Ricorso per conflitto  tra  enti  depositato  in  cancelleria  il  12
febbraio 2013 (della Regione Siciliana).
 
Imposte e tasse - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze n.

(GU n. 11 del 13.3.2013)

    Ricorso della Regione siciliana in  persona  del  suo  Presidente
pro-tempore On.le  Rosario  Crocetta,  rappresentato  e  difeso,  sia
congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Beatrice  Fiandaca  e
Marina Valli dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della
Regione, giusta procura a margine del presente atto, ed elettivamente
domiciliato in Roma nella sede dell'Ufficio della Regione stessa, via
Marghera 36.
    Contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro-tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza  Colonna  n.
370 presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri  ed
elettivamente presso  l'avvocatura  Generale  dello  Stato,  Via  dei
Portoghesi n. 12;
    Per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto  tra  la
Regione siciliana e lo Stato per effetto del  Decreto  del  Ministero
dell'Economia  e  delle  finanze,   concernente   le   modalita'   di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario; ai sensi dell'art.2, comma  4,  del
d.l. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni,  dalla  legge
1°  agosto  2012,  n.  122  pubblicato  sulla  G.U.R.I.  n.  289  del
12.12.2012   e,   cautelativamente,   della   nota   del    Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 introitata al  protocollo
del Dipartimento Finanze e Credito il 10 dicembre 2012 al  n.  15623,
emessi  in  violazione  dell'art.  36,  primo  comma,  dello  Statuto
siciliano e delle norme di attuazione contenute  nell'art.  2,  primo
comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965 nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione.
 
                                Fatto
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale  n.  289
del 12.12.2012 e' stato pubblicato il decreto  suindicato  contenente
disposizioni che rilevano ai fini della  sussistenza  di  profili  di
contrasto dello stesso con le prerogative di  livello  costituzionale
della Regione siciliana.
    Detto provvedimento e' stato preceduto da interlocuzioni  con  il
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato.
    Infatti, con Ministeriale del  16  ottobre  2012  lo  schema  del
predetto decreto, in ossequio al principio di  leale  collaborazione,
e' stato trasmesso alle Regioni a statuto speciale e  questa  Regione
ha rilevato, con nota 23.10.2012 n. 13350 (doc.3), che esso conteneva
una difformita' rispetto alla  previsione  normativa  cui  deve  dare
esecuzione.
    Ed invero, l'art.2 comma  3,  del  D.L.  6  giugno  2012,  n.  74
individua, quali entrate il cui gettito e' riservato all'erario dello
Stato per essere destinato ad alimentare il  predetto  Fondo,  quelle
relative alle accise sui carburanti (benzina, benzina  con  piombo  e
gasolio per autotrazione) e l'art.2,  comma  4  rinvia  a  successivo
decreto  le  modalita'  di  individuazione  del  maggior  gettito  di
competenza delle autonomie speciali da riservare  all'Erario  per  le
finalita' di cui al comma 3, attraverso  separata  contabilizzazione.
Tale previsione, letta conformemente a Costituzione, non risulterebbe
lesiva  delle  prerogative  statutarie  in   quanto   non   individua
espressamente il  gettito  delle  entrate  relative  all'Imposta  sul
valore aggiunto sulle accise riscosse nel  territorio  della  Regione
siciliana che, invece,  sono  inserite,  dall'art.  1 comma  l  dello
schema di Decreto Ministeriale in esame, quali ulteriori  entrate  da
riservare allo Stato per le finalita' anzidette.
    Con la successiva nota n. 26757 del 5.12.2012  (doc.4)  che  oggi
cautelativamente  si  impugna  unitamente  al  provvedimento  finale,
lesivo delle attribuzioni statutarie di questa Regione, il  Ministero
dell'Economia  e  delle  finanze,  in  relazione  alle   osservazioni
formulate, in ordine allo schema di decreto, dalla Regione  Siciliana
e dalle altre Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome, ha dato
riscontro alle stesse,  trasmettendo  la  versione  definitiva  dello
schema  di  decreto,  successivamente   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - serie generale n° 289 del 12 dicembre 2012 (doc.5)
    Al  riguardo  ha  precisato  "con  riferimento   alle   obiezioni
sollevate  dalla   Regione   Siciliana   in   ordine   all'estensione
dell'applicazione delle riserve anche al gettito  derivante  dall'IVA
che tale obiezione  non  puo'  essere  accolta,  in  quanto  il  dato
normativo e' chiaro nel precisare che oggetto della riserva  sono  le
risorse  derivanti  dall'aumento  dell'aliquota   dell'accisa   sulla
benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa
sul gasolio usato come carburante; pertanto sono riservate allo Stato
non solo le entrate derivanti dalle accise innanzi indicate, ma anche
dall'IVA  che  ad  esse  e'  intrinsecamente  correlata,  cosi'  come
riportato  nella  relazione  tecnica  allegata  al  provvedimento  in
esame".
    Dopo la pubblicazione del suindicato decreto  questo  Ufficio  ha
provveduto ad acquisire, per il tramite  del  Dipartimento  regionale
Finanze e  Credito  dell'Assessorato  dell'Economia  (cfr.doc.6),  il
prospetto  delle  somme  derivanti  dal  gettito  IVA  riscosso   sul
territorio della Regione  siciliana  che  sono  state  sottratte  dal
giugno al dicembre 2012, ai sensi del  Decreto  del  Ministero  delle
Finanze e Ragioniere Generale dello Stato del 5 dicembre  2012,  pari
ad un importo di euro 1.169.273,25.
    La suindicata nota ministeriale n.  26757  del  5.12.2012  ed  il
citato decreto  ministeriale  si  rivelano,  pertanto,  lesivi  delle
attribuzioni della Regione siciliana e  della  autonomia  finanziaria
della stessa in quanto non spetta allo Stato e per esso al  Dirigente
Generale del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  il  potere  di
sottrarre il gettito IVA pari ad  euro  1.169.273,25  (Cap.1203/1  da
destinarsi al Cap.1203/11 dello Stato) di cui alla nota del Ministero
dell'Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 e di cui al  decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
    I suindicati provvedimenti  vengono  censurati  per  le  seguenti
ragioni di
 
