Il giorno 21 marzo 2002, alle ore 16,25 presso la Sala verde di Palazzo Chigi in Roma si è riunita la
Conferenza Stato-Regioni in sessione comunitaria, (convocata con nota prot. n.1264/02/1.3.1.1 del 18 marzo 2002),per discutere sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:
1) Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002”.
Parere, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2) Informativa del Ministro per le politiche comunitarie sulle modifiche da apportare alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante:
“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.

Sono presenti:
per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli affari regionali, LA LOGGIA1; il Ministro delle politiche comunitarie, BUTTIGLIONE; il Vice Ministro delle attività produttive, URSO; il
Sottosegretario alle infrastrutture e trasporti, VICECONTE; il Sottosegretario agli affari regionali, GAGLIARDI; il Sottosegretario all’istruzione, università e ricerca scientifica, CALDORO; il Sottosegretario all’economia e finanze, VEGAS; il
Sottosegretario alla salute, VIESPOLI; il Sottosegretario all’ambiente e tutela del territorio, TORTOLI e il commissario straordinario del Governo per il decentramento amministrativo, CAPPUGI;
per le Regioni e Province autonome:
i Presidenti delle Regioni: Piemonte, GHIGO; Marche, D’AMBROSIO; Umbria, LORENZETTI; Veneto, GALAN; Molise, IORIO e Calabria, CHIARAVALLOTI; gli Assessori delle Regioni: Lazio, ROBILOTTA; Lombardia, COLOZZI; Puglia,
PALESE; Toscana, PASSALEVA; Veneto, DE POLI; Molise, VITAGLIANO; Liguria, AMORETTI; Sicilia, SCAMMACCA; Piemonte, CAVALLERA; Abruzzo, DOMENICI;
Svolge le funzioni di Segretario, CARPINO.

Il Ministro LA LOGGIA pone all’esame il punto n. 1) all’ordine del giorno iguardante: “Schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per ’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità uropee - Legge comunitaria 2002”.
Il Ministro BUTTIGLIONE sottolinea che il rovvedimento in esame è lo trumento con il quale lo Stato italiano adegua la propria legislazione alle odificazioni intervenute in sede comunitaria, sostanzialmente con il
recepimento delle direttive comunitarie o degli altri strumenti legislativi cmunitari, aventi forza o valore analogo alle direttive.
Precisa che il disegno di legge in parola risulta meno corposo che negli anni recedenti in quanto la legge comunitaria per il 2001 è stata particolarmente
pesante e si è protratta nel tempo più del previsto. Infatti, è stata approvata oltanto nel mese di gnnaio e, subito dopo, è stata proposta la legge comunitaria
oggi sottoposta al parere.
Osserva che l’obiettivo politico è quello di consentire all’Italia di porsi, da Paese tradizionalmente in ritardo, in Paese all’avanguardia nel recepimento della normativa comunitaria; diventando il più rapido nell’opera di recepimento della normativa comunitaria entro il termine del secondo semestre del 2003 di Presidenza, che compete all’Italia.
Attualmente l’Italia è al sesto posto, essendo passata da un indice di “trasposizione” dal 97,4% al 98,3%, anche se ora si dovrà registrare una piccola flessione pari allo 0,1%, causata dai tempi più lunghi intercorsi per l’approvazione della legge comunitaria per il 2001.
Rileva che la legge comunitaria per il 2002, almeno inizialmente, sarà più “leggera”, perché ci si riserva di inserire, tramite emendamenti, i provvedimenti e
le direttive che dovessero intervenire nei prossimi mesi. Essa è suddivisa in due Capi: nel primo sono presenti le disposizioni generali sui procedimenti per
l’adempimento degli obblighi comunitari, nel secondo le disposizioni particolari di adempimento.
Precisa che il provvedimento è composto di quattordici articoli e tre allegati.
L’allegato A contiene 15 direttive, da recepire con la procedura di cui all’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall’articolo 1, comma
2. L’allegato B contiene due direttive, da recepire con la procedura aggravata prevista dal comma 3 del citato articolo 1. Infine, l’allegato C contiene una
direttiva, da attuare con regolamento autorizzato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto dall’articolo 3.
In ordine alle norme contenute nel Capo I, mette in evidenza il comma 5 dell’articolo 1, relativo all’adeguamento dei meccanismi di recepimento della
normativa comunitaria alle disposizioni contenute nella nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione.
Crede di potere affermare che, nella circostanza del provvedimento in questione, si sia fatto ricorso, per la prima volta, ad un meccanismo che tiene conto della mutata struttura dello Stato italiano e del carattere di “equiparazione” delle diverse comunità che compongono la Nazione italiana, individuando una
clausola di flessibilità e cedevolezza, già utilizzata nell’ambito della legge comunitaria 2001.
