Tirolo
Legge costituzionale del 1989
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
PARTE PRIMA
Disposizioni generali
Articolo 1 - Forma di Stato. Sovranità
Il Land Tirolo è un Land autonomo della Repubblica austriaca.
Il Land Tirolo garantisce tutti i compiti statali che non siano attribuiti espressamente allo Stato.
La sovranità appartiene al popolo del Land.
Articolo 2 - Territorio del Land
Il territorio del Land comprende attualmente il territorio delle circoscrizioni politiche di Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck-Città, Kitzbuehel, Kufstein, Landeck, Lienza, Reutte e Schwaz.
Per una modifica del territorio del Land occorre una legge costituzionale del Land ed una legge costituzionale federale conforme (concorde alla prima).
Articolo 3 - Popolo del Land. Cittadini del Land
Il popolo del Land è costituito dall’insieme dei cittadini del Land.
Cittadini del Land sono i cittadini svizzeri che abbiano il (proprio) domicilio principale in uno dei comuni del Land.
Articolo 4 - Lingua del Land
La lingua del Land è il tedesco.
Articolo 5 - Capoluogo del Land
Il capoluogo del Land è la città di Innsbruck.
Articolo 6 - Simboli del Land
Lo stemma del Land è un’aquila rossa in uno scudo d’argento con una corona d’oro ed in difesa, fibbie di ali d’oro terminanti in trifoglio e con una ghirlanda verde dietro la testa.
I colori del Land sono il bianco ed il rosso.
Il sigillo del Land è composto dall’immagine dello scudo, quale stemma del Land, con la scritta “Land Tirolo”.
L’inno del Land è stabilito dalla legge del Land.
Articolo 7 - Finalità e principi dell’azione statale
Il Land Tirolo deve, nel rispetto dell’interesse comune, assicurare lo sviluppo libero della personalità del singolo, promuovere l’autodifesa degli abitanti del Land e la coesione di tutti i gruppi sociali, nonché affidare alle comunità più piccole l’amministrazione degli affari in relazione ai quali è opportuno ed appropriato, nell’interesse esclusivo o prevalente delle comunità medesime, l’amministrazione autonoma in base alle proprie forze.
Il Land Tirolo deve mirare al proprio ordinato sviluppo complessivo, corrispondente ai bisogni sociali, economici e culturali degli abitanti del Land, in cui ha un particolare valore la creazione ed il mantenimento di sufficienti possibilità di lavoro e di soggiorno. Il Land Tirolo deve assicurare la cura e tutela dell’ambiente, in particolare la preservazione della natura e del paesaggio.
Il Land Tirolo deve promuovere il libero sviluppo dell’economia, nel rispetto dei principi dell’economia sociale di mercato.
Il Land Tirolo deve limitare la propria attività economica di profitto alle imprese che corrispondano ad un bisogno della collettività ed il cui esercizio da parte di altri soggetti non sia più opportuno.
Nell’assolvimento dei compiti del Land Tirolo devono essere osservati i principi di legalità, parsimonia, economicità. I mezzi adoperati devono essere adeguati agli scopi.
Articolo 8 - Partiti politici
Ai partiti politici spetta la partecipazione, insieme al popolo, all’esercizio della sovranità.
Articolo 9 - Diritto di educazione dei genitori. Tutela dei minori
Il Land Tirolo deve sostenere i genitori nell’adempimento del loro obbligo di mantenimento ed educazione dei loro figli, e deve rispettare il diritto dei genitori all’educazione dei propri figli.
Il Land Tirolo deve tutelare i minori contro la violenza morale e fisica.
Articolo 10 - Cultura e formazione
Il Land Tirolo deve promuovere la scienza, l’arte e la difesa della patria, nonché l’istruzione.
Articolo 11 - Tutela della proprietà
Il Land Tirolo deve garantire la tutela della proprietà privata e promuovere la formazione della stessa.
Un intervento nella proprietà privata è ammissibile solo quando è previsto dalla legge nell’interesse pubblico.
In caso di espropriazione eseguita con o per legge del Land, è previsto il diritto ad un indennizzo appropriato.
Un’espropriazione eseguita con o per legge del Land deve essere revocata, su istanza del soggetto espropriato, qualora la causa dell’espropriazione medesima non si sia verificata o sia, in seguito, venuta meno. In caso di revoca dell’espropriazione esiste il diritto alla ripetizione dell’indennizzo.
