REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione di Salerno
Sezione Prima
composto dai Magistrati:
Dr. Alessandro Fedullo -Presidente
Dr. Filippo Portoghese - Consigliere
Dr. Francesco Gaudieri -Consigliere, rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 32/2004 proposto da Federcaccia (Federazione Italiana della Caccia), in persona del Presidente pro tempore dott. Antonio D’Angelo, rappresentata e difesa dall’ avv. Umberto Gentile, giusta procura rilasciata a margine dell’atto introduttivo, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via Porto n. 1, presso avv. Michele Troisi
contro
la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale della Campania, rappresentata e difesa dall’avv. Colomba Auricchio dell’Avvocatura regionale, giusta procura ad lites per notar Cimmino dott. Stefano di Napoli del 17 settembre 2002 rep. n. 35.093, e decreto dirigenziale n. 514 del 12.3.2004, e domicilio eletto ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 e 19, comma 1, l 6 dicembre 1971 n. 1034, presso la segreteria del Tar
e nei confronti
dell’A.T.C. – Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. Gaetano Paolino, con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Roma n. 61;
della Provincia di Salerno;
dell’A.T.C. – Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Caserta;
della Provincia di Caserta;
per l’annullamento
della delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 2554 del 22.8.2003, pubblicata sul Burc n. 47 del 6 ottobre 2003 con la quale è stata approvato il “nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.)”;
del decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 626 del 22 settembre 2003, recante emanazione del regolamento innanzi menzionato;
di ogni atto connesso;
* * *
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’ATC della Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 18 marzo 2004 il consigliere dott. Francesco Gaudieri e uditi altresì, per le parti, gli avvocati difensori presenti come da processo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
1.- Con atto notificato il 5.12.2003, depositato il 5.1.2004, la Federcaccia (Federazione Italiana della Caccia) ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Regione Campania n. 2554 del 22.8.2003, pubblicata sul BURC del 6 ottobre 2003, nonchè il relativo d.p.g.r. n. 626 del 22 settembre 2003, recante emanazione del nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e segnatamente perché, ancora oggi, in carenza di nuove norme statutarie, la giunta regionale difetta dell’attribuzione del potere regolamentare radicato ex art. 19 dello Statuto in capo al consiglio regionale.
Ha censurato altresì la disciplina dell’accesso agli ambiti territoriali di caccia.
2.- Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata.
Si è costituito altresì in giudizio, sostenendo la domanda attorea, l’A.T.C. di Salerno
3.- Nella camera di consiglio del 18 marzo 2004 fissata per la trattazione dell’istanza incidentale di sospensione degli effetti, il Collegio, sentite sul punto le parti costituite, si è riservata la decisione ex art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034.
Diritto
1.- Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono e può essere definito con sentenza succintamente motivata ex art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034
1.a.- Giusta indicazione emergente dall’art. 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo novellato dall’art. 9 l. 21 luglio 2000 n. 205, “Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata...
In ogni caso il giudice provvede anche sulle spese di giudizio...
La decisione in forma semplificata è assunta nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare ovvero fissata d’ufficio.."
1.b.-Alla stregua delle riferite previsioni normative, il Collegio reputa di poter definire il contenzioso in esame con un sintetico riferimento al punto di diritto ritenuto risolutivo della questione e cioè con riferimento alla sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003 della Corte Costituzionale.
1.b.1.- Com’è noto la legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, recante disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni, ha inciso profondamente sull’ordinamento regionale, demandando, in particolare, all’autonomia statutaria scelte significative, ivi compresa l’individuazione della titolarità della potestà regolamentare, che, nell’ordinamento previgente alla citata riforma, ex art. 121 Cost, secondo comma, risultava attribuita al Consiglio regionale.
1.b.2.- Delle possibili opzioni ermeneutiche scaturenti dalla citata modifica, la Corte Costituzionale ha privilegiato l’unica coerente con il valore dell’autonomia statutaria, affermando, nell'ordinanza n. 87 del 2002, che " la modifica del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa".
Ha quindi chiarito, con la sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003 che “ questa affermazione deve essere qui confermata, con la precisazione che – stante la sua attinenza ai rapporti tra gli organi costituzionali della Regione – tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione ”, precisando che “è l’autonomia statutaria ..che impedisce di ritenere l’esistenza di soluzioni organizzative obbligate, in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile " e ciò in quanto “l’autonomia è la regola; i limiti sono l’eccezione".
1.b.3.- L’autorevole ricostruzione della portata della previsione dell’art. 121 Cost, nel testo novellato, recante peraltro expressis verbis la precisazione che “nel silenzio della Costituzione, in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, la tesi che l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia attribuito tale potere alla Giunta regionale…deve essere respinta" , ritorna utile al Collegio per la delibazione della questione in esame.
1.c.- Nella specie, la ricorrente ha impugnato la deliberazione di G.R.C. n. 2254 del 22.8.2003, pubblicata sul BURC n. 47 del 6 ottobre 2003, recante approvazione del “Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)” ed il relativo decreto presidenziale di emanazione del citato regolamento, deducendo, con il primo motivo di ricorso, la violazione della regola della competenza in ordine al riparto delle attribuzioni nell’ente regione tra consiglio regionale e giunta regionale, così come, ancora oggi, definita, in carenza di nuove norme statutarie ex l. cost. n. 1/99, dallo Statuto (artt. 19 e 31) della Regione Campania approvato con l. 22 maggio 1971 n. 348, ai sensi dell’art. 123, secondo comma, della Costituzione.
La censura è fondata e merita accoglimento.
1.c.1.- A mente dell’art. 19 citato “Il Consiglio regionale rappresenta il popolo della Regione.
Il Consiglio regionale esercita i poteri legislativi e regolamentari attribuiti o delegati alla Regione; determina l’indirizzo politico ed amministrativo della Regione : adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti”.
La menzionata norma risulta, ancora oggi, in vigore, non essendo intervenute modificazioni nelle attribuzioni statutarie degli organi ex art. 123 Cost. nel testo novellato dall’art. 3 l.cost. n. 1/99 e ad essa occorre fare riferimento per l’individuazione dell’attribuzione della potestà regolamentare, così come chiarito dal Giudice delle Leggi con la sentenza n. 313 del 2003.
Dall’esame della stessa risulta espressamente l’attribuzione in capo al Consiglio regionale della Campania della potestà regolamentare, per cui il regolamento impugnato, esorbitando dalle attribuzioni dell’organo esecutivo, deve stimarsi illegittimo e come tale va annullato.
Può concludersi per l'accoglimento del ricorso, con la precisazione che la favorevole delibazione della censura relativa all’incompetenza dell’organo, comporta l’assorbimento delle restanti doglianze.
2.- La novità della materia impone la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 32/2004 proposto da Federcaccia (Federazione Italiana della Caccia), lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Salerno nella c.c. del 18 marzo 2004 con la partecipazione dei Magistrati
Dr. Alessandro Fedullo Presidente
Dr. Francesco Gaudieri Consigliere Est.

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