REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
 
 
 
ha pronunciato la presente


SENTENZA
 
 
Sui ricorsi nn.501, 502 e 666 del 2005, proposti:
 
 
quanto al ricorso n.501 del 2005:
 
da FERRACUTI Graziano, MARAVALLE Mario e RUBICINI Graziano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Alberto Lucchetti e Alessandro Lucchetti, presso i quali sono elettivamente domiciliati in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;
contro
 
 
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;
 
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, rappresentato e difeso in proprio, in quanto avvocato, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR; - DEL GOBBO Mario, VALLESI Gino e MILANI Cesare, non costituiti in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
- OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI – O.P.E.S.S.A di Montelparo – ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “G.Mancinelli”, con sede in Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
 
 
Quanto al ricorso n.502 del 2005:
 
dall’OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI – O.P.E.S.S.A. – ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO “G.Mancinelli” di Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;
contro
 
 
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, rappresentato e difeso dall’avv. Ranieri Felici, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;
- DEL GOBBO Mario, VALLESI Gino e MILANI Cesare, non costituiti in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- ZONA TERRITORILALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
Quanto al ricorso n.666 del 2005: da SCENDONI Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini, n.156;
contro
 
 
il COMUNE di MONTELPARO (AP), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Recchioni, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del TAR;
 
nei confronti di
- MARZIALI Giovanni, DEL GOBBO Mario, VALLESI Gino e MILANI Cesare, non costituiti in giudizio;
- COMUNITA’ MONTANA dei SIBILLINI, con sede in Comunanza (AP), in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
- ZONA TERRITORIALE n.13 dell’AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE delle MARCHE, con sede in Ascoli Piceno, in persona del suo rappresentante legale, non costituito in giudizio;
- COMMISSARIO ad ACTA nominato dal Sindaco di Montelparo per il commissariamento dell’Opera Pia suddetta, in persona del dott. Fiorangelo Angeloni, Vice Prefetto Aggiunto presso la Prefettura di Ascoli Piceno, non costituito in giudizio;
- REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;
- OPERA PIA ENTE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZIALI – O.P.E.S.S.A di Montelparo – ISTITUTO MEDICO PSICO -PEDAGOGICO “G.Mancinelli”, con sede in Montelparo, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;
 
per l'annullamento
 
Quanto al ricorso n 501 del 2005.
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell’art.7, 10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti di nomina dei controinteressati alla stessa carica in sostituzione dei ricorrenti;
 
Quanto al ricorso n.502 del 2005:
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei sigg.ri Ferracuti Graziano, Maravalle Mario e Rubicini Graziano dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto GMancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dell’art.7, 10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza dell’intero Consiglio di amministrazione in caso di dimissioni o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- dei provvedimenti n.2023, 2024 e 2025 del 13.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, con cui è stata formalizzata la nomina dei controinteressati sigg.ri Del Gobbo, Marziali e Vallesi in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, in sostituzione dei precedente rappresentanti che hanno visto revocato la loro designazione;
- della nota n.13078 del 3.6.2005, a firma del Direttore della Zona Territoriale n.13 dell’A.S.U.R delle Marche, con cui è stata formalizzata la designazione del dott. Cesare Milani in qualità di proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”;
- del provvedimento, allo stato sconosciuto, con cui anche la Comunità Montana dei Sibillini ha provveduto alla designazione del proprio nuovo rappresentante in seno all’Opera pia “G.Mancinelli” di Montelparo;
- del provvedimento sindacale di nomina del Commissario ad acta incaricato del commissariamento dell’Ente benefico suddetto, nonché della successiva lettera del suddetto Commissario con la quale è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati;
 
