Ricorso per conflitto tra enti n. 5 depositato in cancelleria il 30 aprile 2013 (Presidente del consiglio dei Ministri)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 30 aprile
2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 22 del 29.5.2013)
Ricorso nell'interesse del Presidente del Consiglio dei Ministri
pro tempore (cod. fiscale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
…), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale
dello Stato, cod. fiscale …7, presso i cui uffici in Roma,
Via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, numero fax 06.96.51.40.00,
indirizzo PEC, …;
Nei confronti della Regione Veneto, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore, in relazione alla delibera n. 179
dell'11 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 20 del 26
febbraio 2013, con la quale sono state approvate le «Procedure
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7,
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.»;
In virtu' della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data
24 aprile 2013.
1. - La Giunta Regionale del Veneto ha emanato la delibera n. 179
dell'11 febbraio 2013, pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 20 del 26
febbraio 2013, con la quale sono state approvate le «Procedure
operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7,
del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.». Le procedure in questione sono
contenute nell'allegato A della delibera suddetta.
Giova premettere che il provvedimento in esame, suppure avente
apparente natura meramente provvedimentale (vengono infatti approvate
le richiamate «procedure operative», contenute nell'unico allegato
alla deliberazione, a propria volta corredato da modelli di
dichiarazione da rendersi dai soggetti interessati che accedono alle
suddette procedure), risulta avere sostanziale contenuto
regolamentare, in quanto pongono regole valevoli in linea generale ed
astratta per i destinatari delle stesse. Ed e' appena il caso di
rimarcare come proprio l'incipit del documento allegato alla delibera
reciti nei seguenti termini: «Le presenti procedure operative si
applicano per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte fino
ad un quantitativo massimo di seimila metri cubi per singolo
cantiere: sono suddivise in ragione delle diverse tipologie di
intervento ed in funzione del processo produttivo di origine.
Contengono inoltre le modalita' per lo svolgimento dell'indagine
ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi
chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di
riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti
di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da
adottarsi».
Ferma tale premessa inquadrativa del provvedimento che si
impugna, l'anzidetto provvedimento risulta invasivo delle competenze
costituzionali statali per svariati riguardi.
2. - Anzitutto, esso risulta violativo della competenza
legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, per l'appunto attribuita al legislatore statale
dall'articolo 117, comma secondo, lett. s), Cost.
Va in proposito rilevato come il legislatore statale abbia,
nell'esercizio della suddetta competenza, gia' disciplinato le
procedure operative per la gestione delle suindicate terre e rocce da
scavo, con il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare n. 161 in data 10 agosto 2012, recante la
«disciplina dell'utilizzazione delle terre e voce da scaro», ed
adottato ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152/2006.
In particolare, l'articolo 8, comma 1, del citato D.M. Ambiente
n. 161/2012, ne disciplina il campo di applicazione, prevedendo che
"il presente regolamento si applica alla gestione dei materiali da
scavo": appare pertanto evidente come l'ambito di applicazione del
citato D.M. comprenda l'intera gestione delle terre e rocce da scavo,
senza prevedere alcuna distinzione tra quantitativi di terra e rocce
superiori o inferiori (e quindi di piccole quantita') ai seimila
metri cubi di volume di scavo per singolo cantiere (questo e' infatti
il limite dimensionale individuato all'articolo 266, comma 7, del
d.lgs. n. 152/2006, ed a cui fa riferimento la deliberazione di che
vertesi).
Da quanto premesso emerge con chiarezza, ed in maniera
indiscutibile, la lesione, da parte del provvedimento regionale
impugnato, della suindicata competenza statale, la quale comprende la
disciplina dei rifiuti, come confermato da consolidata giurisprudenza
costituzionale (ex plurimis, cfr. Corte costituzionale, sentenza n.
249 in data 24 luglio 2009), per la quale «il carattere trasversale
della materia della tutela dell'ambiente, se da un lato legittima la
possibilita' delle Regioni di provvedere attraverso la propria
legislazione esclusiva o concorrente in relazione a temi che hanno
riflessi sulla materia ambientale, dall'altro non costituisce limite
alla competenza esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee nel
territorio nazionale per procedimenti e competenze che attengono alla
tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio».