Nel testo in esame rileva che viene affermata un’idea diversa di statualità: lo Stato oggi non è più la Nazione o l’ordinamento che riassume in sé la Nazione
all'interno della quale gli altri sono contenuti. Quello attuale invece, è un ordinamento, coordinato con altri ordinamenti, posto all’interno di una idea di
Nazione, che si configura quale comunità di comunità e non, invece, un corpo, secondo la filosofia di Rousseau, che si divide, poi, al proprio interno.
Emerge l’idea di una comunità composta da comunità convergenti che si pongono in un rapporto sostanzialmente paritario, portatrici di una propria
sovranità.
Si è, però, tenuto conto che lo Stato rimane responsabile verso l'ordinamento europeo e, quindi, ha il dovere di fare fronte alle conseguenze degli
inadempimenti degli obblighi comunitari, essendo, peraltro, rappresentante dei contribuenti di tutta l’Italia. Per tale motivo lo Stato deve conservare possibilità di adempiere; d’altronde in molti casi lo Stato stesso provvede non solo per sé, ma anche per altre Istituzioni.
Precisa, a tal proposito, che lo Stato predisporrà delle norme, le quali entreranno in vigore soltanto alla scadenza dei termini stabiliti dalle direttive
comunitarie, in modo tale da sottrarre l'Italia al pericolo di subire delle sanzioni e sempre a condizione che non sia precedentemente entrata in vigore altra norma, emanata dal soggetto che, propriamente, ha la competenza ad intervenire, ovvero
dalle singole Regioni. Comunque, la norma statale rimarrà in vigore soltanto fino a quando la Regione non abbia provveduto ad emanare la propria normativa
essendo questa l’interpretazione corretta del principio di sussidiarietà ossia “soccorrere”, ed eventualmente sostituire, la comunità interessata qualora essa non sia in grado, non possa o non voglia assumersi le proprie responsabilità.
Ovviamente, tale meccanismo, già adottato nella legge comunitaria del 2001, si riporta nella legge comunitaria in esame. Evidenzia che, in particolare, la lettera d) dell'articolo 2 è stata modificata d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato,
secondo quanto contenuto nell'ordine del giorno, approvato dalla Camera dei Deputati, in occasione dell'approvazione della legge comunitaria 2001. Si tratta di meccanismi di finanziamento che, in quella occasione, furono criticati; venne deciso di conservare quelli tradizionali, tenuto conto dell'urgenza di pervenire rapidamente all’approvazione della legge, con l’impegno, però, di recepire le
osservazioni formulate dalla competente Commissione della Camera, impegno questo, che viene onorato con il provvedimento in esame.
Sottolinea che, anche all'articolo 3, relativo al recepimento delle direttive con regolamenti autorizzati, viene riproposto il meccanismo di sostituzione anticipata dello Stato nei confronti delle Regioni, in conformità al nuovo articolo 117 della Costituzione. Su quest’ultimo punto sussistono alcune divergenze di opinione, anche se superabili.
Segnala che gli articoli del Capo II del provvedimento danno immediata attuazione a sentenze della Corte di Giustizia europea (per la mancata esecuzione di direttive che non sono state rispettate). Con dette disposizioni si conforma l’ordinamento italiano a quello comunitario, al fine di evitare sentenze di
condanna della stessa Corte di giustizia, a seguito dell'avvio di procedure di infrazione o al fine di prevenire il contenzioso comunitario.
L'articolo 7 modifica l'articolo 1469 sexies del Codice civile sull'azione inibitoria, in esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia della Comunità
europea del 24 gennaio 2002, in materia di contratti per i consumatori: questa è una linea che l'Unione europea persegue con energia, in quanto la protezione dei diritti dei consumatori è divenuta un tema centrale dell'azione della Commissione e della Corte di giustizia.
L'articolo 8 modifica l'articolo 21, comma 1 bis, della legge 11 febbraio 1994 n. 109; anche in questo caso, si provvede a dare esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 27 novembre 2001, in materia di offerte anomale, rimanendo sempre nell'ambito della tutela dei diritti del consumatore.
L'articolo 9 modifica l'articolo17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, in quanto chiaramente in contrasto con il Trattato della Comunità europea,
come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa: in questo caso, si tratta del tema delicato degli incarichi di progettazione con riferimento alla formazione di un mercato interno delle professioni e delle regole di concorrenza, tali da consentire ai professionisti di diversi Paesi di poter competere professionalmente in condizioni di parità.