= quanto al ricorso n.666 del 2005:
- della delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 25.4.2005 , con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno alle Aziende ed alle Istituzioni la cui formalizzazione è riservata al Sindaco;
- dei provvedimenti nn.1999, 2000 e 2001 del 12.5.2005, con cui è stata disposta la revoca dei ricorrenti dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia O.P.E.S.S.A., in qualità di rappresentanti del Comune;
- della lettera n.2040 del 14.5.2005, a firma del Sindaco di Montelparo, indirizzata all’Opera Pia O.P.E.S.S.A “Istituto G.Mancinelli” con la quale è stata data comunicazione dell’intervenuta revoca degli attuali rappresentati del Comune in seno alla suddetta Istituzione benefica e della contestuale avvenuta nomina di altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale nelle persone dei soggetti controinteressati, con invito all’Opera Pia a volere rinnovare anche gli altri componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dell’art.7, 10° comma dello Statuto dell’Ente che prevede la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione in caso di dimissioni o sostituzione della maggioranza dei componenti;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e correlati, ivi compresi gli avvisi di avvio del procedimento di revoca dei ricorrenti dall’incarico di componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta, nonché i provvedimenti di nomina dei controinteressati alla stessa carica in sostituzione dei ricorrenti;
 
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montelparo in tutti i ricorsi;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato sig. Marziali Giovanni nei ricorsi nn.501 e 502 del 2005;
Visti i decreti presidenziali n.381 e n.382 del 22 giugno 2005, pronunciati, rispettivamente, sui ricorsi nn.501 e 502 del 2005, con cui sono state respinte le domande di sospensione provvisoria dell’efficacia degli atti impugnati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 23/11/2005, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
 
