Ricorso per conflitto tra enti n. 7 depositato in cancelleria l'11 luglio 2013 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria l'11 luglio
2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 40 del 2.10.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.
… - n. fax … ed indirizzo P.E.C. per il
ricevimento degli atti …) presso i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Abruzzo e la Giunta Regionale della Regione
Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica
per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale della
Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R.
n. 17, in data 8 maggio 2013, recante «Determinazioni inerenti il
rilascio di autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art.
109 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale».
Ripartizione tra le Direzioni regionali di competenza afferenti il
mare».
Fatto
1.1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»,
prevede, all'art. 24, alcune «Modifiche alle norme in materia
ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Il
comma 1, lett. d), del soprarichiamato art. 24, modifica l'art. 109,
del d.lgs. n. 152/2006, che disciplina la «Immersione in mare di
materiale derivante da attivita' di escavo e attivita' di posa in
mare di cavi e condotte».
In particolare, la nuova disposizione modifica il comma 2, del
richiamato art. 109, e prevede che l'autorizzazione all'immersione in
mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di
terreni litoranei emersi e' rilasciata dalle regioni (fatta eccezione
per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali) in
conformita' alle modalita' stabilite con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome. La novella prevede, inoltre, che anche la
immersione in mare di inerti, materiali geologici inorganici e
manufatti al solo fine di utilizzo, sia soggetta ad autorizzazione
regionale.
1.2. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni,
il Ministero dell'ambiente, con lettera circolare in data 11 aprile
2012, ha comunicato a tutte le Regioni che, nelle more
dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al richiamato
art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, le norme tecniche di
riferimento dovevano essere individuate in quelle contenute nel d.m.
24 gennaio 1996, recante «Direttive inerenti le attivita' istruttorie
per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11, della legge
10 maggio 1076, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni,
relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso
contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti
marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonche' da ogni
altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino».
Con la stessa lettera circolare e' stato, inoltre, fatto presente
che, in considerazione del fatto che il d.m. 24 gennaio 1996 non
prevede specifici valori di riferimento per i parametri da indagare,
per la valutazione dei risultati delle analisi del materiale e
l'espressione dei pareri prodromici alle autorizzazioni in argomento,
dovevano utilizzarsi i valori soglia del «Manuale per la
movimentazione dei sedimenti marini», redatto dall'APAT e dall'ICRAM,
per conto dello stesso Ministero, nell'anno 2009, pubblicato sulla
rete.
2. Tutto cio' premesso, si rileva ancora in via di fatto che la
Regione Abruzzo con la delibera di Giunta n. 218, del 2013,
nell'assumere le proprie determinazioni, anche di natura
organizzatoria interna, inerenti il rilascio delle autorizzazioni ai
sensi dell'art. 109, del d.lgs. n. 152/2006, ha stabilito che al di
sotto della soglia di 25.000 metri cubi di materiale movimentato non
sia richiesta alcuna specifica autorizzazione essendo sufficiente una
semplice comunicazione alla Autorita' regionale competente.
Questa disposizione, che di per se' esula dalle competenze
regionali, e' in contrasto con la normativa statale ed internazionale
di riferimento e riduce il livello di tutela dell'ambiente marino
garantito dalla legislazione nazionale.
La Regione Abruzzo, quindi, ha ecceduto dalle proprie competenze
ed ha invaso l'ambito della competenza legislativa in materia di
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attribuita allo Stato in via
esclusiva ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della
Costituzione.
Per tali motivi, il Presidente del Consiglio dei ministri, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri in data 26 giugno 2013, propone
nei confronti della Regione Abruzzo il presente conflitto di
attribuzioni avverso ed in relazione alla Delibera della Giunta
Regionale della Regione Abruzzo n. 218, in data 28 marzo 2013, e
chiede a codesta Ecc.ma Corte di volerla annullare sulla base delle
seguenti considerazioni in
Diritto
1. Come emerge dalla parte in fatto che precede, la Giunta
Regionale abruzzese nell'assumere proprie determinazioni al fine
disciplinare il rilascio delle autorizzazioni all'immersione in mare
di materiale derivante da attivita' di escavo, ha introdotto una
norma di carattere sostanziale in base alla quale la movimentazione
di materiali in ambiente marino, inferiore alla soglia di 25.000
metri cubi, non e' piu' soggetta ad alcuna autorizzazione essendo
sufficiente una mera comunicazione all'Autorita' regionale
competente.
Tale disposizione, di carattere regolamentare, invade, ledendola,
la competenza che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), e deve ritenersi,
pertanto, del tutto illegittima.
D'altro canto la Regione e' del tutto carente di potere
regolamentare nella presente materia atteso che, sempre ai sensi
dell'art. 117, della Costituzione, nelle materie di legislazione
esclusiva la potesta' regolamentare spetta sempre allo Stato, salvo
delega alle Regioni: circostanza quest'ultima che, nel caso in esame,
non e' prevista.
2.1 La delibera che qui si contesta, deve ritenersi illegittima
atteso che, nell'escludere dal regime autorizzatorio l'immersione in
mare di materiale derivante da attivita' di escavo, si pone in aperto
contrasto con la normativa nazionale in materia e con i principi
contenuti nelle convenzioni e negli accordi internazionali vigenti.
