REPUBBLICA ITALIANA N. 7112/2003 R.G.R.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO N. Reg. Dec.

Sezione I ter Anno



nelle persone dei signori

Luigi Tosti PRESIDENTE

Carmelo Pellicanò COMPONENTE
Franco De Bernardi COMPONENTE, estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7112/2003 R.G.R., proposto dal dott. Michelangelo Ciurleo, elettivamente domiciliato in Roma, via L. Pisano n.16, presso l’avv. Arcangelo Guzzo, che lo rappresenta e difende – per mandato – unitamente all’avv. Giacomo Carbone, del Foro di Catanzaro;

- ricorrente -

contro

- il Ministero dell’Interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende “ex lege”;

- il Comune di Botricello, n.c.;

- resistenti -

per l’annullamento

del d.p.r. 9 maggio 2003 (e di tutti gli atti ad esso presupposti), con cui è stato disposto - ex art. 143 d.lg. 18/8/2000 n. 267 - lo scioglimento del Consiglio Comunale di Botricello per la durata di 18 mesi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 30.10.2003 (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O e D I R I T T O

Deducendo (oltre che eccesso di potere sotto svariati profili) violazione dell’art. 143 del d.lg. 267/2000 e degli artt. 3 e 6 della legge 241/90, il dott. Michelangelo Ciurleo -- nella sua qualità di Sindaco del Comune di Botricello – ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il DPR 9/5/2003, con cui (stante un’asserita “permeabilita’ ai condizionamenti esterni della criminalita’ organizzata”) si è provveduto a sciogliere -- per la durata di 18 mesi -- il massimo organo deliberativo del cennato ente.

Rinviatasi al merito la delibazione della proposta domanda incidentale di sospensione, il ricorso in esame è stato chiamato alla pubblica udienza del 30/10/2003 ed -- all’esito della discussione ivi svoltasi – è stato trattenuto in decisione.

Nella circostanza, il Collegio (riconosciuti preliminarmente sussistenti i presupposti processuali e le condizioni dell’azione) ne constata la sostanziale fondatezza.

Ed invero, pur condividendosi l’orientamento giurisprudenziale (C.d.S. n. 585/2000) secondo cui – in ordine alla valutazione delle condizioni previste per l’adozione di provvedimenti del genere considerato (che hanno anche finalità di prevenzione e di salvaguardia della p.a. di fronte alle influenze criminali) – deve esser riconosciuto, all’organo agente, un ampio margine di discrezionalità (così che il giudizio sulla legittimità di tali atti dovrebbe concernere soltanto la verifica della sussistenza delle circostanze riportate in motivazione e della logicita’ di quest’ultima), non ci si può certo esimere dal rilevare che gli atti depositati in giudizio dalla difesa erariale -- non comprovando (neppure) un reale collegamento degli amministratori del Comune “de quo” con la criminalità organizzata -- non consentono (a maggior ragione) di affermare che questa abbia esercitato su tali soggetti forme di condizionamento tanto pregnanti da compromettere “la libera determinazione degli organi elettivi” o da "arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.

A ben vedere, gli atti in questione (ci si riferisce, in particolar modo, alle vicende connesse all’approvazione del PRG o all’aggiudicazione dell’appalto per la metanizzazione o alle presunte violazioni della normativa ambientale) non evidenziano altro che casi (indubbiamente deprecabili) di cattiva amministrazione: non dissimili, peraltro, da quelli che (per comune esperienza) è dato riscontrare in larga parte del territorio nazionale.

In ordine a quanto riscontrato -- in sede ispettiva -- dall’apposita “Commissione d’Accesso” di nomina prefettizia, non si può far a meno di constatare

