Costituzione della Repubblica ( )

PREAMBOLO


Il popolo ticinese
- allo scopo di garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale;
- convinto che questi ideali si realizzano in una comunità democratica di cittadini che ricercano il bene comune;
- fedele al compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica;
- cosciente che la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana sostenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo;

si dà la seguente COSTITUZIONE


TITOLO I
Natura e scopo del Cantone


Art. 1 – Canton Ticino

1. Il Cantone Ticino è una repubblica democratica di cultura e lingua italiane.
2. Il Cantone è membro della Confederazione svizzera e la sua sovranità è limitata soltanto dalla Costituzione federale.

Art. 2 - Sovranità

1. La sovranità del Cantone risiede nell’universalità dei cittadini ed è esercitata nei modi stabiliti dalla Costituzione.
2. Il voto del Cantone è dato dal popolo con la maggioranza dei voti validi.

Art. 3 - Stemma

Lo stemma del Cantone è il seguente:
«Partito di rosso e di azzurro»

Art. 4 - Scopo

1. Il Cantone garantisce e attua la libertà e i diritti individuali e sociali di chi vive sul suo territorio, promuove la cultura, la solidarietà e il benessere economico e salvaguarda la propria identità e i valori ambientali.
2. Gli interessi comuni sono perseguiti con la partecipazione di tutti.

Art. 5 - Capitale

La capitale del Cantone è Bellinzona ove hanno sede il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato.


TITOLO II
Diritti fondamentali e doveri


Art. 6 - Tutela della dignità umana

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana e dev’essere protetto.
2. La dignità umana è inviolabile.
3. La pena di morte, la tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono proibiti.

Art. 7 - Uguaglianza

1. Nessuno deve subire svantaggio o trarre privilegio per motivi di origine, razza, posizione sociale, convinzione religiosa, filosofica, politica o stato di salute.
2. Donne e uomini sono uguali davanti alla legge.
3. Per lavoro di pari valore donne e uomini ricevono retribuzione uguale.
4. Nella Costituzione, nelle leggi e nell’attività dello Stato le parole che si riferiscono all’uomo in genere intendono comprendere sia le donne sia gli uomini.

Art. 8 - Diritti individuali

1. Ognuno ha il diritto di esprimere la propria personalità.
2. Sono in particolare garantiti:
a) la libertà personale, l’integrità fisica e morale;
b) la libertà di coscienza e di religione;
c) la libertà d’opinione, di informazione e di stampa;
d) la tutela della sfera privata e dei dati personali e il diritto di ciascuno di consultare ogni raccolta di dati ufficiali o privati che lo concernono, domandarne la rettifica se errati e esigere di essere protetto contro una loro utilizzazione abusiva;
e) la libertà di associazione, di riunione e di manifestazione pubblica;
f) il diritto di sciopero e di serrata se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione;
g) la libertà di domicilio;
h) la proprietà;
i) l’attività economica nei limiti dell’interesse generale;
l) il diritto di petizione alle autorità e di ottenere risposta entro un termine ragionevole;
m) la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dallo Stato in materia di istruzione, e di curarne l’educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni.
3. I diritti individuali, salvaguardata la loro essenza, possono essere limitati per legge, nel rispetto del principio della proporzionalità, soltanto se un interesse pubblico preponderante lo esige.
4. Nell’espressione delle libertà ideali la censura preventiva è vietata.

Art. 9 - Inviolabilità della libertà personale

1. La libertà personale, il domicilio e la segretezza di ogni comunicazione sono inviolabili.
2. Nessuno può essere fermato, arrestato, perquisito, internato per motivi di sicurezza o limitato in qualsiasi modo nella libertà personale, se non nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
3. Chiunque è colpito da un provvedimento privativo della libertà personale in base ad un’accusa di carattere penale deve essere sentito da un magistrato entro il giorno successivo al provvedimento, ha diritto di essere assistito da un legale e di rivolgersi ad un tribunale.

Art. 10 - Protezione giuridica

1. Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati.
2. Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.
3. Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.
4. II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.

Art. 11 - Cittadinanza

1. La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.
2. L’acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.

Art. 12 - Doveri

Ognuno è tenuto ad adempiere ai doveri previsti dalla Costituzione e dalle leggi, a rispettare i diritti degli altri e a salvaguardare il diritto all’autodeterminazione delle generazioni future.


