Ricorso per conflitto tra enti n. 2 depositato in cancelleria il 12 febbraio 2013 (Regione Siciliana)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 12
febbraio 2013 (della Regione Siciliana).
Imposte e tasse - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.
(GU n. 11 del 13.3.2013)
Ricorso della Regione siciliana in persona del suo Presidente
pro-tempore On.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Beatrice Fiandaca e
Marina Valli dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente
domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via
Marghera 36.
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n.
370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
elettivamente presso l'avvocatura Generale dello Stato, Via dei
Portoghesi n. 12;
Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la
Regione siciliana e lo Stato per effetto del Decreto del Ministero
dell'Economia e delle finanze, concernente le modalita' di
individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie
speciali da riservare all'Erario; ai sensi dell'art.2, comma 4, del
d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2012, n. 122 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 289 del
12.12.2012 e, cautelativamente, della nota del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 introitata al protocollo
del Dipartimento Finanze e Credito il 10 dicembre 2012 al n. 15623,
emessi in violazione dell'art. 36, primo comma, dello Statuto
siciliano e delle norme di attuazione contenute nell'art. 2, primo
comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 nonche' del principio di leale
collaborazione.
Fatto
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 289
del 12.12.2012 e' stato pubblicato il decreto suindicato contenente
disposizioni che rilevano ai fini della sussistenza di profili di
contrasto dello stesso con le prerogative di livello costituzionale
della Regione siciliana.
Detto provvedimento e' stato preceduto da interlocuzioni con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato.
Infatti, con Ministeriale del 16 ottobre 2012 lo schema del
predetto decreto, in ossequio al principio di leale collaborazione,
e' stato trasmesso alle Regioni a statuto speciale e questa Regione
ha rilevato, con nota 23.10.2012 n. 13350 (doc.3), che esso conteneva
una difformita' rispetto alla previsione normativa cui deve dare
esecuzione.
Ed invero, l'art.2 comma 3, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74
individua, quali entrate il cui gettito e' riservato all'erario dello
Stato per essere destinato ad alimentare il predetto Fondo, quelle
relative alle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e
gasolio per autotrazione) e l'art.2, comma 4 rinvia a successivo
decreto le modalita' di individuazione del maggior gettito di
competenza delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le
finalita' di cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
Tale previsione, letta conformemente a Costituzione, non risulterebbe
lesiva delle prerogative statutarie in quanto non individua
espressamente il gettito delle entrate relative all'Imposta sul
valore aggiunto sulle accise riscosse nel territorio della Regione
siciliana che, invece, sono inserite, dall'art. 1 comma l dello
schema di Decreto Ministeriale in esame, quali ulteriori entrate da
riservare allo Stato per le finalita' anzidette.
Con la successiva nota n. 26757 del 5.12.2012 (doc.4) che oggi
cautelativamente si impugna unitamente al provvedimento finale,
lesivo delle attribuzioni statutarie di questa Regione, il Ministero
dell'Economia e delle finanze, in relazione alle osservazioni
formulate, in ordine allo schema di decreto, dalla Regione Siciliana
e dalle altre Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome, ha dato
riscontro alle stesse, trasmettendo la versione definitiva dello
schema di decreto, successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale n° 289 del 12 dicembre 2012 (doc.5)
Al riguardo ha precisato "con riferimento alle obiezioni
sollevate dalla Regione Siciliana in ordine all'estensione
dell'applicazione delle riserve anche al gettito derivante dall'IVA
che tale obiezione non puo' essere accolta, in quanto il dato
normativo e' chiaro nel precisare che oggetto della riserva sono le
risorse derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante; pertanto sono riservate allo Stato
non solo le entrate derivanti dalle accise innanzi indicate, ma anche
dall'IVA che ad esse e' intrinsecamente correlata, cosi' come
riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in
esame".
Dopo la pubblicazione del suindicato decreto questo Ufficio ha
provveduto ad acquisire, per il tramite del Dipartimento regionale
Finanze e Credito dell'Assessorato dell'Economia (cfr.doc.6), il
prospetto delle somme derivanti dal gettito IVA riscosso sul
territorio della Regione siciliana che sono state sottratte dal
giugno al dicembre 2012, ai sensi del Decreto del Ministero delle
Finanze e Ragioniere Generale dello Stato del 5 dicembre 2012, pari
ad un importo di euro 1.169.273,25.
