TAR Piemonte,sez. II n. 1272/04 (sent.)
N.1706/03 Reg. Sent.
N. Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemone, sez. II, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, in forma semplificata,
sui motivi aggiunti al ricorso n. 1706/2003, notificati l’11 maggio 2004, proposti da SPAGNOLO Roberto e CARUSO Luisa, ZAMBELLI Maria Grazia e GENONE Silvano, DIFONZO Pia, rappresentati e difesi dal professor avvocato Roberto Cavallo Perin e dall’avvocato Alberto Savatteri, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Torino, via Pietro Micca n. 3,
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Paolo Maina ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Torino, piazza Castello n. 165,
per l’annullamento, previa sospensione,
- della determinazione del Direttore della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte 26 marzo 2004, n. 48, avente ad oggetto “approvazione dell’elenco delle domande ammissibili per l’assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa. Anno scolastico 2003-2004”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 1 aprile 2004 n. 13;
- della determinazione del Direttore della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte 26 marzo 2004 n. 49, avente ad oggetto Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 1 aprile 2004 n. 13;
- delle missive prot. n. 6156/32.1 di pari data 26 marzo 2004, con le quali la Regione Piemonte ha comunicato a Pia Difonzo, Roberto Spagnolo, Maria Grazia Zimbelli, odierni ricorrenti, che le loro richieste non erano ammissibili al contributo regionale specificando il motivo della loro esclusione;
- della determinazione del Direttore della Direzione Promozione, Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo della Regione Piemonte 26 aprile 2004 n. 74, avente ad oggetto “approvazione prima graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo regionale alla libera scelta educativa. Anno scolastico 2003-2004”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29 aprile 2004 n. 17;
nonché per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte in data 1 agosto 2003, n. 57-10224, di approvazione del regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003 n. 10;
- del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 1 agosto 2003 n. 11/R (pubblicato nel Bollettino Ufficiale 7 agosto 2003 n. 32), con il quale è stato emanato il predetto regolamento;
- della determinazione del Direttore della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione - della Regione Piemonte 22 agosto 2003 n. 193 con il quale è stato approvato il bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo regionale alla libera scelta educativa – Anno scolastico 2003-2004”;
nonché per l’annullamento
di ogni ulteriore atto preparatorio, consequenziale e comunque connesso del relativo procedimento, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla Camera di Consiglio del 27.5.2004 il dott. Antonio Plaisant ed uditi, altresì, per la parte ricorrente l’avvocato Savatteri, anche in sostituzione del professor avvocato Cavallo Perin, e per la parte resistente l’avvocato Maina;
Sentite sul punto le parti costituite e ritenuto di dovere definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9, 1° comma, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Rilevato che, con ricorso notificato il 13 novembre 2003, i ricorrenti già avevano impugnato il regolamento di attuazione della legge regionale 20 giugno 2003 n. 10, inerente il contributo regionale alla libera scelta educativa per l’anno scolastico 2003-2004, nonché la determinazione del Direttore della Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo - Settore Istruzione - della Regione Piemonte 22 agosto 2003 n. 193, con la quale era stato approvato il bando per l’assegnazione del detto contributo;
Rilevato che, con motivi aggiunti, i ricorrenti impugnano ora anche i successivi atti del procedimento, mediante i quali sono stati approvati l’elenco delle domande ammesse al contributo e la relativa graduatoria, nonché le missive con cui la Regione Piemonte ha loro comunicato l’avvenuto rigetto delle rispettive istanze di ammissione al contributo in quanto “la percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili non è superiore al 2% per i richiedenti con indicatore della situazione reddituale superiore ad euro 7.600.00”;
Rilevato preliminarmente che gli atti impugnati con i motivi aggiunti costituiscono mera attuazione dei criteri stabiliti con il regolamento ed il bando di assegnazione, già oggetto del ricorso;
Ritenuta l’infondatezza del primo, con il quale si deduce l’illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso, in quanto, con la sentenza, relativa al detto ricorso, l’illegittimità degli atti impugnati non è stata affermata;
Gli altri, cosiddetti, motivi aggiunti non sono altro che i motivi dedotti con il precedente ricorso, i quali però o sono inammissibili perché non riguardano gli atti impugnati con i motivi aggiunti o sono infondati come si è affermato in precedenza;
Ritenuta la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il terzo motivo aggiunto (calendato come A.2), in quanto - come già si è osservato - lo statuto regionale piemontese contiene proprio la norma invocata dai ricorrenti, cioè l’art. 39, comma quarto, che senza alcuna eccezione consente al legislatore regionale di affidare alla Giunta “ogni altra attribuzione” che non sia già prevista, in via generale, dalla Costituzione; e tale disposizione è perfettamente conforme all’attuale tenore dell’art. 121, comma 2, della Carta, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, ed anche all’art. 123 della Carta, atteso che nessuna di tali norme contiene alcuna “riserva di regolamento” a favore dell’organo consiliare, mentre la giurisprudenza costituzionale richiamata dai ricorrenti non assume alcuna rilevanza nel caso di specie, riguardando l’opposta situazione in cui lo statuto regionale non contenga una norma di tenore analogo al citato art. 39, comma quarto, dello statuto piemontese;
Ritenuta l’infondatezza, altresì, del quarto motivo aggiunto (calendato come A.3), atteso che sia la legge regionale che i successivi provvedimenti di attuazione richiedono, quale requisito per accedere al contributo, un certo rapporto percentuale tra reddito familiare ed incidenza delle spese finanziabili, in piena conformità con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 della Costituzione, mentre la scelta di contribuire alle sole spese di iscrizione e frequenza, peraltro direttamente riconducibile alla legge e quindi non sindacabile da parte del Giudice Amministrativo, si giustifica in relazione all’esistenza di molte altre forme di finanziamento, come ad esempio i contributi allo studio di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000 n. 62 e quelli per l’acquisto dei libri di testo di cui all’art. 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, tanto per citare solo alcuni degli istituti richiamati dalla Regione resistente nella propria memoria difensiva;
Ritenuta, infine, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata con il quinto motivo aggiunto (calendato come A.4) in quanto il contributo si rivolge alle famiglie e non certo alle scuole private, per cui non può ipotizzarsi alcuna violazione dell’art. 33, comma terzo, della Costituzione; né vi è stata disparità di trattamento tra allievi delle scuole pubbliche e delle scuole private in quanto, come del resto già si è osservato in relazione al precedente motivo di ricorso, i criteri di erogazione del contributo tengono conto delle differenze reddituali, in perfetta coerenza con l’art. 3 della Costituzione e, per la stessa ragione, deve escludersi che la normativa in esame abbia leso il diritto allo studio di cui all’art. 34 della Costituzione;
Per quanto sopra esposto i motivi aggiunti devono essere respinti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, pronunciandosi sui motivi aggiunti in epigrafe ai sensi dell’art. 9, 1° comma, della legge 2000, n. 205, li rigetta.
Compensa tra le parti le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Antonio Plaisant Referendario, estensore
Giuseppa Leggio Referendario
Il Presidente L’Estensore
f.to G. Calvo f.to A. Plaisant
Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di
f.to Ruggiero Legge il 6 luglio 2004
Il Direttore Segreteria II Sezione
f.to Ruggiero

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