L'articolo 11 modifica l'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, in materia di imballaggi e di rifiuti pericolosi: in questo caso si è in presenza della protezione del diritto alla salute e all'ambiente.
L'articolo 12 modifica l'articolo 1 della legge 24 luglio 1985 n. 409, sempre nell’ambito del tema dell'esercizio delle professioni, in esecuzione della sentenza del 29 ottobre 2001.
L’articolo 13 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 129 in materia di riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli, nel settore dell'architettura, in quanto non era stata correttamente recepita la direttiva 85/384 della CE.
L'articolo ripropone il contenuto del decreto legislativo predisposto in attuazione della delega, prevista dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 2000 n. 422, (la comunitaria 2000) in quanto la delega, scaduta il 4 febbraio scorso, non è stata esercitata nei termini previsti.
L'articolo 14 modifica l'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997 n. 196, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia del 7 febbraio 2002, in materia di fornitura di lavoro temporaneo.
Osserva, al riguardo, che molte delle sentenze in precedenza ricordate, concernono il tema delle professioni e della formazione di un mercato europeo
delle professioni. Su tale ultimo aspetto rende noto che si è lavorato intensamente e crede che si possa considerare positivamente il lavoro svolto. Nella prospettiva della elaborazione di una nuova direttiva organica nella materia, il contributo italiano sarà particolarmente importante, perché le citate sentenze di condanna derivano da una difformità dell'ordina-mento italiano rispetto a quelli degli altri Paesi europei e dalla circostanza che, finora, allorquando a livello europeo si è legiferato in materia, le pecu-liarità della situazione italiana non sono mai state
adeguatamente prese in considerazione.
Osserva come, in numerose occasioni, sarebbe opportuno l’adeguamento agli altri Paesi europei, ma in altre circostanze anche questi ultimi potrebbero adeguarsi all’Italia, soprattutto con riferimento al tema della tutela dei diritti del consumatore, in modo che gli ordini professionali non debbano essere considerati
soltanto come corporazioni, che ostacolano la concorrenza, ma anche come istituzioni che tutelano i diritti degli utenti.
Riprende quindi in considerazione il tema,prece- dentemente accantonato,concernente i regolamenti autorizzati di cui all’articolo 3 del provvedimento.
Precisa che, in questo caso, lo Stato intende
intervenire con regolamento per sostituire le Regioni, sempre con una normativa cedevole e flessibile, laddove lo strumento normativo specifico da utilizzare sia quello regolamentare.
Evidenzia come la riforma dell’articolo 117, invece, si presti ad un minimo di discussione; infatti il comma 5 di detto articolo recita: “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'ese-
cuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”,mentre il comma successivo, dove non è configurato il tema dell’ina-dempimento di obblighi, prevede: “La potestà regola- mentare spetta allo Stato nelle materie di legisla- zione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia”.
Ritiene che, dalla lettura della norma, si evinca che, nelle materie concorrenti, la Regione emana i rego-lamenti, secondo la logica che essendo l’Istituzione più vicino all'utente, è maggiormente in grado di “particolarizzare” la norma. Tuttavia, mentre ciò vale come principio generale, il comma precedente
afferma che in un caso specifico si procede attraverso una legge dello Stato che disciplina il potere sostitutivo”: il comma 5, quindi, disciplina il potere sostitutivo in caso di inadempimento, in connessione, non casuale, proprio con riferimento agli atti dell'Unione europea.
Ritiene quindi, incongruo, sostituire un potere regolamentare della Regione con una legge dello Stato ma piuttosto, trattandosi di potere sostitutivo, ritiene ovvio che la sostituzione avvenga con uno strumento normativo avente le stesse caratteristiche di elasticità dello strumento da sostituire; altrimenti, si cadrebbe nell’assurdo di “rilegificare” una materia regolamentare proprio in una fase, in cui
si avverte, invece, il bisogno di delegificare con il rischio di intasare il Parlamento.
In tale modo, ne deriverebbe un ritardo nel
conseguimento dei risultati di efficienza che si intendono raggiungere.
Ritiene che, in tal modo, non siano lese le prerogative delle Regioni, cosa che, peraltro, viene ammessa nel ricordato comma 5 il quale prevede appunto il ricorso ad una legge di disciplina di tale specifico argomento.