che il riferimento ai procedimenti penali avviati nei confronti del ricorrente è del tutto fuorviante (essendosi omesso di indicare i casi in cui questi si sono conclusi, come in effetti è avvenuto, col proscioglimento dell’imputato);
che del pari fuorvianti appaiono le valutazioni negative espresse in merito all’adesione del Comune di Botricello ad un “bacino” costituitosi per la fornitura del metano: essendosi prescisso dal considerare che, ad un tale raggruppamento, avevano aderito (ciò che rendeva la scelta di cui trattasi praticamente obbligata) gli altri Comuni contermini;
che l’impresa di cui si contesta l’affidamento in gestione del servizio d’illuminazione pubblica (servizio che la stessa impresa svolgeva, comunque, da più di un ventennio) risulta fornire (oltre che il Comune di Botricello) importanti uffici statali (operanti, addirittura, nel settore dell’ordine pubblico);
che, in parecchi casi, le vicende cui si fa cenno nella relazione “de qua” sono avvenute mentre era in carica l’Amministrazione precedente a quella oggetto del provvedimento impugnato;
che (al di là di ciò) non si comprende a che titolo degli amministratori locali (privi di reali competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata: presente, com’è noto, in larga parte del comprensorio calabrese) debbano esser tenuti responsabili per le estorsioni compiute -- dalle varie “cosche”-- in danno di imprese operanti sul territorio comunale.
Quel che occorre, in ogni caso, sottolineare è che non vi è alcuna prova di un collegamento tra il ricorrente (su cui si appuntano, in particolare, gli strali della cennata Commissione d’Accesso e dello stesso Ministro proponente) e gli appartenenti alle locali organizzazioni criminali.

Obiettivamente insufficienti appaiono, al riguardo

le (generiche) risultanze della trascrizione di una conversazione telefonica svoltasi tra due individui di dubbia reputazione;
le (altrettante generiche) accuse mosse, al dott. Ciurleo, da parte di un soggetto che (in quanto escluso da un pubblico appalto) risulta presumibilmente nutrire -- nei confronti del ricorrente -- motivi di inimicizia;
gli sporadici incontri che lo stesso dott. Ciurleo (noto cardiologo: destinato, proprio per effetto dello svolgimento della sua professione, ad intrattenere una serie di rapporti umani particolarmente nutrita) avrebbe avuto, quattro anni prima dell’adozione del provvedimento impugnato, con alcuni pregiudicati della zona.
Sempre – sostanzialmente – a questo proposito, si osserva

che, per le vicende collegate al contestato acquisto di un terreno (avvenuto nell’ormai lontano 1992), è stato dichiarato – da parte del G.U.P. di Catanzaro, il “non luogo a procedere” (con conseguente restituzione al dott. Ciurleo dell’immobile sequestrato);
che nessun imputato per fatti di mafia ha svolto lavori per conto del Comune di Botricello nel periodo in cui il ricorrente (che si è anzi attivato per ottenere la revoca di un subappalto concesso, ad uno di tali soggetti, da un’impresa aggiudicataria) ne è stato investito della legale rappresentanza;
che nessuna norma imponeva di svolgere accertamenti antimafia sulle imprese inserite nell’elenco (abolito, peraltro, a far data dall’1/1/2000) delle cosiddette “ditte di fiducia”;
che i sussidi che sarebbero stati illegittimamente erogati per favorire la criminalità organizzata (oltre a non superare, complessivamente, l’irrisoria somma di 300 euro) sono risultati consistere (ed ogni commento pare, qui, veramente superfluo) nell’esonero dal pagamento delle rette per le mense ed i bus scolastici e nell’attribuzione di buoni-spesa utilizzabili “una tantum”.
Conclusivamente; atteso

che una corretta lettura degli elementi oggetto di valutazione (tra i quali è obiettivamente difficile scorgere un effettivo collegamento) non consente di ritenere integrata la fattispecie di cui all’art. 143 del d.lg. n. 267/2000 (di cui è pertanto stata fatta, nella circostanza, erronea applicazione);
che (come si è visto) tra i riscontrati presupposti di fatto e l’impugnato provvedimento presidenziale sembra mancare del tutto il richiesto nesso logico (sul punto; e sulla necessità di accertare – in casi quali quello di specie – la "congruità dei sacrifici operati in relazione alle finalità da perseguire”: cfr. Corte Cost. n. 103/93),
il Collegio non può che determinarsi a ritenere fondato (e, per ciò stesso, meritevole di accoglimento) il ricorso in esame.

Anche in considerazione delle difficoltà d’indagine proprie della particolare materia, si ravvisano (comunque) giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P. Q. M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione I ter



ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

COMPENSA

tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Am-ministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30.10.2003.

Luigi Tosti PRESIDENTE

Franco De Bernardi ESTENSORE



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