Riicorso n. 28 del 3 aprile 2014 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 aprile 2014 (della Provincia autonoma di Bolzano).
(GU n. 22 del 21.5.2014)
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i.
…), in persona del suo vice-presidente e legale
rappresentante pro tempore, dott. Christian Tommasini, rappresentata
e difesi tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' di
procura speciale Rep. n. 23888 del 25 marzo 2014, rogata dal
segretario generale della Giunta provinciale dott. Eros Magnago,
nonche' in virtu' di deliberazione della Giunta provinciale di
autorizzazione a stare in giudizio n. 290 del 18 marzo 2014, dagli
avv.ti Renate von Guggenberg, (c.f. … -
...), Stephan Beikircher (c.f.
… - …), Cristina
Bernardi (c.f. … - …) e
Laura Fadanelli (c.f. … -
…), tutti del Foro di Bolzano, con
indirizzo di posta elettronica … ed
indirizzo di posta elettronica certificata
… e n. fax …, e
dall'avv. Michele Costa (c.f. …) del Foro di Roma, con
indirizzo di posta elettronica … e presso lo
studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24,
elettivamente domiciliata (indirizzo di posta elettronica
certificata: … e n. fax
…);
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica;
Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili
pubblici e la Banca d'Italia», convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 23 del 29 gennaio 2014.
Nel Supplemento Ordinario n. 276/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 27 dicembre 2011 e' stata pubblicata la legge
22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici».
Con l'art. 13 di tale decreto-legge e' stata anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta
municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale.
Il comma 11 dell'articolo in parola riservava allo Stato una
quota del gettito. Tale riserva e' stata successivamente abrogata
dall'art. 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (legge di stabilita' 2013), che peraltro ha mantenuto fermo il
comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. In merito a tale modifica
la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato la questione di
legittimita' costituzionale, perche' lesiva dell'autonomia
finanziaria provinciale, delle competenze provinciali e dei principi
di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il relativo ricorso
pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 30/2013.
Il comma 17 interviene sul sistema di finanziamento della finanza
locale, assicurando allo Stato un effetto di miglioramento sui saldi
di finanza pubblica stimato «per l'anno 2012 pari a 1.627 milioni di
euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro» (comma 17, ultimo periodo). In particolare, e'
prevista la variazione del fondo sperimentale di riequilibrio e del
fondo perequativo, come determinati rispettivamente dagli articoli 2
e 13 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dei
trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e
della Regione Sardegna in ragione delle differenze del gettito
stimato ad aliquota di base (comma 17, primo periodo). In caso di
incapienza dei predetti fondi, ciascun Comune versa all'entrata del
bilancio dello Stato le somme residue (comma 17, secondo periodo).
Per i sistemi delle Autonomie speciali che esercitano le funzioni in
materia di finanza locale, la norma prevede che «con le procedure
previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso art. 27 a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito stimato
di cui al precedente periodo» (comma 17, terzo e quarto periodo).
In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale, perche' lesiva
dell'autonomia finanziaria provinciale, delle competenze provinciali
e dei principi di ragionevolezza e della leale collaborazione. Il
relativo ricorso pende innanzi a codesta Ecc.ma Corte sub n. 40/2012.
Nel Supplemento Ordinario n. 73/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 29 ottobre 2013 e' stata poi pubblicata la
legge 28 ottobre 2013, n. 124, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti
in materia di IMU, di altra fiscalita' immobiliare, di sostegno alle
politiche abitative e di finanza locale, nonche' di cassa
integrazione guadagni e di trattamento pensionistico».
Con l'art. 1 di tale decreto-legge e' stata abolita la prima rata
IMU su prima casa e relative pertinenze, fabbricati rurali e terreni
agricoli.
L'art. 2 prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda
rata dell'IMU per determinati fabbricati e delle esenzioni.
A fronte di tali disposizioni, con l'art. 3 dello stesso
decreto-legge si e' previsto un contributo compensativo del minor
gettito in favore dei comuni delle Regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della Regione Sardegna (commi 1 e 2).
