Ricorso per conflitto tra enti n. 3 depositato in cancelleria il 20 febbraio 2013 (Regione autonoma della Sardegna)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20
febbraio 2013 (della Regione autonoma della Sardegna).
(GU n. 18 del 2.5.2013)
Ricorso nell'interesse della Regione autonoma della Sardegna
(cod. fisc. …) in persona del Presidente pro-tempore dott.
Ugo Cappellacci, giusta procura a margine del presente atto
rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana Ledda (cod. fisc.:
…; fax: …; Pec:
…) e prof. Massimo Luciani (cod. fisc.
…; fax: …; Pec:
….) ed elettivamente domiciliata
presso lo studio del secondo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello
Sanzio n. 9;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio pro-tempore, a seguito e per l'annullamento
del decreto del Direttore Generale delle Finanze e del Ragioniere
Generale dello Stato 5 dicembre 2012, recante «Modalita' di
individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie
speciali da riservare all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 289 del 12 dicembre 2012.
F a t t o
1. - La questione che viene portata allo scrutinio di codesta
ecc.ma Corte costituzionale e' analoga ad altre gia' note all'ecc.mo
Collegio, perche' tuttora pendenti (Reg. confl. enti n. 13 del 2012)
o gia' definite con sentenza (sent. n. 241 del 2012). Essa, infatti,
concerne l'illegittimita' costituzionale della riserva all'erario
delle maggiori entrate maturate in seguito alle manovre di finanza
pubblica, in violazione - tra l'altro - dell'art. 8 della legge cost.
n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna.
L'art. 2 del d.-l. n. 74 del 2012 ha istituito un Fondo per la
ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012. Il
comma 3 del predetto art. 2 prevede che al Fondo «affluiscono, nel
limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento,
fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e
sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
gasolio usato come carburante [...]. La misura dell'aumento, pari a 2
centesimi al litro, e' disposta con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane». Il successivo comma 4 prevede che «Con
apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalita'
di individuazione del maggior gettito di competenza delle autonomie
speciali da riservare all'erario per le finalita' di cui al comma 3,
attraverso separata contabilizzazione».
E' stata cosi' introdotta una clausola di riserva all'erario
statale del maggior gettito fiscale derivante dall'aumento delle
imposte sui carburanti fossili.
Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 7
giugno 2012, n. 69805, e' stato disposto, a decorrere dall'8 giugno
2012, l'aumento, pari a 2 centesimi al litro, delle aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, come
previsto dall'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del 2012.
2. - Ora, con l'impugnato decreto, il Ministero dell'economia e
delle finanze disciplina le modalita' di individuazione del maggior
gettito da riservare all'erario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del
d.-1. n. 74 del 2012.
Tali «modalita'» possono essere cosi' brevemente sintetizzate. Il
Ministero ha predisposto una tabella recante le «previsioni degli
incrementi di gettito dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo, dell'accisa sul gasolio usato come carburante e dell'imposta
sul valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma
3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122» (art. 1, comma 1,
del decreto).
Dette previsioni sono raffrontate con le previsioni di gettito
complessive derivanti dalle suddette accise. Il raffronto tra le due
cifre consente di «determinare le incidenze percentuali degli
incrementi di gettito [...] rispetto al gettito complessivo previsto
per i citati capitoli» (art. 1, comma 2).
E' sulla base delle percentuali risultanti dal raffronto tra le
due cifre che i competenti uffici statali, al momento di
contabilizzare le entrate erariali, imputeranno le somme
corrispondenti alle percentuali derivanti dal maggior gettito («ivi
comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto
speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano») agli
appositi capitoli di bilancio separati (artt. 2, 3). Le somme cosi'
contabilizzate verranno trattenute al bilancio statale, senza entrare
«nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto
speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato
secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di
attuazione e dei relativi decreti attuativi» (art. 4).
E' previsto, infine, che lo Stato, «con riferimento al gettito
[...] gia' attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome» proceda al «recupero a carico delle medesime
degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare
allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da
attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente
decreto» (art. 5).
In estrema sintesi, dunque, gli uffici ministeriali hanno operato
una previsione delle (maggiori) entrate tributarie e, sulla base di
essa, tratterranno parte delle somme realmente riscosse ed
effettueranno i relativi recuperi per le somme gia' trasferite),
sottraendole al regime di compartecipazione fissato dai rispettivi
Statuti delle autonomie speciali.
