REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia–Lecce


Composto dai Signori Magistrati:
Aldo RAVALLI Presidente
Enrico D’ARPE Consigliere
Giovanni PALATIELLO Referendario, relatore
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n°1933/2003 presentato da:
Associazione “Mare Blu”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Distante ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso il suo studio, alla Via Garibaldi n. 43;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, non costituita in giudizio;
il Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nonché nei confronti di
Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Pellegrino e Valeria Pellegrino ed elettivamente domiciliata in Lecce, presso il loro studio, alla Via Augusto Imperatore n. 16;
quanto al ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del decreto n. 132/03 datato 25 luglio 2003, comunicato con racc. a.r. ricevuta il 9 agosto successivo, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Direzione Generale delle Infrastrutture per la navigazione marittima ed interna- ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 cod. nav. la revoca della concessione demaniale marittima n. 66/01 (rep. 84), di complessivi mq 909,60 ( di cui 900 di specchio acqueo), rilasciata allo scopo di mantenere un pontile galleggiante per ormeggio unità da diporto con scdenza 31 dicembre 2004;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per la condanna
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al risarcimento dei danni;
quanto ai motivi aggiunti notificati in data 11/10/2003 ad istanza del ricorrente:
per l’annullamento
di tutti i provvedimenti e verbali delle conferenze tenutesi ex artt. 5 e 6 D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo relativi all’istanza di concessione demaniale a suo tempo presentata dal Comune di Castrignano del Capo e poi volturata alla Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., nonché degli atti e dei provvedimenti ad essi collegati e/o consequenziali e quindi, in particolare, : a) il verbale della riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22.11.2001, nonché, ove occorra, della riunione del 19.3.2002; b) i verbali della conferenza di servizi ex art. 6 D.P.R. n. 509/97 nelle tornate del 18.4.2001, 17.5.2001 e 28.5.2001; c) il verbale della conferenza di servizi ex art. 5 D.P.R. n. 509/97 in data 31.5.1999;
quanto ai motivi aggiunti notificati in data 15.11.2003 ad istanza del ricorrente:
per l’annullamento
del decreto n. 132/03 datato 25 luglio 2003 sotto ulteriori profili;
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione della Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a., con i relativi allegati.
Visti i motivi aggiunti notificati ad istanza del ricorrente, con i relativi allegati.
Visti gli atti tutti di causa.
Udito nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003 il relatore Ref. GIOVANNI PALATIELLO ed uditi, altresì, gli Avvocati Alessandro Distante per il ricorrente e Valeria Pellegrino per la Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Fatto
Nel ricorso si espone che:
 L’Associazione “Mare Blu” è un’associazione sportiva, senza fini di lucro, affiliata alla FIPSAS-CONI (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquea);
 Detta associazione in data 20.7.2001 ha ottenuto (dopo la precedente licenza n. 42/97) la concessione demaniale n. 66/01 (Rep. 84) per l’occupazione di uno specchio acqueo della superficie di 909,6 mq in località Porto di S. M. di Leuca allo scopo di mantenere un pontile galleggiante di 30 mt. per ormeggio di unità da diporto ed una passerella di collegamento tra pontile e terraferma;
 il Comune di Castrignano del Capo, con istanza in data 12.11.1997, successivamente integrata in data 24.2.1998, ha chiesto alla Capitaneria di Porto di Gallipoli il rilascio di una concessione cinquantennale di un’area demaniale marittima compresa nell’ambito del Porto di Leuca allo scopo di realizzare lavori di completamento e gestione del porto medesimo;
 con Decreto n. 132/03 datato 25.7.2003 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revoca della concessione intestata alla ricorrente, al pari di altre concessioni, perché ritenuta incompatibile con il nuovo atto di concessione cinquantennale da rilasciare alla Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. (società mista costituita tra il Comune di Castrignano del Capo e la IGECO s.r.l.) alla quale il predetto Comune, nelle more, aveva trasferito l’istanza originaria del 1997.
Ritenendo tale atto di revoca illegittimo, la ricorrente lo impugna per i seguenti motivi:
A. Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 cod. nav.. Eccesso di potere sotto concorrenti profili: difetto di motivazione; contraddittorietà interna ed illogicità dell’azione amministrativa.
Deduce la ricorrente che il Comune di Castrignano del Capo e la Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. non hanno mai chiesto di gestire in via esclusiva l’intero porto di S.M. di Leuca e che, anzi, il progetto esaminato dalla conferenza di servizi, così come poi dalla stessa approvato, non implicava affatto la necessità di un totale sgombero del bacino interessato.
