato dinanzi a codesta Ecc.ma
Corte questione di legittimita' costituzionale con ricorso iscritto
al n. r.g. 144 del 2012, che sara' trattato all'udienza pubblica del
28.1.2014 - ha previsto che le Regioni a Statuto speciale e le
Province autonome di Trento e Bolzano siano tenute a concorrere agli
obiettivi di finanza pubblica per un importo complessivo di 600
milioni di euro per l'anno 2012, di 1.200 milioni di euro per l'anno
2013 e di 1.500 milioni di euro per l'anno 2014.
Tale concorso deve avvenire, per espressa previsione di legge,
secondo le "procedure" di cui all'art. 27, della l. n. 42 del 2009
(legge delega sul federalismo fiscale), ossia "secondo criteri e
modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da
definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]",
nel rispetto del principio di leale collaborazione.
3. Lo stesso art. 16, comma 3, del d.-1. n. 95 del 2012 aggiunge,
inoltre, che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al
predetto articolo 27, "l'importo del concorso [...] e' annualmente
accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali". Cio', sulla base di apposito accordo sancito tra le
medesime Autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, il quale deve essere recepito con decreto del Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Nell'ipotesi in cui non venga raggiunto l'accordo in sede di
Conferenza permanente, l'accantonamento de quo deve essere
effettuato, sempre secondo quanto stabilito dal citato art. 16, comma
3, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare
entro il 15 febbraio di ciascun anno, "in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE",
ossia il "Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici",
gestito congiuntamente dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla
Banca d'Italia e dall'ISTAT, attraverso il quale vengono rilevati
telematicamente gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri di
tutte le amministrazioni pubbliche.
5. Cio' posto, con il decreto ministeriale oggetto del presente
giudizio, adottato in dichiarata attuazione della citata disciplina
normativa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dopo aver
dato conto della mancata emanazione delle norme di attuazione di cui
all'art. 27, della 1. n. 42 del 2009, nonche' del mancato
raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza permanente in
ordine all'importo del concorso complessivo alla finanza pubblica da
parte delle Regioni autonome e delle Autonomie speciali - ha
stabilito di procedere al "Riparto del contributo alla finanza
pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, tra le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano", determinando il relativo
"accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali per l'anno 2013".
Il predetto accantonamento e' stato quantificato, in danno della
Regione ricorrente, in complessivi euro 155.781.491,66 (doc. 1).
6. Tutto cio' Premesso, tenuto conto:
a) che l'atto in questa sede impugnato determina le modalita'
di riparto del contributo valdostano alla finanza pubblica e il
connesso accantonamento a prescindere dall'intesa con la Regione
ricorrente;
b) che il medesimo atto e' stato adottato in attuazione di
una norma incostituzionale gia' impugnata dalla Valle - in tal modo
comprovando l'effettivita' delle censurate lesioni alle prerogative
costituzionali e statutarie dell'Ente;
c) che vi e' il perdurante interesse regionale alla
coltivazione del richiamato ricorso n. 144 del 2012; con il presente
ricorso la Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata e difesa,
promuove conflitto di attribuzioni avverso e in relazione al decreto
ministeriale n. 71112 del 2013, chiedendo a codesta Ecc.ma Corte di
voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, determinare il riparto del contributo
finanziario alla manovra e il relativo accantonamento in violazione
di norme costituzionali e statutarie attributive di competenze e
garanzie alla Regione ricorrente, e di voler annullare, per
l'effetto, l'atto gravato, alla luce dei seguenti motivi di
Diritto
I. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DEL DECRETO MINISTERIALE IMPUGNATO.
1. Con il presente ricorso la Valle d'Aosta impugna il decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 2012.
L'atto, infatti, e' dotato di rilevanza esterna e immediatamente
lesivo della sfera di competenze costituzionali e statutarie della
Regione ricorrente e, come tale, e' idoneo a produrre un conflitto
attuale di attribuzione fra Enti (cfr., tra le altre, Corte cost.,
sentt. nn. 211/1994; 341/1996; 137/1998).
2. Il decreto gravato si mostra viziato sotto una pluralita' di
profili. Anzitutto per illegittimita' derivata, trattandosi di
provvedimento emanato in dichiarata attuazione dell'art. 16, comma 3,
del d.-l. n. 95 del 2012, come convertito dalla legge n. 135 del
2012, ossia di una disposizione incostituzionale gia' impugnata dalla
Valle d'Aosta dinanzi a codesta Ecc.ma Corte.
3. La citata previsione normativa, infatti, pone a carico del
bilancio valdostano un ulteriore contributo alla manovra finanziaria.