Ricorda che, sul tema, è stato richiesto un parere al Consiglio di Stato che al riguardo ha rilevato che: “Una volta riconosciuta l'esistenza del potere sostitutivo dello Stato, per l'esercizio di esso si deve far riferimento alle disposizioni che regolano le fonti normative statali. In proposito, come hanno rilevato le Amministrazioni, la potestà regolamentare statale in materia è espressamente prevista dall'articolo 3 e dall'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
Quindi, per quanto riguarda lo schema in oggetto, che riguarda l’attuazione di direttive comunitarie, per le quali è scaduto il termine previsto dalle direttive
stesse per la conformazione, senza che vi sia stato nel diritto interno l’attuazione di esse, l'esercizio del potere regolamentare dello Stato, così come sopra delineato, considerato che nel procedimento è interve-nuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, è legittimo”.
Rammenta che su un regolamento, oggetto del parere del Consiglio di Stato,la Conferenza Stato-Regioni ha in precedenza espresso un parere favorevole.
Il Presidente D’AMBROSIO precisa che il parere della Conferenza è stato espresso prima della modifica dell’articolo 117 della Costituzione.
Il Ministro BUTTIGLIONE, nel convenire con l'osserva-zione del Presidente D’Ambrosio, richiede, tuttavia, alla Conferenza Stato-Regioni, l’espressione di un
parere favorevole per le ragioni di efficienza e le motivazioni giuridiche in precedenza illustrate. Osserva che il più volte richiamato comma 5° dell’articolo 117 della Costituzione disciplina, in modo particolare, il potere sostitutivo in quanto quest’ultimo, evidentemente, è diverso dall'esercizio ordinario della potestà regolamentare.
Il Presidente GHIGO, osserva che le Regioni si rendono conto dell’esistenza del problema e prendono atto che il Ministro Buttiglione ha proposto una soluzione, che, però, non condividono in quanto ritengono che possa rappresentare un precedente estremamente pericoloso, perché, in un certo senso, consentirebbe di agire, su una modifica del Titolo V° della Costituzione, in maniera non organica, come invece, si dovrebbe fare, anche attraverso una pausa di riflessione.
Precisa che, sullo specifico punto in esame, la Conferenza dei Presidenti ha assunto la decisione di esprimere parere negativo, a meno che non venga
stralciato l'articolo 3 di cui si è in precedenza ampiamente trattato.
In alternativa, il testo dell'articolo 3 dovrebbe essere riformulato, limitando l’attuazione da parte dello Stato, attraverso lo strumento regolamentare, alle sole direttive comunitarie nelle materie di sua competenza esclusiva, in modo da salvaguardare la potestà normativa regionale, sia legislativa che regolamentare, nelle altre materie.
Il Presidente LORENZETTI evidenzia come il Ministro Buttiglione, con pregevole precisione ha delineato il contesto, evidenziando problemi esistenti.
Poichè lo Stato nazionale è responsabile di fronte all'Unione Europea ed essendo imputabile di eventuali infrazioni e sanzioni, ne deriva un problema serio, che deve essere affrontato.
Le Regioni ritengono che la soluzione del problema debba, ricercarsi in una sede opportuna, che può essere quella della riforma della “legge La Pergola” al
fine di risolvere, in maniera organica, il particolare problema concernente i poteri sostitutivi dello Stato.
Condivide la preoccupazione, già manifestata dal Presidente Ghigo, che cercare la soluzione del suddetto problema in sede della annuale legge
comunitaria, possa comportare la formalizzazione di un principio, anche nei confronti di altri Organi che dovessero intervenire nei procedimenti, quasi a
teorizzare che, sempre nelle materie di legislazione concorrente, si consenta il superamento del dettato della norma costituzionale con lo strumento
regolamentare.
Sostiene, però, che i problemi relativi al recepimento della normativa comunitaria e, di conseguenza, alle possibili procedure di infrazione conseguenti
ad inadempimenti, debbano essere affrontati e risolti nella sede in precedenza ricordata.
Al fine di evitare che si possa giungere quasi a “formalizzare”, come nel provvedimento in esame, che, con regolamenti, si possa modificare una norma
costituzionale, ravvisa opportuno che, con legge statale, si regolamentino i poteri sostitutivi nei casi previsti, secondo quanto indicato dall’articolo 120 della Costituzione.
Il Presidente D’AMBROSIO precisa che anche le Regioni avvertono l’esistenza di un problema, ma ritengono che sia sbagliato il modo in cui esso viene affrontato in questa sede. Reputa che il problema debba essere disci-plinato, in maniera specifica, in occasione della modifica della cosiddetta “legge La Pergola”, argo-mento, questo, posto al secondo punto dell’ordine del giorno.
Non vorrebbe che il meccanismo previsto nel disegno di legge comunitaria per il 2002, che, tra l’altro, si riferisce ad un allegato che, al momento, prevede
una sola materia (quella del latte) di competenza legislativa concorrente, possa costituire un precedente il quale comporterebbe l’assurda situazione di un potere sostitutivo esercitato in assenza di una norma.