Per i comuni delle Province autonome di Bolzano e di Trento,
invece, il comma 2-bis prevede che la compensazione del minor gettito
avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di
compartecipazione dei tributi erariali.
In merito a tale disposizione la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato la questione di legittimita' costituzionale. Il relativo
ricorso pende innanzi alla Corte costituzionale sub n. 1/2014.
Nel Supplemento Ordinario n. 9/L alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 del 29 gennaio 2014 e' stata pubblicata la legge 29
gennaio 2014, n. 5, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti
concernenti l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia).
Con l'art. 1 di tale decreto-legge la prima casa e relative
pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli sono stati esentati
dal pagamento della seconda rata IMU. Determinati fabbricati rurali e
terreni agricoli sono stati esclusi dalla predetta agevolazione.
Per i comuni delle Regioni a statuto ordinario si e' previsto un
contributo compensativo del minor gettito (comma 3). Per i comuni
delle Province autonome di Bolzano e di Trento il comma 8 prevede,
invece, che la compensazione del minor gettito avvenga attraverso un
minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione dei
tributi erariali.
Viene cosi' confermato espressamente il contestato meccanismo di
accantonamenti di cui all'art. 13, comma 17, del sopra citato
decreto-legge n. 201 del 2011, in stridente contrasto con il Titolo
VI dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto
Adige/Südtirol e relative norme di attuazione, e, in particolare, il
sistema di finanziamento delle autonomie, garantito, in particolare,
dall'art. 75 dello Statuto e del sistema pattizio delle relazioni
finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107
dello stesso Statuto, con la conseguenza che anche la disposizione di
cui al qui impugnato art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 133/2013
introduce ulteriori modificazioni nel complesso delle disposizioni
concordate con il Governo dalla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol
e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nel 2009 al fine di
definire il loro concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per
realizzare il processo di attuazione del c.d. federalismo fiscale.
Pertanto, la Provincia autonoma di Bolzano, con il presente
ricorso solleva la questione di legittimita' costituzionale del sopra
citato art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133,
per i seguenti motivi di
Diritto
Violazione del Titolo VI dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in
particolare articoli 75, 79, 80, 81, 82 e 83; violazione degli
articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale; violazione delle
norme di attuazione allo Statuto speciale di cui al d.lgs. 16 marzo
1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 17, 18 e 19;
violazione dell'art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre
2009, n. 191; violazione dei principi di ragionevolezza e di leale
collaborazione.
In forza del Titolo VI dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la
Provincia autonoma di Bolzano gode di una particolare autonomia in
materia finanziaria, sistema rafforzato dalla previsione di un
meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni recate
dal medesimo Titolo VI, che ammette l'intervento del legislatore
statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa
con la Regione e le Province autonome, in applicazione dell'art. 104
dello stesso Statuto.
Con l'Accordo di Milano del 2009, la Regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
concordato con Governo la modificazione del Titolo VI dello Statuto,
secondo la procedura rinforzata prevista dall'art. 104 dello Statuto
medesimo.
La predetta intesa ha, quindi, portato, ai sensi dell'art. 2,
commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge
finanziaria 2009), ad un nuovo sistema di relazioni finanziarie con
lo Stato, anche in attuazione del processo di riforma in senso
federalista contenuto nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.
119 della Costituzione). Il comma 106 ricorda espressamente che le
disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e
per gli effetti del predetto art. 104 dello Statuto, per cui vanno
rispettati i predetti parametri statutari e le relative norme
interposte.
Il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra
l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a
disciplinare il concorso della Regione e delle Province autonome al
conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta',
nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario
posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e
dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite
dalla normativa statale.
E' previsto espressamente che nella provincia trovano
applicazione le sole disposizioni sull'attuazione degli obiettivi di
perequazione e di solidarieta' nonche' quelle relative al rispetto
degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno previste
dallo Statuto speciale e non altre definite dalla legge dello Stato,
per cui non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli
altri enti nel restante territorio nazionale.