Osserva, in particolare, la ricorrente che il mantenimento del suo titolo concessorio è senz’altro compatibile con le previsioni progettuali, atteso che lo specchio acqueo detenuto in concessione e lo stesso pontile in esso realizzato non interferiscono con le nuove opere programmate.
Peraltro –aggiunge la ricorrente- il Comune di Castrignano del Capo, socio di parte pubblica della società mista, avrebbe in più occasioni riconosciuto espressamente l’interesse pubblico alla salvaguardia delle iniziative imprenditoriali già in essere; ne consegue, ad avviso della ricorrente, che non risponde al pubblico interesse l’indiscriminata revoca delle concessioni già rilasciate ad altri soggetti privati nell’ambito del porto di Leuca.
B) Eccesso di potere sotto ulteriore profilo: erronea presupposizione in fatto.
Rileva la ricorrente che quanto affermato nel decreto impugnato ( e cioè che le sue osservazioni sarebbero superate dalla Conferenza di Servizi) non corrisponde al vero, giacché i rilievi da lei formulati in seno alla riunione del 18.5.2001 ed in altre occasioni non sono stati mai compiutamente esaminati.
Con motivi aggiunti notificati l’11.10.2003 l’Associazione “Mare Blu” ha impugnato altresì tutti i provvedimenti e verbali delle conferenze tenutesi ex artt. 5 e 6 D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 ai fini dell’approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo relativi all’istanza di concessione demaniale presentata dal Comune di Castrignano del Capo deducendo, in particolare, : a) l’incompetenza, ai sensi dell’art. 43 cod. nav., del Ministero ad adottare il provvedimento di revoca, spettando invece la relativa attribuzione alla Capitaneria di Porto di Gallipoli che a suo tempo rilasciò la concessione revocata; b) che la conferenza di servizi si è espressa sul progetto preliminare malgrado il parere contrario del Ministero dei Trasporti e della Navigazione; c) che le aree già oggetto di concessione in suo favore erano assolutamente estranee rispetto al contenuto dell’istanza presentata dalla Porto Turistico e sottoposta poi all’approvazione della conferenza di servizi; di talché, in definitiva, il provvedimento di revoca impugnato sarebbe stato adottato sulla base di una domanda del tutto diversa (in senso ampliativo) rispetto a quanto richiesto ab origine dall’aspirante concessionario.
Con ulteriori motivi aggiunti notificati in data 15.11.2003, l’Associazione “Mare Blu” ha dedotto inoltre che, stante la mancanza di un apposito atto deliberativo della Giunta o del Consiglio Comunale, il Sindaco di Castrignano del Capo non era legittimato ad inoltrare l’originaria domanda di concessione cinquantennale e che, in ogni caso, l’impugnato provvedimento di revoca sarebbe viziato da incompetenza, atteso che, in forza dell’art. 105, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 112 del 1998, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le funzioni amministrative relative ai porti turistici, quale è il porto di S.M. di Leuca, sarebbero state trasferite alle Regioni.
Si è costituita la sola Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. contestando diffusamente le avverse censure e concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La società intimata deduce in particolare che:
a. anche avendo riguardo alla originaria istanza concessoria del Comune sussisteva una situazione di incompatibilità tra tale nuova domanda e la licenza in titolarità dell’Associazione ricorrente, atteso che il pontile da questa detenuto risulta interposto tra lo specchio acqueo già in titolarità della Porto Turistico ed un nuovo specchio acqueo, di cui già il Comune chiedeva l’assenso concessorio in vista di attrezzarlo, dopo i lavori di dragaggio, con ulteriori pontili galleggianti, anch’essi destinati all’ormeggio di unità da diporto;
b. in ogni caso, lo specchio acqueo in uso alla ricorrente rientra totalmente nell’area della concessione cinquantennale in corso di assenso, quale definita a seguito delle intese raggiunte presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri e consacrate nel verbale del 22 novembre 2001 richiamato nella motivazione del D.M. n. 132/03;
c. il motivo inteso a contestare la competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad adottare il provvedimento di revoca in questione sarebbe innanzitutto inammissibile in quanto la stessa Regione Puglia, con nota del 18.12.2002, avrebbe riconosciuto la competenza statale, e comunque infondato atteso che lo stesso Consiglio di Stato, con il parere n. 767 del 2002, ha ritenuto escluse dal conferimento alle Regioni, operativo dall’1.1.2001, le funzioni relative alle opere pubbliche anche nei porti di rilievo regionale ed interregionale, previste dalla lett. e) del comma 2° dell’art. 105 del D.Lvo n. 112/1998.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato ampie memorie con le quali illustrano più compiutamente le difese già svolte.