Non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e
delle finanze, adottare il provvedimento impugnato, che e'
illegittimo e gravemente lesivo degli interessi e delle attribuzioni
costituzionali della Regione autonoma della Sardegna e, di
conseguenza, deve essere annullato per i seguenti motivi;
D i r i t t o
1. - Violazione degli artt. 7, 8 e 54 della legge cost. n. 3 del
1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli artt. 3, 117
e 119 Cost., anche in riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3
del 2001 e all'art. 2, comma 4, del d.-l. 6 giugno 2012, n. 74,
convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122. Come si e' detto in
narrativa, l'atto impugnato ha dato pretesa attuazione alle
disposizioni sulla riserva all'erario delle maggiori entrate
derivanti, nel territorio delle regioni ad autonomia speciale,
dall'aumento dell'accisa sui carburanti previsti dall'art. 2 del
d.-l. n. 74 del 2012.
Come si e' gia' accennato, l'art. 2, comma 3, del d.-1. n. 74 del
2012 prevede che al fondo per la ricostruzione delle zone terremotate
affluiscano «nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti
dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012, dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante».
Il successivo comma 4 prevede che «con apposito decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono stabilite le modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare
all'erario per le finalita' di cui al comma 3, attraverso separata
contabilizzazione».
L'articolo ora citato e' assunto ad unica base normativa e
ragione giustificatrice dall'impugnato decreto, tanto e' vero che la
sua parte motiva si riduce alla ritenuta «necessita' di
contabilizzare separatamente e far affluire all'erario gli incrementi
di accisa derivanti dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, relativi al maggior gettito afferente ai territori delle
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e delle
province autonome di Trento e Bolzano». Le menzionate disposizioni di
legge, pero', non legittimano, ne' potrebbero legittimare,
l'impugnato decreto.
1.1. - Il decreto impugnato, nel dare pretesa attuazione all'art.
2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 78 del 2012, acquisisce alla
disponibilita' dello Stato maggiori entrate che dovrebbero essere di
sicura spettanza regionale, quanto meno in misura largamente
preponderante.
Le accise sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio
usato come carburante, infatti, altro non sono se non delle imposte
di fabbricazione, sicche' il relativo gettito ricade nella previsione
di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto della Regione
Sardegna, che prevede che «le entrate della regione sono costituite
[...] dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della
regione».
L'atto qui impugnato pretende di sottrarre alla regione risorse
finanziarie che le spetterebbero in forza del suo Statuto. Tanto, in
violazione dei menzionati parametri statutari, ma anche della stessa
normativa primaria che pretende di attuare.
L'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012, invero, si limita a
prevedere la riserva allo Stato di alcune maggiori entrate maturatesi
- genericamente - nel territorio delle «autonome speciali». Per le
ragioni che appresso si diranno, il decreto-legge non poteva certo
imporre riserve erariali ad autonomie speciali il cui Statuto non
prevedesse tali riserve. Il generico riferimento alle autonomie
speciali, pertanto, era da intendere, in concreto, come riferimento
alle sole autonomie speciali nelle quali il dato statutario
contemplasse l'istituto delle riserve erariali. Poiche' - come si
vedra' - per la Regione Sardegna nessuna norma statutaria lo prevede,
il decreto impugnato viola, all'un tempo, il paradigma statutario e
costituzionale e la stessa fonte primaria che richiama a preteso
proprio fondamento.
Ne' potrebbe pensarsi che anche lo stesso atto impugnato (come
invece avrebbe dovuto) presupponga la propria applicazione alle sole
autonomie speciali il cui Statuto contempli l'istituto delle riserve
erariali, atteso che la Regione Sardegna (e, paradossalmente, il suo
Statuto e le sue norme di attuazione) e' espressamente menzionata
nelle premesse.
1.2. - Il vizio lamentato, invero, trova piena conferma nella
giurisprudenza costituzionale. La questione e' stata ben chiarita
dalla recente cit. sent. n. 241 del 2012. La Regione Sardegna,
ricorrente ora come allora, aveva denunciato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 36, del d.-1. n. 138 del 2011, in
combinato disposto con una serie di disposizioni di legge che
istituivano nuove entrate fiscali o che aumentavano le aliquote di
imposte e tasse gia' previste dall'ordinamento. L'art. 2, comma 36,
infatti, prevede che «le maggiori entrate derivanti dal presente
decreto sono riservate all'erario, per un periodo di cinque anni, per
essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla
luce della eccezionalita' della situazione economica internazionale.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione».
