Analogamente agli altri Cantoni elvetici anche il Canton Ticino gode di autonomia statutaria; la sua Costituzione, datata 14 dicembre 1997, è composta di 10 Titoli e 95 articoli. Il preambolo indica chiaramente lo scopo del Cantone, diretto a garantire la convivenza pacifica nel rispetto della dignità umana, delle libertà fondamentali e della giustizia sociale. Il popolo ticinese, si legge ancora in questa parte introduttiva, persegue il compito storico di interpretare la cultura italiana nella Confederazione elvetica. Inoltre, attraverso il riferimento alle generazioni future, all'attività umana sostenibile nei confronti della natura e all'uso della conoscenza umana rispettoso dell'uomo e dell'universo, viene manifestata la volontà di dare ampio spazio alla tutela dei c.d. diritti dell’ultima generazione.
Il Titolo primo contiene una serie di disposizioni di carattere generale rivolte tanto a sottolineare l'appartenenza della sovranità al popolo, quanto ad esaltare nuovamente una serie di obiettivi già enunciati nel preambolo (la garanzia delle libertà, dei diritti individuali e sociali, nonché la salvaguardia dell'ambiente).
Il Titolo secondo è ancora dedicato ai diritti fondamentali, in quanto elabora un elenco di diritti individuali (libertà personale, libertà di coscienza e di religione, libertà d'opinione, di informazione e di stampa, tutela della sfera privata e dei dati personali, libertà di associazione e di riunione, libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche ecc), e consacra inoltre il principio di uguaglianza formale. Nei Titoli terzo e quarto viene affrontata da un lato la problematica concernente i diritti ed obiettivi sociali, dall'altro il tema del decentramento amministrativo. A quest'ultimo proposito si attribuiscono compiti pubblici al cantone, ai comuni e ad altre corporazioni di diritto pubblico (in particolare al patriziato, ente appunto di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune). Contestualmente si provvede a disciplinare l'autonomia comunale: il Comune, la cui esistenza è costituzionalmente garantita, possiede una competenza residuale, dal momento che svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone. Organi di questo ente locale sono l'Assemblea comunale ed il Municipio. L'Assemblea comunale è costituta dagli aventi diritto di voto in materia comunale. Si tratta, dunque, di una di quelle assemblee popolari tanto diffuse nella storia del costituzionalismo elvetico, da cui si evince la notevole importanza attribuita agli strumenti di democrazia diretta. L'istituzione di un Consiglio comunale è solo eventuale, lasciato alla discrezionalità del legislatore. Il Municipio è l'organo che amministra e rappresenta il Comune; si compone di almeno tre membri compreso il sindaco, ed è eletto direttamente dal popolo. Un nucleo di articoli riguarda le forme di collaborazione intercomunale, la fusione e divisione di Comuni, nonché il loro potere di iniziativa legislativa.
L'autorità legislativa del Cantone (Titolo ottavo) è il Gran Consiglio, eletto direttamente dal popolo in unico circondario, secondo i principi del sistema proporzionale. Esso è dotato di autonomia organizzativa; adotta, modifica o respinge i progetti di legge e di decreto legislativo; autorizza il prelevamento delle imposte e delle spese; stabilisce, su proposta del Consiglio di Stato il bilancio preventivo delle entrate e delle spese del Cantone; elegge i giudici cantonali ecc. Il Gran Consiglio esercita, inoltre, l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato. A tal proposito va segnalata la previsione di una possibile revoca del potere esecutivo. Tale revoca (assai diffusa tra gli strumenti di democrazia diretta che tanta importanza hanno avuto storicamente, come già rilevato, nei Cantoni svizzeri) è proposta da quindicimila cittadini all'organo legislativo, alla cui volontà è sostanzialmente rimessa la decisione circa la revoca stessa del Consiglio di Stato. Anche l'autorità governativa ed esecutiva del Cantone è eletta direttamente dal popolo. Oltre alle funzioni meramente amministrative, il Consiglio di Stato ha l'iniziativa per modificare la Costituzione e per presentare progetti di legge e di decreto legislativo. Assiste, inoltre, alle sedute del Gran Consiglio, presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi, ed infine rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità. Proprio in riferimento al potere estero, la Costituzione del Canton Ticino si limita a prevedere espressamente solo la possibilità di una cooperazione tranfrontaliera. Il Consiglio di Stato organizza ed esercita l'attività per mezzo dei Dipartimenti e delle altre istanze subordinate.
Quanto alle competenze giurisdizionali (tema affrontato sempre nel Titolo ottavo), è prevista l'istituzione di tribunali civili, penali ed amministrativi, composti da membri eletti dal Gran Consiglio.
Tornando agli istituti di democrazia diretta, oltre alla già analizzata revoca del Consiglio di Stato, lo statuto prevede: l'iniziativa legislativa popolare ed il referendum. I cittadini possono, inoltre, presentare un progetto di revisione parziale della Costituzione. Proprio al tema della revisione è dedicato ampio spazio (Titolo nono).

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