R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione - composto dai Reg. Sent. n. 228/04
Reg. Gen. n. 71/04

Signori:
- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Primo Referendario
- Paolo PERUGGIA - Primo Referendario, estensore
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004
Visto il ricorso n. 71/04 proposto da SIRTI spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Mazzarelli e Giuliano Sgobbi, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Stati Uniti n.45 presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo del Piemonte;
contro
il Comune di San Carlo Canavese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco e professor Paolo Scaparone, presso di loro elettivamente domiciliato a Torino, in via san Francesco 14;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
 della nota protocollo n. 7925 del 15 dicembre 2003, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, con cui il Comune di San Carlo Canavese ha comunicato a Sirti il parere sospensivo espresso dalla Commissione Igienico Edilizia in merito all’installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare GSM e DCS sull’immobile, sito in San Carlo Canavese, nelle vicinanze dell’antica strada di Ciriè, e distinto al foglio 12 mappale 47 del NCT comunale;
 della variante parziale al PRG di San Carlo Canavese, adottata con delibera consiliare n. 30 del 13 ottobre 2003 e pubblicata all’Albo pretorio – per quindici giorni consecutivi – a partire dal 31 ottobre 2003, nella parte in cui vengono introdotte modifiche all’art. 23.2.1.delle NTA al PRG comunale, in materia di infrastrutture per telefonia cellulare;
 di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi incluso il parere sospensivo allo stato non conosciuto dalla ricorrente- emesso, in data 4 dicembre 2003, dalla Commissione Igienico Edilizia comunale;
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Carlo Canavese;
vita la memoria depositata dall’amministrazione resistente;
Relatore il primo referendario Paolo Peruggia uditi gli avvocati Giuliano Sgobbi e professor Paolo Scaparone;
La Sirti spa dichiara di essere appaltatore della WIND spa per l’installazione di parte delle rete, che la committente deve istituire per la gestione del servizio radiomobile in Italia. Nello svolgimento di tale attività l’interessata individuò un sito nel Comune di san Carlo Canavese che parve idoneo allo scopo, per cui presentò la denuncia al competente Comune in data 29.7.2003; l’amministrazione richiese la produzione di documenti integrativi, che furono allegati insieme all’istanza per la conversione della originaria domanda, che doveva essere considerata come proposta ai sensi del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259.
La p.a. ha adottato l’atto impugnato (15.12.2003) con cui ha sospeso la determinazione richiesta; ritenendosi lesa, la società ha notificato l’atto 13.1.2004, depositato il 14.1.2004, con cui deduce:
 violazione per falsa applicazione degli effetti sospensivi di salvaguardia in materia urbanistica. Violazione di legge, con riferimento all’art. 58 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per carenza di potere e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità, illogicità, difetto di congrua motivazione e di istruttoria, sviamento.
 Violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 3, 5 ed 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e degli artt. 46 e 48 della legge Regione Piemonte 2000, n. 44, violazione dell’art. 97 Cost., 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per carenza di potere e travisamento dei presupposti di fatto e diritto, erroneità, illogicità, difetto di congrua motivazione ed istruttoria, sviamento.
 Violazione di legge per contrasto con l’art. 3 della legge Regione Piemonte 1989, n. 6, l’art. 51 punto 3 lett. s) delle legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 e l’art. 86 del d.lvo 1 agosto 2003, n. 259. Violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1, 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. eccesso di potere sotto ulteriori ed analoghi profili.
E’ proposta la domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Il Comune di San Carlo Canavese si è costituito in giudizio con atto 21.1.2004 con cui ha chiesto respingersi l’impugnazione, ed ha depositato una memoria datata 27.1.2004.
Il giudice ritiene di poter decidere con sentenza brevemente motivata, attesa l’integrità del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare e la sufficienza degli elementi di prova in atti.
E’ impugnato l’atto soprassessorio, con cui l’amministrazione comunale ha sospeso gli effetti della d.i.a., che l’interessata aveva presentato il 29.7.2003, preannunciando l’inizio dei lavori per l’installazione di una stazione radio base nelle adiacenze dell’antica strada di Ciriè, nel territorio di San Carlo Canavese. L’amministrazione ha motivato il provvedimento interlocutorio, rilevando che è in corso di approvazione un regolamento comunale di individuazione dei siti di localizzazione delle antenne, alla luce delle modificazioni apportate all’art. 23.2.1 della NTA, ad opera di una variante al PRGC adottata dal consiglio comunale.
Va rilevata innanzitutto l’ammissibilità dell’impugnazione, data l’integrità del contraddittorio, posto che si tratta di una variante che non deve essere approvata dalla Regione: in tal caso anche tale ente avrebbe dovuto essere parte in causa.
Il ricorso è ammissibile anche per la natura dell’atto impugnato, che essendo stato comunicato alla parte istante, fa ritenere che l’amministrazione attiva abbia condiviso l’avviso dell’organo di consulenza.
Nel merito, la comprensione della vicenda è aiutata da un breve richiamo alla normativa in argomento.
