Ricorso per conflitto tra enti del 22 agosto  2011  (della  Provincia
autonoma di Bolzano). 
 
 (GU n. 42 del 5.10.2011)
 
    Ricorso per  conflitto  tra  enti  della  Provincia  Autonoma  di
Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Provincia, dott.
Luis  Durnwalder,  rappresentata  e  difesa,  in  virtu'  di  procura
speciale alle liti dd.  9  agosto  2011,  rep.  n.  23161  (all.  1),
rilasciata dal Vice Presidente Sostituto della Provincia, dott.  Hans
Berger,  e  rogata  dal  Vice  Segretario   Generale   della   Giunta
Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano, dott. Eros  Magnago,
nonche' in  virtu'  di  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  di
autorizzazione a stare in  giudizio  n.  1176/2011  (all.  2),  dagli
avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e  Roland  Riz,  e  con  questi
elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via  di
Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e  per
l'effetto del decreto del Capo dell'ufficio per lo  sport  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  dd.  1.06.2011  (all.  3),
allegato alla domanda d'ammissione al colloquio ex  art.  8  comma  2
della  legge  provinciale  n.  5/2001  del  sig.  Marco  Oddera   dd.
10.06.2011, depositata presso l'Ufficio  turismo  e  alpinismo  della
Provincia Autonoma di Bolzano in data 16 giugno  2011  sub  prot.  n.
350361  (all.  4),  e  successivamente  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 1º luglio 2011. 
    Con domanda dd. 10.06.2011, depositata presso l'Ufficio turismo e
alpinismo della Provincia Autonoma di Bolzano in data 16.06.2011  sub
prot. n. 350361, il sig. Marco Oddera, nato e residente a Genova, che
aveva conseguito il titolo di maestro di  sci  in  discipline  alpine
nell'anno 2009 in Montenegro, chiedeva  alla  Provincia  Autonoma  di
Bolzano l'ammissione al colloquio ex art.  8,  comma  2  della  legge
provinciale n. 5/2001 («Ordinamento della professione di  maestro  di
sci e delle scuole di sci»)  ai  fini  di  ottenere  l'iscrizione  al
collegio provinciale dei maestri di  sci  e,  quindi,  l'abilitazione
all'esercizio della professione in Alto Adige. 
    A tale domanda il sig. Marco Oddera allegava, quale documento  n.
1, una lettera del Collegio professionale dei maestri  di  sci  della
Provincia Autonoma di Bolzano dd. 10.06.2011, che certificava al sig.
Oddera di aver sostenuto, ai fini di un  esercizio  temporaneo  della
professione di maestro di sci in Alto Adige per un  periodo  limitato
di sessanta  giorni  annui  ed  all'interno  di  una  scuola  di  sci
autorizzata, con esito positivo alcune  prove  teoriche  e  pratiche,
nonche', quale documento n. 2, il decreto del Capo  dell'Ufficio  per
lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  dd.
1.06.2011, qui impugnato, con il quale quest'ultimo aveva, sulla base
della sopra menzionata  certificazione,  nonche'  sulla  base  di  un
parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi in merito  al
contenuto ed alla durata della formazione conseguita, riconosciuto il
titolo di maestro di sci in discipline  alpine  conseguito  dal  sig.
Marco Oddera nell'anno 2009  in  Montenegro  ai  fini  dell'esercizio
della professione di maestro di sci in discipline alpine  in  Italia,
autorizzando lo stesso ad esercitare la professione di maestro di sci
in discipline alpine previa  iscrizione  al  collegio  regionale  dei
maestri di sci della Regione nella quale svolgera' la professione. 
    La Provincia Autonoma di Bolzano considera tale decreto del  Capo
dell'Ufficio per lo sport presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri in palese contrasto con le proprie competenze legislative ed
amministrative, in quanto ritiene che spetti ad  essa  il  potere  di
riconoscimento del titolo di maestro  di  sci  in  discipline  alpine
conseguito all'estero, compresa la valutazione sul contenuto e  sulla
durata della formazione  conseguita  nonche'  sulle  eventuali  prove
compensative, per i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Violazione dell'art. 8, comma 1, n.  20)  e  dell'art.  16  dello
Statuto speciale del Trentino-Alto Adige d.P.R. 31  agosto  1972,  n.