Articolo 12 - Diritto di petizione
Il diritto di petizione spetta a chiunque. Nessuno può subire un danno a causa di petizioni.
Articolo 13 - Diritto all’assistenza ed a misure riabilitative
Il Land Tirolo deve, a norma delle leggi del Land, garantire assistenza a persone che versano in stato di bisogno.
Il Land Tirolo deve, a norma delle leggi del Land, garantire misure riabilitative a persone invalide, a causa di menomazioni fisiche o mentali o malattie.
Articolo 14 - Obbligo di soccorso
Ognuno è obbligato, a norma delle leggi del Land, a prestare aiuto in caso di catastrofe o altre situazioni di emergenza.
PARTE SECONDA
Potere legislativo del Land Tirolo
CAPO PRIMO
Assemblea del Land
Potere legislativo del Land Tirolo
CAPO PRIMO
Assemblea del Land
Articolo 15 - Organo del potere legislativo
La funzione legislativa del Land Tirolo è esercitata dall’Assemblea del Land.
Articolo 16 - Composizione Sede dell’Assemblea del Land
L’Assemblea del Land è composta da 36 deputati.
L’Assemblea del Land può essere convocata in un luogo diverso dal capoluogo per la durata di rapporti straordinari, nonché quando essa lo deliberi per casi eccezionali.
Articolo 17 – Elezione
I deputati vengono eletti dal popolo in base al sistema proporzionale e con voto uguale, diretto, segreto e personale.
Elettore per l’Assemblea del Land è ogni cittadino del Land che entro il primo gennaio dell’anno in cui ha luogo l’elezione, abbia compiuto il 18° anno di età e che non sia escluso dal diritto elettorale (elettorato attivo).
Eleggibile per l’Assemblea del Land è ogni elettore per l’assemblea del Land che entro il primo gennaio dell’anno in cui l’elezione ha luogo, abbia compiuto il 19° anno di età (elettorato passivo).
L’esclusione dall’elettorato attivo e passivo può essere solo conseguenza di una condanna giudiziale.
L’elezione deve avvenire di domenica, o in un altro giorno festivo.
Il territorio del Land per l’elezione deve essere diviso in circoscrizioni elettorali delimitate territorialmente. I loro confini non possono incrociare i confini delle circoscrizioni politiche. Il numero dei deputati da eleggere nelle singole circoscrizioni elettorali è determinato dal rapporto con il numero dei cittadini del Land, che in base ai dati definitivi dell’ultimo censimento avevano il proprio domicilio principale nelle circoscrizioni elettorali.
La formazione delle circoscrizioni elettorali, la fissazione del numero dei deputati spettante ad ogni singola circoscrizione elettorale, le autorità elettorali ed il procedimento elettorale sono disciplinati dalla legge del Land. La disciplina relativa al procedimento elettorale deve assicurare che l’esercizio del diritto di voto da parte dell’elettore sia reso il più agevole possibile. Con legge del Land può essere disposto l’obbligo elettorale e si può prevedere, a norma delle prescrizioni del diritto federale, la votazione per corrispondenza.
Articolo 18 – Legislatura
I deputati vengono eletti per cinque anni. La legislatura inizia nel giorno in cui l’Assemblea del Land si riunisce per la prima seduta. Essa dura fino al giorno in cui la nuova Assemblea del Land si riunisce per la prima seduta.
Il Governo del Land deve indire le elezioni in tempo utile affinché la nuova Assemblea del Land possa riunirsi per la prima seduta al più presto due settimane prima ed al più tardi due settimane dopo il decorso dei cinque anni del periodo legislativo.
Articolo 19 - Prima seduta
La nuova assemblea del Land deve riunirsi in prima seduta entro il quarto martedì successivo al giorno delle elezioni. Essa deve essere convocata dal Presidente dell’Assemblea del Land in carica, in caso di impedimento di questi dal primo Vicepresidente, ed in caso di impedimento anche di quest’ultimo dal secondo Vicepresidente. In caso di impedimento anche del Vicepresidente, la nuova Assemblea del Land è convocata dal deputato più anziano dell’Assemblea del Land in carica o, per impedimento anche di quest’ultimo, dal deputato più anziano dopo di lui.
