La Costituzione spagnola del 1978 contempla il diritto all’autonomia tra i principi fondamentali, stabilendo, all’art. 2, che “La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli Spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà tra esse”.
In particolare, il titolo VIII della Costituzione disciplina il procedimento di formazione delle autonomie regionali e la loro sfera di competenze, che varia in ragione dello stesso procedimento formativo. In ordine al primo aspetto, si ricorda che l’iniziativa autonomica può esercitarsi in due modi: un primo modo, stabilito dall’art. 143, si realizza attraverso l’aggregazione di province limitrofe, o territori insulari, o dei due terzi dei comuni componenti ciascuna delle province aggregantesi; un secondo modo si realizza secondo la procedura aggravata - con la previsione, tra l’altro, di una approvazione dello statuto con referendum popolare - prevista dall’art. 151 e dalla seconda disposizione transitoria.
In ordine alla ripartizione delle competenze, l’art. 147, comma 2, lett. d) della Cost. spagnola introduce il c.d. principio dispositivo, stabilendo che sia lo statuto di ciascuna Comunità autonoma a determinare “le competenze assunte entro il quadro stabilito dalla Costituzione e le basi per il trasferimento dei servizi corrispondenti alle stesse”. In particolare, per le Comunità autonome formatesi secondo il procedimento previsto dall’art. 143, l’art. 148 enumera le materie nelle quali le Comunità potranno assumere le competenze (con una clausola residuale a favore dello Stato centrale), fatta salva la possibilità, trascorsi cinque anni, di riformare gli statuti per ampliare la sfera competenziale; per le Comunità formatesi secondo la procedura ex art. 151 Cost., sono enumerate le competenze statali, restando riservata alle Comunità autonome la possibilità di assumere le competenze rimanenti: queste infatti non risultano attribuite ad esse in modo automatico, ma devono essere assunte dai rispettivi statuti (operando la clausola residuale, anche in questo caso, a favore dello Stato).
Le specificità finora delineate portano a concludere che la forma di Stato spagnolo non risulta pienamente assimilabile al modello regionale, presentandosi piuttosto come un peculiare esempio di regionalismo rafforzato che viene comunemente qualificato come “Stato Autonomico”.
In base all’art. 147, primo comma, della Cost. spagnola, gli statuti “saranno la norma istituzionale di base di ogni Comunità autonoma e lo Stato li riconoscerà e tutelerà come parte integrante del suo ordinamento giuridico”. Ai sensi dell’art. 81 Cost. gli statuti sono approvati con legge organica, ma si differenziano dalle altre leggi organiche statali in ragione del differente procedimento formativo, collocandosi peraltro in una posizione di superiorità rispetto a queste ultime non solo in virtù della particolare rigidezza, ma anche in ragione della peculiare funzione svolta di completare il titolo VIII della Costituzione.
L’art. 149 stabilisce i limiti invalicabili rispetto alle competenze che possono essere assunte dagli statuti regionali, anche delle Comunità di più ampia autonomia - a tutela della “indissolubile unità della nazione spagnola” - attribuendo allo Stato la competenza esclusiva su materie quali relazioni internazionali, difesa e forze armate, amministrazione della giustizia. Altri limiti costituzionali sono infine identificabili nel principio di solidarietà ex art. 2 Cost. - che si presenta non solo come limite negativo all’esercizio sia delle competenze autonomiche che di quelle statali, ma anche fonte di obbligazioni in campo economico - nel principio di uguaglianza dei diritti e doveri dei cittadini ex art. 139, primo comma, Cost., e in quell’aspetto della libertà di mercato che il secondo comma dell’art. 139 tutela stabilendo che “nessuna autorità potrà adottare misure che direttamente o indirettamente ostacolano la libertà di circolazione e stabilimento delle persone e la libera circolazione dei beni su tutto il territorio spagnolo”.

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