FATTO
 
 
A) Con atto notificato il 17.6.2005, depositato il 18.6.2005 (rubricato al n.501/2005 R.G.R.), il sig.Ferracuti Graziano ed altri due consorti in lite in qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” di Montelparo, designati dal Sindaco in rappresentanza del Comune, hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con cui il Consiglio comunale di Montelparo ha stabilito di dovere far luogo alla nomina di nuovi rappresentanti comunali in seno alle Istituzioni ed Aziende in cui è prevista la loro presenza, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale a seguito di elezioni popolari.
In particolare, con l’iniziativa giudiziaria i ricorrenti si propongono anche l’annullamento dei provvedimenti pure indicati in epigrafe, con cui il Sindaco ha provveduto a disporre la revoca della designazione dei ricorrenti in qualità di rappresentanti dell’Amministrazione comunale in seno al Consiglio di Amministrazione della suddetta opera Pia “G.Mancinelli”, sul presupposto dell’asserita sopravvenuta carenza del previsto rapporto fiduciario a base della nomina.
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti sindacali aventi ad oggetto la nomina dei nuovi rappresentanti comunali in seno all’Istituzione benefica suddetta, nelle persone dei controinteressati sigg. Del Gobbo, Marziali e Vallesi, nonché al provvedimento con cui il Direttore della zona n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche ha, a sua volta, provveduto a confermare il controinteressato sig.Milani Cesare quale proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia.
A fondamento dell’impugnativa sono state dedotte le seguenti censure di illegittimità.
A/1) Violazione degli artt.7 e 10 e 10 bis della legge n.241 del 1990, in quanto, nonostante l’avvenuta comunicazione ai ricorrenti dell’avviso di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione del loro incarico , in sede di adozione dei formali provvedimenti di revoca dello stesso, il Sindaco si è astenuto dall’esame delle controdeduzioni formulate dagli interessati, in contrasto con i doveri procedimentali imposti dalle norme invocate.
A/2) Violazione della legge regionale Marche n.13 del 2004 e dell’art.7 dello Statuto dell’opera Pia “G.Mancinelli” approvato dalla Regione Marche, nonché dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art.97 della Costituzione, in quanto, una volta nominati, i consiglieri di amministrazione restano in carica cinque anni e non possono essere revocati dai soggetti che li hanno designati, prima della scadenza del mandato, salvo che per decisione dello stesso Consiglio in conformità a quanto previsto dallo statuto della stessa Istituzione benefica le cui disposizioni si ritiene sono stati illegittimamente eluse.
A/3) Violazione di legge e più precisamente dell’art.50 del D.Lgs. n.267 del 2000, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, nonché dell’art.1 della legge n.241 del 1990.
Secondo il difensore dei ricorrenti, nella vicenda di cui è causa il potere di revoca del loro incarico esercitato dal Sindaco è da ritenere comunque illegittimo, in quanto non trova giustificazione in alcuna delle fattispecie individuate nella delibera consiliare n.23 del 2005 quale motivo di revoca.
A/4) Violazione dell’art.21/octies della legge n.241 del 1990, vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica della mancanza di motivazione, in quanto il provvedimento di revoca, al contrario di quanto stabilito dalla norma suddetta, non fornisce alcuna giustificazione sulle ragioni di opportunità e di pubblico interesse che ne hanno determinato l’adozione, attesa nel contempo la ritenuta insussistenza delle condizioni di legge per far luogo alla revoca.
A/5) Violazione e falsa applicazione dell’art.50, 8° comma, del D.Lgs. n.267 del 2000, dell’art.7, della legge regionale Marche n.13 del 2004, degli artt.9, 17, 30 e 32 della legge 17 luglio 1890 n.6972, degli artt.6, 7 e 8 del D.Lgs. n.207 del 2001 e dell’art.10, della legge n.328 del 2000.
Tali censure sono rivolte avverso la delibera consiliare n.23 del 2005 oggetto di impugnazione con la quale è stata prevista l’automatica decadenza di tutti i rappresentanti comunali in seno ad Enti, aziende ed istituzioni, all’atto dell’insediamento di una nuova Amministrazione.
Secondo il difensore di parte ricorrente, tali norme di indirizzo si pongono in contrasto con le norme invocate che non consentirebbero di interrompere senza motivo il mandato amministrativo dei suddetti rappresentanti del Comune, prima della ordinaria scadenza del loro incarico, fatta salva la possibilità di far ricorso alla revoca o alla decadenza sanzionatoria degli stessi, nell’ipotesi i soggetti nominati si siano resi responsabili di comportamenti contrari ai loro doveri.
A/6) Incompetenza del Sindaco a richiedere la sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, rappresentanti di enti ed organismi diversi dal Comune e da ciò l’illegittimità degli atti, pure fatti oggetto di impugnativa, con cui il Sindaco di Montelparo ha inteso promuovere la loro sostituzione.
Con ordinanza presidenziale n.381 del 22 giugno 2005 è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Per contrastare le pretese invalidatorie fatte valere con il ricorso, con atto depositato il 30.6.2005, si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Montelparo il cui difensore ha confutato tutte le censure dedotte dai ricorrenti, ritenendo corretto l’operato del Consiglio comunale e del Sindaco i cui provvedimenti oggetto di impugnativa, oltre che legittimi, si rivelano anche ispirati a ragioni di opportunità e di tutela dell’interesse pubblico, se si tiene conto che i ricorrenti rimossi dalla carica di membri del Consiglio di amministrazione dell’opera Pia “G.Mancinelli” in rappresentanza del Comune, erano stati nominati soltanto l’1.4.2005, in prossimità delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale.