All'udienza del 17 dicembre 2003 la causa, dopo ampia discussione, è stata riservata ai fini della decisione.
Diritto
1) Il Tribunale deve innanzitutto esaminare la censura di illegittimità del provvedimento di revoca de quo sotto il profilo dell’incompetenza del Ministero intimato ad adottarlo, stante l’evidente priorità logica di essa rispetto agli altri motivi dedotti.
Nel decreto n. 132/03 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si afferma che il porto di Leuca risulterebbe classificato, ai sensi del R.D. 2 aprile 1885, n. 3095 e del R.D. 2 agosto 1935, n. 1567, nella I^ categoria, come “porto rifugio”, e nella II^ categoria, 4^ classe, per la parte destinata ad attività commerciale (pesca).
Ad avviso del Ministero intimato, dal momento che non è ancora intervenuta la riclassificazione prevista dall’art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, il porto di Leuca dovrebbe ritenersi ancora rientrante nella competenza statale ai sensi del combinato disposto dell’art. 105 D.Lgs n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 21.12.1995.
Tali assunti non sono condivisibili.
Ed invero, l’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lvo n. 112/1998, nel testo modificato dall’art. 9 della L. n. 88 del 2001, prevede che siano conferite alle Regioni le funzioni relative: “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nella aree di preminente interesse nazionale, individuate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21.12.1995, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12.06.1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002.”.
La disposizione relativa al conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di gestione dei beni demaniali marittimi nei “porti di rilevanza economica regionale ed interregionale” a decorrere dlal’1.1.2002 riproduce la formulazione dell’art. 4, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di classificazione di porti, il quale, alla lett. d), prevede, tra gli altri, i porti di categoria II^, classe III^, individuabili, appunto, come porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.
Il relativo decreto di classificazione dei porti, previsto dal suddetto art. 4, ai commi 4 e 5, non è ancora intervenuto.
Tuttavia, tale circostanza - come ritenuto anche dal Consiglio di Stato, con il condivisibile parere n. 767 reso dalla Sezione II^ in data 15 maggio 2002 – non costituisce ostacolo al conferimento delle funzioni in argomento alle Regioni.
Ed invero, il legislatore del 2001 - nel modificare il testo dell’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lgs n. 112 del 1998 prevedendo che il conferimento non operasse per determinate tipologie di porti (id est quelli finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale di cui al D.P.C.M. 21.12.1995), e che, al contrario, per quanto concerne i porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, il conferimento stesso avesse decorrenza dal 1° gennaio 2002 - ha inteso evidentemente tracciare una netta linea di demarcazione tra competenze regionali e statali in materia, ritenendo che i tempi fossero ormai maturi per attuare il conferimento delle funzioni in argomento con riguardo ai porti di rilevanza economica regionale ed interregionale; e ciò a decorrere inderogabilmente dal 1° gennaio 2002, senza necessità alcuna di ulteriori classificazioni o catalogazioni alla stregua dell’art. 4, commi 4 e 5, della L. n. 84 del 1994.
Ad escludere la competenza della Regione nel caso in esame non può certamente valere la vecchia classificazione del porto di Leuca operata dal R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 e richiamata dal decreto impugnato, atteso che essa è stata senz’altro superata dalla legge n. 84 del 1994, la quale, all’art. 27 prevede che “sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto 2 aprile 1885 n. 3095 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con Regio Decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge”.
Del pari inidoneo a far rientrare nella competenza statale il porto di Leuca è il D.P.C.M. 21.12.1995.
Ed invero, l’art. 105, comma 2, lett. l) D.Lgs n. 112 del 1998, nel delineare gli ambiti sottratti al conferimento alle Regioni, non ha richiamato indistintamente tutte le aree riportate nell’elencazione contenuta nel D.P.C.M. 21.12.1995, ma esclusivamente quelle ivi individuate come di preminente interesse nazionale.
Ciò posto, si deve osservare che il Comune di Castrignano del Capo (ed il porto di S.M. di Leuca) non è qualificato dal predetto D.P.C.M. come “area di preminente interesse nazionale”, ma soltanto come area “per esigenze della navigazione marittima (porto interessato da lavori di ampliamento)”; il che lascia impregiudicata la questione della natura (ai fini che qui interessano) del porto di Leuca che deve essere, dunque, individuata esclusivamente in funzione delle attuali caratteristiche del porto stesso.