670 e delle relative norme di attuazione, in particolare  del  d.P.R.
22 marzo 1974, n. 278 e del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; dell'art. 6
della Costituzione e  dell'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3, nonche' dell'art. 8 della  legge  provinciale  19
febbraio 2001, n. 5 e successive modifiche. 
    1. - Con il decreto  dd.  1.06.2011  al  nostro  esame,  il  Capo
dell'Ufficio per lo sport presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ha riconosciuto al sig. Marco Oddera,  nato  e  residente  a
Genova, che aveva conseguito nell'anno 2009 il titolo di  maestro  di
sci in discipline alpine in Montenegro, il titolo di maestro  di  sci
in  discipline  alpine  ai   fini   dell'esercizio   della   relativa
professione in  Italia,  autorizzando  lo  stesso  ad  esercitare  la
professione di maestro di sci in discipline alpine previa  iscrizione
al collegio regionale dei maestri di sci della  Regione  nella  quale
svolgera' la professione. 
    Si aggiunga che tale riconoscimento e' avvenuto sulla base di una
certificazione del Collegio professionale dei maestri  di  sci  della
Provincia Autonoma di Bolzano relativa all'esercizio temporaneo della
professione di maestro di sci in Alto Adige per un  periodo  limitato
di  sessanta  giorni  annui  all'interno  di  una   scuola   di   sci
autorizzata, nonche' sulla base  di  un  parere  favorevole  espresso
dalla Conferenza dei servizi in merito al contenuto  ed  alla  durata
della formazione conseguita. 
    La Provincia Autonoma di Bolzano ritiene tale decreto illegittimo
sotto vari aspetti: 
        2. Preliminarmente appare utile procedere ad un inquadramento
del conflitto di attribuzione al nostro esame nella relativa  materia
di riferimento. 
        3. Sul punto si segnala che in  base  allo  Statuto  speciale
della Regione Trentino - Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670)
la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  e'  titolare  delle  competenze
legislative primarie in materia di «turismo e industria  alberghiera,
compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di  sci»
(art. 8, comma 1, n. 20  St.),  oltre  che  delle  connesse  potesta'
amministrative (art. 16, comma 1 St.). 
    Si noti che la competenza per le guide,  i  portatori  alpini,  i
maestri e  le  scuole  di  sci  costituisce  una  delle  attribuzioni
storiche della Provincia Autonoma di Bolzano, gia' compresa nel primo
Statuto di Autonomia (art. 11, n. 20 della legge  cost.  26  febbraio
1948, n. 5) ed espressione delle tipiche tradizioni locali  dell'Alto
Adige (art. 6 Cost.). 
    Si noti, inoltre, che anche codesta ecc.ma  Corte  costituzionale
ha riconosciuto varie volte la natura esclusiva di tale competenza in
capo alle  Regioni  a  Statuto  speciale  interessate,  nonche'  alle
Province Autonome di Trento e Bolzano (cfr. Corte cost. sentenze  nn.
13/1961 e 360/1991) e cio' anche dopo l'entrata in vigore della legge
costituzionale n. 3/2001 (art. 10 legge cost. n 3/2001; cfr. sentenza
Corte cost. n. 428/2008). 
    4. - Di conseguenza le guide, i portatori alpini, i maestri e  le
scuole di sci hanno trovato da sempre una  particolare  disciplina  a
livello provinciale. 
    Infatti, in base all'art. 1 della norma di attuazione  d.P.R.  22
marzo 1974, n. 278 le attribuzioni dell'amministrazione  dello  Stato
in materia di turismo e industria alberghiera, comprese le  guide,  i
portatori alpini, i maestri  e  le  scuole  di  sci,  esercitate  sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato  sia  per
il tramite di enti e di istituti pubblici  a  carattere  nazionale  o
sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla  Regione  Trentino-Alto
Adige  nella  stessa  materia  sono  esercitate,  per  il  rispettivo
territorio, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi
e nei limiti  di  cui  all'art.  16  dello  Statuto  speciale  e  con
l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti. 