Per cui, se si considera che tra i rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni ed il Sindaco deve sussistere un rapporto fiduciario, ne deriva che al nuovo Sindaco non poteva essere preclusa la possibilità di riconsiderare l’affidabilità dei consiglieri nominati dal precedente Sindaco e, quindi, di far luogo alla loro rimozione, nell’ipotesi di riscontrata mancanza del presupposto rapporto fiduciario.
In data 30.6.2005, si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Marziali Giovanni nella sua qualità di nuovo consigliere designato a far parte dell’organo amministrativo dell’opera Pia “G.Mancinelli”, in luogo dei precedenti rappresentanti comunali sostituiti con gli atti oggetto di gravame in questa sede.
A tale proposito, la parte controinteressata ha sostenuto l’infondatezza di tutti i motivi di censura dedotti con il ricorso, poiché, a suo dire, la cessazione del mandato del Sindaco finisce per travolgere tutte le nomine effettuate durante il precedente mandato elettivo e, quindi, immune dai vizi denunciati risulta l’operato dell’Amministrazione comunale di Montelparo che con gli atti ed i provvedimenti impugnati ha di fatto inteso esercitare la riferita prerogativa di esprimere rappresentanti di propria fiducia in seno agli organismi estranei al Comune.
B) Con successivo autonomo ricorso notificato sempre il 17.6.2005, depositato il 18.6.2005 (rubricato al n.502/2005 del R.G.R.) l’Opera Pia Ente Servizi Sociali Assistenziali – OPESSA – Istituto Psico-Pedagogico “G.Mancinelli”, in prosieguo indicato come Opera Pia “G.Mancinelli”, ha impugnato gli stessi atti e provvedimenti fatti oggetto di gravame con il primo ricorso (n.501/2005 R.G.R.) deducendo a sostegno della relativa iniziativa giudiziaria censure identiche a quelle prospettate con il primo ricorso.
Con ordinanza presidenziale n.382 del 22 giugno 2005, è stata respinta la domanda di sospensione provvisoria dell’esecuzione degli atti impugnati in questa sede.
A seguito di tale nuovo gravame, si è costituito in giudizio in data 30.6.2005 l’intimato Comune di Montelparo, concludendo per la reiezione della relativa iniziativa giudiziaria, a fronte della dimostrata infondatezza delle censure prospettate dalla parte attrice.
Con memoria depositata il 21.6.2005, si è costituito in giudizio anche il controinteressato sig. Marziali Giovanni in qualità di nuovo componente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” nominato dal Sindaco di Montelparo in rappresentanza del Comune il quale ha confutato gli assunti invalidatori di parte ricorrente con argomenti difensivi identici a quelli sviluppati nel primo ricorso.
C) Con un autonomo separato ricorso notificato il 9.7.2005, depositato il 2.8.2005 (che ha assunto il n.666/2005 del R.G.R.) il sig. Scendoni Giuseppe, in qualità ex Presidente dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ha impugnato tutti gli atti e provvedimenti già fatti oggetto di gravame con le prime due iniziative giudiziarie all’esame, relativi alla disposta rimozione e sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia suddetta da parte del Sindaco di Montelparo e del Direttore della zona territoriale n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche con sede in Ascoli Piceno.
L’impugnativa è stata estesa anche ai provvedimenti, allo stato sconosciuti, con cui si è provveduto alla sostituzione del ricorrente in qualità di rappresentante della Comunità Montana dei Sibillini con sede in Comunanza in seno al Consiglio di amministrazione della suddetta Istituzione di beneficenza, nonché al provvedimento del Sindaco di Montelparo, pure allo stato non conosciuto, con cui è stata formalizzata la nomina di un Commissario ad acta con l’incarico di convocare il Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” nella sua nuova composizione, nel caso di inerzia al riguardo da parte dei competenti organi dello stesso Ente benefico.
Avverso gli atti suddetti, già fatti oggetto di separate autonome impugnative, con la nuova iniziativa giudiziaria vengono riproposte censure di contenuto identico a quelle prospettate con gli altri precedenti ricorsi.
Avverso le determinazioni comunali di nomina del Commissario ad acta ed il provvedimento di sostituzione del ricorrente adottati dai competenti organi della Comunità montana dei Sibillini viene invece dedotta censura di invalidità derivata.
Anche nel presente ricorso, in data 20.6.2005, si è costituito in giudizio il Comune di Montelparo il cui difensore ha concluso per l’infondatezza dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente, riproponendo argomenti difensivi identici a quelli sviluppati a confutazione degli altri due ricorsi cui si è fatto cenno.
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione dei ricorsi suddetti, il difensore delle diverse parti ricorrenti, con distinte memorie depositate il 12.11.2005, ha ulteriormente ribadito le proprie tesi invalidatorie a sostegno delle rispettive iniziative giudiziarie.
Anche il procuratore del Comune ha depositato in data 12.11.2005, relativamente al ricorso n.666 del 2005, apposita memoria con la quale ha diffusamente ribadito le proprie conclusioni.
 