A tale riguardo, tenuto conto delle allegazioni delle parti sul punto, può ritenersi pacifico in causa che il porto di S.M. di Leuca non è un porto finalizzato alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, né un porto di rilevanza economica nazionale, internazionale e nazionale; né esso –come sopra rilevato – è un’area di preminente interesse nazionale: trattasi, piuttosto, di un porto turistico di rilevanza regionale, rispetto al quale, dunque, le funzioni amministrative in materia di rilascio (e quindi anche di revoca) delle concessioni del demanio marittimo, a decorrere dall’1.1.2002, sono state conferite alla Regione Puglia ex l’art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lvo n. 112/1998, nel testo modificato dall’art. 9 della L. n. 88 del 2001.
Peraltro, come osservato dal Consiglio di Stato con il parere n. 767 del 2002, i porti turistici rientrano certamente nella materia “Turismo ed industria alberghiera”, già devoluta alle Regioni sin dall’originaria formulazione dell’art. 117 Cost.; ed inoltre, già in base all’art. 56 D.P.R. 616/1977, le funzioni relative a tale materia trasferita alle Regioni concernevano “tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti le organizzazioni e lo sviluppo del turismo regionale”, ivi comprese, tra l’altro, le opere complementari all’attività turistica ( art. 56, comma 2, lett. a) cit.), tra le quali vanno annoverati, appunto, anche i porti turistici, secondo la definizione normativa offertane dall’art. 2 D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, attuativo della delega di cui all’art. 20, comma 8, L. 15 marzo 1997, n. 59.
1.1) Le deduzioni svolte dalla società controinteressata al fine di replicare alla censura di incompetenza dedotta dal ricorrente non sono condivisibili.
Ed invero, la titolarità delle funzioni amministrative attinenti al rilascio di concessioni del demanio marittimo, in ossequio al principio di legalità che deve informare l’azione della P.A., va individuata esclusivamente in base alla legge e deve quindi ritenersi sottratta alla disponibilità degli Enti che si contendano tali funzioni.
Ne consegue che la nota in data 18.12.2002 con la quale la Regione Puglia avrebbe riconosciuto la competenza dello Stato in subiecta materia è del tutto irrilevante ai fini del decidere.
In secondo luogo, il decreto gravato consiste in un atto di revoca di concessioni di spazio acqueo all’interno del porto di Santa Maria di Leuca; e dunque, esso è sicuramente riconducibile alla funzione di gestione del demanio marittimo di cui all’art. 105, comma 2, lett. l) D.Lvo cit., ormai conferita alle Regioni nei porti di rilevanza regionale, e non alle funzioni relative alle opere pubbliche di cui alla lett. e) del comma 2° dell’art. 105 del D.Lvo n. 112/1998.
1.2) In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la Regione Puglia e non il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era competente a disporre la revoca della concessione demaniale marittima (intestata all’Associazione “Mare Blu”) insistente nel porto di Leuca; onde l’illegittimità del decreto ministeriale gravato, siccome viziato da incompetenza.
2) Peraltro, al di là della rilevata incompetenza dello Stato nella materia de qua, le dedotte censure di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa, del difetto di motivazione e dell’errata presupposizione di fatto e di diritto, sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito esposti.
2.1) Ed invero, operando il raffronto tra la planimetria che rappresenta la situazione concessoria in atto nel porto di Leuca e la planimetria allegata all’originaria domanda di concessione cinquantennale presentata dal Comune di Castrignano del Capo nel 1997 (cfr., rispettivamente, doc. n 6 dell’elenco in data 26.11.2003 e doc. n. 6 dell’elenco in data 21.10.2003, entrambi della società resistente), si evince che lo specchio acqueo in uso all’Associazione mare blu non è affatto incluso negli ambiti dell’istanza concessoria del Comune medesimo del 1997; esso, al contrario, è solo interposto tra le aree contraddistinte dalle lett. B e D della domanda concessoria originaria, e dunque non interferisce in alcun modo con le opere programmate a suo tempo dall’amministrazione comunale.
2.2.) A ciò si aggiunga che l’impugnato decreto n. 132/03 richiama espressamente, quale presupposti della disposta revoca, gli atti della conferenza di servizi indetta dal Comune di Castrignano del Capo con nota n. 10344 dell’11.12.2000 in base all’art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 509 del 1997 ai fini dell’esame e dell’approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento del porto di Leuca.
