N.1154/04 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sez. I, ha pronunciato la seguente sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.11090 del 1998 proposto da Cutaia Lilli, rappresentato e difeso dall’ avvocato Felice Laudario e dall’avv. Ferdinando Scotto, presso lo studio dei quali domicilia in Napoli, via F. Caracciolo n.15,
CONTRO
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Napoli alla via A. Diaz n.11,
per l’annullamento
del provvedimento prot.n.70140/95-D del 6.7.98 notificato in data 19.8.98, con cui il Ministero della Difesa-Direzione Generale per il personale militare determina la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari a carico del ricorrente, degli atti dell’inchiesta formale disposta in data 3.4.98 dal Comandante della III Divisione Carabinieri “Ogaden”, del giudizio della Commissione di disciplina del 19.6.98 con il quale il ricorrente è stato ritenuto “non meritevole di conservare il grado”.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2003, il Dott. Sergio De Felice;
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Il ricorrente, appuntato Cutaia Lilli, all’epoca dei fatti in servizio presso il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Napoli-Poggioreale, nel settembre 1994, avendo rinvenuto in un deposito merci di dubbia provenienza, anziché procedere al sequestro di dette merci, accettava promessa di danaro, e veniva sospeso precauzionalmente dal servizio con determinazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 27.3.95.
A seguito del procedimento penale per il reato di concorso in concussione, il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 14.5.96, appellata dall’interessato, lo condannava alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 11.3.97, in riforma dell’appellata sentenza, modificava la originaria imputazione in corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, determinando la pena in un anno e mesi quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena.
La Corte di cassazione rigettava il ricorso con sentenza in data 10.10.97.
Per i fatti di cui ai processi penali, il ricorrente, sottoposto ad inchiesta formale dal Comandante della 3^ Divisione carabinieri Ogaden in data 3.4.98, è stato deferito al giudizio della Commissione di Disciplina, la quale nella seduta del 19.6.98 lo ha ritenuto “non meritevole di conservare il grado”.
La Direzione Generale, condividendo le conclusioni della Commissione di Disciplina, in data 8.7.98, ha assunto il provvedimento impugnato.
Avverso il provvedimento sanzionatorio il ricorrente lamenta i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
Lamenta che l’autorità emanante ha recepito acriticamente il giudizio della commissione di disciplina, senza dare contezza della istruttoria eseguita.
Si lamenta che l’amministrazione non abbia tenuto conto degli ottimi giudizi espressi nel corso degli anni dal comando di appartenenza nei confronti del ricorrente.
D I R I T T O
Il ricorrente, condannato in primo grado per il reato di concussione e in secondo grado con sentenza modificativa della originaria imputazione, per corruzione propria, ad un anno e quattro mesi di reclusione e interdizione dai pubblici uffici per un anno, impugna il provvedimento disciplinare con il quale è stato ritenuto non meritevole di conservare il grado.
Lamenta genericamente carenza di una istruttoria ulteriore, rispetto a quanto accertato in sede penale, anche in relazione agli ottimi giudizi ottenuti nel corso degli anni.
Il ricorso è infondato.
L’art. 34 della L.1168/1961 prevede che il militare di truppa dell’arma dei carabinieri incorra nella perdita del grado, tra le altre ipotesi, in caso di condanna per delitto non colposo quando la condanna importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Pertanto, a prescindere dagli effetti vincolanti dell’accertamento della sentenza di condanna nel procedimento disciplinare (sia dopo la riforma della L.97/2001, che modificando l’art. 653, ha disposto la efficacia di giudicato di ogni sentenza irrevocabile, oltre che di quelle derivanti da dibattimento), la norma di settore prevede in pratica l’automaticità della perdita del grado, senza prevedere ulteriori accertamenti relativi alla colpevolezza, alla meritevolezza di comportamento del soggetto nel corso degli anni o ai giudizi di carriera.
L’amministrazione nel procedere, in sede disciplinare, alla autonoma e discrezionale valutazione dei fatti accertati nel procedimento penale che si è concluso con provvedimento di condanna a seguito di dibattimento, potrebbe disporre la rimozione del grado anche in caso di condanna non comportante automaticamente la perdita (C. Stato, IV, 6.10.2001, n.5284).
A fortiori, in caso di condanna penale comportante automaticamente perdita del grado, pertanto, l’amministrazione è tenuta ad attenersi a tale vincolo nel giudizio disciplinare, il cui margine di discrezionalità risulta, sotto tale aspetto, consistentemente limitato (vincolato) all’accertamento dei presupposti per l’applicazione del provvedimento sanzionatorio.
Le considerazioni che precedono impongono la reiezione del ricorso.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I, rigetta il ricorso indicato in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro mille, comprensivi di spese, diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2003, con l’intervento dei Magistrati:
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente
Dott.Luigi Domenico Nappi Componente
Dott. Sergio De Felice Componente,est.



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