In particolare, l'art. 79 dello Statuto definisce in modo
completo i termini e le modalita' del concorso delle Province
autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale. Fermi restando
gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, il comma 3 stabilisce
che la Provincia concordi con il Ministero dell'Economia e delle
finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno, e
attribuisce alle Province la funzione di stabilire gli obblighi
relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di
coordinamento con riferimento agli enti locali ed ai propri enti ed
organismi strumentali, nonche' agli altri enti ed organismi ad
ordinamento provinciale finanziati dalla Provincia in via ordinaria.
In tale contesto, il medesimo comma dispone che non si applicano le
misure adottate per le regioni e per gli altri enti del restante
territorio nazionale. Inoltre il comma 4 prevede che le disposizioni
statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di
solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto
di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla
Provincia e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dallo
stesso articolo.
L'art. 75 attribuisce alle Province autonome le quote di gettito
delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo Statuto e
percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo,
tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi,
imposta sul valore aggiunto, accisa sulla benzina sugli oli da gas
per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e
le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi
di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.
Stabilisce, inoltre, l'art. 75-bis dello Statuto che
nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione
ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito
regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni
legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio
della regione e delle rispettive province.
L'art. 80, comma 1, dello Statuto speciale, cosi' come sostituito
dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge
di stabilita' 2014) attribuisce alle predette Province autonome la
potesta' legislativa primaria in materia di finanza locale; in
particolare il comma 3 del medesimo articolo prevede che le
compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che
le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano con
riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province.
Il citato comma 3 conclude disponendo che ove la legge statale
disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque
denominate da parte degli enti locali, alle relative finalita'
provvedono le province individuando criteri, modalita' e limiti di
applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
L'art. 81, comma 2, dello Statuto speciale prevede inoltre che,
allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle
finalita' ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le
Province autonome corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi
finanziari da concordare tra il Presidente della relativa Provincia
ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.
L'art. 82 dello Statuto prevede che le attivita' di accertamento
dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di
indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra
ciascuna Provincia e il Ministro dell'Economia e delle finanze e
conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.
Inoltre, l'art. 83 dello Statuto prevede che la Regione, le
Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio
finanziario e che la Regione e le Province adeguano la propria
normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione
dei bilanci pubblici.
E nella normativa di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992,
n. 268, recante norme di attuazione in materia di finanza regionale e
provinciale) alle Province autonome e' attribuita la potesta' di
emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di
amministrazione del patrimonio e di contratti delle medesime e degli
enti da esse dipendenti (art. 16). In particolare, le stesse
disciplinano tassativamente (Corte cost., sentenze n. 182/2010 e n.
142/2012) le ipotesi di riserva all'erario (artt. 9, 10 e 10-bis) e
contengono specifiche disposizioni per quanto attiene l'attivita' di
accertamento delle imposte erariali (art. 13) e l'attribuzione e
l'esercizio delle funzioni in materia di finanza locale da parte
delle Province autonome (artt. 17, 18 e 19).
Il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie speciali
e', quindi, dominato dal principio dell'accordo (Corte cost.,
sentenze n. 82/2007, n. 353/2004, n. 39/1984, n. 98/2000). In
particolare, per questa Provincia, codesta Ecc.ma Corte, con la
sentenza n. 133/2010, ha ribadito che i rapporti finanziari tra lo
Stato e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono regolati secondo procedure
paritetiche garantite a norma degli articoli 103, 104 e 107 dello
Statuto speciale.
L'adita Ecc.ma Corte ha confermato nella recente sentenza n. 40
del 2014 che la disciplina delle modalita' di conformazione dei
rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali sono in ogni caso
suscettibili di accordo, fermo restando il doveroso concorso di
queste ultime al raggiungimento degli obiettivi in materia.
Ora, come gia' esposto, con l'art. 13 del decreto-legge n. 201
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
e' stata anticipata in via sperimentale, a decorrere dal 2012,
l'istituzione dell'imposta municipale.
Il comma 11 ha riservato allo Stato una quota di tale imposta.