                               Diritto
 
    Violazione degli artt.36, primo comma dello Statuto  e  2,  primo
comma, delle norme di attuazione dello Statuto di cui al DPR  1075/65
(norme di attuazione in materia finanziaria).
    Com'e' noto l'assetto finanziario della Regione siciliana,  quale
deriva dalle norme rubricate, e' retto dalla regola generale  secondo
cui spettano alla medesima, oltre alle  entrate  tributarie  da  essa
direttamente  deliberate,  tutte  le  entrate   tributarie   erariali
riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  dirette  o   indirette,
comunque denominate tranne quelle riservate allo Stato  (entrate  sui
tabacchi, accise sulla  produzione,  lotto  e  lotterie  a  carattere
nazionale).
    E'altresi'  previsto  che  lo  Stato  possa  riservarsi   entrate
tributarie riscosse nel territorio della Regione, laddove  le  stesse
siano destinate "con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita'  contingenti  o  continuative  dello
Stato specificate nelle leggi medesime".
    Ora come visto la norma alla quale il  Decreto  chiamato  a  dare
attuazione, art.2, c.3 del D.L. n. 74/2012, fa riferimento solo  alle
"risorse  derivanti  dall'aumento,  fino   al   31   dicembre   2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina  con  piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante".
    Di tale previsione questa Regione non aveva motivo di dolersi  in
quanto rispettosa del suo impianto finanziario atteso che il comma  2
dell'art 2 delle norme di attuazione di cui al D.P.R.1074/65  dispone
che spettano allo Stato le «imposte  di  produzione»,  tra  le  quali
vanno annoverate, secondo la terminologia  all'epoca  utilizzata  dal
legislatore statutario,  anche  le  accise  (cfr.  C.Cost.  Sent.  n.
241/2012 e 115/2010).
    Sennonche' nel procedere, come disposto dal  successivo  comma  4
dell'art.  2  del  D.L  .74/2012,  a  stabilire   le   modalita'   di
individuazione del maggior  gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario per le finalita' di cui al comma  3,
attraverso separata contabilizzazione, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze agli incrementi di gettito contemplati dalla  norma  ha
associato quello  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  disponendo  di
contabilizzare separatamente quest'ultimo gettito sul cap.1203/11  di
entrata del bilancio dello Stato.
    Poiche' l'IVA  e'  tributo  di  sicura  spettanza  della  Regione
siciliana il relativo gettito puo' essere  riservato  all'Erario  ove
sussistano i due  presupposti  della  novita'  dell'entrata  e  della
specifica destinazione operata "con apposite leggi"(art.2  D.P.R.  n.
1074/1965).
    Viceversa, in mancanza di espressa disposizione legislativa  tale
gettito non puo' essere attribuito allo Stato.
    Ne consegue nel caso di specie che la riserva apposta sul gettito
IVA derivante dall'aumento delle accise sui carburanti  si  configura
lesiva dell'impianto finanziario della Regione siciliana alla quale -
come comunicato dal Dipartimento  regionale  Finanze  e  Credito  con
foglio 8 gennaio 2013, n. 281 pervenuto a questo Ufficio in pari data
(doc.6)  -  arreca  un  danno  che  ammonta  ad   euro   1.169.273,25
(Cap.1203/1 da destinarsi al Cap.1203/11 dello Stato).
    Il  Decreto  infatti  destinando  allo  Stato  le  nuove  entrate
relative all'Imposta sul valore aggiunto sulle  accise  riscosse  nel
territorio della Regione siciliana e' andato  al  di  la'  di  quanto
previsto dalla legge che se tale  intento  avesse  voluto  perseguire
avrebbe dovuto indicare specificamente essa stessa tale gettito.
    Prive di pregio appaiono del resto le  precisazioni  fornite  dal