TITOLO III
Diritti e obiettivi sociali


Art. 13 - Diritti sociali

1. Ogni persona nel bisogno ha diritto ad un alloggio, ai mezzi necessari per condurre un’esistenza conforme alle esigenze della dignità umana e alle cure mediche essenziali.
2. Ogni bambino ha il diritto di essere protetto, assistito e guidato. Egli ha pure diritto ad una formazione scolastica gratuita che risponda alle sue attitudini.

Art. 14 - Obiettivi sociali

1. Il Cantone provvede affinché:

a) ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e con una retribuzione che gli assicuri un tenore di vita dignitoso, venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
b) ognuno possa trovare un’abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
c) le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
d) i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell’adempimento dei loro compiti;
e) le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
f) ognuno possa beneficiare di un’istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
g) sia promossa l’occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
h) ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
i) l’ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.
2. Il Cantone facilita l’informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l’espressione artistica e la ricerca scientifica.


TITOLO IV
Organismi sociali


Art. 15 - Compiti pubblici

1. I compiti pubblici sono assolti dal Cantone, dai Comuni e da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico nei modi stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2. Il Cantone promuove la collaborazione e la solidarietà fra i Comuni e favorisce uno sviluppo equilibrato fra le varie regioni.

Art. 16 – Comune
(garanzia, autonomia, autonomia residua)

1. Il Comune è un ente di diritto pubblico. La sua esistenza è garantita.
2. Esso è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi.
3. A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone.

Art. 17 - Organizzazione

1. Il Comune ha quali organi l’Assemblea comunale e il Municipio; può istituire il Consiglio comunale secondo le norme previste dalla legge.
2. L’Assemblea comunale è costituita dagli aventi diritto di voto in materia comunale.
3. Il Municipio è l’organo che amministra e rappresenta il Comune.
4. Il diritto di iniziativa e di referendum è garantito dove esiste il Consiglio comunale.

Art. 18 – Elezione

1. I membri del Municipio e del Consiglio comunale sono eletti con voto proporzionale per un periodo quadriennale.
2. Il Municipio si compone di almeno tre membri compreso il Sindaco che lo presiede.

Art. 19 - Collaborazione intercomunale e consorzio di Comuni

1. Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.
2. Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
3. Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.

Art. 20 - Fusione e divisione di Comuni

1. I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio.
2. Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.
3. Il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o la modifica dei loro confini, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 21 - Distretti

1. Il Cantone è diviso in otto distretti: Mendrisio, Lugano, Locarno, Vallemaggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e Leventina.
2. La legge ne determina l’estensione e i compiti, tenendo conto del territorio, della popolazione e del decentramento amministrativo e giudiziario.

Art. 22 - Patriziato

1. Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.
2. Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.

Art. 23 - Vigilanza

I Comuni, i consorzi di Comuni, i Patriziati e gli altri enti di diritto pubblico soggiacciono alla vigilanza del Cantone. La legge ne disciplina le modalità ed i limiti.

Art. 24 Comunità religiose

1. La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2. La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Art. 25 - Partiti

Il Cantone riconosce la funzione pubblica dei partiti politici e ne favorisce l’attività.

Art. 26 - Sindacati e organizzazioni economiche e professionali

Il Cantone riconosce la funzione sociale dei sindacati e delle organizzazioni economiche e professionali e ne favorisce l’attività.

TITOLO V
Diritti e doveri politici

Diritti politici


Art. 27 – Organizzazione ed esercizio

1. Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.
2. È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.

Art. 28 - Diritto di voto

1. Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
2. Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.
3. Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 29 - Eleggibilità

1. È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.
2. È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.
3. I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.
4. La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

Art. 30 - Ticinesi all’estero

Il ticinese all’estero acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti. La legge ne disciplina l’esercizio.

Art. 31 - Segretezza

1. Il segreto del voto è inviolabile.
2. La legge provvede a impedire il controllo per garantire la libertà del cittadino.

Art. 32 - Dovere di votare

La partecipazione alle votazioni e alle elezioni è un dovere civico.

Art. 33 - Dovere di accettare la carica

1. Ogni eletto dal popolo ad una carica pubblica ha il dovere di accettarla.
2. La legge può rendere obbligatoria l’accettazione.