Tale riserva e' stata abolita per le regioni ordinarie, mentre e'
stata mantenuta per alcune autonomie speciali, tra cui la Provincia
autonoma di Bolzano, la disciplina di cui al comma 17 dell'art. 13
del decreto-legge n. 201 del 201 (cfr. art. 1, comma 380, lettera f),
della legge n. 228/2012 impugnato con il ricorso n. 30/2013, tuttora
pendente).
Tale comma 17, invece, prevede che con le procedure previste
dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province autonome
di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale
del maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni dei
comuni ricadenti nel proprio territorio e che fino all'emanazione
delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle
quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
importo pari a tale maggior gettito.
La Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato il predetto art. 13
con il ricorso n. 40/2012, tuttora pendente.
Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2013 di cui qui si
discute, e' stato previsto che non e' dovuta la seconda rata dell'IMU
per determinati fabbricati e sono previste delle esenzioni.
Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge in questione prevede
il rimborso del minor gettito IMU a favore dei comuni delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, mentre del
tutto irragionevolmente per i comuni delle Regioni a statuto speciale
Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano a cui lo Statuto attribuisce competenza in
materia di finanza locale al comma 8 dello stesso articolo, e'
previsto che la compensazione del minor gettito dell'imposta
municipale propria derivante dalla stessa disposizione avviene
attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro
86.108.824,15, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201
del 2011.
Quindi, con tale disposizione viene espressamente confermato il
meccanismo dell'accantonamento a valere sulla devoluzione delle quote
dei tributi erariali spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano di
cui all'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2012, gia'
contestato con il ricorso sub n. 40/2012, e per quanto concerne
l'abolizione della prima rata IMU su prima casa e relative
pertinenze, fabbricati rurali e terreni agricoli di cui all'art. 3
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, gia' contestato con il
ricorso sub n. 1/2014, anche se di fatto e' prevista la compensazione
del minor gettito attraverso un minor accantonamento.
Che sia ben chiaro, quello che qui si contesta e' unicamente la
conferma di tale meccanismo, il quale comporta comunque la
sottrazione di risorse senza alcuna base statutaria.
E' evidente che il meccanismo dell'accantonamento a valere sulle
compartecipazioni erariali devolute a questa Provincia, delineato
all'impugnato comma 8 dell'art. 1 del decreto legge n. 133 del 2013,
e' in contrasto con il sopra descritto sistema statutario che regola
i rapporti finanziari tra lo Stato e le Province autonome (da ultimo
modificati sulla base dell'accordo richiesto dall'art. 104 dello
Statuto speciale con la legge 23 dicembre 2009, n. 191) e l'assetto
statutario delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano, sul
presupposto dei parametri gia' indicati, oltre a quelli di seguito
specificati, anche se comporta «solamente» una riduzione delle quote
complessivamente accantonate dallo Stato a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali spettanti alle Province
autonome ai sensi dello Statuto speciale.
Il comma 8 e' sicuramente illegittimo nella parte in cui non
prevede un effettivo trasferimento di risorse dal bilancio statale a
favore del bilancio delle Province autonome, pari all'importo dovuto
a vantaggio dei relativi comuni a titolo di rimborso della minore
entrata derivante dalla riduzione del gettito dell'IMU, in luogo
della prevista compensazione tra quanto dovuto dallo Stato a titolo
di rimborso della minore entrata IMU dei comuni con quanto dovuto
dalle Province autonome a titolo di accantonamento a valere sulle
compartecipazioni ai tributi erariali spettanti ai sensi dello
Statuto speciale alle medesime Province autonome.
Il tutto si traduce nel transito illegittimo delle corrispondenti
risorse dal bilancio provinciale a quello statale, privando la
Provincia autonoma di Bolzano delle risorse necessarie per fra fronte
alle necessita' finanziarie dei comuni, nell'ambito della sua
competenza in materia di finanza locale (art. 81, co. 2, St.),
obbligando la stessa, nel contempo, a versare allo Stato, seppur
fittiziamente, proprie risorse in misura corrispondente a quella a
priori determinata dall'impugnata disposizione, con evidente lesione
dell'autonomia finanziaria provinciale anche sotto questo aspetto.