Ministero sol che che si rifletta al fatto che in Sicilia  l'Iva,  il
cui gettito si assume intrinsecamente correlato a quello delle accise
di spettanza statale, compete  ad  altro  ente,  appunto  la  Regione
siciliana.
    Ne' a diverso avviso puo' condurre osservare come il comma 4  del
piu'  volte  citato   art.2   del   D.L.74/2012   con   l'espressione
"individuazione del maggior gettito  di  competenza  delle  autonomie
speciali da riservare all'Erario" faccia riferimento alla sottrazione
di gettito, ordinariamente spettante alle Autonomie speciali.
    Al riguardo viene in rilievo la circostanza che gli Statuti delle
altre Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di  Trento
e  Bolzano  assicurano  a  tali  autonomie  i  mezzi  loro  necessari
attraverso il sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali.
    Il  suddetto  comma  4,  che  anch'esso  non  dispone   alcunche'
sull'IVA, risponde cosi' alla finalita' di far affluire integralmente
all'Erario gli incrementi di accisa derivanti dall'art. 2,  comma  3,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al  maggior  gettito
afferente ai territori dei  suddetti  enti,  mentre  non  rileva  nei
confronti della Regione siciliana atteso che le accise  riscosse  nel
suo territorio sono gia' per intero di spettanza statale.
    Violazione del principio di leale collaborazione.
    Dalla  superiore  ricostruzione  dei  fatti  risulta  palese  che
l'Amministrazione statale, malgrado abbia avviato il meccanismo della
previa intesa, in  applicazione  del  rubricato  principio  di  leale
collaborazione, non ha  poi  ritenuto  di  completare  tale  percorso
attraverso reiterate trattative volte a superare  le  divergenze  che
ostacolavano il raggiungimento di un accordo  e  che  sole  avrebbero
legittimato l'emanazione della nota  e  del  decreto  oggi  impugnati
(C.Cost.cfr. ex plurimis, sentenze n. 255/2011, n. 332 del  2010,  n.
24 del 2007, n. 21 del 2006, n. 339 del 2005 e n. 27 del 2004).
    Infatti, dopo le delucidazioni fornite con  la  nota  5  dicembre
2012 n. 26757, l'Amministrazione statale ha immediatamente emanato il
decreto oggi impugnato senza consentire all'Amministrazione regionale
alcuna  possibilita'  di  replica   finalizzata   al   raggiungimento
dell'auspicabile accordo frutto dello sforzo delle parti per dar vita
ad una intesa, da realizzare e ricercare, laddove occorra, attraverso
reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolino il
raggiungimento di esso.
    Pertanto, in assenza di tale necessario percorso ed in violazione
del rubricato principio, anche sotto  tale  profilo  la  nota  ed  il
provvedimento impugnati sono  illegittimi  e  vanno  conseguentemente
impugnati.
    Rimarcando ancora una volta che il conflitto  sorge  da  un  atto
attraverso il quale lo Stato si discosta dalle norme di cui all'art.2
commi 3 e 4 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 che pretende di  applicare,
atteso che le medesime devono interpretarsi in senso rispettoso delle
prerogative della Regione siciliana, puo' solo aggiungersi  che,  ove
si ritenesse invece che il Decreto faccia corretta applicazione delle
norme di legge, esse sarebbero incostituzionali per violazione  delle
medesime norme statutarie poste a base del conflitto, in  particolare
dell'art. 36, primo comma, dello Statuto siciliano e delle  norme  di
attuazione contenute nell'art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del
1965 nonche' del principio di leale collaborazione.
    Per puro tuziorismo si chiede, quindi, in subordine  che  codesta
Ecc.ma Corte consideri eventualmente  la  possibilita'  di  sollevare
d'ufficio innanzi a se stessa la relativa  questione  incidentale  di
costituzionalita'.
 