 
DIRITTO
 
 
1) Ai sensi dell’art.52 del R.D. 17 agosto 1907, n.642 richiamato dall’art.19 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, i tre ricorsi in epigrafe vanno riuniti ai fini della loro decisione con unica sentenza, attesa l’evidente connessione esistente tra gli stessi.
2) Dal momento che con le tre distinte iniziative giudiziarie cui si è fatto cenno le diverse parti ricorrenti si propongono in definitiva la invalidazione degli stessi atti, ritiene il Collegio potersi esaminare congiuntamente i tre ricorsi attraverso la contestuale delibazione delle dedotte censure di identico contenuto.
2/A) In punto di fatto, giova precisare che sono in primo luogo oggetto di sindacato giurisdizionale la delibera del Consiglio comunale di Montelparo n.23 del 2005 con la quale, in sede di definizione degli indirizzi per la designazione di rappresentanti dell’Amministrazione comunale presso enti, aziende ed istituzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art.50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, è stato precisato che tutte le nomine del tipo suddetto formalizzate prima dell’insediamento di un nuovo consiglio comunale, decadono automaticamente a seguito di rinnovo degli organi elettivi del Comune, facendo dunque carico al nuovo Sindaco di procedere a nuove designazioni.
Unitamente a tale atto deliberativo consiliare, con tutti i ricorsi sono stati fatti oggetto di sindacato giurisdizionale anche i distinti provvedimenti con i quali il Sindaco di Montelparo ,nell’osservanza degli indirizzi impartiti dall’organo, consiliare ha provveduto alla revoca delle precedenti designazioni dei rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli” ed alla contestuale nuova designazione di diversi consiglieri di amministrazione di nomina comunale.
Secondo i ricorrenti, tale operato degli organi comunali si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento che non consentirebbe la rimozione dei rappresentanti dell’Amministrazione in seno ad organismi estranei all’Ente locale, prima della scadenza naturale del loro mandato, al di fuori delle ipotesi di revoca sanzionatoria appositamente individuate nella stessa delibera comunale cui si è fatto cenno.
In ogni caso, secondo il difensore dei ricorrenti, le rimozioni degli incaricati suddetti, operate dal Sindaco, sarebbero comunque immotivate in ordine alle ragioni che le hanno giustificate le quali non possono essere ricondotte alla generica constatata mancanza di un rapporto fiduciario tra il nuovo Sindaco ed i Consiglieri designati dal precedente Sindaco.
Tali assunti invalidatori sono tuttavia da valutare privi di fondamento.
Giova al riguardo considerare che l’art.60, 8° comma del D.Lgs. 8 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, assegna al Sindaco il potere di procedere alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, precisando in proposito che le nomine e le designazioni debbono essere formalizzate entro 45 giorni dall’insediamento del Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Pertanto, ritiene il Collegio che, alla luce delle riferite formulazioni letterali della norma suddetta, il Sindaco è tenuto, all’atto del suo insediamento, a procedere ad una autonoma designazione e nomina di tutti i rappresentanti dell’Ente locale in seno ad organismi esterni allo stesso che prevedono, per legge, per disposizione statutaria o a vario titolo, la presenza di rappresentanti del Comune.
Per cui, non vi è dubbio che, per effetto di quanto stabilito dalla norma suddetta, il Sindaco è tenuto obbligatoriamente a procedere ad una autonoma ed espressa designazione di nuovi rappresentanti dell’Amministrazione in seno gli enti suddetti, tanto è vero che se non vi provvede nel termine stabilito dal legislatore di 45 giorni dal suo insediamento, è previsto l’intervento sostitutivo dell’Autorità di controllo.
Ciò premesso, ritiene dunque il Collegio, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza, che tali nomine e designazioni debbono considerarsi sicuramente di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso, attraverso la nomina, sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico (Cons.St., sez.V, 12 agosto 2004, n.5552; TAR Puglia, BA, 26.4.2001, n.1314; TAR Sardegna, 19.3.2003, n.311).
Pertanto, trovando giustificazione la nomina e la designazione cui si è fatto cenno in un rapporto fiduciario basato non soltanto sull’affidamento delle capacità tecniche e professionali del nominato, ma anche sulla sua riposta fiducia politica e, quindi, ritenuta idoneità del nominato a garantire, nell’esercizio dell’incarico amministrativo presso l’Ente di destinazione, una gestione coerente con gli indirizzi di politica-amministrativa del Comune di cui il designato costituisce espressione, ne consegue che la cessazione del mandato del Sindaco e lo scioglimento del Consiglio comunale, finiscono inevitabilmente con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo (CSI, 2 maggio 2001, n.290; Cons.St., sez.V, 28 maggio 2005, n.178).