Indubbiamente anche la norma qui impugnata, peraltro contenuta in
una legge ordinaria e, quindi, in una fonte legislativa ordinaria,
comporta la sostanziale modifica di norme dello Statuto speciale di
autonomia, di norme di attuazione statutaria, ovvero di norme
autorizzate dallo Statuto in materia finanziaria, e relative norme di
attuazione, senza l'osservanza delle procedure paritetiche prescritte
dagli articoli 103, 104, e 107 dello Statuto stesso, con conseguente
violazione di detti parametri.
Proprio in quanto tali disposizioni sono fonte normativa
ordinaria, non fondata su di un'intesa, non e' abilitata a modificare
fonti sovraordinate, costituite dalle norme emanate ai sensi degli
articoli 104 e 107 dello Statuto.
L'art. 107 dello Statuto e' violato anche perche' la norma
impugnata pretende di vincolare unilateralmente il contenuto delle
norme di attuazione.
La previsione di una disciplina statale immediatamente e
direttamente applicabile in provincia di Bolzano si pone in evidente
contrasto con l'art. 107 dello Statuto speciale e altresi' con il
principio di leale collaborazione, in quanto determina una
modificazione unilaterale da parte dello Stato dell'ordinamento
provinciale.
Il meccanismo dell'accantonamento unilaterale contrasta
frontalmente con l'art. 75 dello Statuto e con l'intero sistema
finanziario della Provincia da esso istituito.
Le risorse che lo Statuto prevede come entrate provinciali sono
cosi' stabilite perche' esse vengano utilizzate dalla Provincia per
lo svolgimento delle sue funzioni costituzionali, e non perche' esse
vengano «accantonate». Per tali trasferimenti al bilancio dello Stato
di entrate che spettano alla Provincia a termini di Statuto non vi e'
alcun fondamento statutario, ma vi e' invece violazione dello
Statuto: il quale assegna determinate entrate alla Provincia
affinche' essa ne disponga per l'esercizio delle proprie funzioni, e
non per versarle al bilancio dello Stato.
Per il concorso ai bisogni della finanza pubblica sono previsti
appositi meccanismi dall'art. 79 Statuto, mentre il comma 8 dell'art.
1 stravolge ancora una volta unilateralmente l'assetto dei rapporti
tra Stato e Provincia in materia finanziaria disegnato dallo Statuto,
per cui la previsione dell'accantonamento sulle entrate provinciali e
sulle quote di compartecipazione previste dall'art. 75 dello Statuto,
contrasta frontalmente con tale norma costituzionale e con il sistema
finanziario previsto dallo Statuto, per le ragioni gia'.
Le disposizioni dello Statuto, a partire dal fondamentale art.
75, sono rivolte ad assicurare alla Provincia le finanze necessarie
all'esercizio delle funzioni: ed e' chiaro che la devoluzione
statutaria di importanti percentuali dei tributi riscossi nella
provincia non avrebbe alcun senso, se poi fosse consentito alla legge
ordinaria dello Stato di riportare all'erario tali risorse, per di
piu' con determinazione unilaterale e meramente potestativa e l'art.
79 disciplina ormai in modo preciso, esaustivo ed esclusivo le regole
secondo le quali le Province assolvono gli «obblighi di carattere
finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di
stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della
finanza pubblica stabilite dalla normativa statale» (co. 1).
Le risorse spettanti alla Provincia non possono essere
semplicemente «acquisite» dallo Stato, mentre la Provincia stessa e
gli enti locali concorrono al risanamento della finanza pubblica nei
modi direttamente previsti dall'art. 79 o comunque in quelli regolati
dall'art. 79 (v. co. 3). Si tratta di un regime speciale, che non
puo' essere alterato unilateralmente dal legislatore ordinario.
L'accantonamento e' in ogni caso illegittimo, perche' viola il
citato art. 79 St.
Infatti, se pure questa partita sia, per i comuni, effettivamente
neutra, essa non lo e' per la Provincia, che vede in tal modo una
diretta interferenza nelle proprie competenze in materia di finanza
locale, intendendosi con tale termine il finanziamento diretto dei
comuni, dovendo scegliere tra assorbire la perdita di gettito dei
comuni (violazione art. 79 St.) o rivalersi sugli stessi nell'ambito
dell'accordo sulla finanza locale (violazione art. 81 St., nel senso
che viene tolta la liberta' di scelta politica di destinazione dei
finanziamenti).
