Ricorso per conflitto tra enti n. 4 del 27 maggio 2011 (Regione Puglia)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 27 maggio 2011 (della Regione Puglia).
(GU n. 25 del 8.6.2011)
Ricorso per conflitto tra enti della Regione Puglia, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 31, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, dott. Nicola Vendola, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Delegazione romana della Regione Puglia, alla via Barberini n. 36, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Altamura e dall'avv. Tiziana T Colelli, come da procura speciale, conferita in virtu' di delibera di G.R. n. 830 del 6 maggio 2011, a margine del presente atto a firma del Presidente della G.R. pro tempore, dott. Nicola Vendola;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore. e per quanto possa occorrere, contro il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Avverso il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 marzo 2011 prot. 123, pervenuto alla Regione Puglia il 16 marzo 2011, con il quale «L'Avvocato Stefano Sabino Francesco Pecorella e' confermato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 4 marzo 2011 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dalla Giunta Regionale della Puglia nella seduta del 6 maggio 2011 (si depositera' all'atto di costituzione in giudizio la relativa delibera n. 830 di G.R.).
Con il decreto indicato in epigrafe - inviato 1'11 marzo 2011 prot. 8429, pervenuto alla Regione Puglia il successivo 16 marzo e acquisito al protocollo in entrata n. 3290 - il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha «confermato» Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella «per la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 2 novembre 2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente».
Tale nomina, pur rientrando nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla gestione delle aree protette riservati al dicastero statale, appare illegittima in quanto non e' stata preceduta (ancora una volta) dalla procedimentalizzazione dell'intesa per la nomina del Presidente dell'Ente Parco, prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.
Pur essendo la vicenda gia' nota a codesta suprema Corte -- in quanto la Regione Puglia ha gia' proposto due ricorsi per conflitto di attribuzione inerenti la nomina del Commissari straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, il n. 7/2010 e il n. 1/2011 -
si ritiene opportuno riepilogare lo scambio epistolare e i provvedimenti ministeriali che hanno preceduto la presente iniziativa giudiziaria.
Con nota del 28 aprile 2010 prot. 4862, il Presidente della Regione Puglia ha segnalato l'importanza di «attivare celermente il percorso di intesa sulle figure dei presidenti dei due Parchi nazionali della Regione Puglia, il Gargano (...) e l'Alta Murgia
(...)» e di rilanciare le due grandi aree «individuando due figure nuove, esperte, che abbiano a cuore, come input primario, l'interesse e la necessita' di dare un senso virtuoso e partecipato a nuovi percorsi di sviluppo, di tutela, conservativo ed economico».
Nella medesima nota e' stato sollecitato un incontro finalizzato «a concordare insieme, l'individuazione di due figure massimamente competenti e di alto profilo professionale che possano, da subito, prendere in mano tutti i vari ambiti di sofferenza degli Enti in questione e avviarne la riprogettazione», dichiarando nel contempo la disponibilita' «a verificare le migliori personalita' per questo incarico».
Con nota prot. 17175 dell'11 maggio 2010, acquisita al protocollo della Regione Puglia(...) dell'Ambiente ha chiesto al Presidente della Regione di esprimere «la formale intesa, ai sensi della legge n. 394 del 1991, sulla nomina dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella, che per i requisiti professionali e le esperienze maturate nel corso degli anni si ritiene possa essere persona idonea all'assunzione dell'incarico di Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gargano».
Riscontrando la comunicazione su indicata, il Presidente della Regione Puglia con nota del 18 maggio 2010 n. 5804, ha chiesto un incontro urgente al fine «di addivenire ad una scelta condivisa».
Sennonche', con nota del 28 maggio 2010 n. 19568, acquisita al protocollo della Regione Puglia in data 4 giugno 2010, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato di aver provveduto, con il decreto n. 384 del 12 maggio 2010, a nominare l'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella Commissario
Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano.
Tale decreto e' stato impugnato dinanzi a codesta suprema Corte ed e' attualmente pendente il relativo giudizio (contrassegnato dal n. 7/2010, che verra' discusso all'udienza pubblica del 21 giugno 2011).
Nonostante l'iniziativa assunta dalla Regione Puglia, con decreto 722 del 6 agosto 2010 il Ministro dell'ambiente ha confermato l'incarico di Commissario straordinario all'avv. Stefano SabinoFrancesco Pecorella.