La richiamata giurisprudenza costituzionale sottolinea, inoltre,
che «la disciplina dei rifiuti si colloca nell'ambito della tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva statale ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costitione, anche se
interferisce con altri interessi e competenze», e pertanto, poiche'
rientra «in una materia che, per la molteplicita' dei settori di
intervento, assume una struttura complessa, riveste un carattere di
pervasivita' rispetto anche alle attribuzioni regionali».
E' indiscutibile che il provvedimento regionale in questione -
anche per quanto sopra evidenziato quanto al suo contenuto - impinga
una materia (la gestione quali rifiuti delle terre e rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni) pacificamente
rientrante nell'ambito attrattivo della «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.: ed e'
appena il caso di rimarcare che, anche di recente, codesta Corte
costituzionale abbia rimarcato come la propria costante
giurisprudenza abbia ascritto la disciplina relativa alla gestione
dei rifiuti alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»
(cfr. sentenza n. 159 del 27 giugno 2012).
Il provvedimento in contestazione, quindi, ponendo regole e
procedure di gestione di quei rifiuti, valevoli territorialmente solo
per il territorio della Regione Veneto, eccede manifestamente dalla
competenza legislativa e regolamentare (piu' in generale normativa)
spettante all'Amministrazione Regionale secondo i limiti fissati
dallo Statuto Regionale e dalla Costituzione al riguardo.
3. - Per le medesime ragioni, il provvedimento risulta anche
compendiare una lesione dell'articolo 118, primo comma, Cost., in
quanto impingente funzione che - in virtu' di quanto previsto dal
d.lgs. n. 159/2006 - la legge riserva espressamente allo Stato, in
relazione alla necessita' che tale materia abbia disciplina unitaria
ed omogenea sul territorio nazionale.
Ed e' d'altronde necessario rimarcare, a definitiva conferma
della fondatezza del presente ricorso, come proprio l'articolo 266,
comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 (menzionato nella intestazione del
provvedimento regionale de quo), disponga che "con successivo
decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, delle attivita' produttive e della salute, e' dettala la
disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure
relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo
provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non
superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia.
La norma del Codice dell'ambiente ora richiamata, appunta dunque
esclusivamente alla competenza del Ministero dell'ambiente (con la
procedura ivi delineata) la possibilita' di fornire una disciplina
semplificativa con riguardo alle procedure relative ai materiali, ivi
incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di
piccole dimensioni e la cui produzione non superi i seimila metri
cubi di materiale, prevedendosi dunque che, ove siffatta
semplificazione avesse inteso disciplinarsi, essa l'avrebbe dovuta
assumere lo Stato con le procedure indicate, nonche' con modalita' e
termini valevoli per l'intero territorio nazionale.
In tale ottica, non pare davvero fondatamente denegabile - alla
luce dei riferimenti normativi costituzionali ed ordinari dianzi
diffusamente richiamati - che il provvedimento abbia inciso su ambito
materiale di stretta ed inderogabile competenza statale.
P.Q.M.
Voglia dichiarare - in accoglimento delle suesposte censure, ed
in ragione delle sfere di competenza attribuite allo Stato dagli
articoli 117, comma 2, lett. s), e 118 Cost. - che non spetta alla
Regione Veneto, e per essa alla Giunta Regionale del Veneto, emanare
una delibera con la quale vengano approvate le «Procedure operative
per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri
di piccole dimensioni, come definiti dall'art. 266, comma 7, del
d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.», e per l'effetto annullare la delibera
n. 179 in data 11 febbraio 2013 della Giunta Regionale del Veneto,
pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 20 del 26 febbraio 2013.
Si deposita la seguente documentazione:
l) copia autentica dell'estratto del Verbale relativo alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2013, con
allegata relazione;
2) copia della delibera n. 179 dell'11 febbraio 2013,
pubblicata sul B.U.R. Veneto n. 20 del 26 febbraio 2013, con la quale
sono state approvate le «Procedure operative per la gestione delle
terre e voce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni
come definiti dall'art. 266, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 e
s.m.i».
Roma, 26 aprile 2013
L'Avvocato dello Stato: Caselli