Art. 34 - Informazione e agevolazione del voto

1. Le autorità provvedono ad informare i cittadini sugli oggetti in votazione.

2. L’esercizio del diritto di voto deve essere agevolato.


TITOLO VI
Elezioni, iniziativa popolare e referendum


Art. 35 - Elezioni popolari

1. Sono eletti dal popolo in un unico circondario costituito dall’intero Cantone:
a) la Costituente;
b) il Gran Consiglio;
c) il Consiglio di Stato;
d) i deputati al Consiglio degli Stati;
e) i deputati al Consiglio nazionale.
2. Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione.
3. Sono eletti dal popolo nel Comune:
a) il Consiglio comunale;
b) il Municipio;
c) il Sindaco.

Art. 36 - Elezioni di competenza del Gran Consiglio

1. Sono eletti dal Gran Consiglio:
a) i giudici del Tribunale d’appello;
b) il Presidente dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto e i Giudici dell’istruzione e dell’arresto;
c) il Procuratore generale e i Procuratori pubblici;
d) i Pretori;
e) i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni;
f) il Magistrato dei minorenni;
g) i membri di sua competenza del Consiglio della magistratura;
h) i giurati federali e cantonali.
2 Per le funzioni previste al cpv. 1, lett. da a) a f), l’elezione avviene previo concorso e dopo che una Commissione di esperti indipendenti, nominata dal Gran Consiglio, ha esaminato e preavvisato le nuove candidature.

Iniziativa popolare legislativa


Art. 37 - Principio

1. Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2. Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l’accettazione, l’elaborazione, la modificazione o l’abrogazione di una legge o di un decreto legislativo.
3. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 38 - Ricevibilità

Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 39 - Forma della domanda

1. La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2. Nel primo caso, se non è accolta dal Gran Consiglio, la domanda viene sottoposta al voto popolare. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.
3. Il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia. In ogni caso l’iniziativa può essere ritirata.

Art. 40 - Procedura per il voto

Se all’iniziativa popolare il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Art. 41 - Iniziativa legislativa dei Comuni

1. Un quinto dei Comuni può, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa.
2. Per la forma della domanda e la procedura di voto valgono le disposizioni relative all’iniziativa popolare.

Art. 42 - Referendum facoltativo

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei quarantacinque giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:
a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a
- fr. 1 000 000.– o una spesa annua superiore a
- fr. 250 000.– per almeno quattro anni;
c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Art. 43 - Clausola d’urgenza

1. Le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale, giudicati di natura urgente, entrano immediatamente in vigore se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio.
2. L’atto urgente perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d’urgenza.

Art. 44 - Revoca del Consiglio di Stato

1. Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.
2. La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.
3. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Art. 45 - Norme di applicazione

La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato.

Art. 46 - Votazione

1. Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.
2. La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.


TITOLO VII
Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi


Art. 47 - Relazioni con la Confederazione e i Cantoni

1. Il Cantone partecipa con impegno solidale alla realizzazione degli interessi comuni della Confederazione e dei Cantoni.
2. A questo fine il Consiglio di Stato cura le relazioni con i deputati ticinesi alle Camere federali.

Art. 48 - Deputati al Consiglio degli Stati

I deputati al Consiglio degli Stati sono eletti ogni quattro anni contemporaneamente ai deputati al Consiglio nazionale, con la maggioranza assoluta al primo turno.

Art. 49 - Cooperazione transfrontaliera

Il Cantone agevola e promuove la cooperazione transfrontaliera.

Art. 50 - Mandato alle autorità

Nelle relazioni con la Confederazione, con gli altri Cantoni e con i Paesi limitrofi, le autorità devono promuovere e tutelare l’identità, l’autonomia, gli obiettivi sociali e l’interesse economico del Cantone.


TITOLO VIII
Autorità

A. Norme comuni


Art. 51 - Separazione dei poteri

L’autorità in quanto non riservata al popolo è esercitata dai tre poteri, tra loro distinti e separati, il Legislativo, l’Esecutivo, il Giudiziario.

Art. 52 - Elezioni

L’elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ha luogo contempora–neamente ogni quattro anni, nel mese di aprile, nel giorno stabilito dal Consiglio di Stato.

