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Legislatura 14º - Disegno di legge N. 3370

 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–

 

    N. 3370
 
 


DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2005

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Modifiche all’articolo 116 della Costituzione, concernenti
il procedimento di revisione degli statuti speciali

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Onorevoli Senatori. – Il progetto di legge che, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto della Regione siciliana, si sottopone al Parlamento nazionale mira a dare concretezza, sancendolo in termini espressi, al principio della natura pattizia dello strumento statutario nelle Regioni ad autonomia differenziata.

    Si tratta di un principio che trova fondamento storico nel dibattito che diede vita allo Statuto siciliano e che trovò in illustri personaggi politici, in studiosi e costituzionalisti insigni del tempo, appassionati interpreti e sostenitori. In particolare, l’onorevole Montalbano, ad esempio, si soffermò sulla differenza tra il «vecchio» concetto di decentramento, che non va oltre il concetto di Stato unitario, e la «nuova» nozione di autonomia costituzionalmente garantita che va oltre tale concetto e crea un tipo diverso di Stato, il cosiddetto Stato regionale, intermedio tra lo Stato unitario e lo Stato federale.
    Un altro illustre costituzionalista, Giuseppe Guarino, evidenziò che «lo Statuto siciliano rappresentò una decisione fondamentale della comunità politica italiana che segnò il punto d’incontro delle esigenze inderogabili dell’unità e dell’indivisibilità dell’ordinamento con le aspirazioni autonomistiche delle popolazioni siciliane». La costituzionalità intrinseca dello Statuto deriva, prima ancora che dalla sua recezione nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dal fatto che essa – precisa il Guarino – fu espressione di un equilibrio faticosamente raggiunto a seguito di turbamenti, lotte, sacrifici.
    E del resto la classe politica siciliana ha negli anni costantemente rivendicato la completa attuazione dello Statuto siciliano. E ciò anche dopo l’evoluzione in negativo dei contenuti dello Statuto ad opera della giurisprudenza costituzionale.
    Su un piano, poi, più generale. dopo alterne vicende e nell’ottica di un ritorno ad una coscienza autonomistica diffusa, si è di recente assistito ad alcune prime modifiche del Titolo V della Costituzione per quanto concerne essenzialmente le Regioni ordinarie, ed alla revisione quasi coeva degli Statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata.
    Tuttavia, la recente riforma costituzionale ha attenuato, in favore delle Regioni ordinarie la «specialità» siciliana e quella delle altre quattro Regioni a regime differenziato, innovazione appena addolcita dalla previsione secondo la quale sui progetti di modifica degli statuti speciali, di iniziativa parlamentare o governativa, può essere «sentita» la Regione interessata.
    Trattasi peraltro, come riconosce la stessa dottrina, di forme espressive ancora troppo timide e palesemente insufficienti ad assicurare un’adeguata soddisfazione a quel bisogno di partecipazione che è da tempo avanzato dalle Regioni e che, se opportunamente valutato, offrirebbe alle stesse la tutela più salda della loro autonomia.
    È questo uno dei punti più delicati della riforma poichè occorre garantire che la Carta fondamentale su cui poggiano gli ordinamenti regionali speciali di cui all’articolo 116 della Costituzione, possa essere modificata garantendo posizione paritaria nei processi decisionali tra lo Stato, da una parte, e la Regione siciliana e le altre Regioni a Statuto speciale dall’altra.
    Un primo passo in tale direzione è stato fatto nel testo di ulteriore riforma della Costituzione deliberato in prima lettura dal Parlamento nazionale, secondo cui, ma per la verità con formulazione assai vaga, si prevede che alla modifica agli statuti speciali possa procedersi soltanto «previa intesa» tra le parti.
    Ciò detto, passiamo ad illustrare la presente proposta.
    L’integrazione dell’articolo 116 della Costituzione, qui formulata, persegue il seguente obiettivo: che la revisione degli Statuti speciali, espressione del potere costituente di cui all’articolo 138 della Costituzione, si realizzi presto e bene, ossia con l’accelerazione dei tempi parlamentari e nel rispetto del carattere pattizio proprio dello Statuto.
    A tal fine, si prevede che la «collaborazione» tra Stato, da una parte, e Regione o Provincia autonoma, dall’altra, avvenga tanto nella fase ascendente che in quella discendente del procedimento di modifica costituzionale, di modo che questo tenga conto dei rispettivi ruoli.
    Si propone, pertanto, che il progetto di revisione di ciascuno Statuto speciale. dopo la sua approvazione da parte della relativa assemblea legislativa regionale o provinciale, necessiti di un accordo concluso in seno ad un’apposita Commissione avente carattere paritetico, in quanto composta da un egual numero di parlamentari nazionali e regionali.
    Le modalità di scelta dei componenti dovranno essere specificate nei rispettivi regolamenti interni.
    Successivamente, ossia dopo che la legge costituzionale di revisione sia stata approvata dall’ultima Camera in seconda lettura e, quindi, prima della promulgazione, si prevede che il testo licenziato venga sottoposto al vaglio di ciascuna assise regionale o provinciale, la quale, entro tre mesi dalla ricezione, può esprimere parere negativo a maggioranza dei due terzi dei componenti.
    Infine, si mantiene il divieto, attualmente previsto negli statuti speciali, di sottoporre a referendum le modificazioni statutarie.
    In ultimo, con norma transitoria, si propone che, fino a quando non sarà approvata la riforma della parte II della Costituzione, attualmente all’esame del Parlamento, le funzioni della Commissione paritetica, prima citata, siano esercitate da una Commissione speciale formata, per parte regionale, dai componenti della Commissione per la revisione dello Statuto, all’uopo istituita presso l’Assemblea o il Consiglio regionale o provinciale interessato e, per parte statale, da un corrispondente numero di parlamentari scelti fra i componenti della Commissione bicamerale per le questioni regionali.
    A presiedere la Commissione paritetica è chiamato il Presidente della Commissione bicamerale.

 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Revisione degli statuti speciali)

    l. All’articolo 116 della Costituzione, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

    «Ogni progetto di revisione degli statuti speciali, approvato dalle rispettive assemblee legislative regionali o provinciali, necessita, prima dell’avvio del procedimento di cui all’articolo 138, di un’intesa tra l’Assemblea regionale siciliana o il consiglio della regione o della provincia autonoma interessati ed il Parlamento.

    L’intesa di cui al terzo comma è deliberata da un’apposita commissione nominata di concerto tra i Presidenti delle Camere e composta, a norma dei rispettivi regolamenti, da venti componenti di cui cinque senatori, cinque deputati e dieci membri dell’assemblea regionale o consiglio regionale o consiglio provinciale.
    Prima della promulgazione la legge costituzionale è sottoposta al parere dell’assemblea o consiglio regionale o provinciale competente, che, entro tre mesi dalla ricezione del testo, può esprimere diniego a maggioranza dei due terzi dei componenti.
    Decorso il termine di cui al comma quinto senza che sia stato deliberato il diniego ovvero senza che lo stesso sia stato deliberato con la prescritta maggioranza, si fa luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge.
    Le leggi costituzionali di revisione degli statuti speciali non sono sottoposte a referendum».

Art. 2.

(Norma transitoria)

    1. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della parte II della Costituzione le funzioni della commissione di cui al quarto comma dell’articolo 116 della Costituzione sono esercitate da una commissione mista, composta dai membri della commissione per la revisione dello statuto istituita presso ciascuna assemblea o consiglio regionale o provinciale e da un corrispondente numero di componenti scelti dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali nel suo seno.

    2. Le funzioni di presidente della commissione di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali.

 

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