La suindicata nota ministeriale n. 26757 del 5.12.2012 ed il
citato decreto ministeriale si rivelano, pertanto, lesivi delle
attribuzioni della Regione siciliana e della autonomia finanziaria
della stessa in quanto non spetta allo Stato e per esso al Dirigente
Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il potere di
sottrarre il gettito IVA pari ad euro 1.169.273,25 (Cap.1203/1 da
destinarsi al Cap.1203/11 dello Stato) di cui alla nota del Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 e di cui al decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
I suindicati provvedimenti vengono censurati per le seguenti
ragioni di
Diritto
Violazione degli artt.36, primo comma dello Statuto e 2, primo
comma, delle norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR 1075/65
(norme di attuazione in materia finanziaria).
Com'e' noto l'assetto finanziario della Regione siciliana, quale
deriva dalle norme rubricate, e' retto dalla regola generale secondo
cui spettano alla medesima, oltre alle entrate tributarie da essa
direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali
riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette,
comunque denominate tranne quelle riservate allo Stato (entrate sui
tabacchi, accise sulla produzione, lotto e lotterie a carattere
nazionale).
E'altresi' previsto che lo Stato possa riservarsi entrate
tributarie riscosse nel territorio della Regione, laddove le stesse
siano destinate "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime".
Ora come visto la norma alla quale il Decreto chiamato a dare
attuazione, art.2, c.3 del D.L. n. 74/2012, fa riferimento solo alle
"risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante".
Di tale previsione questa Regione non aveva motivo di dolersi in
quanto rispettosa del suo impianto finanziario atteso che il comma 2
dell'art 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R.1074/65 dispone
che spettano allo Stato le «imposte di produzione», tra le quali
vanno annoverate, secondo la terminologia all'epoca utilizzata dal
legislatore statutario, anche le accise (cfr. C.Cost. Sent. n.
241/2012 e 115/2010).
Sennonche' nel procedere, come disposto dal successivo comma 4
dell'art. 2 del D.L .74/2012, a stabilire le modalita' di
individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie
speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione, il Ministero dell'economia e
delle finanze agli incrementi di gettito contemplati dalla norma ha
associato quello dell'imposta sul valore aggiunto disponendo di
contabilizzare separatamente quest'ultimo gettito sul cap.1203/11 di
entrata del bilancio dello Stato.
Poiche' l'IVA e' tributo di sicura spettanza della Regione
siciliana il relativo gettito puo' essere riservato all'Erario ove
sussistano i due presupposti della novita' dell'entrata e della
specifica destinazione operata "con apposite leggi"(art.2 D.P.R. n.
1074/1965).
Viceversa, in mancanza di espressa disposizione legislativa tale
gettito non puo' essere attribuito allo Stato.
Ne consegue nel caso di specie che la riserva apposta sul gettito
IVA derivante dall'aumento delle accise sui carburanti si configura
lesiva dell'impianto finanziario della Regione siciliana alla quale -
come comunicato dal Dipartimento regionale Finanze e Credito con
foglio 8 gennaio 2013, n. 281 pervenuto a questo Ufficio in pari data
(doc.6) - arreca un danno che ammonta ad euro 1.169.273,25
(Cap.1203/1 da destinarsi al Cap.1203/11 dello Stato).
Il Decreto infatti destinando allo Stato le nuove entrate
relative all'Imposta sul valore aggiunto sulle accise riscosse nel
territorio della Regione siciliana e' andato al di la' di quanto
previsto dalla legge che se tale intento avesse voluto perseguire
avrebbe dovuto indicare specificamente essa stessa tale gettito.
Prive di pregio appaiono del resto le precisazioni fornite dal
Ministero sol che che si rifletta al fatto che in Sicilia l'Iva, il
cui gettito si assume intrinsecamente correlato a quello delle accise
di spettanza statale, compete ad altro ente, appunto la Regione
siciliana.
Ne' a diverso avviso puo' condurre osservare come il comma 4 del
piu' volte citato art.2 del D.L.74/2012 con l'espressione
"individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie
speciali da riservare all'Erario" faccia riferimento alla sottrazione
di gettito, ordinariamente spettante alle Autonomie speciali.
Al riguardo viene in rilievo la circostanza che gli Statuti delle
altre Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano assicurano a tali autonomie i mezzi loro necessari
attraverso il sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali.