Art. 53 - Organizzazione

La legge regola l’organizzazione dei tre poteri e i rapporti tra Gran Consiglio e Consiglio di Stato.

Art. 54 - Incompatibilità

1. Nessuno può essere contemporaneamente Consigliere di Stato, deputato al Gran Consiglio, magistrato dell’ordine giudiziario. Il Giudice di pace può essere membro del Gran Consiglio.
2. I Consiglieri di Stato e i magistrati dell’ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale, né membri di un Municipio. I Consiglieri di Stato non possono inoltre essere membri di un Consiglio comunale.
3. La carica di deputato al Gran Consiglio è incompatibile con un impiego pubblico salariato cantonale; la legge regola le eccezioni.
4. La legge regola le incompatibilità per parentela, mandato o professione per i membri delle autorità.

Art. 55 - Esclusione e ricusa

1. Ogni membro di autorità deve astenersi dal suo ufficio qualora l’indipendenza o l’imparzialità sia compromessa.
2. La legge regola i motivi di esclusione e di ricusa.

Art. 56 - Informazione

Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti.

B. Potere legislativo


Art. 57 - Gran Consiglio

1. Il Gran Consiglio di novanta membri è l’autorità legislativa del Cantone.
2. Esso esercita l’alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

Art. 58 - Elezione

1. Il Gran Consiglio è eletto in un unico circondario con il sistema proporzionale con facoltà ai partiti di garantire la rappresentanza regionale.
2. La legge ne disciplina le modalità.

Art. 59 - Competenze

1. Il Gran Consiglio:
a) stabilisce la sua organizzazione e le modalità per le discussioni e le decisioni;
b) verifica i poteri dei suoi membri;
c) adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo;
d) autorizza il prelevamento delle imposte e le spese;
e) decide i programmi attribuitigli per legge, esamina quelli elaborati dal Consiglio di Stato e ne verifica l’attuazione;
f) stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone;
g) esamina ogni anno l’amministrazione e i conti del Cantone su rapporto del Consiglio di Stato e li approva;
h) si fa render conto dal Consiglio di Stato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e dei regolamenti;
i) autorizza o ratifica l’alienazione e la concessione dei beni cantonali, in quanto la legge non le demandi al Consiglio di Stato;
l) fissa la retribuzione ai magistrati e ai dipendenti;
m) procede alle nomine che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalle leggi;
n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;
o) esercita il diritto di amnistia e di grazia;
p) esercita i compiti giurisdizionali attribuitigli dalla legge;
q) approva le convenzioni di diritto pubblico di carattere legislativo e quelle che comportano una spesa soggetta a referendum;
r) esercita i diritti di convocazione straordinaria del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, di iniziativa e referendum che la Costituzione federale attribuisce al Cantone.
2. A ciascun membro del Gran Consiglio spetta il diritto di iniziativa in materia di revisione parziale della Costituzione e in materia legislativa.

Art. 60 - Sedute

1. Il Gran Consiglio è convocato dal Consiglio di Stato in seduta costitutiva entro trenta giorni dalla data dell’elezione.
2. Il presidente convoca il Gran Consiglio quando lo richiede il regolare svolgimento delle funzioni e quando lo domandano il Consiglio di Stato o almeno trenta deputati.

Art. 61 - Presidenza

Il Gran Consiglio nomina nel mese di maggio il presidente, che sta in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile.

Art. 62 - Deliberazioni

1. Il Gran Consiglio può discutere e decidere solo se è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Per decidere la destituzione di un membro del Consiglio di Stato è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio.

Art. 63 - Pubblicità

Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.

Art. 64 - Seconda deliberazione

1. Se il Consiglio di Stato non ha dato l’adesione alla legge o al decreto legislativo, il Gran Consiglio procede ad una seconda deliberazione.
2. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine massimo di tre mesi.