                               P.Q.M.
 
    Voglia codesta  Ecc.ma  Corte  preliminarmente,  qualora  Codesta
Ecc.ma Corte lo ritenga, sollevare d'ufficio dinanzi a se'  questione
di legittimita' costituzionale in via incidentale delle  disposizioni
dell'art. 2,  commi  3  e  4  del  D.L.  6  giugno  2012,  n.  74  e,
conseguentemente, sospendere il presente giudizio.
    Dichiarare, in accoglimento del presente ricorso, che non  spetta
allo Stato e per esso  al  Direttore  generale  delle  finanze  e  al
Ragioniere generale dello Stato il potere di sottrarre il gettito IVA
pari ad euro 1.169.273,25 (Cap.1203/1 da  destinarsi  al  Cap.1203/11
dello Stato) di cui alla nota del  Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26757
del  5.12.2012  e  di  cui  al  decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
289 del 12 dicembre 2012 in violazione  degli  artt.36,  primo  comma
dello Statuto e 2, primo  comma,  delle  norme  di  attuazione  dello
Statuto di cui  al  DPR  1075/65  (norme  di  attuazione  in  materia
finanziaria) e del principio di leale collaborazione.
    Pronunciare  di  conseguenza  l'annullamento   della   nota   del
Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria Generale dello Stato n. 26757 del 5.12.2012 e del  decreto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2012 nella parte in  cui  dispongono
nei confronti della Regione siciliana e in tal modo sottraggono  alla
medesima, con effetto dal l° gennaio 2012 e sino al dicembre 2012, il
gettito relativo all'IVA riscosso sul territorio della regione stessa
per complessivi euro  1.169.273,25  (Cap.  1203/1  da  destinarsi  al
Cap.1203/11  dello  Stato),  applicabile  all'aumento   dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo  e  dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante derivante dallo stesso.
    Si deposita con il  presente  atto  la  deliberazione  di  Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere (doc. 2) oltre agli ulteriori
documenti indicati in ricorso.
        Palermo-Roma, 31 gennaio 2013
 
                      Gli Avv.ti Fiandaca-Valli

 

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