Confidando in un successivo ravvedimento, la Regione Puglia ha «tollerato» tale nomina, nonostante anch'essa non fosse stata preceduta dalla richiesta di intesa sulla nomina del Presidente.
Approssimandosi la scadenza della proroga conferita, poi - e al fine di evitare il reiterarsi di tale situazione - la Regione Puglia, con nota del 25 ottobre 2010 prot. 13060, ha nuovamente rappresentato l'esigenza, con riferimento sia all'Ente Parco dell'Alta Murgia sia all'Ente Parco del Gargano, di «definire nel piu' breve tempo possibile, gli organi di gestione dei due parchi nazionali della
Puglia, a cominciare dalle figure dei presidenti», auspicando la nomina di figure «nuove, esperte e competenti - ovvero - in grado di indirizzare verso percorsi di sviluppo e di tutela, territori ricchissimi di biodiversita' e paesaggi naturali, paesi ricchi di storia e di giacimenti culturali».
La nota termina con un nuovo invito a «cercare insieme due figure fortemente qualificate e competenti che possano, da subito, impegnarsi per rilanciare gli indirizzi della legge quadro sui parchi e le attivita' degli Enti» e la dichiarazione di disponibilita' «fin da subito a verificare le migliori personalita' per questo incarico».
L'incontro richiesto al fine di affrontare l'argomento, tuttavia, non si e' mai tenuto: in riscontro a tale missiva, con nota del 23 novembre 2010, il Ministro ha comunicato di aver provveduto, con decreto n. 1045 del 27 ottobre 2010, a confermare l'incarico di Commissario straordinario all'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella.
Tale decreto ministeriale - emesso in totale spregio non solo delle previsioni di legge ma anche delle iniziative assunte dalla Regione Puglia - e' stato impugnato e il relativo giudizio per conflitto di attribuzione e' tuttora pendente (n. 1/2011, la cui
discussione si terra', unitamente al ricorso n. 7/2010, all'udienza pubblica del 21 giugno 2011).
In considerazione dell'avvicinarsi della scadenza dell'incarico commissariale, il Ministero con nota del 1° febbraio 2011 prot. 3492, trasmessa a mezzo fax in data 8 febbraio 2011 e acquisita al protocollo della Regione Puglia al n. 1443 dell'8 febbraio 2011 - facendo riferimento alla propria nota dell'11 maggio 2010 e
affermando (inspiegabilmente) di non aver ricevuto alcuna risposta - ha chiesto di esprimere l'intesa sulla nomina dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella a Presidente dell'Ente parco, confidando in un positivo accoglimento della stessa.
Tale comunicazione, dunque, non tiene in alcun conto ne' le precedenti note inviate dal Presidente della Regione Puglia (al fine di addivenire ad un incontro per la nomina del Presidente dell'Ente parco) ne' i due giudizi pendenti dinanzi a codesta suprema Corte, nei quali e' stata delineata in modo cristallino la posizione dell'ente regionale.
In ogni caso, il Presidente della Regione Puglia, riscontrando tale nota, con comunicazione del 10 febbraio 2011 prot. 1571, ha precisato di aver ripetutamente chiesto un incontro per addivenire ad una scelta condivisa e ha rimarcato la necessita' di «individuare una professionalita' adeguata a ricoprire detto incarico» sollecitando ancora un incontro urgente.
In risposta, con il decreto oggetto del presente giudizio, il Ministro dell'ambiente ha provveduto alla proroga dell'incarico di commissario straordinaria non gia' per il preannunciato periodo di trenta giorni, bensi' per il consueto trimestre.
Continua, dunque, ininterrottamente a far data dal 29 luglio 2009 (data in cui e' cessato il regime di «prorogatio legis»), la gestione commissariale, che nonostante la precipua natura di evento straordinario ed eccezionale, ha acquisito nella presente vicenda inammissibili effetti di durata e «ordinari eta'».
E' evidente la portata lesiva del decreto n. 123 del 3 marzo 2011 con riferimento alle competenze legislative attribuite alle regioni in materie concorrenti e in materie esclusive in via residuale nonche' alle competenze amministrative e ai principi di leale collaborazione, trasparenza, imparzialita' e buon andamento che dovrebbero permeare i rapporti fra Stato e autonomie, soprattutto nelle materie poste al confine delle reciproche competenze istituzionali.