In particolare, fino all'emanazione delle norme di attuazione di
cui al citato art. 27, della legge delega (l. n. 42 del 2009),
l'importo del concorso della Valle deve essere "annualmente
accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali" sulla base di apposito accordo sancito in sede di
Conferenza permanente, o, in mancanza, sulla base di una
determinazione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
alla luce dei dati di consumo desunti dal sistema SIOPE.
4. Ora, la norma di cui si discute, come gia' ampiamente rilevato
dalla Regione ricorrente con il richiamato ricorso n.r.g. 144 del
2012 - qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto - non
fa che reiterare l'illegittimo meccanismo unilaterale di
accantonamento degli importi "a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali", gia' previsto dal legislatore
statale con gli articoli 28, comma 3, del d.-l. n. 201 del 2011 e 35,
comma 4, del d.-l. n. 1 del 2012, debitamente impugnati dalla Valle
con distinti ricorsi nn. 38 del 2012 e 81 del 2012.
5. Tale meccanismo e' gravemente lesivo delle attribuzioni della
Regione ricorrente, poiche' incide unilateralmente e jure imperii
sulle entita' delle compartecipazioni valdostane ai tributi erariali,
ossia su una materia riservata alla normativa di attuazione contenuta
nella 1. n. 690 del 1981 e, segnatamente, negli articoli da 2 a 7 di
tale atto normativo, i quali fissano le quote di tributi erariali da
attribuire alla Valle.
6. Cio' determina, anzitutto, la violazione dell'art. 48-bis,
dello Statuto speciale. Per effetto di tale previsione, infatti,
eventuali modifiche o deroghe alle norme di attuazione statutarie
possono avvenire solo a seguito dei lavori della commissione
paritetica e previo parere del Consiglio della Valle, proprio al fine
di garantire le "particolari condizioni di autonomia attribuite alla
Regione". Nel caso di specie, tuttavia, il legislatore statale ha
stabilito in via unilaterale gli importi del concorso valdostano alla
manovra, vanificando completamente le speciali garanzie
procedimentali previste a tutela dell'autonomia regionale dal citato
art. 48-bis.
7. La fondatezza di siffatta censura trova evidente conferma,
peraltro, nell'art. 1 del d. lgs. n. 320 del 1994, di attuazione
dello Statuto, il quale dispone che: "l'ordinamento finanziario della
Regione, stabilito a norma dell'art. 50, comma 3, dello statuto
speciale, con la legge 26 novembre del 1981, n. 690" puo' essere
"modificato solo con il procedimento di cui all'art. 48- bis del
medesimo statuto speciale".
Da cio' consegue, pertanto, che la materia relativa alla
compartecipazione regionale ai tributi erariali - riservata, come
detto, alla normativa di attuazione statutaria - non avrebbe potuto,
diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, formare oggetto
di modifica unilaterale da parte del legislatore ordinario.
9. In tali esatti termini si e' espressa, del resto, la
giurisprudenza costituzionale, che non ha mancato di evidenziare che
le norme di attuazione, per la loro "particolare competenza separata
e riservata, risultano caratterizzate da particolare forza e valore
e, di conseguenza, sottratte, anche in assenza di un'espressa
clausola di salvaguardia, alla possibilita' di abrogazione o di
deroga da parte di norme di legge ordinaria" (Corte cost., sent. n.
191 del 1991; cosi' anche Corte cost., sent. n. 206 del 1975).
10. Ora, le menzionate violazioni si riflettono in maniera
diretta e immediata sulla particolare autonomia organizzativa e
finanziaria valdostana, tutelata da una pluralita' di previsioni
costituzionali e statutarie.
Il riferimento e', nello specifico:
i) all'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale,
che attribuisce alla Regione ricorrente, tra l'altro, "il potere di
regolare la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso
stanziate" (cfr. Corte cost., sent. n. 107 del 1970);
ii) all'art. 3, comma 1, lett. f), del medesimo Statuto, che
riconosce alla Valle la potesta' di introdurre norme legislative di
integrazione ed attuazione, nell'ambito dei principi individuati con
legge dello Stato, in materia di "finanze regionali e comunali", e
che qualifica la competenza normativa valdostana nelle suddette
materie, alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, Cost.
(i quali risultano parimenti lesi dalla disposizione censurata), non
piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale;
iii) all'art. 4, dello Statuto speciale, che attribuisce alla
Valle il potere di esercitare nei predetti ambiti materiali le
corrispondenti funzioni amministrative;
iv) all'art. 12, dello stesso Statuto, che riconosce alla
Regione ricorrente quote tributarie erariali.
11. Poste tali premesse, deve concludersi che l'art. 16, comma 3,
del d.-l. n. 95 del 2012, laddove impone alla Valle di partecipare
alla manovra intervenendo unilateralmente sull'entita' delle
compartecipazioni valdostane ai tributi erariali, incide in maniera
indebita sull'ordinamento finanziario regionale, vanificando le
speciali garanzie procedurali previste dal citato art. 48-bis dello
Statuto e violando le richiamate norme statutarie e costituzionali a
tutela della speciale autonomia organizzativa e finanziaria della
Regione ricorrente.