Nella prima seduta è il Presidente dell’Assemblea del Land in carica che deve presiedere fino al giuramento del Presidente della nuova Assemblea del Land. Se il Presidente dell’Assemblea del Land in carica è impedito, o se egli si rifiuta di presiedere, la Presidenza spetta al deputato più anziano, ed in caso di rifiuto di questi, all’anziano dopo di lui, fino al giuramento del Presidente della nuova Assemblea del Land (Presidente per anzianità).
Il Presidente per anzianità giura dinanzi all’Assemblea del Land di adempiere coscienziosamente i propri obblighi. E’ ammissibile l’aggiunta di una dichiarazione religiosa.
Articolo 20 - Presidente dell’Assemblea del Land e Vicepresidenti
La nuova Assemblea del Land deve eleggere il Presidente, nonché il primo ed il secondo Vicepresidente, nella prima seduta.
Il Presidente dell’Assemblea del Land ed i Vicepresidenti devono giurare, nelle mani di chi presiede a norma dell’articolo 19, secondo capoverso, l’osservanza della Costituzione federale e della Costituzione del Land e delle ulteriori leggi federali e del Land, nonché l’adempimento coscienzioso dei propri obblighi. L’aggiunta di una dichiarazione religiosa è ammissibile.
Al Presidente dell’Assemblea del Land spetta la Presidenza dal momento del suo giuramento.
Il Presidente dell’Assemblea del Land rappresenta l’Assemblea del Land verso l’esterno. Egli esercita all’interno dell’Assemblea del Land il diritto di polizia.
Articolo 21 - Durata della carica del Presidente dell’Assemblea del Land
e dei Vicepresidenti
Il Presidente dell’Assemblea del Land ed i Vicepresidenti rimangono in carica fino al giorno in cui si riunisce in prima seduta la nuova Assemblea del Land.
Il Presidente dell’Assemblea del Land ed i Vicepresidenti decadono anticipatamente dalla propria carica per:
a) rinuncia,
b) giuramento come membro del Governo del Land,
c) revoca del mandato da parte dell’Assemblea del Land,
d) scadenza del mandato.
La rinuncia alla carica deve essere dichiarata per iscritto dal Presidente dell’Assemblea del Land ai Vicepresidenti, e dai Vicepresidenti al Presidente dell’Assemblea del Land. Essa diventa efficace con il deposito della relativa dichiarazione presso la direzione dell’Assemblea del Land, ed irrevocabile con la comunicazione della medesima nella successiva seduta dell’Assemblea del Land.
L’Assemblea del Land può, su istanza della metà più uno dei deputati, o revocare, con apposita deliberazione, il Presidente ed i Vicepresidenti. Per una tale deliberazione occorre almeno la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
Articolo 22 - Sostituzione del Presidente dell’Assemblea del Land. Nuova elezione
In caso di impedimento del Presidente dell’Assemblea del Land, o di cessazione anticipata della sua carica, egli è sostituito dal primo Vicepresidente; se però anche questi è impedito o cessato anticipatamente dalla carica, la sostituzione avviene con il secondo Vicepresidente. Se il primo ed il secondo Vicepresidente sono impediti o cessati anticipatamente dalla carica il Presidente dell’Assemblea del Land è sostituito dal deputato più anziano, e, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal deputato più anziano dopo di lui.
Se il Presidente dell’Assemblea del Land, o un Vicepresidente, è cessato anticipatamente dalla carica, l’Assemblea del Land deve procedere ad una nuova elezione entro quattro settimane.
Articolo 23 - Commissioni. Gruppi
L’Assemblea del Land deve istituire la Commissione per le immunità e le incompatibilità, la Commissione per lo stato di emergenza e la Commissione per il controllo finanziario, nonché le Commissioni per materie necessarie per la trattazione preliminare delle questioni da discutere in Assemblea.
I membri delle Commissioni vengono eletti dall’Assemblea del Land per la durata della legislatura in base al sistema elettorale proporzionale, se in seguito, o con regolamento interno dell’Assemblea del Land non venga disposto diversamente. E’ determinante il numero dei deputati, ed, in caso di parità, il numero dei voti ottenuti in sede di elezione dell’Assemblea.
Un membro di una Commissione cessa anticipatamente dalla carica per:
a) revoca da parte dell’Assemblea del Land
b) estinzione del mandato.
L’Assemblea del Land deve revocare un membro di una Commissione, quando questi sia stato assente senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione, oppure qualora richieda egli stesso la revoca per seri motivi.
La Commissione per le immunità e le incompatibilità è composta da sette membri.