    Si aggiunga, inoltre, che secondo l'art. 3, comma 2 della  stessa
norma di attuazione d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, sino a  quando  non
sara' diversamente disposto con legge provinciale, al rilascio  della
licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete,  corriere,
guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento  dello
sci continuano a provvedere i Presidenti delle Giunte Provinciali. 
    Si ricorda, poi, anche che in base  all'art.  4  della  norma  di
attuazione d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, concernente il rapporto  tra
atti legislativi statali  e  leggi  regionali  e  provinciali,  nelle
materie di competenza propria della Regione o delle Province Autonome
di Trento e Bolzano, la legge non puo' attribuire agli organi statali
funzioni amministrative. 
    5. - In applicazione delle competenze statutarie e di  attuazione
statutaria di cui sopra il legislatore provinciale ha emanato con  la
legge provinciale 19 febbraio 2001,  n.  5  una  compiuta  disciplina
relativa all'ordinamento della professione di maestro di sci e  delle
scuole di sci per la Provincia di Bolzano. 
    6. - Orbene, ritornando sulla questione, oggetto  della  presente
controversia, relativa al riconoscimento dei titoli di Maestro di sci
in discipline alpine conseguiti  all'estero  ai  fini  dell'esercizio
della relativa professione in Italia giova ricordare che la  legge  8
marzo 1991, n. 81 («legge quadro per la professione di maestro di sci
e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della  professione
di guida alpina»)  disciplina  all'art.  12,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 17 della legge 1 marzo  2002,  n.  39,  i  maestri  di  sci
stranieri e stabilisce al comma 3 che per i cittadini provenienti  da
Stati diversi da quelli indicati al  comma  2  (e  cioe'  dell'Unione
europea  o  degli  altri  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo) e in possesso di titoli rilasciati da tali  Stati,
l'autorizzazione  all'esercizio  della  professione  e'   subordinata
all'applicazione  di  quanto   previsto   dal   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998,  n.
286  («Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). 
    Tale d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dispone all'art. 37, comma  1,
che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia,  in  possesso
dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti
all'esercizio  delle  professioni,  e'  consentita,  in  deroga  alle
disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza  italiana,
entro un anno dalla data di entrata in vigore  dalla  legge  6  marzo
1998, n. 40, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o,  nel
caso di professioni  sprovviste  di  albi,  l'iscrizione  in  elenchi
speciali da istituire presso i Ministeri competenti,  secondo  quanto
previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi
o elenchi e' condizione necessaria per l'esercizio delle  professioni
anche con rapporto di lavoro subordinato. 
    Il successivo comma 2 dispone che le modalita', le condizioni  ed
i  limiti  temporali   per   l'autorizzazione   all'esercizio   delle
professioni e per il riconoscimento dei  relativi  titoli  abilitanti
non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con  il  regolamento
di attuazione. 
    Il relativo regolamento d'attuazione d.P.R. 31  agosto  1999,  n.
394,  sancisce  all'art.   49   «riconoscimento   titoli   abilitanti
all'esercizio  delle  professioni»,  che   i   cittadini   stranieri,
regolarmente soggiornanti in Italia  che  intendono  iscriversi  agli
ordini,   collegi   ed   elenchi   speciali   istituiti   presso   le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a  norma
dell'art. 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento,  se
in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente all'Unione  europea,  possono
richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia,  come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. 
    Per le procedure di riconoscimento dei  titoli  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  115,  e
decreto legislativo 2 maggio 1994, n.  319,  compatibilmente  con  la
natura, la composizione e la durata  della  formazione  professionale
conseguita. 
    Ove ricorrano le condizioni previste  dai  sopra  citati  decreti
legislativi,  per  l'applicazione  delle  misure   compensative,   il
Ministro competente, cui e' presentata la domanda di  riconoscimento,
sentite le conferenze dei servizi di cui all'art. 12  del  d.lgs.  27
gennaio 1992, n. 115 ed all'art. 14 del d.lgs. 2 maggio 1994, n.  319
puo' stabilire,  con  proprio  decreto,  che  il  riconoscimento  sia
subordinato ad una misura compensativa, consistente  nel  superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di  adattamento.  Con  il
medesimo decreto sono definite  le  modalita'  di  svolgimento  della
predetta misura compensativa, nonche' i contenuti della formazione  e
le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per  la  cui
realizzazione ci si puo' avvalere  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome. 