Ribadisce, pertanto, che ove la questione venisse affrontata nell’ambito della riforma della legge “La Pergola”, non vi sarebbero problemi, mentre, qualora il
Governo intendesse risolverla con la legge comunitaria in esame, il parere delle Regioni sarebbe negativo per le ragioni in precedenza illustrate.
Il Presidente GALAN esprime il suo compiacimento nel rilevare come molti Presidenti di Regione con maggioranza di sinistra si battano per il loro diritto di attuare la normativa europea, come in precedenza affermato dalla Regione Veneto.
Al riguardo ricorda come in occasione della presentazione della proposta di Statuto della Regione Veneto, in cui era prevista l’attuazione diretta delle direttive della Comunità europea, vi furono interventi contrastanti da parte dell’allora Ministro per gli affari regionali.
Il Presidente D’AMBROSIO osserva che, nel frattempo, è intervenuta la modifica della Costituzione.
Il Presidente GALAN, pur condividendo la precisazione del Presidente D’Ambrosio, ribadisce di avere espresso considerazioni contrarie a quelle di un Ministro che poneva l’accenno su possibili pericoli di disgregazione.
Sottolinea che la materia si presenta molto compli-cata, ma evidenzia come le Regioni siano pervenute ad una posizione unitaria che ritiene debba essere rispettata, in quanto intervenuta a seguito di un approfondito dibattito sul tema.
Ravvisa che il provvedimento in esame non possa essere l’occasione per risolvere un problema di così rile-vante complessità il quale richiede una specifica
legge. Ciò non solo secondo il suo parere, ma anche secondo l’opinione di chi ritiene o riteneva che detto potere non potesse mai essere attribuito alle Regioni.
Invita, quindi, ad affrontare con grande serietà un tema molto complesso, che può condurre anche a conse-guenze non piacevoli ed a notevoli ritardi,dichia- randosi nel contempo disponibile alla individuazione dei meccanismi più adeguati, per l’attuazione delle direttive comunitarie e dei conseguenti provvedimenti.
Il Ministro BUTTIGLIONE osserva, in conclusione, che si è nella fase di un processo di cambiamento da governare in modo tale che lo stesso si possa svolge-re, ordinatamente, senza ostacolare o ritardare l'attuazione dell’azione politica, per il bene comune degli italiani.
Apprezza gli interventi dei Presidenti Lorenzetti e D'Ambrosio con i quali vi è una sostanziale convergen-za sul problema di fondo, ma a questo punto si rende
necessario “focalizzare” la questione che riassume: le Regioni comprendono che,nel caso specifico, sia ragionevole la disposizione della legge comunitaria in
discussione, che pone chiaramente in relazione il potere sostitutivo con l'attuazione delle direttive comunitarie; tuttavia non ritengono di poterla
accettare, perché stabilirebbe un precedente, che si porrebbe come pregiudizio in merito alla questione più ampia (cioè il rapporto fra le competenze ed il problema generale dell’intervento sostitutivo).
Propone quindi di passare alla discussione sulle modifiche alla legge “La Pergola”, per poi riesaminare nuovamente il provvedimento specifico della legge
comunitaria la quale disciplina il tema in esame.
Il Presidente LORENZETTI propone di stralciare il problema della legge dalla legge comunitaria, inserendolo nella riforma della legge La Pergola.
Il Ministro BUTTIGLIONE precisa di avere chiesto di potere rendere una informativa sulla riforma della legge La Pergola, per anticipare un percorso di cui
non gli sono noti i tempi e modalità. Nulla vieta, però, che il tema in dibattito venga inserito in un disegno più omogeneo, all'interno della riforma, sulla quale sta lavorando il Ministro La Loggia
Evidenzia, però, un problema temporale non volendo che il provvedimento in esame, necessario per il tempesti-vo adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, subisse ritardi in quanto subordinato all'approvazione di altri provvedimenti, che potreb-bero richiedere tempi più lunghi.
Il Presidente D'AMBROSIO osserva che, accantonato l’articolo 3, il restante provvedimento può procedere immediatamente evidenziando che, a suo avviso, il
citato articolo 3 deve essere inserito nel disegno di legge “La Loggia” o nella modifica della legge “La Pergola”; nel caso non si seguisse questa via, le Regioni esprimerebbero un motivato parere negativo, ed i tempi di approvazione del disegno di legge in argomento non diventerebbero per questo più celeri.