Alla Commissione per lo stato di emergenza appartengono il Presidente dell’Assemblea del Land ed i Vicepresidenti nonché i capi dei gruppi. Gruppi con più di sei membri possono, ogni sei membri ulteriori, aggiungere un altro deputato nella Commissione per lo stato d’emergenza, computando il Vicepresidente. Se il capo di un gruppo non è deputato, nella Commissione per lo stato di emergenza sarà inserito al posto suo un deputato del gruppo.
La disciplina di dettaglio sarà stabilita con il regolamento dell’Assemblea del Land.
In relazione agli affari che rientrano nel campo d’azione autonomo del Land, l’Assemblea può istituire, con deliberazione, Commissioni di inchiesta. Una tale deliberazione necessita del consenso di almeno dieci deputati. La deliberazione per l’istituzione di una Commissione di inchiesta deve indicare in modo preciso l’oggetto ed il mandato relativi all’inchiesta. Fino a quando una Commissione di inchiesta non abbia concluso la propria attività, non può essere istituita un’ulteriore Commissione.
Una Commissione di inchiesta è composta da dieci membri, salvo quanto disposto al quarto periodo. Essi sono nominati dall’Assemblea del Land su proposta dei gruppi. Il diritto di proposta dei gruppi è esercitato in proporzione alla loro forza. I gruppi che, in base alla ripartizione del numero dei membri fissati nel primo periodo, non sarebbero rappresentati nella Commissione di inchiesta, possono ogni volta proporre un ulteriore membro. Se un gruppo non esercita il diritto di proposta entro il termine per esso stabilito, tale diritto passa a chi ne ha fatto richiesta. Si applicano il terzo ed il quarto comma.
La disciplina di dettaglio sulle Commissioni di inchiesta sarà stabilita con legge del Land.
Articolo 24 – Sedute
Il Presidente dell’Assemblea del Land convoca l’Assemblea per le sedute e ne dichiara la chiusura. Prima dell’esaurimento dell’ordine del giorno una seduta può essere dichiarata conclusa solo con deliberazione dell’Assemblea del Land.
Nel periodo compreso tra il 10 luglio ed il 10 settembre, e tra il 23 dicembre e l’8 gennaio, non hanno luogo sedute (periodo vacante). Tuttavia, il Presidente dell’Assemblea del Land può anche in tale periodo convocare l’Assemblea per motivi d’urgenza.
Qualora ne facciano legittima richiesta almeno dieci deputati o il Governo del Land, il Presidente deve convocare l’Assemblea entro una settimana, con indicazione dell’ordine del giorno. L’inizio della seduta deve essere fissato in un giorno che sia compreso nelle due settimane successive al deposito dell’istanza presso la direzione dell’Assemblea del Land. Tale seduta deve essere convocata anche nel periodo vacante.
I membri del Governo del Land sono legittimati a partecipare, in funzione consultiva, alle sedute dell’Assemblea del Land e delle sue commissioni. Su richiesta dell’Assemblea, o delle rispettive commissioni, costoro possono essere obbligati a tale partecipazione. In caso di impedimento di un membro del Governo del Land, a partecipare alla seduta di una commissione, questi può farsi sostituire da un dipendente del Land. I membri del Governo del Land possono far partecipare alle sedute delle commissioni i dipendenti del Land in funzione consultiva.
I membri del Consiglio federale, inviati dal Land Tirolo, sono legittimati a partecipare alle sedute dell’Assemblea del Land in funzione consultiva. La disciplina di dettaglio sarà posta dal regolamento interno dell’Assemblea del Land.
Articolo 25 - Pubblicità delle Sedute. Immunità funzionali
Le sedute dell’Assemblea del Land sono pubbliche.
La pubblicità di una seduta deve essere esclusa per la durata della discussione e deliberazione finale su un determinato oggetto, qualora ne facciano richiesta il Presidente dell’Assemblea del Land o almeno dieci deputati presenti, sempre che l’Assemblea non deliberi per la pubblicità.
Non può essere esclusa la pubblicità di una seduta per la discussione e la deliberazione finale sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo del Land, sulle uscite da disciplinare con legge del Land e su questioni relative ai rapporti dei deputati e dei membri del Governo del Land.
Una seduta dell’Assemblea del Land può esser dichiarata riservata dall’Assemblea, così come una Commissione può dichiarare riservata una propria seduta. Una seduta dell’Assemblea del Land può tuttavia essere dichiarata riservata solo se della medesima era stata esclusa la pubblicità. I partecipanti ad una seduta dichiarata riservata sono tenuti alla segretezza sul contenuto della discussione e della deliberazione finale relativi alla seduta medesima.