C. Potere esecutivo


Art. 65 - Consiglio di Stato

1. Il Consiglio di Stato di cinque membri è l’autorità governativa ed esecutiva del Cantone.
2. Esso dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

Art. 66 - Elezione

1. Il Consiglio di Stato è eletto in un unico circondario con il sistema propor–zionale.
2. La ripartizione dei seggi fra i gruppi si effettua in base al quoziente risultante dalla divisione della somma dei voti validi ottenuti dai singoli gruppi per il numero dei seggi da assegnare aumentato di uno.
3. Ad ogni gruppo sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi voti.
4. I seggi restanti sono ripartiti dividendo il numero dei voti ottenuti da ogni gruppo per quello dei seggi già assegnatigli aumentato di uno, ritenuto:
a) che al gruppo che ottiene il maggior quoziente è assegnato un ulteriore seggio;
b) che l’operazione va ripetuta fino alla ripartizione di tutti i seggi.
5. La legge regola le modalità dell’elezione nel caso di una vacanza durante il periodo amministrativo, in particolare se un gruppo non propone il subentrante quando la lista dei candidati è esaurita.

Art. 67 - Ineleggibilità

Sono ineleggibili i cittadini condannati alla pena di reclusione o di detenzione per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Art. 68 - Sedute

Le sedute del Consiglio di Stato non sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

Art. 69 - Organizzazione

1. Il Consiglio di Stato nomina annualmente tra i suoi membri un presidente e un vicepresidente non immediatamente rieleggibili.
2. Per ogni decisione del Consiglio di Stato occorre la maggioranza assoluta dei suoi membri; per ogni revoca, sospensione o modifica di atti individuali e concreti occorre il voto concorde di almeno quattro membri.
3. I Consiglieri di Stato non possono astenersi dal voto.
4. Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l’attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
5. La legge regola il diritto di ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato, dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.

Art. 70 - Competenze

Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio:
a) pianifica l’attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi;
b) cura l’esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni;
c) amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi;
d) dirige l’amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio;
e) nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge;
f) vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l’attività nei limiti fissati dalla legge;
g) assicura l’ordine pubblico;
h) rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità;
i) risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio.

Art. 71 - Attività legislativa

1. Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo.
2. Esso può avvalersi di periti o speciali commissioni e consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni. Chiunque può inoltrare osservazioni.
3. È facoltà del Consiglio di Stato di ritirare un suo progetto prima della definitiva accettazione del Gran Consiglio.

Art. 72 - Presenza in Gran Consiglio

Il Consiglio di Stato assiste al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio.

D. Potere giudiziario


Art. 73 - Tribunali

1. I tribunali esercitano il potere giudiziario.

2. Essi decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge; essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale.

Art. 74 - Giurisdizione

I tribunali hanno giurisdizione in materia civile, penale e amministrativa. A un tribunale possono essere affidate più giurisdizioni.

Art. 75 - Tribunali civili

1. La giurisdizione civile è esercitata:
a) dai Giudici di pace;
b) dai Pretori;
c) dal Tribunale d’appello.
2. Le controversie di diritto commerciale, del lavoro e di locazione possono dalla legge essere attribuite ad altri tribunali.

Art. 76 - Tribunali penali

1. La giurisdizione penale è esercitata:
a) dal Tribunale penale di prima istanza;
b) dal Tribunale penale di seconda istanza;
c) dal Magistrato dei minorenni.
2. La legge disciplina la partecipazione dei giurati.
3. La legge può attribuire a magistrati giudiziari ed altre autorità giudiziarie competenze per decisioni di prima istanza e ad autorità amministrative competenze in materia di multe.

Art. 77 - Tribunali amministrativi

1. La giurisdizione amministrativa è esercitata:
a) dal Tribunale amministrativo;
b) dal Tribunale delle assicurazioni;
c) dal Tribunale fiscale;
d) dal Tribunale delle espropriazioni;
e) dal Tribunale della pianificazione.
2. Le decisioni di prima istanza possono essere affidate ad autorità amministrative.
3. La legge stabilisce l’autorità che decide i conflitti di competenza in materia di diritto amministrativo.

Art. 78 - Inchieste giudiziarie e pubblica accusa

La legge affida a magistrati il compito di esperire l’inchiesta giudiziaria e di rappresentare la pubblica accusa.

Art. 79 - Consiglio della magistratura

1. La vigilanza sui magistrati è esercitata dal Consiglio della magistratura che ne riferisce al Gran Consiglio.
2. Esso si compone di sette membri: quattro eletti dal Gran Consiglio e tre dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 80 - Organizzazione e requisiti

La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.