Ravvisa che la proposta delle Regioni, invece, potrebbe risultare risolutiva, in quanto permetterebbe al citato provvedimento, una volta espunto l’articolo 3, di procedere rapidamente, consentendo così di porsi in regola con il recepimento delle direttive comu-nitarie. Con riferimento alla direttiva contenuta nell’allegato C avanza l’ipotesi di studiare una apposita soluzione.
Il Ministro BUTTIGLIONE precisa di essere d’accordo salvo il punto che la direttiva di cui trattasi non può essere trascurata. Si riserva, pertanto, una volta
stralciato l'articolo 3, di ripresentare il medesimo come emendamento del Governo, qualora il problema non si risolva nei termini in precedenza indicati.
Il Presidente D'AMBROSIO rileva che le Regioni, al riguardo, non oppongono obiezioni di principio, purché sia specificato il riferimento alla sola direttiva attualmente contenuta nell’allegato C.
Osserva che l'allegato C può contenere altre direttive oltre quella ricordata e le Regioni, pertanto,potreb-
bero accettare che il Governo intervenga con un
proprio emendamento, ma solo relativamente al caso specifico.
Il Ministro BUTTIGLIONE condivide quanto proposto dal Presidente D’Ambrosio.
Il Ministro LA LOGGIA fa presente che, ove non vi siano ulteriori osservazioni, il punto si può intendere approvato precisando che, nel frattempo,
ove il contenuto dell'articolo 3, stralciato dal provvedimento in discussione, venisse inserito, nel disegno di legge “La Loggia”, nella parte concernente i
rapporti Regioni-Comunità europea (quindi, specifi-camente le competenze del Ministro Buttiglione), si realizzerebbe un ulteriore passo in avanti.
Il Ministro BUTTIGLIONE precisa che occorre perfe-
zionare tale ipotesi in quanto, va bene nella sua impostazione fondamentale, ma non risolve il problema
dell’allegato che non può essere introdotto con il disegno di legge “La Loggia”, ma con quello che si dovrà predisporre.
Il Ministro LA LOGGIA concorda.
Il Ministro BUTTIGLIONE fa presente che, una volta raggiunto l'accordo a livello politico, si rende, comunque, necessario varare prioritariamente la legge
comunitaria.
Il Presidente D'AMBROSIO precisa che viene richiesto lo stralcio dell’articolo 3, in quanto il problema consiste nella regolamentazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni, problema specifico da affrontarsi in occasione del disegno di legge “La Loggia” o nella modifica della legge “La Pergola”.
Ove ciò determinasse dei ritardi nei tempi, relati-vamente non all’allegato C, ma alla direttiva in esso richiamata si rischierebbe di conseguenza di incorrere
nella procedura di infrazione. In tale caso, le Regio-ni, fin da ora, concordano su un emendamento governa-tivo limitatamente alla suddetta direttiva comunitaria.
Il Presidente GHIGO, esprime il parere favorevole delle Regioni, in considerazione dell’accoglimento della richiesta di stralciare l'articolo 3 consegnando un documento che, rileva, riporta nella sostanza quanto in precedenza rappresentato.
Pertanto, la Conferenza permanente
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, così come integrato dall’articolo 12 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sullo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l'adempi-mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002”, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° marzo 2002, inviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi, con nota protocollo n. DAGL.
050023/10.3.28 del 4 marzo 2002, con l’accoglimento della richiesta di soppressione dell’articolo 3 del provvedimento medesimo e sulla scorta delle consi- derazioni indicate in premessa e nel documento che, allegato al presente sotto la lettera A, ne costi-tuisce parte integrante.
Il Ministro LA LOGGIA informa che, in data odierna, ha ricevuto due note, delle quali ritiene utile dare comunicazione.
La prima, concernente la procedura di infrazione 99/2228, ex articolo 226 del Trattato “Applicazione del regime delle quote latte”, recita come segue: “Con
riferimento alla nota 26 febbraio 2002 […] si segnala, su dati del Ministro per le politiche agricole, che le Regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Toscana, Molise,
Liguria, Campania e Provincia di Bolzano non hanno ottemperato agli obblighi comunitari, omettendo di fornire i dati concernenti il recupero del prelievo
supplementare addebitato ai produttori di latte, nei periodi 1995-1996, al 1999-2000. Si rappresenta l'esigenza di sollecitare tali adempimenti da parte delle suddette Regioni e Province, nel corso
dell'odierna Sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni".