Tale conferenza di servizi si è articolata nelle riunioni del 18.4.2001, 17.5.2001 e 28.5.2001.
Come si evince dalla lettura dei relativi verbali (v. doc. n. 7 dell’elenco depositato in data 15.10.2003 nell’interesse del ricorrente), nelle sedute del 17.5.2001 e del 28.5.2001, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo espresse parere favorevole sul progetto, prospettando, tuttavia, la necessità di limitare la richiesta concessione cinquantennale alle aree demaniali non assentite in concessione a terzi.
La volontà del Comune di non incidere sulla posizione degli altri concessionari operanti nel porto di Leuca veniva ribadita ed ulteriormente esplicitata con la deliberazione di Giunta n. 47 del 17.4.2002, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 7.5.2002 (a sua volta confermata con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 13.3.2003 e, da ultimo, con delibera di Giunta n. 133 del 3.10.2003).
In particolare, in quest’ultima delibera, l’amministrazione comunale dava atto che “risponde all’interesse della comunità locale preservare le realtà imprenditoriali” esistenti nel porto di Leuca; che, conseguentemente, “la richiesta di concessione demaniale cinquantennale, per come formulata con istanza del 12.11.1997, riguarda un progetto di porto turistico non più rispondente in modo adeguato agli interessi collettivi della comunità locale e non più realizzabile nel suo assetto complessivo”; e riconosceva la compatibilità della permanenza delle concessioni rilasciate a terzi privati con le finalità del progetto di ammodernamento e completamento proposto dal Comune e con la gestione pubblica del porto turistico.
Tali determinazioni del Comune di Castrignano sono state ignorate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale, in sede di adozione dell’ impugnato provvedimento di revoca, si è limitato ad osservare che le licenze rilasciate a terzi “risultano incompatibili con il nuovo atto di concessione da rilasciare in quanto la organizzazione e gestione globale del porto anche attraverso il coinvolgimento della locale amministrazione comunale (sia pure nella forma mediata della società mista) assolvono ad un interesse pubblico prevalente rispetto a quello assicurato dalla presenza di una pluralità di concessionari”.
Dunque, il Ministero ha proceduto alla revoca della concessione intestata all’Associazione “Mare Blu” sulla base di una unilaterale (e come tale erronea) rappresentazione dell’interesse pubblico da perseguire, senza tenere conto dei rilievi del Comune di Castrignano del Capo, regista della conferenza di servizi indetta ex art. 6, comma 2, lett. a) D.P.R. 509 del 1997 ed ente esponenziale degli interessi della collettività incisa dal progetto di ampliamento del porto di Leuca; rilievi che, invece, evidenziavano come, nella fattispecie, diversamente da quanto opinato dal Ministero, non fosse ravvisabile alcun precipuo interesse pubblico alla revoca indiscriminata delle concessioni già assentire nel porto di Leuca a soggetti privati; e come, al contrario, si ritenesse in sede locale la compatibilità della permanenza delle concessioni rilasciate a terzi privati con il progetto di ammodernamento e gestione pubblica del porto turistico di Leuca proposto dal Comune di Castrignano del Capo.
2.3) A superare le considerazioni sopra svolte non valgono le difese della Porto Turistico s.p.a., la quale rileva, in particolare, che:
a. le delibere comunali nn. 47 e 33 del 2002 non configurerebbero atti abdicativi rispetto alla domanda di concessione originaria, atteso che, almeno dall’anno 2000, titolare dell’interesse pretensivo all’ottenimento della concessione non è più l’amministrazione comunale ma la Porto Turistico s.p.a.;
b. lo specchio acqueo in uso alla ricorrente rientra totalmente nell’area della concessione cinquantennale in corso di assenso, “quale definita a seguito delle intese raggiunte presso al Presidenza del Consiglio dei Ministri e consacrate nel verbale 22 novembre 2001 richiamato nella motivazione del D.M. n. 132/03 (…)”;
2.3.1) Ed invero, quanto all’assunto sub a), a parte il rilievo che il Comune di Castrignano del Capo è socio pubblico (sia pure di minoranza) della Porto Turistico Matian di Leuca s.p.a., si osserva che il predetto Comune è comunque ente esponenziale degli interessi della collettività incisa dal progetto di ampliamento del porto di Leuca; ne consegue che l’amministrazione procedente, in sede di ricognizione e conseguente valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda, era comunque obbligata a tenere conto dei rilievi dell’amministrazione comunale circa l’insussistenza di un interesse pubblico attuale ad una revoca indiscriminata delle concessioni già rilasciate nel porto di Leuca ad altri soggetti; e ciò, evidentemente, a prescindere da ogni questione concernente l’attuale titolarità formale dell’istanza presentata nel 1997.