La d.i.a. proposta dalla ricorrente si fondava sul disposto dell’art. 5 del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198, che aveva reso meno gravoso il procedimento richiesto per l’installazione sul territorio delle antenne in questione; in precedenza la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, ord. 6283 del 20 novembre 2001; TRGA Trento, 12 novembre 2001 n. 638) aveva ritenuto che una consimile trasformazione del territorio necessitasse della concessione, e le amministrazioni comunali avevano attribuito un ampio significato al disposto dell’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Peraltro la giurisprudenza, anche di questo giudice, (ad es. sent. 9 settembre 2002, n. 1492) aveva interpretato restrittivamente la portata della potestà regolamentare che l’art. 8, comma 6 della legge citata aveva attribuito all’amministrazione comunale.
In tale contesto era intervenuto il d.lvo 4 settembre 1998, n. 198, che aveva abolito la previsione della concessione per le operazioni quale è quella di che si tratta, e reso compatibili gli impianti serventi la telefonia cellulare con ogni destinazione urbanistica; tale orientamento legislativo aveva suscitato reazioni nei Comuni e nelle Regioni, che con varie modalità avevano denunciato numerosi profili di incostituzionalità della legge.
Il legislatore ha poi ritenuto di dare attuazione alla delega normativa contenuta nell’art. 14 della legge 1 agosto 2002, n. 166, ed ha emanato il d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, che ha riprodotto in larga misura talune delle norme del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198 che avevano sollevato le ricordate reazioni negli enti locali e nelle Regioni. In tale situazione è intervenuta la sentenza della corte costituzionale 1 ottobre 2003, n. 303, che ha dichiarato l’illegittimità del d.lvo 4 settembre 2002, n. 198, per eccesso di delega, ma non ha censurato nel merito le disposizioni per cui è lite.
Come già rilevato, l’istanza della società fu presentata nelle vigenza della norma poi dichiarata illegittima, e l’attività istruttoria dell’amministrazione si svolse nel torno di tempo in cui maturarono gli eventi sommariamente descritti.
Quanto premesso agevola l’esame delle censure dedotte.
L’amministrazione ritiene che il regolamento che essa stessa dovrà adottare, in esecuzione del disposto dell’art. 23.2.1 delle NTA nel testo introdotto dalla variante parziale al prgc, costituirà l’atto prodromico all’installazione delle antenne ricetrasmittenti nel territorio comunale; nessun atto autorizzativo di tal genere potrà essere assentito, prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Il giudice rileva che la citata previsione di piano è illegittima per contrasto con:
l’art. 8, comma 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare, e che la giurisprudenza ( cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2002, n. 2095) ha inteso nel senso che “…In tema di localizzazione di impianti di telecomunicazioni, sia prima che dopo l' entrata in vigore della L. 22 febbraio 2001 n. 36, la fissazione dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici diversi da quelli previsti dallo Stato non rientra tra le competenze attribuite ai Comuni, perché anche dopo l' entrata in vigore della L. 22 febbraio 2001 n. 36, l' ente locale non è legittimato a prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né ad introdurre una deroga a tali limiti, potendo soltanto individuare specifiche e diverse misure, la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze a carattere scientifico…”
gli artt. 86 ed 87 del sopravvenuto d.lvo 1 agosto 2003, n. 259, entrato in vigore il 16 ottobre 2003 (art. 221) rendono compatibile la domanda della parte con le previsioni urbanistiche difformi, vista l’equiparazione operata della norma agli impianti di urbanizzazione primaria, di cui all’art. 16, comma 7 del dpr 6 giugno 2001,n. 380.
In particolare non appare convincente la difesa esposta dall’amministrazione resistente, tesa a dimostrare la sussistenza in Costituzione di una potestà regolamentare comunale di carattere generale, e per certi aspetti insensibile all’esistenza di leggi che regolano la materia.
Tale è infatti la situazione dei regolamenti derivabili dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che appare opportuno coordinare con le disposizioni statali (a cominciare da quelle del d.m. 10 settembre 1998, n. 381) adottate a proposito della tutela sanitaria dalle emissioni di onde elettromagnetiche; è stato infatti chiarito dalla citata giurisprudenza che a tale riguardo sussiste un preminente interesse pubblico a che lo Stato (art. 117, comma 2, lett. s) regoli in modo unitario la politica sanitaria, anche in applicazione del principio comunitario di precauzione, rilevante per la materia. In tale contesto non può ravvisarsi un distinto potere regolamentare del Comune a disciplinare autonomamente un fenomeno rilevate per la salute dell’uomo, con l’attribuzione di potestà urbanistiche che la legge (artt. 86 ed 87 dell’oggi vigente d.lvo 1 agosto 2003, n. 259) non riconosce.
Ne consegue che vanno dichiarati fondati ed accolti i motivi n. 2) e 3, che denunciano le violazioni riscontrate; l’atto puntuale e quelli presupposti impugnati vanno pertanto dichiarati illegittimi.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Le spese possono essere comunque compensate, dati i giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione -
pronunciando sentenza brevemente motivata, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione.
Torino, 28 gennaio 2004.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
F.to A. Gomez de Ayala F.to P.Peruggia
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 11 febbraio 2004
Firmato il Direttore di segreteria
M. Luisa Cerrato Soave

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