La regione aveva impugnato dette norme «in quanto, in contrasto
con la normativa statutaria e di attuazione dello statuto, riservano
integralmente allo Stato, per un periodo di cinque anni e con
separata contabilizzazione, le maggiori entrate da esse previste»
(par. 8 sent. n. 241 del 2012). Codesta ecc.ma Corte costituzionale
ha affermato che «in mancanza di riserve statutarie in favore dello
Stato, deve osservarsi che la normativa impugnata non e' conforme
allo statuto speciale. Infatti, le complessive maggiori entrate [...]
costituiscono "entrate tributarie'' che l'evocato art. 8 dello
statuto speciale attribuisce alla regione autonoma (se riscosse o
percette nel suo territorio), secondo le quote fisse indicate nello
stesso articolo con riguardo ai diversi tributi oggetto di tale
attivita'».
Il gravame proposto dalla Regione Sardegna fu rigettato solo
perche' codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenne che, in tutti i
casi in cui sorgeva detto contrasto con l'art. 8 dello Statuto,
dovesse ritenersi operante la clausola di salvaguardia delle
attribuzioni regionali prevista dall'art. 19-bis del d.-1. n. 138 del
2011, in base alla quale «l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e
delle relative norme di attuazione». A questo proposito, nella sent.
n. 241 del 2012 e' stato affermato che, «per quanto riguarda la
clausola di salvaguardia, gli evocati parametri di rango statutario
assumono, attraverso di essa, la funzione di generale limite per
l'applicazione delle norme del decreto-legge n. 138 del 2011, nel
senso che queste sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove
siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
Detta inapplicabilita' esclude la fondatezza delle questioni di
legittimita' costituzionale basate sulla violazione di tali parametri
statutari».
Qui, ovviamente, l'ipotesi del rigetto non e' prospettabile,
trattandosi di un atto (asseritamente) applicativo di una norma
primaria ed essendo in tale atto assente (ovviamente) una norma
generale di salvaguardia (che invece era implicita, come sopra
rilevato, nell'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74 del 2012).
1.3. - Per le ragioni anzidette, dunque, l'atto impugnato viola
l'art. 8, comma 1, lettera d), dello Statuto, che, come indicato,
attribuisce alla regione una partecipazione maggioritaria alle
entrate che lo Stato vorrebbe riservarsi. E' parimenti violato,
pero', anche l'art. 7 dello Statuto, che garantisce alla regione
un'adeguata autonomia finanziaria, e sono parimenti violati gli artt.
117 e 119 della Costituzione (anche in riferimento all'art. 10 della
legge cost. n. 3 del 2001, che garantisce alle regioni a Statuto
speciale la maggiore autonomia eventualmente riconosciuta dalla
riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione alle regioni
ordinarie), che confermano la tutela della particolare autonomia
economico-finanziaria della regione e attribuiscono alla Sardegna la
competenza concorrente nella materia del coordinamento della finanza
pubblica. Violato, altresi', e' l'art. 3 Cost., ancora in riferimento
agli artt. 7 e 8 dello Statuto, per l'evidente irragionevolezza della
scelta di acquisire allo Stato risorse che per definizione (in base,
cioe', alle stesse previsioni statutarie e alla logica, visto che le
entrate cui esse si riferiscono erano state destinate a coprire il
fabbisogno regionale) sono funzionali al soddisfacimento di esigenze
che statali non sono.
1.4. - Per le medesime ragioni, l'atto impugnato viola anche
l'art. 54 dello Statuto, in quanto la riserva di maggiori entrate
all'erario, essendo un atto modificativo del regime di autonomia
finanziaria della regione, si risolve nella sostanza in una
modificazione dello Statuto medesimo, apportata oltretutto con un
mero atto amministrativo.