Relazioni fedeli al contenuto delle discussioni delle sedute pubbliche dell’Assemblea del Land e delle sedute non dichiarate riservate delle sue Commissioni sono esenti da ogni responsabilità.
Articolo 26 - Regolamento interno dell’Assemblea del Land.
Direzione dell’Assemblea del Land
Il regolamento interno dell’Assemblea del Land deve essere emanato con legge.
Le funzioni dell’Assemblea del Land sono svolte sotto la direzione del Presidente dell’Assemblea, secondo le norme del regolamento interno.
Le questioni, oggetto di discussione, possono essere trattate solo entro la fine della legislatura in cui delle stesse è stata investita l’Assemblea del Land.
L’Assemblea del Land, le sue commissioni ed il Presidente dell’Assemblea si servono, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, dell’ufficio di direzione dell’Assemblea del Land. Esso è presieduto dal direttore dell’Assemblea. Il direttore dell’Assemblea del Land è nominato e revocato dal Presidente dell’Assemblea del Land, cui è sottoposto. Il direttore dell’Assemblea del Land è il superiore gerarchico dei dipendenti della direzione dell’Assemblea del Land. Egli è competente ad impartire loro istruzioni.
Il Governo del Land deve, sentito il Presidente dell’Assemblea del Land, mettere a disposizione della direzione dell’Assemblea i mezzi materiali ed economici, nonché il numero dei dipendenti risultante dal ruolo organico, necessari per l’amministrazione degli affari della direzione medesima.
Articolo 27 - Deliberazioni. Nomine
Per una valida deliberazione e per una valida nomina da parte dell’Assemblea del Land occorre la presenza di almeno la metà dei deputati e la maggioranza semplice dei voti espressi, salvo che una legge costituzionale non disponga diversamente e non siano fissate prescrizioni più rigorose dal regolamento dell’Assemblea del Land.
Articolo 28 – Scioglimento
L’Assemblea del Land, prima della decorrenza dei cinque anni della legislatura, può deliberare il suo scioglimento. Per una tale deliberazione occorre la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Essa non potrà essere adottata prima del settimo giorno successivo al deposito della relativa istanza.
Anche nel caso in cui l’Assemblea del Land abbia deliberato il suo scioglimento, la legislatura dura fino al giorno in cui la nuova Assemblea del Land si riunisce per la prima seduta.
Il Governo del Land deve, entro tre settimane dallo scioglimento dell’Assemblea, indire l’elezione della medesima, in maniera tale che le elezioni possano avere luogo entro tre mesi dallo scioglimento dell’Assemblea.
CAPO SECONDO
Posizione giuridica dei deputati
Posizione giuridica dei deputati
Articolo 29 - Candidature per un mandato. Inizio ed esercizio di un mandato
Al dipendente pubblico, qualora questi si candida per un mandato nell’Assemblea del Land, deve essere garantito tutto il tempo libero necessario alla candidatura medesima.
Il mandato inizia nel giorno in cui l’Assemblea del Land si riunisce per la prima seduta. Il mandato di un deputato, il quale viene convocato, in seguito all’estinzione di un mandato di altro deputato, come membro sostitutivo, inizia con la notificazione della sua convocazione.
Il dipendente pubblico, membro dell’Assemblea del Land, è, su sua istanza, esonerato dal servizio e da porre fuori ruolo, nella misura in cui ciò è necessario per l’esercizio del suo mandato. Durante l’esonero dal servizio le relative retribuzioni gli spettano in misura corrispondente alla effettiva prestazione apportata, e non possono comunque superare il 75 per cento delle retribuzioni di servizio; questo limite vale anche nel caso in cui non venga richiesto né l’esonero dal servizio né la collocazione fuori ruolo. La collocazione fuori ruolo determina la perdita delle retribuzioni di servizio.
Se un dipendente pubblico non può, a causa dell’esercizio del suo mandato nell’Assemblea del Land, essere impegnato nel suo posto di lavoro, egli ha diritto al conferimento di una funzione ragionevolmente equivalente, e con suo accordo anche non equivalente. Le retribuzioni di servizio corrispondono all’attività effettivamente svolta dal dipendente.
Il controllo sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici, che siano stati eletti quali membri dell’Assemblea del Land, spetta alla Commissione per le immunità ed incompatibilità.