La seconda, riguardante la sentenza della Corte di giustizia europea del 15 gennaio 2002 nei confronti dello Stato italiano per la violazione degli articoli 52 e 59 del Trattato CEE avente ad oggetto
“Mantenimento in vigore di talune norme nazionali e regionali in materia di fiere, esposizioni, mostre e mercati, persistente inadempimento di alcune Regioni”, reca quanto segue: “Con riferimento al mancato adeguamento degli ordinamenti delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Veneto, alla recente pronuncia della Corte di giustizia, indicata in
oggetto, si rappresenta l’opportunità di segnalare alle suddette Regioni interessate la necessità di adeguarsi al più presto, alla suindicata statuizione, nel corso della sessione comunitaria di codesta Conferenza, che si terrà in data odierna.
Pendendo, difatti, procedure di infrazione ex art. 226 del Trattato, appare di tutta evidenza la necessità di evitare che lo Stato possa subire pesanti sanzioni
economiche persistendo l’inadempimento".
Il Presidente LORENZETTI osserva come, con riferimento alle citate sanzioni, sia importante calcolare, per la quota parte, quanto siano tenute a versare le Regioni inadempienti.
Il Ministro LA LOGGIA rileva che sarebbe meglio che le Regioni interessate adempissero.
Il Presidente LORENZETTI fa presente che, nel momento in cui la procedura di infrazione è notificata, è già noto l’ammontare della sanzione da pagare.
Il Ministro BUTTIGLIONE auspica che non si arrivi a quel momento.
Il Presidente LORENZETTI concorda, precisando il tema scherzoso delle sue dichiarazioni, proprio perché possono incorrere tutte le Regioni.
Il Ministro LA LOGGIA precisa che nei casi in questione si è ancora in tempo a provvedere.
Il Ministro BUTTIGLIONE mette in evidenza che per i ritardi negli adempimenti sono previste multe molto pesanti, oltre al debito che comunque deve essere estinto e, pertanto, evidenzia l’esigenza che non deve essere nemmeno presa in considerazione l'ipotesi di arrivare al punto di non pagare.
Il Ministro LA LOGGIA informa che le note in precedenza richiamate saranno fatte pervenire alle Regioni che risultano assenti all’odierna seduta
affinchè si attivino a provvedere tempestivamente.
Pone, quindi, all’esame della Conferenza il punto n. 2) all’o.d.g. il quale reca:
“Informativa del Ministro per le politiche comunitarie sulle modifiche da apportare alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari””.
Il Ministro BUTTIGLIONE, dopo avere richiamato quanto già espresso sulle modalità della eventuale disciplina, nella legge “La Loggia”, del tema in
precedenza dibattuto, illustra brevemente le novità di maggior rilievo che si intendono introdurre nella legge “La Pergola”.
Ritiene che sia necessario rafforzare la partecipa-zione alla fase ascendente del Parlamento e, costi-tuzionalmente, anche delle Regioni. Sussistono obblighi di informazione e, in tal senso, ci si sta adeguando, già da ora, alle normative vigenti.
Rileva come, nel nostro Paese, l’Europa viene talvolta avvertita come un potere estraneo, sovraordinato, una sorta di “superstato” il quale indica le azioni
da compiere, anche se ciò non corrisponde a verità.
Lo Stato italiano partecipa alla formazione della normativa europea, non solo in sede di Parlamento nazionale, ma anche in sede di Consiglio europeo, nel quale l’Italia è un Paese che ha gli stessi obblighi, ma anche i medesimi diritti degli altri Stati membri.
Evidenzia, però, che fino ad oggi la partecipazione del Governo a questa fase appare poco trasparente: sia le Regioni, che il Parlamento, a volte non conoscono
pienamente cosa avviene in quella sede. Ciò dipende da difficoltà strutturali per cui si rende necessaria una riforma del Consiglio dei Ministri europeo.
Sottolinea come, nel frattempo, l’Italia debba inizia-
re una propria riforma.
Coinvolgere, cioè, nella fase ascendente, il Parla-mento, in modo che quest’ultimo sia informato tempesti-vamente e sia quindi in grado di adottare, in conse-guenza,atti di indirizzo, che consentano di acquisire le istanze delle Regioni, anche mediante una compo-sizione delle delegazioni che preveda la loro rappre-sentanza,secondo modalità da studiare ed individuare, più approfonditamente, in sede di Conferenza Stato-Regioni o anche, di volta in volta, secondo i temi in trattazione.
Precisa che la presente è, ovviamente, una riforma provvisoria, perché, dopo la “Convenzione europea”, in considerazione delle modifiche apportate dalla
Commissione europea, si renderà necessaria, con ogni probabilità, una nuova legge di riforma. Intanto è comunque, opportuno predisporre un adeguamento di
detta normativa alla nuova formulazione del Titolo V° della Costituzione e, più in generale, prevedere un diverso procedimento della fase ascendente.