Art. 81 - Periodo di nomina ed elezione

1.Il periodo di nomina dei magistrati è di sei anni.
2. I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.
3. La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.


TITOLO IX
Revisione della Costituzione


Art. 82 - Principio

1. La Costituzione può essere modificata in ogni tempo totalmente o parzial–mente.
2. Il progetto di riforma parziale può contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.
3. Ogni revisione della Costituzione deve essere approvata in votazione popolare.

Revisione totale


Art. 83 - Proposta

1. La revisione totale della Costituzione può essere proposta:
a) dal Consiglio di Stato;
b) dal Gran Consiglio, con il voto della maggioranza dei suoi membri;
c) da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto.
2. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 84 - Procedura

1. Quando la proposta è di iniziativa popolare o del Gran Consiglio i cittadini aventi diritto di voto devono preliminarmente decidere, in un’unica votazione, se vogliono la revisione totale e se il progetto deve essere elaborato dal Gran Consiglio oppure dalla Costituente.
2. L’iniziativa popolare per la revisione totale può essere ritirata sino allo svolgimento della votazione preliminare.
3. La Costituente viene eletta entro sei mesi nei modi stabiliti per la nomina del Gran Consiglio, con uguale numero di deputati, e resta in carica al massimo due anni.
4. Consiglio di Stato e Gran Consiglio applicano la procedura prevista per la legislazione cantonale.

Revisione parziale


Art. 85 - Per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio e per iniziativa del popolo

1. La revisione parziale della Costituzione per iniziativa del Consiglio di Stato o del Gran Consiglio avviene secondo la procedura prevista per la legislazione cantonale.
2. La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta da almeno diecimila cittadini aventi diritto di voto, secondo la procedura stabilita dalla legge.
3. La revisione parziale deve limitarsi ad un campo normativo unitario; può comprendere più disposizioni.
4. La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 86 - Ricevibilità

Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l’unità della forma e della materia e l’attuabilità entro un anno dalla pubbli–cazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.

Art. 87 - Forma della iniziativa popolare

1. La domanda di iniziativa popolare può essere presentata in forma elaborata o generica.
2. Nel primo caso, la domanda viene sottoposta al voto popolare; il Gran Consiglio può sottoporre contemporaneamente un controprogetto sulla stessa materia.
3. Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare, nel senso della domanda, il progetto da sottoporre al voto popolare; esso può sottoporre un controprogetto sulla stessa materia.
4. L’iniziativa per la revisione parziale può essere ritirata.

Art. 88 - Procedura con controprogetto

Se all’iniziativa popolare per la revisione parziale il Gran Consiglio contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto rispetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

Art. 89 - Termini

1. Nel caso di revisione totale, l’autorità designata deve allestire il progetto entro cinque anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale dei risultati della votazione preliminare.
2. Nel caso di revisione parziale, il Gran Consiglio deve concludere le deliberazioni entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda d’iniziativa popolare o dalla presentazione del messaggio relativo del Consiglio di Stato.

Art. 90 - Votazione

1. La votazione preliminare sull’iniziativa per la revisione totale della Costituzione deve aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.
2. Le altre votazioni in materia di iniziativa costituzionale devono aver luogo entro sessanta giorni dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio o della Costituente.
3. La votazione sull’iniziativa per la revisione parziale deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda.


TITOLO X
Norme transitorie e finali


Art. 91- Entrata in vigore

1. La Costituzione entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’approvazione del popolo.
2. Da questa data la Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino del 4 luglio 1830, riordinata il 29 ottobre 1967, è abrogata.

Art. 92 - Validità del diritto attuale

1. Il diritto in vigore mantiene la propria validità. Le norme materialmente contrarie alla Costituzione decadono.
2. Le norme adottate secondo una procedura non più prevista dalla Costituzione rimangono in vigore. La loro modificazione soggiace alla nuova procedura.

Art. 93 - Nuovo diritto

1. L’adeguamento del diritto alla Costituzione avviene nel termine di cinque anni dall’entrata in vigore.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione il Consiglio di Stato informa il Gran Consiglio con un rapporto sulle necessarie modifiche legislative. Il Gran Consiglio lo discute.

Art. 94 - Iniziative popolari e referendum facoltativi

Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.

Art. 95 - Autorità e magistrati

Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.

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