    Successivamente il  d.lgs.  2  maggio  1994,  n.  319  e'  stato,
tuttavia, abrogato dal d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206,  che  ha  dato
attuazione alla nuova direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche'  alla  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania  all'Unione
europea. 
    L'art. 14 della direttiva 2005/36/CE ammette che gli Stati membri
possono chiedere deroghe, prevedendo ai fini del riconoscimento della
qualifica professionale lo svolgimento di  prove  attitudinali  senza
possibilita' di scelta a favore  del  richiedente  tra  tirocinio  di
adattamento e prove attitudinale. 
    L'art. 22 del d.lgs. 9 novembre 2007, n.  206  sancisce  che  nei
casi di cui al comma 1 per l'accesso alle  professioni  di  avvocato,
dottore commercialista, ragioniere e perito  commerciale,  consulente
per la proprieta'  industriale,  consulente  del  lavoro,  attuano  e
revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro
di sci e  di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'  subordinato  al
superamento di una prova attitudinale. 
    Secondo l'art. 5, comma 1, lit. m) dello stesso d.lgs. 9 novembre
2007, n. 206 sono  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano le autorita' competenti a ricevere le
domande e le dichiarazioni ed a prendere le  decisioni  ai  fini  del
riconoscimento delle professioni per  le  quali  sussiste  competenza
esclusiva ai sensi dei rispettivi Statuti (come nel caso de qua). 
    Sulla base di tale impianto normativo risulta, pertanto, evidente
che  spetta  alla  Provincia  Autonoma  di   Bolzano   procedere   al
riconoscimento, per il proprio territorio, del  titolo  professionale
di maestro di sci in discipline alpine costituente abilitazione in un
paese estero anche al fine di garantire la qualita' e la preparazione
didattica e tecnica dei relativi soggetti. 
    Nel caso in esame, invece, il  Capo  dell'Ufficio  per  lo  sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si e'  arrogato  tale
competenza, riconoscendo al sig. Marco Oddera,  nato  e  residente  a
Genova, in base ad un titolo conseguito nell'anno 2009 in  Montenegro
(!), nonche' in base ad una certificazione del Collegio professionale
dei  maestri  di  sci  della  Provincia  Autonoma  di   Bolzano   per
l'esercizio temporaneo (!)  della  professione  per  sessanta  giorni
annui all'interno di una scuola di sci  autorizzata,  un  titolo  per
l'esercizio permanente dell'attivita' di maestro di sci in discipline
alpine in Italia. 
    7. - La  Provincia  Autonoma  di  Bolzano  ha  disposto,  invece,
nell'art.  8  della  legge  provinciale  19  febbraio  2001,   n.   5
(ordinamento della professione di maestro di sci e  delle  scuole  di
sci),  cosi'  come  modificato  dall'art.  4,  comma  1  della  legge
provinciale 17 gennaio 2011, n. 1  una  peculiare  disciplina  per  i
maestri di sci non  iscritti  all'albo  professionale  che  intendano
esercitare tale professione stabilmente nella Provincia di Bolzano: 
    «1. I maestri di sci, iscritti all'albo professionale dei maestri
di sci di altre regioni o della provincia di Trento o  che  siano  in
possesso di un titolo professionale rilasciato da uno  stato  estero,
che intendano esercitare stabilmente la professione in  Provincia  di
Bolzano, devono  richiedere  l'iscrizione  all'albo  provinciale  dei
maestri di sci della Provincia di Bolzano. 
    2. L'iscrizione dei maestri di  sci  di  altre  regioni  o  della
provincia di Trento e' disposta dal consiglio direttivo del  collegio
provinciale dei maestri di sci, qualora  il  richiedente  possieda  i
requisiti di cui all'art.  5,  comma  1,  e  la  commissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, o una sottocommissione da  quest'ultima  a  cio'
delegata  abbia  accertato   la   sua   conoscenza   del   territorio
provinciale, della geografia dell'ambiente montano e delle condizioni
climatiche della provincia di Bolzano, necessaria  per  la  sicurezza
dello sciare, nonche' della specifica legislazione vigente in materia
di maestri e scuole di sci. 