La Commissione per le immunità ed incompatibilità esprime, su istanza dei dipendenti pubblici, membri dell’Assemblea del Land, o su istanza delle autorità di servizio, un parere su divergenze che sorgano tra un dipendente e la propria autorità di servizio in relazione all’esecuzione dei commi 1, 3 e 4 o delle relative disposizioni di legge.
Il membro dell’Assemblea del Land, che sia dipendente pubblico, deve riferire annualmente all’Assemblea per le immunità ed incompatibilità la regolamentazione - relativa al proprio esonero dal servizio o collocazione fuori ruolo, a norma del comma 3 - che gli sia stata applicata ed in quale modo venga controllata la prestazione lavorativa che egli deve apportare. Per le relative inchieste della Commissione per le immunità ed incompatibilità si applica l’articolo 53, comma 3 della Costituzione federale. La Commissione per le immunità ed incompatibilità trasmette annualmente all’Assemblea del Land un rapporto, che deve essere pubblicato.
Articolo 30 - Giuramento dei deputati
Nella prima seduta cui partecipano, i deputati devono giurare, nelle mani di chi presiede, l’osservanza della Costituzione federale e della Costituzione del Land, delle altre leggi federali e del Land, nonché di adempiere coscienziosamente ai propri obblighi. E’ ammissibile l’aggiunta di un giuramento religioso.
Articolo 31 - Indipendenza dei deputati
I deputati, nell’esercizio del proprio mandato, non sono legati ad alcun vincolo.
I deputati sono rappresentanti dell’intero popolo del Land. Essi possono esercitare i propri diritti solo personalmente.
Articolo 32 - Immunità dei deputati
Un deputato può essere reso responsabile solo dall’Assemblea del Land per un’osservazione scritta e orale nell’esercizio del suo mandato, mentre non può mai essere responsabile per le votazioni espresse.
L’arresto di un deputato per un’azione passibile di pena e l’adozione di una perquisizione domiciliare nei confronti di un deputato sono ammessi solo con l’autorizzazione dell’Assemblea del Land. Ciò non vale per l’arresto in caso di flagranza di reato.
Normalmente un deputato può essere perseguito autoritativamente per un’azione passibile di pena senza il consenso dell’Assemblea del Land solo quando la stessa azione palesemente non è collegata all’esercizio del suo mandato. Su tale collegamento l’autorità deve chiedere la decisione dell’Assemblea del Land, qualora ne facciano richiesta il deputato stesso o almeno tre membri della Commissione per le immunità ed incompatibilità. In presenza di una tale istanza, ogni procedimento autoritativo deve immediatamente cessare o essere interrotto.
L’autorizzazione dell’Assemblea del Land, nei casi di cui ai commi 2 e 3, si considera concessa, qualora l’Assemblea non si sia pronunciata entro otto settimane sull’istanza delle autorità competenti a procedere. Il Presidente dell’Assemblea deve sottoporre l’istanza alla votazione entro il penultimo giorno di tale termine. Il periodo vacante non è computato.
L’autorità procedente deve comunicare immediatamente al Presidente dell’Assemblea del Land l’arresto di un deputato colto in flagranza di reato. Su istanza dell’Assemblea del Land, o, nel periodo vacante, della Commissione per le immunità ed incompatibilità, l’arresto deve cessare e la procedura persecutoria in genere omessa.
L’immunità di un deputato termina con lo scadere del mandato.
Per i membri sostituti valgono i commi da 1 a 6 solo nel periodo in cui essi vengono chiamati a partecipare alle attività dell’Assemblea del Land.
Articolo 33 - Retribuzioni dei deputati
I deputati hanno nei confronti del Land Tirolo diritto ad una retribuzione. La disciplina di dettaglio sarà stabilita dalla legge del Land.
Articolo 34 - Scadenza del mandato. Rinuncia all’esercizio del mandato
Il mandato di un deputato scade:
a) con la decorrenza della legislatura
b) con la rinuncia al mandato
c) con una sentenza della Corte costituzionale, con cui la sua elezione viene annullata o dichiarata nulla o si decide la perdita del suo mandato.
La rinuncia al mandato deve essere dichiarata per iscritto al Presidente dell’Assemblea del Land. Con il deposito della relativa dichiarazione presso la direzione dell’Assemblea del Land la rinuncia diviene irrevocabile ed efficace, qualora nella stessa dichiarazione non sia indicato un momento successivo per la sua efficacia.