1. - In via preliminare (e ancora una volta) si ritiene opportuno precisare che il ricorso a codesta ecc.ma Corte, nonostante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico di Commissario straordinario conferito con il decreto oggetto del presente giudizio costituzionale, non e' idonea a determinare carenza di interesse (sopravvenuta) in quanto «in materia di conflitto fra enti, la lesione delle attribuzioni costituzionali ben puo' concretarsi anche nella mera emanazione dell'atto invasivo della competenza, potendo perdurare l'interesse dell'ente all'accertamento del riparto costituzionale delle competenze» (cfr. sentenza Corte n. 287 del 2006).
Il reiterato rinnovo degli incarichi commissariali (cfr. decreto n. 384 del 12 maggio 2010, decreto n. 722 del 6 agosto 2010, decreto n. 1045/2010 e decreto 123/2011), non preceduto dal necessario tentativo di ricerca di intesa finalizzata alla nomina di un presidente che consenta il ritorno al regime ordinario dell'Ente parco (pure auspicato piu' volte dal Presidente della Regione Puglia), cristallizza un comportamento piu' volte stigmatizzato dall'amministrazione regionale.
Al fine di evitare che tale condotta venga ancora replicata (e, allo stato, sussistono tutti i presupposti perche' cio' accada in quanto, nonostante l'approssimarsi della scadenza dell'incarico commissariale, non si e' tenuto l'auspicato incontro finalizzato ad una scelta codeterminata di Stato e Regione), la questione viene nuovamente sottoposta a codesta ecc.ma Corte affinche' affermi, anche in linea di principio, che la previsione dell'art. 9, conma 3, legge
n. 394 del 1991 costituisce (non gia' sterile formalita') ma condizione di legittimita' della nomina del Commissario straordinario, in considerazione del mancato raggiungimento di codeterminazione sul nominativo del presidente.
2. - Chiarita la sussistenza e il perdurante interesse ad una pronuncia di codesta ecc.ma Corte, la Regione Puglia, con il presente atto, solleva il conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in relazione al decreto di quest'ultimo n. 123 del 3 marzo 2011 comunicato il successivo 16 marzo 2011, in quanto lesivo delle competenze regionali delineate
(a) dall'art. 117, comma 3, Cost. relativamente alla potesta' legislativa concorrente nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
(b) dall'art. 117, comma 4, Cost. relativamente alla potesta' legislativa residuale nelle materie dell'agricoltura, del turismo, della caccia e della
pesca;
(c) dall'art. 118 Cost. relativamente alla ripartizione delle funzioni amministrative nonche' dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici di cui all'art. 97 Cost. e del principio di leale collaborazione derivante dall'art. 5 Cost. (come conseguenza del contemperamento dei principi di unita' ed autonomia in esso sanciti) in relazione all'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991 (legge - quadro sulle aree protette).
L'importanza e la necessita' dell'intesa espressamente prevista dalla disposizione su richiamata (univocamente interpretata come forma di paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto) risultano evidenti considerando la inevitabile interferenza fra le scelte che il Presidente dell'Ente parco deve compiere - nella
regolamentazione delle attivita' consentite all'interno dell'area protetta con riferimento alla tipologia, alle modalita' di costruzione di opere e manufatti, alle attivita' artigianali, commerciali, agro-silvo-pastorali, sportive e ricreative - e le competenze costituzionalmente riservate alla potesta' legislativa
concorrente e esclusiva delle regioni.
La ratio di tale disposizione normativa, posta a salvaguardia delle previsioni costituzionali, rende indispensabile attribuire al meccanismo dell'intesa carattere di effettivita', non gia' di mero adempimento cui fare formale riferimento nel decreto ministeriale di
nomina del commissario straordinario ovvero da omettere del tutto.
Codesto supremo Collegio ha precisato (con riferimento alla nomina del Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'arcipelago toscano e dell'Autorita' portuale di Livorno) che - pur rientrando nell'esercizio dei poteri di vigilanza sulla gestione delle aree protette del Ministro dell'ambiente - la nomina del commissario
straordinario deve essere preceduta quantomeno dall'avvio e dal proseguimento del procedimento dell'intesa finalizzata alla nomina del Presidente (cfr. sentenze n. 27/2004, n. 21/2006 e n. 339/2005).