1.5. - Infine, gli artt. 7 e 8 dello Statuto e 117 e 119 Cost.
sono violati anche in relazione all'art. 2, comma 4, del d.-1. n. 74
del 2012. Come si e' gia' accennato, la fonte primaria ha previsto la
riserva allo Stato di alcune maggiori entrate maturatesi -
genericamente - nel territorio delle «autonome speciali». Fare di
tale disposizione, come vorrebbe oggi il Ministero dell'economia e
delle entrate, strumento per una riserva erariale in elusione
dell'art. 8 dello Statuto e in palese lesione dell'autonomia
finanziaria dell'odierna ricorrente vuol dire, per l'appunto, violare
apertamente anzitutto l'art. 8 dello Statuto, che fissa il rigido
regime di compartecipazione della regione al gettito fiscale dello
Stato; ma anche l'art. 7 dello Statuto e l'art. 119 Cost., che
tutelano l'autonomia finanziaria della regione. Di bel nuovo e'
violato anche l'art. 117 Cost., che riconosce alla regione la
competenza legislativa concorrente nella materia del «coordinamento
della finanza pubblica» (competenza che e' invasa dal legislatore
statale allorquando impone alle regioni riserve erariali senza
fondamento normativo).
Ovviamente, ove si ritenesse che la riserva erariale qui
contestata sia legittimata dall'art. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 74
del 2012 (ma e' invero arduo immaginare come cio' potrebbe essere
possibile), ben potrebbe e dovrebbe codesta ecc.ma Corte
costituzionale sollevare innanzi a se medesima la questione
incidentale di legittimita' costituzionale di tali previsioni
normative, questione che sarebbe non manifestamente infondata in
ragione delle patente violazione dei parametri qui invocati, e
rilevante, in quanto da essa dipenderete l'accoglimento del presente
ricorso (quanto alla possibilita' che codesta ecc.ma Corte rimetta
dinanzi a se medesima una questione di costituzionalita' nel corso di
un giudizio per conflitto d'attribuzione tra enti, scontato e' il
riferimento alla perspicua ord. n. 22 del 1960).
2. - In subordine. Violazione degli artt. 7 e 8 della legge cost.
n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna, e degli
artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. In via subordinata e fermo
restando che, in realta', vale il radicale vizio rilevato nel primo
motivo del presente ricorso, l'atto impugnato e' viziato per
violazione degli artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 117 e 119
Cost., anche in riferimento al principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 Cost.
Si e' gia' detto che il meccanismo sotteso al decreto impugnato
si fonda su una previsione di maggiori entrate, in ragione della
quale l'Amministrazione statale provvedera' a trattenere all'erario
parte delle somme realmente riscosse e a recuperare dalle regioni
parte delle devoluzioni gia' effettuate.
Non e' previsto, pero', alcun meccanismo di conguaglio finale, da
attivare nel caso che le stime degli aumenti del gettito fiscale
operate dal MEF si dovessero rivelare inesatte.
La determinazione di modalita' di attuazione dell'art. 2, commi 3
e 4, del d.-1. n. 74 del 2012 prive di un tale meccanismo di
riequilibrio finale tra gettito previsto e gettito incassato (o,
quantomeno, gettito accertato dagli uffici competenti) rende il
provvedimento impugnato viziato in primo luogo per violazione degli
artt. 7 e 8 dello Statuto, in una con gli artt. 117 e 119 Cost.,
anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, per
la semplice ragione che, senza la previsione di un riequilibrio
finale delle rispettive competenze, il regime di compartecipazione
alle entrate e l'intera autonomia finanziaria regionale subiscono
un'ulteriore alterazione, dalla quale discende un nuovo pregiudizio
per gli interessi della regione ricorrente.
Violato e' anche il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost., che nella specie e' posto a presidio anche dei corretti
rapporti costituzionali tra Stato e Regione, per il semplice motivo
che e' incoerente utilizzare, come linee guida dell'azione degli
uffici finanziari, una mera previsione di gettito fiscale, senza
predisporre al contempo una verifica circa l'attuazione di dette
previsioni e, se del caso, un assestamento delle rispettive
competenze economiche tra Stato e regioni.
3. - In ulteriore subordine. Violazione degli artt. 7 e 8 della
legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la Sardegna,
e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in riferimento al principio di
ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e all'art. 2, comma 3, del
d.-l. n. 74 del 2012. Sempre in via subordinata, e sempre ferma
l'inemendabilita' del vizio censurato con il primo motivo del
presente ricorso, si deduce un ulteriore profilo di violazione degli
artt. 7 e 8 dello Statuto e degli artt. 117 e 119 Cost., anche in
riferimento al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.