Il suddetto comma 4, che anch'esso non dispone alcunche'
sull'IVA, risponde cosi' alla finalita' di far affluire integralmente
all'Erario gli incrementi di accisa derivanti dall'art. 2, comma 3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al maggior gettito
afferente ai territori dei suddetti enti, mentre non rileva nei
confronti della Regione siciliana atteso che le accise riscosse nel
suo territorio sono gia' per intero di spettanza statale.
Violazione del principio di leale collaborazione.
Dalla superiore ricostruzione dei fatti risulta palese che
l'Amministrazione statale, malgrado abbia avviato il meccanismo della
previa intesa, in applicazione del rubricato principio di leale
collaborazione, non ha poi ritenuto di completare tale percorso
attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che
ostacolavano il raggiungimento di un accordo e che sole avrebbero
legittimato l'emanazione della nota e del decreto oggi impugnati
(C.Cost.cfr. ex plurimis, sentenze n. 255/2011, n. 332 del 2010, n.
24 del 2007, n. 21 del 2006, n. 339 del 2005 e n. 27 del 2004).
Infatti, dopo le delucidazioni fornite con la nota 5 dicembre
2012 n. 26757, l'Amministrazione statale ha immediatamente emanato il
decreto oggi impugnato senza consentire all'Amministrazione regionale
alcuna possibilita' di replica finalizzata al raggiungimento
dell'auspicabile accordo frutto dello sforzo delle parti per dar vita
ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso
reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il
raggiungimento di esso.
Pertanto, in assenza di tale necessario percorso ed in violazione
del rubricato principio, anche sotto tale profilo la nota ed il
provvedimento impugnati sono illegittimi e vanno conseguentemente
impugnati.
Rimarcando ancora una volta che il conflitto sorge da un atto
attraverso il quale lo Stato si discosta dalle norme di cui all'art.2
commi 3 e 4 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 che pretende di applicare,
atteso che le medesime devono interpretarsi in senso rispettoso delle
prerogative della Regione siciliana, puo' solo aggiungersi che, ove
si ritenesse invece che il Decreto faccia corretta applicazione delle
norme di legge, esse sarebbero incostituzionali per violazione delle
medesime norme statutarie poste a base del conflitto, in particolare
dell'art. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e delle norme di
attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del
1965 nonche' del principio di leale collaborazione.
Per puro tuziorismo si chiede, quindi, in subordine che codesta
Ecc.ma Corte consideri eventualmente la possibilita' di sollevare
d'ufficio innanzi a se stessa la relativa questione incidentale di
costituzionalita'.
P.Q.M.
Voglia codesta Ecc.ma Corte preliminarmente, qualora Codesta
Ecc.ma Corte lo ritenga, sollevare d'ufficio dinanzi a se' questione
di legittimita' costituzionale in via incidentale delle disposizioni
dell'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 e,
conseguentemente, sospendere il presente giudizio.
Dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, che non spetta
allo Stato e per esso al Direttore generale delle finanze e al
Ragioniere generale dello Stato il potere di sottrarre il gettito IVA
pari ad euro 1.169.273,25 (Cap.1203/1 da destinarsi al Cap.1203/11
dello Stato) di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26757
del 5.12.2012 e di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
289 del 12 dicembre 2012 in violazione degli artt.36, primo comma
dello Statuto e 2, primo comma, delle norme di attuazione dello
Statuto di cui al DPR 1075/65 (norme di attuazione in materia
finanziaria) e del principio di leale collaborazione.
Pronunciare di conseguenza l'annullamento della nota del
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 e del decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 nella parte in cui dispongono
nei confronti della Regione siciliana e in tal modo sottraggono alla
medesima, con effetto dal l° gennaio 2012 e sino al dicembre 2012, il
gettito relativo all'IVA riscosso sul territorio della regione stessa
per complessivi euro 1.169.273,25 (Cap. 1203/1 da destinarsi al
Cap.1203/11 dello Stato), applicabile all'aumento dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante derivante dallo stesso.
Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere (doc. 2) oltre agli ulteriori
documenti indicati in ricorso.
Palermo-Roma, 31 gennaio 2013
Gli Avv.ti Fiandaca-Valli
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Ricorso n. 1 per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 (provincia autonoma di Bolzano) Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Bolzano). (GU n. 11 del 13.3.2013) Ricorso della ...