Da ciò la necessità che, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale e della elezione del nuovo Sindaco, quest’ultimo provveda a rinnovare le designazioni e le nomine decadute, come peraltro previsto dallo stesso legislatore (art.50, 8° comma, D.Lgs. n.267 del 2000).
La circostanza che la norma suddetta ricollega la nuova designazione contemporaneamente all’insediamento del nuovo Sindaco ed alla scadenza del precedente incarico dei designati, ad avviso del Collegio non inficia minimamente quanto si è avuto modo di precisare, poiché è evidente che la necessità di procedere alla nomina dei nuovi rappresentanti del Comune entro 45 giorni dalla scadenza del precedente incarico degli stessi, si può verificare nel solo caso in cui la durata del mandato amministrativo in seno all’ente di destinazione risulta inferiore a quella del mandato del Sindaco; per cui, in presenza della naturale scadenza dell’incarico per disposizione di legge o statutaria dell’ente di destinazione ed in vigenza del mandato del Sindaco che aveva proceduto alla relativa designazione, è inevitabile che lo stesso Sindaco provveda ad una nuova nomina che può risolversi nella conferma del soggetto designato in precedenza, oppure nella scelta di un nuovo rappresentante.
Ma, indipendentemente da una simile ipotesi, non vi è dubbio che, comunque, alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco che ha provveduto alla nomina, anche se l’incarico non è ancora scaduto alla stregua delle norme che regolano il funzionamento amministrativo dell’Ente di destinazione, esso viene comunque a cessare, dovendo necessariamente essere oggetto di rinnovo da parte del nuovo Sindaco.
Per cui, tenuto quindi conto di quanto si è avuto modo di puntualizzare, destituiti di fondamento si presentano i profili di doglianza dedotti dalle parti ricorrenti preordinate a contestare la legittimità della delibera consiliare oggetto di impugnativa (c.c. n.23 del 25.4.2005), per quanto riguarda la prevista decadenza di tutte le nomine dei rappresentanti dell’Ente locale in enti ed istituzioni, alla cessazione del mandato del Sindaco che le aveva disposte, in quanto con tali norme di indirizzo il Consiglio comunale non ha fatto altro che esplicitare con chiarezza un precetto normativo contenuto nell’art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000.
Da ciò l’infondatezza anche delle censure di violazione di legge dedotte avverso gli impugnati provvedimenti sindacali di revoca delle designazioni dei ricorrenti in qualità di rappresentanti del Comune di Montelparo in seno al Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, poiché tali atti, oltre ad essere stati preceduti da regolari avvisi di avvio del procedimento, indipendentemente dalla loro denominazione, secondo il Collegio, più che costituire espressione di un potere di revoca di un precedente incarico, a ben vedere, se si tiene conto del loro effettivo contenuto provvedimentale e delle ragioni che hanno giustificato la loro adozione ,si qualificano più propriamente come atti notiziali della decadenza dei relativi incarichi intervenuta “ope legis”, con riferimento a quanto previsto dalla norma di legge richiamata (art.50, 9° comma del D.Lgs. n.267 del 2000) e ribadito anche dal Consiglio comunale in sede di definizione dei relativi indirizzi imposti al Sindaco per le nuove nomine dei rappresentanti dell’Ente locale, dal momento che, come si è avuto modo di evidenziare, il nuovo Sindaco è tenuto per legge a procedere alla rinnovazione delle nomine e delle designazioni.
2/B) Alla luce di quanto si è avuto modo ulteriormente di precisare, destituita di fondamento è da valutare anche la dedotta censura di difetto di motivazione, poiché, attesa la natura non sanzionatoria della revoca della precedente designazione dei ricorrenti a componenti del Consiglio di amministrazione dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, ma meramente notiziale di una decadenza imposta dalla legge, ne deriva l’insussistenza di obblighi motivazionali specifici, dal momento che con gli impugnati provvedimenti di revoca delle designazioni, il Sindaco non ha inteso in alcun modo disapprovare e, quindi, censurare il comportamento dei loro destinatari in qualità di consiglieri della suddetta istituzione benefica, preponendosi soltanto di informarli della sopravvenuta decadenza del loro incarico per effetto dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale, come peraltro previsto dalla norma di legge cui si è fatto cenno.