12. Fermi restando i rilievi che precedono, la disposizione di
cui il decreto ministeriale in questa sede gravato costituisce mera
attuazione - si mostra incostituzionale anche per violazione dei
principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
La disciplina di cui si discute, infatti, non ha previsto
meccanismi di coinvolgimento diretto della Valle, ne' criteri per la
concreta ripartizione del concorso tra le Autonomie speciali. Cio'
viola il metodo pattizio, che rappresenta, come ripetutamente
affermato dalla giurisprudenza costituzionale, il cardine della
regolamentazione, mediante procedure rinforzate, dei rapporti
finanziaria tra lo Stato e le Autonomie speciali (cfr., tra le molte,
Corte cost., sent. n. 193 del 2012).
Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha piu' volte ribadito che: "il
principio di leale collaborazione in materia di rapporti finanziari
tra lo Stato e le Regioni speciali impone la tecnica dell'accordo"
(cfr., Corte cost., sent. n. 74 del 2009). Quest'ultima e'
"espressione" della particolare autonomia in materia finanziaria di
cui godono le Regioni a Statuto speciale (cfr., Corte cost., sentt.
nn. 193 del 2012; 82 del 2007; 353 del 2004), specificando, con
riferimento alla Valle, che: "le modifiche dell'ordinamento
finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il
procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto", idoneo ad
assicurare un coinvolgimento diretto ed effettivo dell'Ente (Corte
cost., sent. n. 133 del 2010).
10. La violazione del principio consensualistico - il cui
rispetto, come visto, si rende tanto piu' necessario nell'ambito del
coordinamento della finanza pubblica - si riflette, conseguentemente,
sulla lesione della particolare autonomia finanziaria e organizzativa
di cui la Valle d'Aosta gode, come gia' detto, alla luce degli
articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma l, lett. f), 12, 48-bis e 50
dello Statuto speciale e della relativa normativa di attuazione in
materia di ordinamento finanziario (artt. da 2 a 7 della l. n. 690
del 1981). In base a tali norme non puo' prescindersi, nei rapporti
finanziari tra lo Stato e la Regione medesima, dal rispetto del
metodo dell'accordo.
11. Ugualmente leso per effetto della disciplina recata dal piu'
volte menzionato art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012 risulta,
infine, il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.,
lesione che ridonda in una menomazione della sfera di autonomia
organizzativa e finanziaria della Regione ricorrente.
Il legislatore, infatti, ha stabilito che l'accantonamento a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali opera
"fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27" della legge delega. Tuttavia, non essendo previsto a
livello statale alcun termine di legge per l'adozione della normativa
di attuazione, il predetto accantonamento, anziche' essere
circoscritto nel tempo, finisce per operare, in maniera del tutto
irragionevole, immediatamente e illimitatamente nel tempo.
12. Tutto cio' premesso, ribadito che il decreto ministeriale in
questa sede gravato si limita a dare attuazione alla richiamata
disciplina sul concorso alla finanza pubblica delle Autonomie
Speciali - la quale deve ritenersi, alla luce dei suesposti rilievi,
manifestamente incostituzionale - lo stesso non puo' che ritenersi
viziato per illegittimita' derivata.
Il contenuto del gravato provvedimento, infatti, non fa che
confermare l'effettivita' delle censure sollevate dalla Valle con il
ricorso n. 144 del 2012 e piu' sopra riassunte, atteso che il riparto
del contributo finanziario regionale e' stato determinato dal MEF
unilateralmente e jure imperii, a prescindere dal necessario accordo
con la Regione ricorrente, nonche' in violazione di tutte le
previsioni statutarie, costituzionali e attuative in precedenza
evocate, con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria
valdostana.
13. Ad ulteriore conferma, ove ve ne fosse bisogno, della
fondatezza del presente ricorso, sia consentito richiamare la
sentenza di codesta Ecc.ma Corte n. 133 del 2002 - resa all'esito del
conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana in
relazione e avverso il decreto adottato dell'allora Ministro delle
Finanze e concernente "Modalita' di attuazione delle riserve
all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi
in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal
1992" - con la quale e' stato disposto l'annullamento del decreto
ministeriale gravato in quanto emanato, esattamente come accade nel
presente caso, in attuazione di norme illegittime e senza garantire
la necessaria partecipazione della Regione Sicilia.
Si insiste, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che
precedono, per l'annullamento del decreto ministeriale n. 71112 del
2013.
II. CON RIFERIMENTO AGLI ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITA' DEL
DECRETO MINISTERIALE GRAVATO.