    3.  L'iscrizione  nell'albo  provinciale  dei  maestri   di   sci
provenienti da altri stati viene disposta dal consiglio direttivo del
collegio provinciale dei maestri di sci alle  condizioni  di  cui  al
comma  2  e  qualora  il  richiedente  sia  titolare  di  un   titolo
professionale che abiliti nel paese di provenienza  alla  professione
di maestro di sci come libero professionista con una  formazione  che
possa essere equiparata a quella  dei  maestri  di  sci  provinciali.
L'equiparazione e' disposta dall'assessore provinciale competente  su
parere conforme del collegio provinciale dei maestri di sci. In  caso
di differenze sostanziali tra la formazione conseguita  all'estero  e
quella richiesta in provincia di Bolzano, l'equiparazione puo' essere
subordinata ad un tirocinio di adattamento o al  superamento  di  una
prova attitudinale, a scelta del richiedente, con oneri a suo carico. 
    Omissis. 
    9. Le modalita' di verifica dei dati e delle condizioni richieste
per l'esercizio professionale di cui  al  presente  articolo  nonche'
quelle  di  attuazione  delle  eventuali  misure  compensative   sono
disciplinate con regolamento di attuazione». 
    Con tale rigorosa disciplina la  Provincia  Autonoma  di  Bolzano
intende garantire il livello di adeguata preparazione dei maestri  di
sci operanti sul suo  territorio,  considerato  anche  i  profili  di
pericolosita' e di tutela dell'incolumita'  degli  allievi  ed  altri
frequentatori delle montagne che essi sono chiamati ad affrontare. 
    8. - Sul punto si ricorda, infine, anche la sentenza n.  360  del
1991 ove codesta ecc.ma Corte costituzionale ha chiarito il ruolo  di
preminenza  della  legislazione  speciale  delle  Regioni  a  Statuto
speciale rapporto rispetto alla legge quadro dello  Stato  (valevole,
in sostanza, per le Regioni a Statuto ordinario dotate di  competenza
legislativa concorrente in materia): «Da tale notazione appare chiaro
l'intento non gia' di sovrapporsi a quelle potesta'  legislative  che
si erano da tempo espresse in rigorose e compiute discipline,  bensi'
di trarre dal preesistente assetto normativo elementi utili a  creare
un quadro di riferimento entro cui  potesse  esplicarsi  l'intervento
delle regioni a statuto ordinario - dotate  di  potesta'  legislativa
concorrente  -  che  in  tal  senso  non   avevano   sufficientemente
provveduto. Solo l'art. 22, infatti, fa  esplicito  riferimento  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome: segno  evidente
dell'inapplicabilita' alle ricorrenti delle  altre  disposizioni.  Il
dato testuale, la natura di legge-quadro  e  la  ratio  della  stessa
inducono  quindi  a  conclusioni  d'inammissibilita',   per   difetto
d'interesse,  delle  censure   formulate,   analogamente   a   quanto
argomentato da questa Corte  con  riferimento  al  caso  delle  guide
alpine (sentenza n. 372  del  1989).  A  maggior  ragione,  anzi,  la
rilevata inapplicabilita' deve affermarsi  in  presenza  di  un  piu'
basso profilo dell'interesse protetto». 
 
                              P. Q. M. 
 
    Voglia codesta ecc.ma Corte  costituzionale  dichiarare  che  non
spetta allo Stato, e per esso  al  Capo  dell'Ufficio  per  lo  sport
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  disporre   il
riconoscimento del titolo di Maestro di  sci  in  discipline  alpine,
conseguito  dal  sig.  Marco  Oddera,  nato  e  residente  a  Genova,
nell'anno 2009 in Montenegro, ai fini dell'esercizio in Italia  della
professione di maestro di sci in discipline alpine  e  per  l'effetto
annullare il decreto del Capo dell'ufficio per  lo  sport  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri dd. 1.06.2011. 
        Roma, addi' 9 agosto 2011 
 
                         Avv.  Ferrari - Riz 
 

 

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