2/C) Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche l’esame della censura di incompetenza dedotta nei confronti degli atti indicati in epigrafe con cui il Sindaco di Montelparo si è fatto carico di sollecitare i competenti organi dell’Opera Pia “G.Mancinelli” a disporre la rinnovazione delle nomine degli altri componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta istituzione di beneficenza, mediante nuova designazione da parte degli Enti competenti, nella specie la Comunità Montana dei Sibillini e la Zona territoriale n.13 dell’A.S.U.R. delle Marche.
La ritenuta inconsistenza di tale assunto invalidatorio trova giustificazione nelle circostanze che l’art.7 della legge regionale Marche 18.5.2004, n.13, affida al Comune il potere di vigilanza sulla I.P.A.B., quale risulta l’Opera Pia di cui si controverte, il che importa una sorta di controllo sull’attività amministrativa di tali enti assistenziali preordinato a verificare che gli stessi operino nel rispetto degli atti statutari e delle norme di legge che ne disciplinano il funzionamento, potere che consente di richiamare i loro organi amministrativi all’adozione di atti obbligatori per legge e, in caso di elusione del relativo dovere, di procedere eventualmente alla nomina di un Commissario ad acta per l’adozione degli atti suddetti.
Ciò premesso, se si tiene conto che il vigente statuto dell’Opera Pia “G.Mancinelli”, prevedeva che “qualora per dimissioni o per decadenza o per altre cause viene a mancare contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l’intero consiglio di amministrazione, con obbligo per il Presidente o il Segretario dell’Ente di richiedere agli Enti designatari di procedere alla nomina di nuovi rappresentanti anche mediante la eventuale conferma di quelli designati in precedenza e dichiarati poi decaduti ai sensi della suddetta disposizione statutaria”, non vi è dubbio che per effetto della disposta revoca della designazione dei tre consiglieri di amministrazione dell’opera Pia di cui è causa, di nomina comunale disposta dal Sindaco di Montelparo, che rappresentavano la maggioranza consiliare (3 su 5 consiglieri), si era sicuramente realizzata la condizione per la decadenza dell’intero Consiglio e, quindi, a fronte di tale circostanza, si imponeva, nel rispetto dello statuto dell’Ente, di far luogo alla rinnovazione anche della designazione dei rappresentanti dalla Comunità montana dei Sibillini e della zona 13 dell’A.S.U.R. delle Marche.
Pertanto, con riferimento a quanto precisato, l’iniziativa assunta dal Sindaco di Montelparo, in qualità di Autorità preposta alla vigilanza sull’Opera Pia, di richiamare l’attenzione degli organi amministrativi di quest’ultima al rispetto dell’accennata norma statutaria, mediante l’avvio dei procedimenti finalizzati al rinnovo anche delle nomine dei Consiglieri designati in rappresentanza di enti diversi dal Comune, l’operato del Sindaco non può essere ritenuto viziata sotto il profilo dell’incompetenza, in quanto tale potestà di sollecitazione e di diffida rientra chiaramente tra le funzioni che normalmente caratterizzano il suo potere di vigilanza amministrativa, nell’esercizio delle quali una simile iniziativa si rivela prodromica in vista della successiva eventuale nomina di un Commissario ad acta, destinata a porre rimedio alle inadempienze degli Enti vigilati, come peraltro è avvenuto nella vicenda di cui è causa.
2/D) In conclusione, sulla base di quanto argomentato, il primo ricorso (n.501/2005) va respinto, attesa la dimostrata irrilevanza nelle censure con il medesimo prospettate.
3) La riconosciuta infondatezza del primo ricorso esaminato costituisce motivo per la reiezione anche degli altri due ricorsi (ric.n.502/2005 e 666/2005 R.G.) oggetto di delibazione in questa sede, dal momento che con tali ulteriori iniziative giudiziarie le parti ricorrenti si propongono l’impugnazione degli stessi provvedimenti fatti oggetto di gravame con il primo ricorso a fondamento delle quali vengono dedotte censure sostanzialmente identiche a quelle prospettate con il gravame già esaminato e ritenuto privo di fondamento.
4) In conclusione, per tutte le ragioni sopra illustrate i tre ricorsi esaminati debbono essere respinti.
5) Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
 
 
P.Q.M.
 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, previa riunione, respinge i ricorsi in epigrafe indicati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 

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