Inoltre, l'illegittimita' del trasferimento previsto determina
anche l'illegittimita' dell'accantonamento disposto nella prospettiva
del trasferimento.
Non puo' ingannare, in questo come negli altri casi, il rinvio
alle norme di attuazione dello Statuto per effetto dell'art. 27 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, operato dall'art. 13, comma 17, del
decreto-legge n. 201 del 2011, a sua volta richiamato dall'art. 1,
comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2013, con il previsto
accantonamento, a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali
ovvero l'immediata e diretta applicazione delle norme statali.
In primo luogo, l'accantonamento o la conferma
dell'accontonamento previsto in attesa delle norme di attuazione e'
gia' autonomamente lesivo, traducendosi in diretta violazione
dell'art. 75 dello Statuto.
In secondo luogo, quanto alle stesse norme di attuazione, l'art.
79 e' modificabile solo con la procedura di cui all'art. 104 dello
Statuto che richiede il consenso della Provincia e non in sede di
attuazione. Tale ultimo articolo impone allo Stato da un lato di
raggiungere un preventivo accordo con le Province autonome di Trento
e di Bolzano in merito alle modifiche da attuare e dall'altro lato di
procedere nella forma e con le garanzie di una legge ordinaria dello
Stato (c.d. legge rinforzata).
Sia qui permesso rammentare che nell'ordinamento statutario non
e' previsto alcun termine per l'emanazione delle «leggi rinforzate»
che, ai sensi del gia' esaminato art. 104 dello Statuto speciale,
sarebbero necessarie per modificare l'attuale lettera dell'art. 79
dello stesso Statuto: la procedura paritetica presuppone una
necessaria preventiva intesa, che per sua natura non puo' essere
condizionata e subordinata ad alcun termine, specie se stabilito
unilateralmente in una norma ordinaria statale, di modo che
l'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai
contributi erariali e' praticamente a tempo indeterminato.
In terzo luogo, viene posto un vincolo di contenuto per le norme
di attuazione, per cui il rinvio alla fonte «concertata» e' fittizio
e contrasta con l'art. 107 dello Statuto.
La riduzione delle risorse e', comunque, operata direttamente e
unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto con lo Statuto
e con il principio consensuale che domina i rapporti tra Stato e
Regioni speciali in materia finanziaria.
Infine, la previsione dell'accantonamento di un importo
imprecisato su tali quote autonomamente viola l'art. 75, dato che le
somme da esso garantite alla Provincia vengono comunque indebitamente
ridotte.
Ne consegue che il richiamo all'art. 27 della legge n. 42 del
2009 da parte dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del
2011, al quale a sua volta si richiama l'art. 1, comma 8, del
decreto-legge n. 133 del 2013, non rimette l'applicazione delle norme
alle procedure previste dagli statuti speciali e dalle relative norme
di attuazione, con la conseguenza che non viene garantito che il
contributo della Provincia autonoma di Bolzano all'azione di
risanamento venga realizzato rispettando i rapporti e i vincoli che
gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e Regioni a
statuto speciale e Province autonome ed i particolari percorsi
procedurali ivi previsti per la modificazione delle norme degli
statuti medesimi e quelle di attuazione degli stessi, ma e' prevista
l'automatica efficacia del meccanismo dell'accantonamento.
L'incostituzionalita' del comma 8 dell'articolo 1 del
decreto-legge risiede, quindi, nell'illegittima modificazione dei
rapporti finanziari Stato - Provincia autonoma di cui al Titolo VI
dello Statuto speciale di autonomia, al di fuori del percorso
consensuale tassativamente prescritto, mai inaugurato.
P. Q. M.
Voglia l'Ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 30 novembre
2013, n. 133 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU,
l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia», convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5.
Bolzano-Roma, 26 marzo 2014
Avv.ti Guggenberg - Beikircher - Bernardi - Fadanelli - Costa