Riscorso n. 30 del 26 marzo 2003 (Regione siciliana)
N. 30 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 marzo 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 marzo 2003 (della regione siciliana)
(GU n. 19 del 14-5-2003)
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede
dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta
regionale n. 104 del 18 marzo 2003;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20
gennaio 2003, n. 15, S.O.
F a t t o
La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», all'art. 42,
delega il Governo ad adottare «un decreto legislativo recante norme
per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla
base» di principi e criteri direttivi individuati nello stesso
articolo.
La disposizioni sopra indicata si appalesa costituzionalmente
illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Violazione degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione
e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto della regione.
Le disposizioni impugnate attengono alla «ricerca scientifica» ed
alla «tutela della salute», entrambe materie di legislazione
concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione,
nonche', per quanto attiene alla tutela della salute, rientrante (con
la denominazione di «igiene e sanita' pubblica» ed «assistenza
sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lett. b) e c) dello
Statuto regionale.
Pertanto, in tali materie, in conformita' al dettato
costituzionale, «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato».
La disposizione impugnata, viceversa, delega il Governo al
riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura, mentre
avrebbe dovuto limitarsi a fissare «principi e criteri direttivi»,
aventi natura di principi fondamentali destinati alle regioni quali
limite all'esercizio della potesta' legislativa alle stesse ascritta.
Al concreto riordino dovrebbe dunque procedersi con norme di
dettaglio ed applicative regionali, e non con il decreto legislativo
previsto dalla disposizione qui impugnata.
La questione giuridicamente rilevante, in via generale, appare, a
questa difesa, quella della possibilita' di ammettere, in materia di
competenza legislativa concorrente, la posizione di decreti
legislativi. Tale strumento, invero, ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione, non appare idoneo in senso assoluto a fissare quei
principi fondamentali cui il legislatore costituzionale ha operato
riferimento in sede di riformulazione dell'art. 117; in altri termini
detti principi fondamentali, che soli limitano la potesta'
concorrente regionale, appaiono incompatibili con la normativa di
dettaglio che il decreto legislativo e' chiamato a porre, ne'
tantomeno potrebbe ammettersi una delega in bianco, o ad oggetto
indefinito, al fine di dettare i principi fondamentali stessi cui
deve attenersi illegislatore regionale.
Ne' puo' ritenersi che lo Stato abbia legislazione esclusiva in
materia di disciplina degli istituti di che trattasi, ritenendoli
compresi nell'ambito degli «enti pubblici nazionali» cui ha riguardo
la lett. g) comma 2, dell'art. 117 della Costituzione.
Ed invero, una lettura organica delle disposizioni costituzionali
non consente una cristallizzazione delle gia' esercitate competenze
dello Stato in ragione della qualificazione di tali istituti come
«nazionali»; qualificazione peraltro risultante in forza della
normativa previgente al riparto di competenze conseguente alle
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione,
disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'attribuzione al Ministro della salute, ancorche' d'intesa con
la regione interessata, di procedere alla trasformazione degli
istituti in discorso appare altresi' violare quanto sancito
dall'art. 118 della Costituzione in materia di riparto di funzioni
amministrative. Ed invero, ogni funzione amministrativa puo' essere
conferita allo Stato soltanto qualora i principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza - in ordine alla cui sussistenza
nella fattispecie nessun elemento e' dato rilevare impongano tale
imputazione.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata, in quanto lesiva degli articoli 117, comma 3, e 118 della
Costituzione e dell'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto regionale.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si depositano con il presente atto: l'autorizzazione a ricorrere
(deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18 marzo 2003).
Palermo, addi' 19 marzo 2003
Avv. Giovanni Carapezza Figlia - avv. Paolo Chiapparrone
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 marzo 2003 (della regione siciliana)
(GU n. 19 del 14-5-2003)
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo
Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede
dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36,
autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta
regionale n. 104 del 18 marzo 2003;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20
gennaio 2003, n. 15, S.O.
F a t t o
La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», all'art. 42,
delega il Governo ad adottare «un decreto legislativo recante norme
per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla
base» di principi e criteri direttivi individuati nello stesso
articolo.
La disposizioni sopra indicata si appalesa costituzionalmente
illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Violazione degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione
e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto della regione.
Le disposizioni impugnate attengono alla «ricerca scientifica» ed
alla «tutela della salute», entrambe materie di legislazione
concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione,
nonche', per quanto attiene alla tutela della salute, rientrante (con
la denominazione di «igiene e sanita' pubblica» ed «assistenza
sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lett. b) e c) dello
Statuto regionale.
Pertanto, in tali materie, in conformita' al dettato
costituzionale, «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato».
La disposizione impugnata, viceversa, delega il Governo al
riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura, mentre
avrebbe dovuto limitarsi a fissare «principi e criteri direttivi»,
aventi natura di principi fondamentali destinati alle regioni quali
limite all'esercizio della potesta' legislativa alle stesse ascritta.
Al concreto riordino dovrebbe dunque procedersi con norme di
dettaglio ed applicative regionali, e non con il decreto legislativo
previsto dalla disposizione qui impugnata.
La questione giuridicamente rilevante, in via generale, appare, a
questa difesa, quella della possibilita' di ammettere, in materia di
competenza legislativa concorrente, la posizione di decreti
legislativi. Tale strumento, invero, ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione, non appare idoneo in senso assoluto a fissare quei
principi fondamentali cui il legislatore costituzionale ha operato
riferimento in sede di riformulazione dell'art. 117; in altri termini
detti principi fondamentali, che soli limitano la potesta'
concorrente regionale, appaiono incompatibili con la normativa di
dettaglio che il decreto legislativo e' chiamato a porre, ne'
tantomeno potrebbe ammettersi una delega in bianco, o ad oggetto
indefinito, al fine di dettare i principi fondamentali stessi cui
deve attenersi illegislatore regionale.
Ne' puo' ritenersi che lo Stato abbia legislazione esclusiva in
materia di disciplina degli istituti di che trattasi, ritenendoli
compresi nell'ambito degli «enti pubblici nazionali» cui ha riguardo
la lett. g) comma 2, dell'art. 117 della Costituzione.
Ed invero, una lettura organica delle disposizioni costituzionali
non consente una cristallizzazione delle gia' esercitate competenze
dello Stato in ragione della qualificazione di tali istituti come
«nazionali»; qualificazione peraltro risultante in forza della
normativa previgente al riparto di competenze conseguente alle
modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione,
disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L'attribuzione al Ministro della salute, ancorche' d'intesa con
la regione interessata, di procedere alla trasformazione degli
istituti in discorso appare altresi' violare quanto sancito
dall'art. 118 della Costituzione in materia di riparto di funzioni
amministrative. Ed invero, ogni funzione amministrativa puo' essere
conferita allo Stato soltanto qualora i principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza - in ordine alla cui sussistenza
nella fattispecie nessun elemento e' dato rilevare impongano tale
imputazione.
P. Q. M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale della norma
impugnata, in quanto lesiva degli articoli 117, comma 3, e 118 della
Costituzione e dell'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto regionale.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si depositano con il presente atto: l'autorizzazione a ricorrere
(deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18 marzo 2003).
Palermo, addi' 19 marzo 2003
Avv. Giovanni Carapezza Figlia - avv. Paolo Chiapparrone