Essa, pertanto viola !a competenza legislativa attribuita in via
esclusiva allo Stato dalla Costituzione.
Ed infatti, l'obbligo di un procedimento autorizzatorio per lo
svolgimento dell'attivita' in esame discende sia dalla normativa
nazionale recata dall'art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, e
dal gia' citato D.M. 24 gennaio 1996, che dalle disposizioni
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia quali
il Protocollo alla
Convenzione del 1972 sulla prevenzione dell'inquinamento dei mari
causato dall'immersione di rifiuti, definito a Londra il 7 novembre
1996 (articoli 4 e 9), comunemente denominato «London Convention» a
cui l'Italia ha aderito con la legge 13 febbraio 2006, n. 87,
nonche', nell'ambito della «Convenzione per la protezione del Mare
Mediterraneo dall'inquinamento» (Convenzione di Barcellona), dal
«Protocollo sulla prevenzione all'inquinamento del Mare Mediterraneo
dovuto allo scarico di rifiuti da part di navi e di aeromobili»,
recepito con legge 25 gennaio 1979, n. 30 (articoli 5, 6 e 7).
Costituisce principio comune a tutta la normativa che si e'
richiamata quello secondo cui l'immersione di rifiuti o di altre
materie e' subordinata al rilascio preliminare di un'autorizzazione
da parte delle autorita' nazionali competenti.
Nessuna disposizione prevede soglie quantitative per l'esclusione
del regime autorizzatorio ed, in ogni caso, e' sempre prevista una
attenta verifica dei materiali oggetto dell'intervento.
La genericita' della soglia quantitativa prevista dalla Regione
Abruzzo, che prescinde da qualsiasi valutazione del materiale
"movimentato" in ambiente marino, non trova, pertanto, alcuna
giustificazione in alcuna disposizione, interna o internazionale.
La stessa, pertanto, si sostanzia in una riduzione della
protezione apprestata dalla normativa statale e, quindi, in una sua
aperta violazione cosi' incidendo sulle attribuzioni riconosciute in
via esclusiva allo Stato dalla nostra Carta Costituzionale in materia
di tutela dell'ambiente,
2.2. Si rileva da ultimo, per completezza, che la delibera che si
censura appare giustificare la sufficienza della mera comunicazione
nel caso di movimentazione in mare di quantitativi inferiori a 25.000
metri cubi sulla base di quanto indicato nel «Manuale per la
movimentazione dei sedimenti marini», redatto nel 2007 dall'APAT e
dall'ICRAM.
Tale richiamo non risulta corretto in quanto la deroga al
principio generale dell'autorizzazione e' prevista, nel citato
Manuale, solo nel caso indicato al punto 4.4.2 «In ambiente sommerso,
il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente contigue
e' compatibile unicamente in relazione al ripristino della
navigabilita' in ambito portuale o di corsi d'acqua, nonche' al fine
di realizzare imbasamenti di opere marittime o agevolare
l'operativita' portuale. Tale attivita' viene ritenuta ambientalmente
compatibile solo alle seguenti condizioni:
i quantitativi coinvolti siano inferiori a 25.000 mc;
i sedimenti coinvolti siano di classe A o di classe B, con
saggi biologici negativi su elutriato (paragrafo 23.2);
l'area sulla quale vengono spostati i sedimenti abbia le
stesse caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche dell'area di
provenienza;
sia da escludere qualsiasi impatto su biocenosi sensibili e
impianti di maricoltura presenti in loco».
Come e' evidente tale deroga, oltre a rispondere ad una ben
individuata ratio (ripristino della navigabilita' o dell'operativita'
in ambito portuale o per realizzazione di invasamenti di opere
marittime) e' subordinata a condizioni e puntuali verifiche di
carattere tecnico scientifico relative al materiale movimentato e
all'area di riferimento.
Di contro, la disposizione regionale in esame, non contempla
alcuna delle predette necessarie condizioni e verifiche, limitandosi
a prevedere una mera comunicazione.
P.Q.M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
che non spettava alla Regione Abruzzo, in violazione dell'art. 117,
secondo comma, lett. s), della Costituzione, individuare una soglia
limite al di sotto della quale fosse possibile non richiedere alcuna
autorizzazione per la movimentazione di materiali in ambiente marino
e fosse sufficiente una mera comunicazione all'Autorita' regionale
competente e, conseguentemente voglia annullare, quanto meno in parte
qua, la Delibera della Giunta Regionale della Regione Abruzzo n. 218,
in data 28 marzo 2013, pubblicata sul B.U.R. n. 17, in data 8 maggio
2013.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri,
assunta nella riunione del 26 giugno 2013 e della relazione allegata
al verbale;
2. Copia della impugnata Delibera della Giunta Regionale,
della Regione Abruzzo, n. 218, in data 28 marzo 2013, pubblicata sul
B.U.R. n. 17, in data 8 maggio 2013;
3. Copia della lettera circolare del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, in data 11 aprile 2012.
Roma, 5 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri