REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte -
2^ sezione – ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a) sul ricorso n. 1268/2003 proposto dal Comune di Mondovì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, prima, dall’avv. Maria Luisa Palmieri, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Francesca Mastroviti, e poi dall’avvocato Riccardo Montanaro (in virtù del decreto sindacale di incarico in data 14 aprile 2004 in atti), elettivamente domiciliato presso l’avv. Francesca Mastroviti in Torino, Corso Re Umberto n.65, in virtù del decreto sindacale di incarico in data 14 aprile 2004 in atti;
contro
- il Consorzio Unico di Bacino "Azienda Consortile Ecologica Monregalese", siglabile A.C.E.M., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, corrente in Mondovì (già Azienda Speciale denominata “Azienda Ecologica Monregalese” siglabile A.C.E.M.),
e nei confronti
- di Ballauri Giuseppe, residente in Mondovì, via Vittorio Veneto n.4, non costituito in giudizio,
- di Maia Maria Grazia, residente in Niella Tanaro, loc. Maie, non costituita in giudizio,
- Naso Pasquale, residente in Mondovì al Parco Europa n.7, non costituito in giudizio;
- del Comune di Vicoforte, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per l'annullamento, previa sospensione
1) della deliberazione dell’assemblea dell’Azienda consortile ecologica monregalese 30 giugno 2003 n.11 avente ad oggetto “Approvazione della nuova convenzione e del nuovo statuto per l’adeguamento alla disciplina della legge regionale 24/10/2002 n.24”, pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dell’A.C.E.M. il 4.8.2003;
2) delle seguenti deliberazioni dell’assemblea del Consorzio obbligatorio unico di bacino denominato “Azienda consortile ecologica monregalese”, tutte adottate in data 28.7.2003 e pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio dell’A.C.E.M. il 12.8.2003: deliberazione n.15 ad oggetto “Verifica delle quote di partecipazione degli enti consorziati ai sensi dell’art.4 dello statuto”; deliberazione n.16 ad oggetto “Nomina del presidente dell’assemblea”; deliberazione n.17 ad oggetto “Deliberazione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione - presa d’atto della proposta di nomina”; deliberazione n.18 ad oggetto “Nomina del Presidente del Consorzio”; deliberazione n.19 ad oggetto “Nomina del consiglio di amministrazione”; deliberazione n.20 ad oggetto “Determinazione della tariffa per la gestione provvisoria dell’impianto di Magliano”;
3) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
nonché per la declaratoria di inesistenza
- del verbale di deliberazione del Consorzio unico di bacino denominato Azienda consortile ecologica monregalese n.14 del 27.7.2003 ad oggetto “Prima convocazione. Seduta deserta”.
b) sul ricorso n. 687/2004 proposto dal Comune di Mondovì in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Montanaro (in virtù del decreto sindacale di incarico in data 14 aprile 2004 in atti), elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Torino, via del Carmine, 2;
contro
- il CONSORZIO "Azienda Consortile Ecologica Monregalese", siglabile A.C.E.M., corrente in Mondovì, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
e contro i Comuni di Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Castino, Ceva, Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Dogliani, Farigliano, Franosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombasiglio, Monastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perletto, Perlo, Piozzo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccaforte, Rocchetta Belbo, San Michele Mondovì, Sale S. Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio,
e nei confronti di Ballauri Giuseppe, Maia Maria Grazia, Naso Pasquale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari
- delle deliberazioni dell’assemblea consortile dell’A.C.E.M. assunte in data 23 febbraio 2004 e successivamente pubblicate, recanti rispettivamente ad oggetto:
- “presa d’atto delle deliberazioni dei Comuni relativa all’approvazione dello statuto e della convenzione per l’adeguamento alle disposizioni della legge regionale n.24/2002” (del. A.C. n. 2);
- “rideterminazione delle quote di partecipazione al Consorzio “Azienda Consortile Ecologica Monregalese” a seguito della presa d’atto di cui al punto 1) (del. A.C. n. 3);
- “convalida della nomina del Presidente dell’Assemblea” (del. A.C. n. 4);
- “convalida della nomina del Presidente del Consorzio” (del. A.C. n. 5);
- “convalida della nomina del Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio” (del. A.C. n. 6);
- approvazione del piano programma pluriennale (del. A.C. n.7) nonché, per quanto possa occorrere, delle deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Briglia, Briga Alta, Caprauna, Carrù, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Castino, Ceva, Cigliè, Clavesana, Cortemilia, Dogliani, Farigliano, Franosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Le segno, Lisio, Magliano Alpi, Marmaglia, Mombasiglio, Manastero Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì, Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, PAroldo, Perletto, Perlo, Piozzo, Priero, Priola, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca dè Baldi, Roccaforte, Rocchetta Belbo, San Michele Mondovì, Sale S. Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola, indicate specificamente nella deliberazione dell’Asemblea Consortile di A.C.E.M. n.2 del 23 febbraio 2004 (non conosciute dal Comune di Mondovì, se non per quanto riportato in tale deliberazione di A.C.E.M.), con cui i detti Comuni hanno, tra l’altro, ritenuto di “ratificare” la deliberazione dell’A.C.E.M. n.11 del 30 giugno 2003 (impugnata dal Comune di Mondovì con precedente ricorso al T.A.R.).
Visti i due ricorsi ed i relativi allegati.
Viste, per le due cause, le costituzioni in giudizio dell’A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologica Monregalese (rectius del Consorzio di Bacino denominato "Azienda Consortile Ecologica Monregalese"), in persona del dott. Giuseppe Ballauri, Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mondovì, P.zza Ellero n.36, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz e dall’avv. Alessandro Sciolla del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S.Agostino n.12;
Visti gli atti tutti delle due cause;
Relatore all’udienza pubblica dell’1 dicembre 2004 il Dott. Antonio Plaisant, comparsi per il ricorrente comune di Mondovì l’avv. Ingicco, su delega dell'avv. Montanaro, e per il Consorzio resistente l'avv. Dal Piaz e l'avv. Sciolla;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

ESPOSIZIONE IN FATTO
Quanto al ricorso n. 1268/2003.
Con convenzione, stipulata in data 30 marzo 1995 tra i comuni, all'uopo indicati, tra i quali vi era il ricorrente Comune di Mondovì, si stabiliva, all'art. 1, che "Il Consorzio per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nell'area di intervento del Monregalese costituito dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n. 395 in data 05.03.1985 è trasformato in Azienda Consortile denominata "Azienda Consortile Ecologica del Monregalese" siglabile A.C.E.M. con le finalità e scopi stabiliti nello Statuto".
La Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 - che regola lo svolgimento del servizio di trasporto, raccolta e conferimento dei rifiuti - ha suddiviso il territorio piemontese in ambiti territoriali ottimali ed, all’interno di essi, in bacini, stabilendo che i comuni appartenenti ad uno stesso bacino costituiscano dei consorzi obbligatori, denominati appunto “consorzi di bacino”, secondo le modalità stabilite dall’art. 11, comma 3, della stessa legge regionale, che recita: “I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R., dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di convenzione e statuto”.
Al fine di dare attuazione al nuovo sistema di gestione introdotto dalla citata legge Regione Piemonte 24/2002, la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione 19 maggio 2003, n. 64-9402 - nell’approvare gli schemi di convenzione e di statuto per la costituzione dei consorzi di bacino - ha previsto che “i Consorzi per la gestione dei rifiuti già costituiti che non contemplano lo svolgimento dell’attività di gestione diretta dei servizi relativi ai rifiuti urbani e non sono pertanto soggetti alla trasformazione per scissione di cui all’art.35, comma 8, L. n.448/2001 e all’art.20 L.R. n.24/2002 potranno prendere a modello per gli adeguamenti che si rendono necessari gli schemi di convenzione di cui agli allegati B1 o D1 e gli schemi di statuto di cui agli allegati B2 o D3”.
L'Assemblea dell'Azienda consortile ecologica monregalese, con deliberazione n. 11 in data 30 giugno 2003, adottata in seduta ordinaria di seconda convocazione ed in presenza dei rappresentanti di 42 dei 59 comuni componenti, con 41 voti favorevoli ed il voto contrario del rappresentante del Comune di Mondovì -ha stabilito "1. DI APPROVARE la Convenzione Costitutiva del Consorzio Unico di Bacino Allegato 1 alla presente deliberazione avente per oggetto adeguamento alla disciplina della Legge Regionale 24 ottobre 2002, n. 24, con le seguenti modifiche ed integrazioni..."; "2. DI APPROVARE lo Statuto del Consorzio Unico di Bacino Allegato 2 ..."; l'art. 1 - Oggetto - della detta Convenzione - Allegato 1 della citata deliberazione - ha il seguente contenuto: "La convenzione istitutiva del Consorzio "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE" del giorno 30-03-1995 ... risulta così definita, per effetto della nuova disciplina ... 2. Tra i Comuni indicati nell'Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE" siglabile "A.C.E.M." con sede in Magliano Alpi (CN) via del Donio - loc. Beinale" e l'art. 1 - Denominazione e sede - dello Statuto - Allegato 2 - ha il seguente contenuto: "1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE" siglabile "A.C.E.M".
Nelle premesse della detta deliberazione, così si afferma: “VISTA la Legge Regionale 24 ottobre 2002 n.24 la quale detta nuove norme in materia di gestione dei rifiuti in ambito regionale. VISTO in particolare l’art.11 della Legge il quale dispone che i Comuni appartenenti allo stesso Bacino assicurano l’organizzazione in forma associata dei rifiuti, di cui all’articolo 10, comma 1, attraverso Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, denominati Consorzi di Bacino. VISTO ancora il secondo comma dello stesso articolo il quale prevede che lo schema di Convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di Bacino e lo schema del relativo Statuto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. VISTA la delibera di Giunta Regionale n.64-9402 in data 19 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.22 del 29 maggio 2003, con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione nonché dì Statuto avente per oggetto adeguamento alla disciplina della Legge Regionale 24 ottobre 2002, n.24. RAMMENTATO che l’Azienda Consortile Ecologica del Monregalese si è costituita mediante atto di trasformazione in data 3-03-1995 registrato all’Ufficio del Registro di Mondovì in data 04-041995 al n.333 Serie 2. CONSIDERATO inoltre che gli schemi della nuova Convenzione e del nuovo Statuto non differiscono, negli elementi essenziali e fondamentali, dalla Convenzione e dallo Statuto in vigore. Considerato che, a norma dell’art.11, 3° comma, della Legge Regionale n.24/2002, i Consorzi di Bacino già costituiti adeguano i propri Statuti e la propria Convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di Convenzione e Statuto. RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle disposizioni della Legge Regionale sopra richiamata mediante l’adozione della Convenzione e dello Statuto secondo gli schemi approvati con deliberazione della Giunta Regionale sopra richiamata, tenuto anche conto che a seguito dell’imminente scadenza del mandato degli organi consortili si ritiene necessario ed opportuno che gli stessi siano rinnovati in vigenza del nuovo statuto”.
La seduta straordinaria di prima convocazione dell’Assemblea consortile era fissata, poi, per il giorno 27 luglio 2003, alle ore 23,00: ma, stando al verbale sottoscritto dal Segretario dottor Pasquale Naso recante l’indicazione delle ore 23,00, è andata deserta, per cui l’Assemblea consortile si è riunita, in seduta straordinaria, in seconda convocazione, il 28 luglio 2003, presenti 46 dei 59 comuni componenti l'Azienda, adottando le seguenti deliberazioni:
• n.15, con la quale, “VISTO, in particolare, l’articolo 4 ello Statuto il quale stabilisce che le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite in base alla popolazione per l’86% ed in base alla superficie per il 14% VISTO che trattandosi della prima seduta successiva alla delibera di adeguamento alle disposizioni della legge regionale 24/2002, si rende necessario approvare il prospetto delle quote di partecipazione”, si è stabilito - con il voto contrario del rappresentante del comune di Mondovì " 2) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 dello statuto consortile, la tabella di calcolo delle quote di partecipazione di ciascun comune al Consorzio Azienda Consortile Ecologica del Monregalese ...";
• n.16, con la quale “Visto l’art.12 dello Statuto consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea n.11 in data 30 giugno 2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il quale prevede che sono organi del Consorzio, l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione ed il Revisore ei Conti; Visto inoltre l’articolo 13 dello Statuto il quale dispone, al 2° comma, che l’Assemblea elegge il suo Presidente nel proprio seno”, si è stabilito "1. di nominare e riconfremare Presidente dell’Assemblea il sig. Vizio Alfredo, Sindaco del Comune di Ceva ...";
• n.17, con la quale si è deciso “1. di FISSARE in numero di sei la composizione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio "Azienda Consortile Ecologica del Monregalese" ivi compreso il Presidente. 2. Di prendere atto delle seguenti proposte di candidatura pervenute agli uffici dell’A.C.E.M. entro le ore 12,00 del giorno 25 luglio 2003 in conformità all’avviso pubblico approvato da questa Assemblea con deliberazione n.12 in data 30-06-2003”;
• n.18, con la quale “Visto l’art.23 dello Statuto consortile approvato con deliberazione dell’Assemblea n.11 data 30 giugno 2003, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il quale dispone che il Presidente del Consorzio è eletto dall’Assemblea a maggioranza qualificata dei tre quinti delle quote di partecipazione e che dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione”, si è deciso - "con voti pari a quote n.69,35 favorevoli"; "Di nominare Presidente del Consorzio il sig. BALLAURI dott. Giuseppe, Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente...”;
• n.19, con la quale “Esperita la votazione per appello nominale che da il seguente risultato…”, si è stabilito "Di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.C.E.M. i signori: 1. CANAVESE ANDREA 2. MAIA M. GRAZIA 3 MAO GIANNI 4. RAMONDETTI SERGIO 5. VIOTTO LUIGI”;
• n.20, con la quale “Considerato pertanto che occorre procedere all’approvazione della tariffa relativa alla gestione provvisoria dell’impianto di Magliano Alpi quale risulta esposta nella relazione del C.d.A.”, si è stabilito "di approvare la tariffa relativa alla gestione provvisoria dell'impianto di Magliano Alpi quale risulta dalla relazione del Consiglio di Amministrazione allegata" alla stessa deliberazione.
Con il ricorso n.1268/2003, notificato in data 11 settembre 2003, il Comune di Mondovì ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, delle deliberazioni, in epigrafe indicate, deducendo le seguenti censure:
A) Violazione di legge: art.31, 1° e 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 in combinato disposto con gli art.42, comma 2°, lettera c), e 273, 4° comma, dello stesso decreto legislativo.
Incompetenza.
Violazione dei principi in materia di “trasformazione”.
Illegittimità derivata.
A1) L’art.60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, aveva stabilito che “Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge” per cui, in data 30 marzo 1995 i comuni dell’area monregalese avevano trasformato il preesistente consorzio per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, industriali ed assimilabili agli urbani e dei fanghi, all'uopo indicati, in "Azienda Consortile Ecologica del Monregalese"; l’anzidetto articolo 60 della legge 142/1990, avrebbe continuato a trovare ancora applicazione in virtù dell’art.273, comma 4, dello stesso decreto legislativo 267/2000, secondo cui “Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 5, commi 11- ter e 11- quater , del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437” per cui, la figura giuridica del consorzio si configurerebbe quale modello associativo in via di superamento, come confermerebbe l’art.35, comma 8°, della legge 28 dicembre 2001 n.448, ove si prevede la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società a partecipazione pubblica locale, qualora si verta in materia di servizi pubblici aventi rilevanza industriale.
A2) L’art.42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000, prevede che "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative”; detta disposizione troverebbe applicazione nel caso di specie, in combinato disposto con l’art.31, comma 2, dello stesso decreto legislativo 267/2000, secondo cui, "A tal fine ("costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 114") “i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio".
A3) Alla medesima conclusione si giungerebbe “altresì sul piano dei principi sottesi all’operatività dell’istituto giuridico della trasformazione, atteso che condizione necessaria ai fini dell’efficacia e validità della trasformazione da una tipologia ad un’altra è la concorrenza di tutte le condizioni richieste in astratto per la valida costituzione della tipologia legale di nuova acquisizione”: poiché le norme già richiamate sub A2) esigono che la costituzione di un nuovo consorzio venga preceduta dall’approvazione del relativo schema di convenzione da parte dei consigli comunali interessati, tale iter sarebbe ugualmente necessario per la trasformazione di un’azienda speciale in consorzio; da ciò conseguirebbe l’illegittimità della deliberazione n.11 in data 30 giugno 2003 dell’Assemblea dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese per l'incompetenza della detta Azienda e per essa dell'organo assembleare, ed, in via derivata, anche delle altre deliberazioni impugnate adottate dall'Assemblea del Consorzio in questione.
B) Violazione di legge: art.11, commi 1° e 3° della Legge Regione Piemonte 44 (rectius 24)/2002 in combinato disposto con l’art.31 del decreto legislativo 267/2000. Illegittimità derivata.
Nell’ambito dell'art.11, comma 3, seconda parte, della legge della regione Piemonte 24/2002, a mente del quale, come si è visto, “i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di convenzione e statuto”, non potrebbe certamente sussumersi la fattispecie, atteso che, con la convenzione in data 30 marzo 1995, stipulata tra i comuni, all'uopo indicati, ivi compreso il ricorrente comune di Mondovì, si era stabilito, all'art. 4, -Attività dell'Azienda Consortile- che "L'Azienda Consortile ha natura di Azienda Speciale ai sensi dell'art. 23 della legge 142/1990 secondo quanto riportato dallo Statuto", per cui, indubbiamente, alla data del 30 giugno 2003, relativa all'adozione dell'impugnata deliberazione dell'Assemblea della detta Azienda, sarebbe stata insussistente la "figura giuridica consortile", "l'unica cui l'art. 1, 3° comma, 2° cpv. legge regionale n. 44 (rectius 24) del 2002 rivolge l'obbligo di mero adeguamento dei rispettivi atti" e, quindi, trattandosi di azienda speciale, la trasformazione nella tipologia associativa del consorzio non avrebbe potuto verificarsi che mediante un deliberazione di approvazione dello statuto e della bozza di convenzione in seno ai rispettivi consigli dei comuni associati, con successiva, unanime sottoscrizione di quest'ultima, come si evincerebbe, anche, dall'art. 11, 1° comma, della legge regionale 2002, n. 24, con l'ulteriore conseguente incardinazione della competenza deliberativa, in capo ai rispettivi consigli comunali.
Nella specie, l'Assemblea dell'A.C.E.M. avrebbe adottato l'impugnata deliberazione n. 11 in data 30 giugno 2003 erroneamente interpretando ed applicando la citata legge regionale, "illegittimamente approvando la trasformazione della stessa (azienda) nella diversa tipologia legale del consorzio di bacino": di qui l'illegittimità della detta deliberazione e, quindi, delle altre deliberazioni impugnate.
C) Inesistenza del verbale di deliberazione dell’assemblea del consorzio unico di bacino A.C.E.M. n.14 del 27.7.2003.
Illegittimità delle deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio Unico di Bacino A.C.E.M. del 28.7.2003 dalla n.15 alla n.20: violazione delle norme in materia di procedimento di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali
Nonostante che il Segretario del Consorzio, con il verbale n.14 del 27 luglio 2003, "dà atto che la seduta è deserta", in realtà tale seduta non sarebbe stata in concreto mai aperta, con conseguente falsità e, dunque, inesistenza ed efficacia del detto verbale, il quale si configurerebbe come tamquam non esset: dell'insussistenza di rituale seduta dell'organo assembleare in prima convocazione deriverebbe l’illegittimità delle impugnate deliberazioni da n.15 a n.20 in data 28 luglio 2003, in quanto contrastanti con l’art.15 dello statuto dell’Azienda speciale; ed il ricorrente chiede disporsi “incidente di falso, previa valutazione della rilevanza ai fini della decisione, circoscritta alle deliberazioni assembleari dalla n.15 alla n.20 del 28.7.2003, sulla legittimità delle medesime con fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso innanzi al Tribunale competente”.
D) In subordine: illegittimità costituzionale della legge regionale 31 (rectius 24) ottobre 2002 n.44 (rectius n. 24) art.11 in relazione all’art.117, 4° comma, Costituzione in combinato disposto con l’art.31, 7° comma, del decreto legislativo 267/2000.
Ove interpretato in modo diverso da quanto esposto, l’art.11 della legge della regione Piemonte 24/2002, nell’individuare il consorzio quale forma obbligatoria di gestione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, si porrebbe in contrasto con l’art.117, comma 4, della Costituzione, che attribuisce alle regioni potestà legislativa solo nelle materie non espressamente riservate alla legge statale; ed, infatti, l’art.31, comma 7, del decreto legislativo 267/2000 - statuendo che “In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali” - riserverebbe la scelta di imporre la forma consortile alla legge statale.
E) in via ulteriormente gradata: violazione dell’art.13, comma 3, dello statuto della preesistente Azienda Speciale A.C.E.M.
Violazione del procedimento di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali.
Illegittimità derivata.
L’impugnata deliberazione dell’Assemblea dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese in data 30 giugno 2003 n.11, con la quale si è stabilito "1. DI APPROVARE la Convenzione del Consorzio Unico di Bacino Allegato 1....; 2. DI APPROVARE lo Statuto del Consorzio Unico di Bacino Allegato 2...", sarebbe stata adottata in difetto del quorum previsto dall’art.13 del previgente statuto dell'Azienda speciale, il quale richiedeva che le modifiche statutarie venissero approvate da “due terzi dei voti favorevoli calcolati in relazione alle quote di partecipazione dei componenti l’assemblea e metà più uno dei rappresentanti degli Enti consorziati”, mentre l’anzidetta deliberazione è stata approvata con il voto favorevole di 41 dei 59 Comuni facenti parte dell'A.C.E.M., pari a 114 quote sulle 201 quote totali, corrispondenti ad una percentuale inferiore ai 2/3 (134 quote) richiesti dall’anzidetta disposizione statutaria.
Si è costituita in giudizio l’A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologica Monregalese, (rectius - Consorzio di Bacino denominato "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE", rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz e dall’avv. Alessandro Sciolla del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via S.Agostino n.12, il quale, con memoria in data 30 settembre 2003, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso sotto due distinti profili:
A) tutti i Comuni consorziati assumerebbero la posizione di parti resistenti, a tutti gli effetti processuali, e non di meri controinteressati, in quanto, secondo la prospettazione del ricorrente Comune di Mondovì, si sarebbe avuta l'"incompetenza" dei Sindaci ad esprimere il voto in assemblea consortile, in difetto della preventiva approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali della convenzione e dello statuto del Consorzio in questione, per cui il ricorso, che è stato notificato soltanto al Comune di Vicoforte, avrebbe dovuto essere notificato a tutti i comuni consorziati.
B) poichè la Giunta Regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 64-9402 in data 19 maggio 2003, aveva stabilito "di approvare... gli allegati A1 - A2 e B1 - B2 contenenti lo schema di Convenzione del consorzio unico di bacino e il relativo schema di Statuto costituenti parte integrante della presente deliberazione", il ricorrente comune di Mondovì avrebbe dovuto impugnare quest'ultima deliberazione e notificare il ricorso anche alla Regione Piemonte sicchè, in difetto, il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse e difetto nell'instaurazione del contraddittorio.
Nella Camera di Consiglio dell’1 ottobre 2003 l’istanza cautelare è stata rigettata ed il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza del 6 aprile 2004, ha respinto il relativo appello proposto dal comune di Mondovì.
Quanto al ricorso n. 687/2004.
In data 23 febbraio 2004, l'Assemblea del Consorzio resistente, con deliberazione n. 2, adottata con i voti contrari dei comuni di Mondovì e di Frabosa Soprana, “Considerato che il numero dei Comuni che ha aderito alla proposta di approvazione dello Statuto e della Convenzione rappresenta, sia per numero che per percentuale di quota associativa, come determinata a norma dello Statuto, la maggioranza dei Comuni appartenenti al Consorzio “Azienda Consortile Ecologica del Monregalese” alla data del 30 giugno 2003. Ritenuto pertanto necessario prenderne atto e confermare di conseguenza l’approvazione dello Statuto e della Convenzione nel testo già approvato con propria deliberazione n.11 del 30 giugno 2003”, ha stabilito "1. DI PRENDERE ATTO delle deliberazioni dei Consigli Comunali come elencati in premessa che hanno approvato lo Statuto e la Convenzione del Consorzio "Azienda Consortile Ecologica Monregalese" per adeguamento delle disposizioni della Legge Regionale n. 24/2002, nel testo già approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 11 del 30.06.2003; 2 di CONFERMARE, con espressa volontà di convalida, l’approvazione dello Statuto e della Convenzione costitutiva del Consorzio Azienda Consortile Ecologica del Monregalese, così come disposta con deliberazione n.11 in data 30 giugno 2003, con la quale è stata data attuazione all’adeguamento alle disposizioni della Legge Regionale n.24 del 24 ottobre 2002. DI DARE ATTO, pertanto, che alla data odierna partecipano al Consorzio i seguenti Comuni che hanno approvato lo Statuto e la Convenzione nel testo già deliberato dall’Assemblea Consortile con atto n.11 del 30 giugno 2003…DI ASSEGNARE ai Comuni che, alla data odierna, pur appartenenti territorialmente al Bacino n.9, non hanno mai deliberato o sottoscritto l’adesione al Consorzio “Azienda Consortile Ecologica Monregalese", un termine di 30 giorni per ottemperare, trascorso il quale sarà comunicata alla Provincia di Cuneo la mancata adesione al Consorzio obbligatorio, per i provvedimenti di competenza”.
Nella stessa seduta del 23 febbraio 2004, la detta Assemblea consortile ha adottato le seguenti deliberazioni assembleari:
• n.3, con cui - “Visto l’art.4, 3° comma, dello Statuto consortile il quale dispone che le quote di partecipazione sono aggiornate dall’Assemblea nel caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio” - è stato approvato il nuovo prospetto di ripartizione delle quote consortili, ove non figura più come consorziato il Comune di Mondovì;
• n.4, con cui si è stabilito di “CONFERMARE, con espressa volontà di convalida, la nomina del sig. Alfredo Vizio, Sindaco del Comune di Ceva, quale Presidente dell’Assemblea, così come disposto con deliberazione n.16 in data 28 luglio 2003”;
• n.5, con cui si è stabilito di “CONFERMARE, con espressa volontà di convalida, la nomina sig. Ballauri Dott. Giuseppe, quale Presidente del Consorzio, così come disposto con deliberazione n.18 in data 28 luglio 2003”;
• n.6, con cui si è stabilito di “CONFERMARE, con espressa volontà di convalida, la nomina del Consiglio di Amministrazione dell’ACEM, così come disposta con deliberazione n.19 in data 28 luglio 2003 nelle persone dei signori Canavese Andrea, Maia M.Grazia, Mao Giovanni, Ramondetti Sergio, Viotto Luigi”;
• n.7, con cui si è stabilito “DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 dello Statuto Consortile, il Piano Programma Pluriennale 2004/2006, quale risulta allegato in parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione”.
Con il ricorso n.687/2004, notificato in data 24 aprile 2004, il Comune di Mondovì ha chiesto l’annullamento, previ provvedimenti cautelari, delle anzidette deliberazioni assembleari, e, per quanto possa occorrere, delle deliberazioni dei Consigli dei comuni, in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione di legge per illegittimità derivata dalla delibera A.C: n.11 del 30.6.2003: art.31, 42 e 114 del decreto legislativo 267/2000.
Carenza di potere e incompetenza assoluta dell’organo che ha assunto la decisione di trasformazione.
Eccesso di potere per vizio grave del procedimento.
Violazione dei principi vigenti in materia di consorzi tra enti locali.
Ingiustizia grave e manifesta.
Il procedimento di trasformazione della Azienda Consortile Ecologica Monregalese nell’omonimo Consorzio, imperniato sulla diretta approvazione dello schema di convenzione e dello statuto da parte dell’Assemblea aziendale, senza alcun coinvolgimento dei consigli comunali interessati, si porrebbe in contrasto con le citate disposizioni: l’art.31 del decreto legislativo 267/2000 richiama, per la costituzione di un consorzio, le norme di cui al successivo art.114 il quale, a sua volta, statuisce che “L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale”, mentre l’art.42 dello stesso decreto legislativo, alla lettera c), riserva espressamente ai consigli comunali “la costituzione e modificazione di forme associative” e detta norma si applicherebbe anche ai consorzi; sarebbe quindi illegittima non soltanto la deliberazione assembleare n.11 in data 30 giugno 2003, impugnata con il ricorso R.G. 1268/003, ma anche la successiva deliberazione assembleare n.2 in data 23 febbraio 2004, impugnata con il ricorso R.G. 687/2004 la quale - nel convalidare un provvedimento amministrativo illegittimo - mutuerebbe da quest’ultimo, per illegittimità derivata, i medesimi vizi.
2) Violazione per errata applicazione di legge: art.6 della legge 18 marzo 1968 n.249.
Violazione per mancata applicazione di legge: artt.1423 e 1444 del codice civile.
Violazione dei principi fondamentali vigenti in materia di convalida degli atti.
Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti, difetto della causa tipica, sviamento.
a) Non potrebbe essere invocata, nel caso di specie l’unica norma che avrebbe potuto teoricamente legittimare la convalida, cioè l’art.6 della legge 249/1968, che riguarderebbe i soli provvedimenti viziati da incompetenza relativa e non, invece, agli atti colpiti dal più grave vizio d’incompetenza assoluta, insuscettibile di convalida; proprio quest’ultima, infatti, sarebbe la situazione verificatasi nel caso di specie, ove l’Assemblea dell’Azienda Ecologica Monregalese avrebbe adottato una deliberazione di esclusiva competenza dei consigli comunali interessati, cioè di organi appartenenti a plesso amministrativo diverso rispetto a quello cui appartiene la stessa Assemblea consortile.
b) la deliberazione assembleare n.11 del 30 giugno 2003, essendo stata adottata in carenza assoluta di potere, sarebbe radicalmente nulla e, quindi, non convalidabile, ostandovi gli art.1423 e 1444 del codice civile, dettati in materia di contratti ma pacificamente applicabili anche ai provvedimenti amministrativi.
c) l’anzidetta deliberazione n.11 del 30 giugno 2003, inoltre, non avrebbe potuto essere convalidata perché sottoposta a giudizio, tuttora pendente, in virtù del ricorso n.1268/2003 proposto innanzi a questa Sezione.
3) Violazione di principi generali dell’ordinamento: articoli 97 e 114 della Costituzione.
Violazione del principio del giusto procedimento, violazione degli articoli 30 e 31 del testo unico 267/2000.
Eccesso di potere per difetto dei presupposti, della motivazione, travisamento, illogicità manifesta.
Sviamento.
Quand’anche fosse ammissibile, la convalida avrebbe comunque richiesto l’approvazione di tutti i comuni consorziandi poiché la costituzione di un consorzio presuppone l’adesione di tutti i consigli comunali interessati mentre, nel caso di specie, il Comune di Mondovì e quello di Franosa Soprana non hanno approvato lo schema di convenzione e lo statuto del nuovo consorzio, per cui la convalida sarebbe, anche sotto questo aspetto, illegittima.
4) Violazione di legge: art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241.
Eccesso di potere per mancato avviso di avvio del procedimento.
Illegittimità derivata della delibera dell’assemblea consortile del 30 giugno 2003.
Non sarebbe stato comunicato ai Comuni interessati né l’avvio del procedimento poi sfociato nella deliberazione assembleare n.11 del 30 giugno 2003, impugnata con separato ricorso, né del procedimento che ha portato all’approvazione delle deliberazioni in epigrafe indicate; ne discenderebbe l’illegittimità di queste ultime, essendo stata preclusa agli interessati ogni possibilità di incidere preventivamente sulle scelte discrezionali contestate.
5) Violazione di legge: articoli 4, 10 e 11 della Legge Regione Piemonte 24/2002; articolo 21 del decreto legislativo 5 febbario 1997 n.22.
Eccesso di potere per sviamento del procedimento e sviamento sotto altro profilo.
Irrazionalità ed ingiustizia manifesta.
Le impugnate deliberazioni si porrebbero in contrasto con le richiamate disposizioni di legge, che assegnano ai comuni la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, estromettendo il Comune di Mondovì dalla gestione del servizio in forma consorziata, peraltro specificamente imposto dall’art.11 della legge Regione Piemonte 24/2002, privandolo della possibilità di garantire efficacemente l’anzidetto servizio e negandogli perfino la possibilità di una gestione integrata delle varie fasi dello stesso.
6) Violazione di legge: legge Regione Piemonte 24/2002.
Violazione della deliberazione della Giunta Regionale 19 maggio 2003 n.64-9402.
Eccesso di potere per vizio del procedimento e difetto dei presupposti, illogicità manifesta.
La natura obbligatoria del consorzio di bacino, imposta dall’anzidetta legge regionale, escluderebbe che uno dei comuni consorziati possa essere estromesso dall’ente, come invece è stato deciso a carico del comune ricorrente mediante l’impugnata deliberazione assembleare n.2 del 23 febbraio 2004.
7) Violazione di legge per illegittimità propria e derivata: articoli 31, 42 e 114 del decreto legislativo 267/2000; articoli 1423 e 1444 del codice civile; articolo 7 della legge 241/1990; art.21 del decreto legislativo 22/1997; articoli 4, 10 e 11 della Legge Regione Piemonte 24/2002.
Carenza di potere e incompetenza assoluta dell’organo che ha deliberato la determinazione delle quote e la nomina degli organi di vertice.
Violazione del principi fondamentali in materia di convalida degli atti.
Eccesso di potere per vizio grave del procedimento e sviamento.
Irrazionalità ed ingiustizia manifesta.
Tutti i profili d’illegittimità sin qui dedotti con riferimento alla deliberazione assembleare n.2 del 23 febbraio 2004 sarebbero estensibili a tutti gli altri atti impugnati ed, inoltre, le decisione assunte dall’Assemblea consortile riguardo alla determinazione delle quote di partecipazione ed alle nomine degli organi di vertice dimostrerebbero lo sviamento di potere in cui sarebbe incorso l’organo assembleare, il cui reale intento era quello di rideterminare le quote e di confermare nei ruoli direttivi la maggior parte delle persone che già ricoprivano tali incarichi nella preesistente Azienda consortile, mediante apposita modifica delle norme statutarie.
8) Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, difetto di motivazione e sviamento.
Ingiustizia manifesta.
a) Illegittima sarebbe la decisione di estromettere il Comune di Mondovì dal Consorzio senza riconoscergli alcuna corrispettivo carattere economico, commisurato al valore della quota consortile posseduta.
b) Parimenti illegittima sarebbe la deliberazione n.7 dell’Assemblea consortile, mediante la quale è stato approvato il Piano Programma Pluriennale 2004/2006, nella parte prevede l’aumento della tariffa di conferimento dei rifiuti pari al 25% per i comuni che non abbiano aderito al Consorzio e pari al 40 % per i comuni che “non conferiscono tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata (escluso il vetro) secondo le linee programmatiche del Consorzio, presso gli impianti A.C.E.M.”: entrambe queste determinazioni, infatti, oltre ad essere sprovviste di motivazione, “punirebbero” ingiustamente il Comune di Mondovì ed, inoltre, la variazione di tariffa per la gestione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, che non fa parte necessariamente dei compiti del Consorzio, penalizzerebbe ingiustamente “i Comuni che provvedono legittimamente sul punto ad organizzarsi in proprio”.
Si è costituita in giudizio l'A.C.E.M. - Azienda Consortile Ecologica Monregalese, (rectius Consorzio di bacino denominato Azienda Consortile Ecologica Monregalese), in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo la reiezione del ricorso.
In data 10 maggio 2004 si è costituito in giudizio il nuovo difensore del Comune di Mondovì, avv. Riccardo Montanaro, in sostituzione dell’avv. Maria Luisa Palmieri.
Nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2004 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito
Alla odierna udienza il ricorso in epigrafe è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DI DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei due ricorsi, in epigrafe indicati, in considerazione della loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, per essere decisi con un'unica sentenza.
Quanto al ricorso n.1268/2003: il Consorzio di bacino denominato "AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE", con la memoria in data 30 settembre 2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica a tutti i comuni che partecipano al Consorzio, mentre il ricorso è stato notificato soltanto al Comune di Vicoforte, sull'assunto che i detti comuni assumerebbero la veste di amministrazioni resistenti.
L’eccezione è priva di pregio.
Secondo la prospettazione del comune ricorrente, infatti, ciò che vizierebbe le deliberazioni impugnate sarebbe il difetto di previa pronuncia da parte dei comuni interessati alla trasformazione dell’azienda speciale in consorzio; stante la loro inerzia, pertanto, ai predetti comuni non può essere attribuita, per definizione, la qualifica di amministrazioni resistenti.
Inoltre il Consorzio resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 64-9402 in data 19 maggio 2003, che costituirebbe atto presupposto rispetto alle deliberazioni impugnate.
L’eccezione è infondata.
Nella prospettazione del comune ricorrente, infatti, l’anzidetta deliberazione non assumerebbe rilevanza nel caso di specie e, per questo, ha ritenuto coerentemente di non doverla impugnare.
1. Passando ad esaminare i motivi di ricorso, quelli di cui alla lett. A) riguardano, i primi tre, l'impugnata deliberazione dell'Assemblea dell'Azienda Consortile ecologica monregalese n. 11 in data 30 giugno 2003, e, l'ultimo, le altre impugnate deliberazioni.
A1) In primo luogo, assume il ricorrente comune di Mondovì che l'art. 273, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, nel disporre che "fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e delle altre forme associative, resta fermo il disposto dell'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.5, commi 11-ter e 11-quater, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437", manterrebbe di fatto in vigore l'art. 60 della legge 142/1990, che imponeva la trasformazione degli originari consorzi in aziende speciali,per cui, a tutt'oggi, sarebbe proprio l'azienda speciale la forma da utilizzare per la gestione collettiva dei servizi locali e non, invece il consorzio, come confermerebbe anche l'art. 35, comma 8°, della legge 448/2001, che impone la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società a partecipazione pubblica locale, qualora si verta in materia di servizi pubblici aventi rilevanza industriale.
La censura è infondata.
Come esattamente eccepisce il Consorzio resistente, infatti, l’art.273 del decreto legislativo 267/2000 ha natura transitoria ed è applicabile solo agli enti che non avevano completato, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo 267/2000, “le procedure di revisione dei consorzi”, espressione che - come meglio si esporrà - allude alla trasformazione dei consorzi preesistenti alla legge 142/1990 in aziende speciali, imposta dal richiamato art.60 della legge 142/1990; in quest’ottica, il richiamo a quest’ultima disposizione, operato dall’art.273 del decreto legislativo 267/2000, ha proprio il significato di ribadire l’obbligo di trasformazione dei vecchi consorzi in aziende speciali, né il citato art.273 potrebbe essere diversamente interpretato in quanto il decreto legislativo 267/2000 non contempla ulteriori forme di revisione.
In base a questa premessa, non può trovare applicazione la disciplina invocata dal comune ricorrente, in quanto i comuni dell’area monregalese hanno completato la procedura di revisione ben prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 267/2000, mediante la convenzione sottoscritta in data 30 marzo 1995, ove si dispone (art.1) che “Il Consorzio per il trasporto e lo smaltimento dei fiuti urbani, industriali assimilabili agli urbani e dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione nell’area d’intervento Monregalese, costituito dalla Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale n.395 in data 05.03.1985, è trasformato in Azienda Consortile denominata “Azienda Consortile Ecologica del Monregalese” siglabile in A.C.E.M., con le finalità e scopi stabiliti nello Statuto” e da ciò consegue l’irrilevanza, nel caso di specie, degli articoli 273 del decreto legislativo 267/2000, così come delle altre norme richiamate dal comune ricorrenteed in specie: l'art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 267/2000 (che, per regola, attribuisce ai consigli comunali la costituzione di forme associative consortili) in quanto -come meglio si esporrà fra breve- tale disposizione subisce una deroga espressa in materia di consorzi obbligatori ai sensi dell’art.11 della legge della regione Piemonte 24/2002; l’art.35, comma 8°, della legge 448/2001 (che prevede la trasformazione delle aziende speciali in società miste, e non in consorzi) in quanto detta disciplina, per espressa previsione contenuta nel suo primo comma, si applica “ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale”, categoria cui non può certo ascriversi l’attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
A2) Secondo il Comune ricorrente, poi, l’art.42, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 267/2000, riserverebbe ai consigli comunali la scelta di dar vita ad un nuovo consorzio, mediante previa approvazione del relativo schema convenzionale e ciò troverebbe conferma nel già richiamato art.31, comma 2, dello stesso decreto legislativo 267/2000 secondo cui, al fine di costituire i consorzi per la gestione associata di uno o più servizi pubblici, “i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'art. 30, unitamente allo statuto del consorzio”: conseguentemente l'impugnata deliberazione dell'Assemblea dell'A.C.E.M. n. 11 in data 30giugno 2003, adottata in assenza di previa pronuncia dei consigli dei comuni componenti della detta Azienda, si porrebbe in contrasto con le anzidette disposizioni.
Neppure questa tesi merita di essere condivisa.
Ed, invero, la disciplina richiamata dal Comune ricorrente soffre di un’espressa deroga proprio in materia di consorzi a costituzione obbligatoria di cui all’art.11 della legge della regione Piemonte 24/2002, la quale statuisce che: “1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. 2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R., dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di convenzione e statuto”: poiché tra i servizi citati nell’art.10, comma 1, cui fa riferimento l’art.11, comma 1, dianzi richiamato, vi sono anche quelli per l’organizzazione del servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti, deve ritenersi che il Consorzio resistente - il quale gestisce, appunto, tali servizi - rientri nella disciplina di cui all’anzidetto art.11, comma 1.
Ritiene, inoltre, il collegio che debba trovare applicazione al Consorzio resistente il comma 3, seconda parte, dell’anzidetto art.11, a mente del quale “i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. dello schema tipo di convenzione e statuto”: nel caso di specie, infatti, l’Azienda Consortile Ecologica del Monregalese deve farsi rientrare tra i consorzi di bacino già costituiti, per cui l'Assemblea della detta Azienda, legittimamente, ha affermato, nelle premesse dell'impugnata deliberazione n. 11 in data 30 giugno 2003, tra l'altro, "CONSIDERATO che, a norma dell'art. 11, 3° comma, della legge regionale n. 24/2002 i Consorzi di Bacino...; RAVVISATA la necessità di adeguarsi alle disposizioni della Legge Regionale ...".
Né può condividersi la tesi del Comune ricorrente, secondo cui l’uso della locuzione “consorzi di bacino già costituiti” impedirebbe di riferire la seconda parte del citato art.11, comma 3, all'A.C.E.M, riservandone l’applicazione ai soli enti già trasformatisi in consorzi di bacino prima dell’entrata in vigore di tale disposizione, in quanto questa impostazione trova un’inconfutabile ragione di smentita nella circostanza che - prima dell’entrata in vigore della legge della regione Piemonte 24/2002 - i consorzi di bacino non esistevano, mancando una norma che li prevedesse, per cui l’interpretazione proposta dal comune ricorrente non può essere condivisa.
Questa impostazione trova conferma nella deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte del 19 maggio 2003, n.64-9402 la quale - nell’approvare gli schemi di convenzione e di statuto che i comuni interessati devono utilizzare al fine di costituire i citati consorzi obbligatori - precisa che “i Consorzi per la gestione dei rifiuti già costituiti che non contemplano lo svolgimento dell’attività di gestione diretta dei servizi relativi ai rifiuti urbani e non sono pertanto soggetti alla trasformazione per scissione di cui all’art.35, comma 8, L. n.448/2001 e all’art.20 L.R. n.24/2002 potranno prendere a modello per gli adeguamenti che si rendono necessari gli schemi di convenzione di cui agli allegati B1 o D1 e gli schemi di statuto di cui agli allegati B2 o D3” ed, in tal modo, consente di prescindere dall’approvazione dei consigli comunali interessati ove l’istituendo consorzio di bacino derivi dalla trasformazione di enti associativi, come quello resistente, costituiti prima dell’entrata in vigore della legge Regione Piemonte 24/2002; ed, infatti, nell’impugnata deliberazione assembleare n.11 in data 30 giugno 2003 dell’Azienda Ecologica Monegalese si cita espressamente la “delibera di Giunta Regionale n.64-9402 in data 19 maggio 2003, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.22 del 29 maggio 2003, con la quale sono stati approvati lo schema di convenzione nonché dì Statuto avente per oggetto adeguamento alla disciplina della Legge Regionale 24 ottobre 2002, n.24”.
Al riguardo il comune ricorrente, nella propria memoria del 18 novembre 2004 (pag.8 e seguenti), obietta che la locuzione “consorzi di bacino già costituiti” - cui la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 64-9402 in data 19 maggio 2003 subordina la possibilità di costituire il nuovo consorzio senza previa approvazione dei consigli comunali interessati - non si attaglierebbe all’Azienda Ecologica Monregalese, che ha natura di azienda speciale e non di consorzio di bacino.
Tale rilievo non può essere condiviso e ciò per le stesse ragioni già evidenziate: prima dell’entrata in vigore della legge Regione Piemonte 24/2002 i consorzi di bacino non esistevano, mancando una norma che li prevedesse, per cui l’interpretazione proposta dal Comune ricorrente si risolve in una implicita abrogazione dell’anzidetta norma regionale e della stessa deliberazione n. 64-9402 in data 19 maggio 2003 della Giunta Regionale piemontese, che ovviamente non può essere condivisa, per cui l’anzidetta locuzione non può che essere riferita a tutte le strutture associative esistenti prima della legge regionale in questione e, tra queste, anche all’Azienda Speciale Ecologica Monregalese, costituita nel marzo 1995.
Non condivisibile è anche l’ulteriore obiezione del comune ricorrente, secondo cui potrebbe prescindersi dall’intervento dei consigli comunali interessati solo per i consorzi non aventi ad oggetto la gestione diretta dei rifiuti, laddove quello resistente avrebbe ad oggetto proprio tale attività gestionale: tale argomentazione poggia su un erroneo presupposto di fatto in quanto l’art.2 dello statuto consortile attribuisce al nuovo consorzio di bacino compiti di “organizzazione dei servizi di spezzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata, e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche” senza investirlo, quindi, della gestione diretta dei servizi inerenti i rifiuti, come vorrebbe il Comune ricorrente.
A3) Secondo il comune resistente i vizi dedotti con il motivo in esame emergerebbero “altresì sul piano dei principi sottesi all’operatività dell’istituto giuridico della trasformazione, atteso che condizione necessaria ai fini dell’efficacia e validità della trasformazione da una tipologia ad un’altra è la concorrenza di tutte le condizioni richieste in astratto per la valida costituzione della tipologia legale di nuova acquisizione”: poiché dalle norme richiamate sub A2) discenderebbe che la costituzione del nuovo consorzio debba essere preceduta dall’approvazione dei consigli comunali interessati, tale iter sarebbe ugualmente necessario ai fini della trasformazione di un’azienda speciale preesistente in consorzio.
L’infondatezza di tale tesi si ricava dalle stesse osservazioni svolte nel paragrafo A2), né si giunge a conclusioni diverse argomentando dai principi generali in materia di trasformazione, i quali subiscono una deroga espressa ad opera dell’art.11, comma 3, seconda parte, della legge Regione Piemonte 24/2002.
Per quanto sopra, i motivi, dianzi indicati, sono infondati: da tale infondatezza deriva quella della dedotta illegittimità derivata delle altre impugnate deliberazioni.
2. Con il secondo motivo il comune ricorrente deduce la violazione dell’art.11, commi 1 e 3, della legge Regione Piemonte 24/2002, in combinato disposto con l’art.31 del decreto legislativo 267/2000, ribadendo che nel caso di specie troverebbe applicazione la disciplina contenuta nella prima parte dell’anzidetto articolo 11, comma 3, il quale presuppone l’adozione dello statuto e dello schema di convenzione da parte dei singoli comuni, in quanto alla data di entrata in vigore della legge regionale l’azienda speciale A.C.E.M. non si era ancora trasformata in consorzio e quindi non le si poteva applicare la seconda parte dell’anzidetta disposizione, che presuppone un consorzio già costituito.
Il motivo è infondato.
Oltre a rinviare a quanto già si è osservato sub A2), deve ancora rilevarsi che l’art.11, comma 3, della legge Regione Piemonte 24/2002 è stato introdotto dopo l’art.60 della legge 142/1990, il quale già aveva imposto la trasformazione dei consorzi in aziende speciali, per cui - alla data di entrata in vigore dell’art.11 del decreto legislativo 267/2000 - le aziende speciali avrebbero dovuto già sostituire i consorzi preesistenti alla legge 142/1990, come infatti è avvenuto nel caso di specie; in altre parole, l’interpretazione invocata dal Comune ricorrente presuppone l’inadempimento alla disposizione di cui all’art.60 della legge 142/1990 ed, in tal modo, sovverte l’impianto logico dell’intervento riformatore piegandolo ad un metodo interpretativo certamente non condivisibile.
3. Con il terzo motivo il Comune di Mondovì deduce l’inesistenza del verbale d’assemblea del 27 luglio 2003, ove si rinviene la seguente attestazione del Segretario del Consorzio: “Alle ore 23:30 il Segretario constatato che nessun componente è presente dà atto che la seduta è deserta”: detto verbale non avrebbe contenuto veritiero in quanto il Sindaco del Comune di Mondovì, regolarmente presentatosi all’ora fissata per quella riunione (ore 23), avrebbe personalmente verificato l’assenza, oltre che dei componenti l’assemblea, dello stesso Segretario verbalizzante, come confermerebbe la relazione di servizio redatta dall’agente di Polizia Giudiziaria Antonio Fulcheri, prodotta in giudizio, nella quale si legge “Alle ore 22,30 del giorno 27 luglio 2003, con l’autovettura di servizio mi recavo con il sig. Sindaco a Vicoforte, in via Mondovì piazza 1D presso gli uffici della Comunità Montana Valli Monregalesi, dove il Sindaco era stato convocato per le ore 23.00 a partecipare alla riunione dell’assemblea, in prima convocazione dell’A.C.E.M. L’edificio aveva tutte le luci interne ed esterne spente. Parcheggiavo quindi l’autovettura fiat uno nel parcheggio retrostante, a circa due metri dalle vetrate e dall’ingresso della sala riunione…dove lo stesso Sindaco mi diceva che solitamente quello era il luogo d’incontro dei partecipanti…Dunque dalle ore 22.50 alle ore 23.15 rimanevano seduti a bordo della fiat Uno, come ho già detto, ad un paio di metri dalle vetrate---eravamo soli nessun altra persona si è presentata, il piazzale era completamente vuoto. Alle 23,17, allora, scendevamo dall’autovettura per recarci a piedi, costeggiando l’edificio…ma non c’era nessuno e il piazzale antistante l’entrata principale era comunque sempre deserto….Alle ore 23,20 suonavo ai due campanelli (con dicitura uno Uffici e l’altro Sala Riunioni) posti a lato del cancelletto di entrata…ma nessuno ha risposto... Salivamo a bordo del veicolo, aspettavamo ancora qualche minuto e poiché nessuno si presentava ad aprire i cancelli alle ore 23,35 ripartivamo per Mondovì”. Si dovrebbe parlare, pertanto, non di seduta deserta bensì inesistente ed a ciò conseguirebbe, oltre alla falsità del citato verbale, l’illegittimità delle deliberazioni da n.15 a n.20 in data 28 luglio 2003 - approvate in seconda convocazione e quindi sul presupposto che la prima convocazione fosse andata deserta - che si porrebbero in contrasto con l’art.15 dello statuto dell’Azienda speciale.
Sul punto il Comune ricorrente propone anche incidente di falso in relazione alla deliberazione n.14 in data 27 luglio 2003 dell’Assemblea dell’Azienda Consortile Ecologica Monregalese, chiedendo la fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso innanzi al Tribunale competente.
La censura è infondata.
Anche laddove i fatti si fossero svolti nel modo descritto nel ricorso, l’inesattezza (più che falsità) del verbale non sarebbe comunque incidente sulla legittimità delle successive deliberazioni, visto che è lo stesso Sindaco di Mondovì a riferire di non aver visto nessuna persona presente nel giorno ed ora fissati per la prima convocazione dell’Assemblea, per cui il verbale contestato attesta correttamente che la relativa riunione è andata deserta e costituisce, quindi, valido presupposto per una seconda convocazione dell’organo assembleare; detta forma di convocazione, infatti, presuppone esclusivamente l’assenza dei componenti lo stesso organo in prima convocazione, circostanza sulla quale non può nutrirsi alcun dubbio.
Per quanto premesso, e vista l’irrilevanza ai fini del decidere della prova richiesta, deve inoltre essere rigettata l’istanza di incidente di falso proposta dal Comune di Mondovì .
4. Con il quarto motivo, in subordine, il Comune di Mondovì solleva questione d’illegittimità costituzionale dell’art.11 della legge Regione Piemonte 24/2002 per contrasto con l’art.117, comma 4, della Costituzione in combinato disposto con l’art.31, comma 7, del decreto legislativo 267.2000: secondo il Comune ricorrente, ove l’anzidetto art.11 prevedesse il consorzio quale forma obbligatoria di gestione del servizio di trasporto e smaltimento rifiuti, si porrebbe in contrasto con l’art.117, comma 4 della Costituzione, nella parte in cui quest’ultimo attribuisce alle regioni potestà legislativa solo nelle materie non espressamente riservate alla legge statale, in quanto l’art.31, comma 7 del decreto legislativo 267.2000 - nel prevedere che “In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali” - riserverebbe la scelta di imporre la forma consortile proprio alla legge statale.
La questione è manifestamente infondata.
Basti rilevare, al riguardo che l’art.117, comma 4, della Costituzione - vietando alla fonte regionale ogni intervento nelle materie espressamente riservate al legislatore statale - si riferisce alle materie individuate dalla stessa Costituzione, in specie nell’art.117, comma 2, e non certo a materie ulteriori, individuate dal legislatore statale: se così non fosse, infatti, la norma costituzionale perderebbe ogni forza precettiva autonoma, il che la porrebbe in contrasto con la ragion d’essere del riparto di competenze tra i vari livelli di governo che, per essere efficace efficace, deve essere svolto proprio a livello costituzionale.
5. Con il quinto motivo, il Comune ricorrente deduce, in via ulteriormente gradata, la violazione dell’art.13, comma 3, dello statuto della preesistente Azienda Speciale Ecologica Monregalese e del procedimento di formazione delle deliberazioni degli organi collegiali, assumendo che l’impugnata deliberazione 30 giugno 2003 n.11 - approvata da 41 dei 59 Comuni componenti l’Assemblea, che rappresentavano solo 114 delle 201 quote totali e, quindi, una percentuale inferiore ai 2/3 delle stesse - difetterebbe del quorum richiesto dall’anzidetta norma statutaria, pari a“due terzi dei voti favorevoli calcolati in relazione alle quote di partecipazione dei componenti l’Assemblea e metà più uno dei rappresentanti degli Enti consorziati”,.
Il motivo è infondato.
Come già si è osservato, con la deliberazione impugnata è stato costituito un “consorzio obbligatorio” ai sensi degli articoli 10 ed 11 della legge Regione Piemonte 24/2002, per cui l’art.13 del previgente statuto aziendale, che regolava le modifiche statutarie, non può ritenersi applicabile nella specifica evenienza, che trova invece la propria disciplina nell’art.16 della deliberazione n. 64-9402 in data 19 maggio 2003 della Giunta Regionale del Piemonte, con cui è stato approvato lo schema di convenzione e statuto dei costituendi consorzi, secondo cui l’adeguamento degli enti preesistenti alle nuove forme consortili richiede il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione all’intero ente, quorum che - nel caso di specie - è stato rispettato.
Per quanto premesso, il ricorso n.1268/2003 è infondato e deve, quindi, essere respinto.
Quanto al ricorso R.G. n.687/2004,
1. con il primo motivo, il comune ricorrente deduce la violazione degli articoli 31, 42 e 114 del decreto legislativo 267/2000, in virtù dei quali la costituzione di un consorzio tra comuni dovrebbe necessariamente essere preceduta dall’approvazione dei consigli comunali interessati mentre, nel caso di specie, il consorzio è stato costituito direttamente dell’Assemblea dell’Azienda Speciale Ecologica Monregalese con deliberazione assembleare in data 30 giugno 2003, oggetto del ricorso 1268/2003, la cui illegittimità si trasmetterebbe, in via derivata, anche alle successive deliberazioni di convalida emanate prima dai consigli comunali interessati prima e poi dall’Assemblea del Consorzio resistente.
La censura è infondata.
Come già si è osservato con riferimento al ricorso 1268/2003, infatti, l’art.11, comma 3, seconda parte, della legge Regione Piemonte 24/2002 ha introdotto una deroga espressa all’ordinaria procedura di costituzione dei consorzi intercomunali e da ciò consegue la piena legittimità della deliberazione assembleare del 30 giugno 2003, con cui il Consorzio resistente è stato costituito, e l’infondatezza del vizio di illegittimità derivata dedotto nei confronti delle successive deliberazioni di convalida.
2. Con il secondo, articolato, motivo, il comune di Mondovì deduce l’incompetenza assoluta dell’organo che ha adottato le deliberazioni impugnate, per cui le relative convalide sarebbero state assunte in violazione dell’art.6 della legge 249/1968, che consentirebbe di ratificare i soli provvedimenti viziati da incompetenza relativa e non, invece, quelli colpiti da incompetenza assoluta; ed, inoltre, la convalida sarebbe comunque illegittima perchè relativa ad atto radicalmente nullo per carenza di potere, nonché assunto in pendenza di giudizio dello stesso atto che ha inteso convalidare.
La censura è infondata.
Basti rilevare, al riguardo, che - come già si è osservato con riferimento al primo motivo di ricorso - la deliberazione assembleare n.2 in data 30 giugno 2003 è stata assunta nel pieno rispetto della disposizione contenuta nell’art.11, comma 3, seconda parte, della legge regionale n.24/2002 per cui le impugnate deliberazioni di convalida riguardavano un provvedimento legittimo e sono, quindi, a loro volta esenti da vizi.
3. Con il terzo motivo il Comune di Mondovì assume che, quand’anche fosse stata possibile, la convalida avrebbe comunque richiesto l’approvazione di tutti i comuni consorziandi in quanto la costituzione di un consorzio presupporrebbe l’adesione di tutti i consigli comunali interessati mentre, nel caso di specie, il Comune di Mondovì e quello di Frabosa Soprana non avevano approvato lo schema di convenzione e lo statuto del nuovo consorzio.
La censura è infondata.
Anche in questo caso è sufficiente richiamare quanto osservato circa la piena legittimità della deliberazione assemblare n.2 in data 30 giugno 2003 e la conseguente insussistenza dei vizi dedotti con riferimento alle deliberazioni mediante le quali la stessa è convalidata.
4. Con il quarto motivo, il Comune ricorrente deduce la violazione dell’art.7 della legge 7 agosto 1990 n.241, in quanto non sarebbe stato comunicato ai comuni interessati né l’avvio del procedimento poi sfociato nella deliberazione assembleare n.11 del 30 giugno 2003 né quello dei procedimenti inerenti la successiva convalida.
Il motivo è infondato.
La deliberazione assembleare n.2 in data 30 giugno 2003 è stata assunta previa notificazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea in senso alla quale la stessa deliberazione è stata impugnata e le singole deliberazioni di convalida adottate dai comuni appartenenti al Consorzio resistente sono state addirittura sollecitate dallo stesso con lettera del 20 ottobre 2003, indirizzata a tutti i comuni interessati i quali, pertanto, sono stati tempestivamente preavvertiti circa l’imminente adozione delle deliberazioni impugnate, ragion per cui l’avviso di inizio del relativo procedimento non avrebbe potuto svolgere alcuna concreta funzione.
5. e 6. Con il quinto ed il sesto motivo, di contenuto analogo, il comune ricorrente deduce la violazione degli articoli 4, 10 e 11 della Legge Regione Piemonte 24/2002 e dell’articolo 21 del decreto legislativo 22/1997, nonché l’eccesso di potere, assumendo di essere stato illegittimamente estromesso dal consorzio resistente, che avrebbe natura obbligatoria ai sensi dell’art.11 della legge Regione Piemonte 24/2002, ed in tal modo privato della possibilità di gestire l’anzidetto servizio nel modo più conveniente, in violazione delle anzidette disposizioni.
La censura merita accoglimento.
È opportuno richiamare il testo dell’art.11, comma 3, della legge Regione Piemonte 24/2002, che recita: “1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. 2. Lo schema di convenzione per il consorziamento obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”: i consorzi di bacino sono quindi obbligatori e non è concepibile che uno o più comuni appartenenti all’ambito non vi prendano parte, tanto è vero che lo stesso art.11, al comma 13, statuisce che “Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f)”.
Secondo l’anzidetta disposizione, quindi, la costituzione del consorzio è obbligatoria, così come la partecipazione allo stesso da parte di tutti i comuni appartenenti al bacino ed, inoltre, ai sensi del comma 3, seconda parte, dell’anzidetto art.11 la costituzione del consorzio di bacino non richiedeva, nel caso di specie, la previa approvazione dei consigli comunali interessati; da ciò consegue che il consorzio di bacino si costituisce pur in presenza del dissenso di uno o più comuni dell’ambito (purchè, ovviamente, la relativa deliberazione sia stata assunta dalla maggioranza richiesta dalle norme statutarie, come avvenuto nel caso di specie) e che allo stesso consorzio partecipano, in via automatica e di diritto, tutti i comuni del bacino, non disponendo gli organi consortili di alcun potere di estromissione.
Nel caso di specie, invece, l’Assemblea del Consorzio resistente, con deliberazione n.2 in data 23 febbraio 2004, ha stabilito di “DARE ATTO, pertanto, che alla data odierna partecipano al Consorzio i seguenti Comuni che hanno approvato lo Statuto e la Convenzione nel testo già deliberato dall’Assemblea Consortile con atto n.11 del 30 giugno 2003”, approvando un elenco di comuni consorziati tra i quali non figura il Comune di Mondovì, nonché di “ASSEGNARE ai Comuni che alla data odierna, pur appartenenti territorialmente al Bacino n.9, non hanno mai deliberato o sottoscritto l’adesione al Consorzio “Azienda Consortile Ecologica del Monregalese”, un termine di 30 giorno per ottemperare, trascorso il quale sarà comunicata alla Provincia di Cuneo la mancata adesione al Consorzio obbligatorio per i provvedimenti di competenza” ed, inoltre, ha adottato le successive deliberazioni da n.3 a n.7 in data 23 febbraio 2004 senza assicurare la partecipazione del Comune ricorrente, ormai considerato estromesso dal Consorzio, come si ricava anche dalla nuova tabella di ripartizione delle quote consortili, approvata con la deliberazione n.3 in data 23 febbraio 2004, ove non figura il Comune di Mondovì: in tal modo l’Assemblea consortile ha illegittimamente estromesso dal consorzio il Comune ricorrente, in evidente violazione delle richiamate disposizioni che impongono la partecipazione forzosa di tutti i comuni del bacino, anche contro la volontà degli stessi.
Ne discende l’illegittimità della deliberazione assembleare n.2 in data 23 febbraio 2004, nonché delle ulteriori deliberazioni in pari data - da n.3 a n.7 - che devono essere, quindi, annullate.
7. Con il settimo motivo, il comune ricorrente ha inteso estendere tutte le censure rivolte nei confronti della deliberazione assembleare n.2 in data 23 febbraio 2004 a tutte le altre deliberazioni impugnate.
Il motivo è solo parzialmente fondato, con specifico riferimento all’illegittima estromissione del comune di Mondovì dal Consorzio, per quanto già si è osservato con riferimento alla precedente censura; deve quindi rilevarsi che l’anzidetto vizio si estende alle sole deliberazioni assembleari da n.3 a n. 7 del 23 febbraio 2004, giacchè assunte senza la necessaria partecipazione del comune ricorrente, e non anche alle deliberazioni di convalida effettuate dai singoli consigli comunali interessati, che ovviamente non presupponevano la partecipazione del comune ricorrente.
8. Con l’ottavo motivo, infine, il comune di Mondovì deduce l’illegittimità della propria estromissione dal Consorzio in assenza di un corrispettivo di carattere economico, relativo al valore della quota posseduta, nonché l’illegittimità della deliberazione assembleare n.7 in data 23 febbraio 2004, nella parte in cui si è ivi stabilito un aumento della tariffa di conferimento dei rifiuti pari al 25% per i comuni che non abbiano aderito al Consorzio e pari al 40 % per i comuni che “non conferiscono tutti i materiali provenienti dalla raccolta differenziata (escluso il vetro) secondo le linee programmatiche del Consorzio, presso gli impianti A.C.E.M.”.
La censura è fondata e ciò conferma l’illegittimità delle deliberazioni assembleari da n.2 a n.7 del 23 febbraio 2004.
Da un lato, infatti, l’estromissione di un consorziato - ove fosse possibile e così non è nel caso di specie - dovrebbe comunque accompagnarsi alla liquidazione della quota di sua spettanza, che ha un preciso valore economico e, dall’altro, non può statuirsi un aumento della tariffa a carico dei comuni che non hanno aderito al consorzio in quanto, come già si è rilevato, la partecipazione allo stesso è obbligatoria per cui non può essere giustificato l’aggravamento delle condizioni di svolgimento del servizio alla illegittima estromissione di un comune appartenente al bacino.
Per quanto precede il ricorso n. 687/2004 è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto in parte.
Sussistono validi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione- riuniti i due ricorsi, in epigrafe indicati: a) rigetta il ricorso R.G. n.1268/2003; b) accoglie in parte il ricorso n.687/2004 e, per l’effetto, annulla le deliberazioni dell’assemblea del Consorzio di Bacino Azienda Consortile Ecologica del Monregalese nn. 2, 3, (nella parte in cui si prevede l’estromissione dal Consorzio del Comune ricorrente), 4, 5, 6, 7 del 23 febbraio 2004.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell’1 dicembre 2004, con l'intervento dei sigg. magistrati:

Giuseppe CALVO Presidente
Paolo LOTTI Referendario
Antonio PLAISANT Referendario - estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Calvo f.to Plaisant

Il Direttore di Segreteria
f.to Ruggiero

Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 22 marzo 2005

Il Direttore della Sezione
f.to Ruggiero

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