2.3.2) Con riguardo all’assunto sub b) si osserva invece quanto segue.
Come risulta dall’esame della nota 18.1.2002 n. 1527 della Capitaneria di Porto e della nota in data 25.1.2002 della Porto Turistico s.p.a. ( v. docc. 5 e 6 dell’elenco del 21.10.2003 della controinteressata), il Ministero intimato ha pedissequamente recepito una planimetria (cfr. doc. 6 in allegato al controricorso) predisposta dalla stessa Porto Turistico s.p.a. in affermata esecuzione del verbale di intesa sottoscritto in data 21.11.2001 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. doc. 4 in allegato al controricorso), con la quale la perimetrazione dell’area da assentire in concessione cinquantennale è stata estesa a praticamente tutto il porto di Leuca.
Orbene, tale planimetria non poteva essere assunta dal Ministero a punto di riferimento per la redazione del provvedimento di revoca atteso che essa, nella misura in cui abbraccia tutto il bacino del porto di Leuca, da una parte si pone in netto contrasto rispetto ai risultati registrati in sede di conferenza di servizi, all’esito della quale, appunto, il Comune di Castrignano del Capo aveva dato atto della necessità di salvaguardare le iniziative imprenditoriali preesistenti; e, dall’altra, non trova giustificazione nel verbale di intesa su richiamato.
A tale proposito, si osserva che sulla base di detta intesa, la società mista Porto Turistico Marina di Leuca s.p.a. era legittimata a fornire alla Capitaneria di Porto di Gallipoli una planimetria che rappresentasse l’area oggetto della richiesta definitiva di concessione quale “risultante per effetto degli accordi di cui al punto 1” della predetta intesa.
Orbene, detto punto 1 prevedeva il reciproco (testuale) impegno della società Porto Turistico e del Comune di Castrignano del Capo di:
"a) stralciare dalla originaria richiesta di concessione demaniale cinquantennale (area “C”) il tratto di banchina del primo braccio e le aree oggetto della concessione demaniale intestata al Comune di Castrignano del Capo per l’esecuzione di opere per la pesca (fondi SFOP), ove insistono le strutture realizzate dal Comune (celle frigo, deposito produzione ghiaccio, etc.), unitamente all’area dello scalo di alaggio e quella del travel lift;
b) garantire la prosecuzione dell’utilizzo della banchina del molo foraneo (terzo braccio) per attività dedicate alla pesca. (…)”.
Dunque, gli accordi di cui al punto 1 dell’intesa del 21.11.2001 contemplavano, tutt’al più, lo stralcio di determinate aree e marginali modifiche rispetto all’originaria richiesta di concessione cinquantennale del 1997; ma non già l’estensione di tale richiesta all’intero bacino portuale della marina di Leuca, come invece è avvenuto con la nuova perimetrazione unilateralmente operata dalla società Porto Turistico s.p.a..
3) In definitiva, alla luce delle osservazioni che precedono, ritiene il Collegio che il giudizio ministeriale di incompatibilità della licenza intestata all’associazione ricorrente con i lavori di completamento del porto di Leuca sia innanzitutto privo di giustificazione sulla scorta dell’esame delle planimetrie versate in atti, e comunque in contrasto con l’interesse pubblico al mantenimento delle iniziative imprenditoriali in essere nel bacino portuale di Leuca, più volte rappresentato dal Comune di Castrignano del Capo.
4) Ciò comporta la fondatezza del ricorso che quindi va accolto; di conseguenza il decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 132/03 datato 25 luglio 2003, nella parte in cui ha disposto la revoca della concessione demaniale marittima n. 66/01 (rep. 84) di complessivi mq 909,60 intestata alla Associazione “Mare Blu”, deve essere annullato; deve essere invece disattesa la domanda risarcitoria poiché la ricorrente non ha offerto, siccome era suo onere ex artt. 2043 c.c. e 2697 c.c., alcun elemento istruttorio in ordine alla colpa della P.A. ed ai danni asseritamente subiti a seguito dell’impugnata revoca.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. I^ di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso (n. 1933/2003 di R.G.) indicato in epigrafe e, per l’effetto,:
1. annulla il decreto del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti n. 132/03 datato 25 luglio 2003, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda risarcitoria;
3. dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2003.
PRESIDENTE Aldo RAVALLI
ESTENSORE Giovanni PALATIELLO

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