Il decreto impugnato, come si e' detto in narrativa, reca delle
tabelle in allegato, in cui sono indicate le previsioni di maggior
gettito previste in seguito all'aumento delle accise sui carburanti
(vedasi la colonna «Effetti sul bilancio dello Stato del d.-l. n.
74/2012 da riservare all'erario (A)»).
Si indicano cifre che misurano «importi in euro», come riporta
l'intestazione della predetta tabella. Sul capitolo 1409/1 si
prevedono maggiori entrate per € 473.900.000,00. Sul capitolo 1203/1
si prevedono maggiori entrate per € 74.600.000,00. Il complessivo
maggior gettito, dunque, e' pari a € 548.500.000,00. La somma supera
di 48,5 milioni di euro il massimale previsto dall'art. 3, comma 3,
del d.-1. n. 74 del 2012 quale contributo al Fondo per la
ricostruzione.
Ne viene una conseguenza evidente. Anche nella denegata e non
creduta ipotesi che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia
rigettare il primo motivo di ricorso (nonche' il secondo subordinato
motivo sopra esposto), non vi sarebbe alcuna ragione perche'
l'extragettito maturato oltre il tetto dei 500 milioni di euro debba
essere riservato allo Stato, invece che essere destinato al normale
riparto tra le regioni a statuto speciale in ragione delle quote di
compartecipazione ai tributi statali.
Anche per questa ragione, dunque, il decreto in questione viola
l'art. 8 dello Statuto, perche' sottrae alla ricorrente risorse che
le devono essere devolute in ossequio al regime di compartecipazione
ivi fissato al comma 1, lettera d). Di conseguenza, violati sono gli
artt. 7 dello Statuto e 119 della Costituzione, che tutelano
l'autonomia finanziaria della regione. Detta autonomia e' lesa per il
fatto che la regione, a causa del decreto impugnato, potra' contare
su minori risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni
pubbliche, senza che cio' sia consentito da alcuna fonte normativa.
Similmente, e' violato l'art. 117, comma 3, Cost., in combinato
disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto le
devoluzioni minori risorse alla regione a causa di un mero
provvedimento amministrativo si risolve immediatamente in una lesione
della competenza legislativa regionale nella materia «coordinamento
della finanza pubblica».
4. - Come si e' visto in narrativa, il decreto impugnato consente
all'Amministrazione ministeriale di trattenere all'erario le maggiori
somme derivanti dall'aumento delle accise sui carburanti e di
recuperare parte delle somme gia' versate alle autonomie speciali in
esecuzione dei diversi regimi di compartecipazione alle entrate
erariali fissati dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione.
A seguito dell'auspicato accoglimento del presente ricorso, dunque,
lo Stato dovra' devolvere alla Regione Sardegna la percentuale di
spettanza delle somme indebitamente trattenute e restituire le somme
eventualmente trattenute in applicazione all'art. 6 del decreto
impugnato. Tale effetto conseguira' di diritto all'auspicato
annullamento. Nondimeno, in funzione di una piu' evidente certezza
dei rapporti tra le parti, codesta ecc.ma Corte costituzionale potra'
precisare in questo senso gli effetti della propria decisione di
accoglimento, nella quale si confida in ragione di quanto sinora
esposto.
P. Q. M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia:
dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al
Ministero dell'economia e delle finanze, adottare, in violazione del
principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., degli artt. 7, 8
e 54 della legge cost. n. 3 del 1948, recante Statuto speciale per la
Sardegna, degli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, anche in
riferimento all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonche' agli
artt. 2, commi 3 e 4, del d.-1. n. 74 del 2012, il decreto del
Direttore Generale delle Finanze e del Ragioniere Generale dello
Stato 5 dicembre 2012, recante «Modalita' di individuazione del
maggior gettito di competenza delle autonomie speciali da riservare
all'erario, ai sensi dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
289 del 12 dicembre 2012;
conseguentemente e per l'effetto, annullare l'atto impugnato,
con tutte le connesse conseguenze di diritto, ivi compreso il dovere
di restituzione alla Regione autonoma della Sardegna delle somme
indebitamente trattenute o recuperate in forza dell'atto impugnato.
Si deposita copia conforme all'originale della delibera della
Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna n. 6/2 del 31
gennaio 2013, con allegato estratto del verbale d'approvazione.
Roma-Cagliari, addi' 7 febbraio 2012
Avv. Ledda - Avv. prof. Luciani