L'illegittimita' della condotta dello Stato, dunque, non risiede nella nomina del Commissario straordinario bensi' «nel mancato avvio e sviluppo della procedura dell'intesa per la nomina del Presidente, che esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative
volte a superare, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo e che sole legittimino la nomina del primo» (ancora, sentenza n. 27 del 2004).
Nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia con l'odierno ricorso (e con i precedenti, contrassegnati dai nn. 7/2010 e 1/2011), lo Stato, in modo speculare rispetto alle fattispecie esaminate nelle pronunce richiamate, ha tenuto un comportamento non rispondente ai principi costituzionali su indicati nell'interpretazione e applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 394/1991, svuotando il procedimento dell'intesa del suo profondo ed imprescindibile significato.
Alla reale e concreta volonta', piu' volte manifestata espressamente dal Presidente della Regione Puglia, di concordare un incontro al fine di addivenire ad una scelta condivisa, e' stata reiteratamente contrapposta da parte del Ministro dell'ambiente una formale quanto sterile interpretazione della procedura delineata dalla legge-quadro sulle aree protette.
Del resto, e' sufficiente considerare che neanche dopo i decreti di nomina e di proroga dell'incarico al Commissario Straordinario sono state avviate le necessarie trattative ne' sono stati accettati gli auspicati e ripetuti inviti del Presidente della Regione Puglia ad individuare professionalita' adeguate: il Ministero (anche nella nota che ha preceduto il decreto oggetto del presente giudizio) si e' limitato a riproporre un unico nominativo per la carica di presidente e, nelle more, ha continuato a confermare a quest'ultimo l'incarico di commissario.
Non e' stata effettuata da parte dello Stato alcuna apprezzabile attivita' nella direzione del raggiungimento dell'intesa; anzi, la conferma statale del medesimo nominativo per l'incarico commissariale - nonostante il chiaro dissenso manifestato dalla Regione Puglia anche mediante i ricorsi proposti dinanzi a codesta suprema Corte - ha reso plateale l'inutilita' dei tentativi regionali finalizzati alla risoluzione del presente conflitto.
E' stato acclarato da codesta ecc.ma Corte che «non realizza la richiesta condizione di legittimita' il rifiuto d'intesa sul nominativo proposto dal Ministero, seguito dalla mera richiesta d'incontro, fra le parti, non seguita da alcuna altra attivita'» (sentenza n. 27 del 2004): consentire una differente condotta - giustificando la nomina del Commissario per il solo fatto del mancato raggiungimento dell'intesa per la nomina del Presidente - significherebbe attribuire al Governo il potere di «aggirare l'art. 9, comma 3, legge n. 394 del 1991, scegliendo come commissario la persona non gradita dal Presidente della Regione».
La Regione Puglia, alla luce di quanto esposto, chiede che venga accertata e dichiarata l'illegittimita' del decreto n. 123 del 3 marzo 2011 del Ministro dell'ambiente recante la conferma dell'avv. Stefano Sabino Francesco Pecorella a Commissario straordinario
dell'Ente parco del Gargano, in quanto emesso in totale carenza della preventiva intesa finalizzata alla nomina del presidente, risultando illegittima una procedura «alternativa» destinata a consentire, nei fatti, all'Amministrazione statale la possibilita' di aggirare la previsione legislativa in evidente violazione dei principi costituzionali in precedenza richiamati.
3. - Istanza di sospensione. La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, chiede la sospensione dell'esecuzione dell'atto che ha dato luogo al conflitto durante la pendenza del presente giudizio.
Sussistono i presupposti per l'adozione della misura cautelare.
Con riferimento al fumus boni iuris, e' inconfutabile la totale assenza di attivita' finalizzata ad addivenire all'intesa, mancando la benche' minima comunicazione in tal senso; per quel che attiene al periculum in mora, e' evidente che la perdurante operativita' del decreto impugnato comporti una situazione di patente illegittimita' dell'attivita' dell'attuale commissario.
P.Q.M.
Promuove conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinche' codesta ecc.ma Corte costituzionale - previa dichiarazione che, in mancanza della leale collaborazione necessaria per addivenire all'intesa ex art. 9 comma 3
della legge n. 394/1991 con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, non spetta al Ministro dell'ambiente provvedere alla nomina del Commissario straordinario - annulli il decreto ministeriale n. 123 del 3 marzo
2011.
Bari - Roma, 9 maggio 2011
Avv.ti Altamura - Colelli