1. Il provvedimento impugnato e' illegittimo e lesivo delle
attribuzioni costituzionali e statutarie della Regione Valle d'Aosta
anche sotto ulteriori e autonomi profili.
2. A tale riguardo va chiarito che il mancato raggiungimento
dell'accordo tra le Autonomie speciali nell'ambito della Conferenza
Stato-Regioni del 13 marzo 2013, e' dipeso non solo dalla mancata
condivisione del gia' descritto e censurato meccanismo unilaterale di
accantonamento, ma anche dal disaccordo espresso dalle Regioni in
ordine ai parametri concretamente utilizzati dal MEF per la
quantificazione degli importi da accantonare, i quali non trovano
alcun riscontro a livello legislativo.
3. Infatti, mentre l'articolo 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del
2012, prevede che ai fini della determinazione dei singoli contributi
il Ministero debba, in assenza dell'accordo tra le Autonomie
speciali, disporre l'accantonamento in proporzione alle "spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE",
il decreto ministeriale gravato, di converso, individua gli importi
del riparto - come risulta dalla nota del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato del 6.5.2013 - sulla base di non
meglio specificate tabelle e di dati contenuti "nel documento
presentato dal commissario straordinario di cui all'articolo 2 del
decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere" (doc. 2).
Di tale documento redatto dal "Commissario straordinario di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 alle Camere,
tuttavia, non vi e' traccia nel piu' volte citato art. 16, comma 3.
4. Il che equivale a dire, evidentemente, che ai fini
dell'accantonamento il MEF ha utilizzato parametri diversi da quelli
indicati dal legislatore, in violazione del disposto legislativo di
cui il decreto gravato dovrebbe costituire diretta attuazione.
5. Allo stesso tempo va altresi' rilevato che la tecnica di
riparto posta in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
determina, come correttamente evidenziato dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato con nota prot. 20695 del 2013 (doc.
3), "una marcata differenza" tra i contributi richiesti alle singole
Autonomie speciali, a seconda della diversa allocazione contabile
delle tipologie di spesa considerate, a prescindere dalla dimensione
della finanza delle singole Regioni e Province autonome rispetto alla
finanza pubblica complessiva.
L'iniquita' e irragionevolezza degli effetti prodotti dal
meccanismo di riparto di cui si discute non sono sfuggiti, tra
l'altro, nemmeno al Ministero che, con la nota prot. n. 84854 del
17.10.2013, successiva alla pubblicazione in G.U. del decreto
gravato, ha dato atto delle "criticita'" derivanti dall'attuale
tecnica di accantonamento, richiedendo, contestualmente, "l'avvio di
un tavolo tecnico volto ad individuare ipotesi alternative del
concorso delle Autonomie speciali alla finanza pubblica, da
sottoporre alla Conferenza Stato-Regioni, affinche' sia scelto un
nuovo criterio".
Con la stessa nota il MEF ha evidenziato - con cio' confermando
la fondatezza delle censure di incostituzionalita' sollevate dalla
Valle - l'esigenza che le modalita' di riparto vengano modificate
attraverso la previsione di "una specifica tabella da inserire in
norma di modifica dell'art. 16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012"
(doc. 4).
6. Alla luce delle considerazioni che precedono risulta di tutta
evidenza, pertanto, come l'atto ministeriale impugnato, oltre ad
essere viziato per illegittimita' derivata e per violazione dell'art.
16, comma 3, del d.-l. n. 95 del 2012, determini un ulteriore profilo
di irragionevolezza e di iniquita' della ripartizione, gravemente
pregiudizievole, a fronte dei reiterati contributi al perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal legislatore statale
alla Valle d'Aosta, della capacita' di spesa regionale, come
garantita da tutte le previsioni statutarie piu' sopra evocate.
P.Q.M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale, ogni contraria istanza e
deduzione disattesa, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare
che non spettava allo Stato e, per esso, al Ministero dell'Economia e
delle Finanze, adottare, in violazione degli articoli 2, comma 1,
lett. a), 3, comma 1, lett. f), 4, 12, 48-bis 50 dello Statuto
speciale valdostano, nonche' in contrasto con gli articoli da 2 a 7
della l. n. 690 del 1981 e con gli articoli 117, comma 3 e 119,
Cost., oltre che in violazione dei principi costituzionali di leale
collaborazione e ragionevolezza, il decreto del ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 71112 del 23 settembre 2013,
pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 239 dell'11 ottobre 2013,
avente ad oggetto "Riparto del contributo alla finanza pubblica
previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento", e, per
l'effetto, annullare il gravato decreto con ogni conseguenza di
legge, ivi compresa la restituzione in favore della Regione
ricorrente delle somme accantonate dal predetto atto.
Roma, addi' 26 novembre 2013
Prof. Avv. Marini