Il tema è, pertanto, quello di una preventiva concerta-zione con le Regioni, in sede nazionale, in modo da acquisire le loro posizioni sulle linee da seguire nel
negoziato con l’Unione Europea e definire la parteci-pazione, di esponenti delle Regioni e delle Province autonome, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, con modalità concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Precisa che il capo della delegazione non può che essere il Governo nazionale, attesa la necessità di garantire l'unitarietà della posizione dell'Italia
non essendo ipotizzabile che le Regioni possano andare ognuna per proprio conto.
E’ da prevedere quindi una delegazione italiana, della quale facciano parte rappresentanti delle Regioni, secondo il modello esistente nella Repubblica
Federale Tedesca.
In parallelo al potenziamento del ruolo delle Regioni nella fase ascendente, si è ipotizzata l’introduzione dell’istituto della riserva parlamentare: ciò in quanto il Governo non solo non intende evitare il controllo del Parlamento, ma ritiene, anzi, che debba essere rafforzato. E’ infatti, utile, ricevere da parte del Parlamento atti di indirizzo che pongano anche limiti al potere di negoziazione nel senso che, ove si decida di oltrepassarne i limiti da essi stabiliti, si preveda la possibilità di intervenire con una ratifica parlamentare.
Tutto ciò non rappresenta una “deminutio”, bensì un rafforzamento della posizione del Governo al tavolo negoziale, perché consente di individuare limiti da
non oltrepassare in quanto indicati dal proprio Paese. Cita, come esempio per le difficoltà che ne possano derivare, la questione dell'aereo A400M in merito al
quale, non avendo la delegazione tedesca il potere di impegnarsi oltre un certo limite e, quindi, per un determinato numero di aerei, probabilmente l'intero
progetto non avrà seguito.
Detto istituto, da utilizzare tuttavia con modera-zione, in determinati momenti può risultare di straordinaria utilità.
Rende noto che il provvedimento di cui trattasi prevede, inoltre, altri strumenti di adeguamento. In particolare, l’articolo 5 stabilisce la necessità di
informare il Consiglio dei Ministri, ovvero, in caso di competenze regionali, la Conferenza Stato-Regioni, sugli atti normativi comunitari e le sentenze degli
organi giurisdizionali dell’Unione Europea, che comportino obblighi di tempestivo adeguamento da parte dell'Italia, i cui tempi risultassero incompatibili con
l’attesa della presentazione della successiva legge comunitaria. La previsione, stessa, viene supportata dall'attivazione di corsie parlamentari preferenziali.
L’articolo 6 stabilisce i sistemi di adeguamento agli obblighi comunitari, mediante regolamenti di delegificazione delle direttive, vertenti su materie già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge.
L'articolo 8 dispone che “alle norme comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite dall’ordinamento nazionale, è data attuazione con Decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alle
Camere”. Anche in detto caso, non sottolinea
l'importanza del punto, che,peraltro, meriterebbe un’attenta considerazione proprio per l’assetto del raccordo delle competenze; tema questo che emerge come punto centrale della riforma.
Viene prevista anche la possibilità per lo Stato, in attuazione dell'articolo 117 del Titolo V della Costituzione, di recepire in via legislativa o regolamentare le direttive non tempestivamente attuate.
Le Regioni e le Province autonome potranno chiedere al Governo di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europea, al fine di denuncia-re la contrarietà di un atto normativo comunitario alle disposizioni dei Trattati istitutivi.
Infine, l'articolo 12 prevede l’intervento sostitu-tivo, in caso di mancato adempimento degli obblighi comunitari da parte delle Regioni, che corrisponde a
quanto in precedenza rappresentato e che potrebbe essere inserito nel disegno di legge “La Loggia”.
Ritiene, infine, che pur nella sommarietà dell'espo-sizione, dovuta al rispetto dei tempi dei lavori, di avere sottolineato taluni aspetti del provvedimento che si raccordano con l'esercizio della potestà sostitutiva e che, anche se l’articolo 12 viene trasposto nel disegno di legge “La Loggia”, verrà comunque assicurato un raccordo funzionale con il contenuto normativo dell’articolo medesimo.
Il Presidente GHIGO ringrazia il Ministro Buttiglione dell’informativa, precisando che, quando sarà a disposizione il documento, la Conferenza dei Presi-denti esprimerà il proprio parere al riguardo.
Il Ministro BUTTIGLIONE rileva che copia del documento è stata già distribuita agli uffici.
Il Presidente GHIGO assicura che, in questo caso, le Regioni faranno pervenire nella sede opportuna il proprio parere.


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