L’Assemblea del Land deve presentare un’istanza sulla perdita del mandato alla Corte costituzionale, a norma dell’articolo 141 della legge costituzionale federale, nel testo del 1929:
a) quando il deputato, in seguito alla elezione, perde la sua eleggibilità,
b) quando il deputato non presta giuramento, o non presta giuramento nei modi prescritti dall’art. 30,
c) quando il deputato sia stato assente ingiustificatamente in almeno due sedute successive, a distanza - l’una dall’altra – di oltre trenta giorni, e non abbia ottemperato all’invito, formulatogli dal Presidente dell’Assemblea del Land in seduta pubblica dell’Assemblea, di presentarsi nella seduta successiva o di giustificare la sua assenza; l’invito può essere formulato non prima della seconda seduta in cui il deputato risulti assente,
d) nei casi previsti dalla legge sulle incompatibilità 1983, BGB. Nr. 330, modificata da ultimo dalla legge BGB. I Nr. 64/1997.
Se il Presidente dell’Assemblea viene a conoscenza di una delle circostanze indicate nel comma 3 alle lettere da a) a d), egli deve comunicarla immediatamente all’Assemblea. L’Assemblea deve deliberare nella seduta successiva sulla presentazione dell’istanza relativa alla perdita del mandato.
Un deputato può, per il periodo di appartenenza al Governo del Land, rinunciare all’esercizio del suo mandato. La rinuncia deve essere dichiarata per iscritto al Presidente dell’Assemblea. Con il deposito della relativa dichiarazione presso la direzione dell’Assemblea, la rinuncia diviene irrevocabile ed efficace, qualora nella stessa dichiarazione non sia indicato un momento successivo per la sua efficacia. La rinuncia diviene inefficace con l’esclusione del deputato dal Governo. Durante l’efficacia della rinuncia il deputato è considerato sospeso.
CAPO TERZO
Procedimento legislativo
Procedimento legislativo
Articolo 35 - Proposte di legge
Proposte di legge pervengono all’Assemblea come istanze da parte dei deputati o delle Commissioni, come progetti da parte del Governo del Land o come semplice domanda popolare.
Articolo 36 - Parere sui progetti di legge
Sulle proposte di legge, che devono pervenire all’Assemblea come progetti da parte del Governo del Land, si deve eseguire un procedimento consultivo, salvo che la particolare urgenza di una legge non lo renda possibile.
Nel procedimento consultivo sui progetti di legge devono essere sentiti in ogni caso:
a) la rappresentanza degli interessi dei comuni del Land, cui appartengano almeno il 25 per cento dei comuni, e la città di Innsbruck, nella misura in cui il progetto di legge riguardi interessi locali,
b) le rappresentanze legali professionali, il cui campo d’azione sia interessato dal progetto di legge
Il mancato procedimento consultivo o l’audizione dei soggetti indicati nel comma due, non impediscono la formazione della legge secondo Costituzione.
Articolo 37 - Richiesta popolare
Il Governo deve presentare immediatamente all’Assemblea del Land l’istanza per l’emanazione, la modificazione o l’abrogazione di leggi del Land, presentata da almeno 7.500 elettori dell’Assemblea o da almeno 40 comuni, o dalla città di Innsbruck dietro deliberazione del Consiglio comunale.
Se è stata respinta, tramite consultazione popolare, una deliberazione di legge che si fondava su una domanda popolare, una domanda popolare avente lo stesso oggetto non potrà essere ripresentata, prima che siano trascorsi cinque anni dal giorno della consultazione,.
Una domanda popolare può essere presentata nella forma di un progetto di legge o di una semplice proposta. In ogni caso essa deve essere motivata.
Il procedimento in presenza di una domanda popolare sarà disciplinato nei dettagli dalla legge del Land.
Articolo 38 - Deliberazioni di legge
Per la formazione di una legge del Land occorre una deliberazione dell’Assemblea del Land.
Una legge costituzionale del Land ed una disposizione costituzionale in una legge del Land possono essere adottate solo con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Esse devono essere indicate espressamente come legge costituzionale del Land o come disposizione costituzionale del Land.
Il Presidente dell’Assemblea deve attestare che la deliberazione legislativa sia stata adottata conformemente alla Costituzione e deve trasmettere la stessa deliberazione immediatamente al Capo del Governo.
Il Capo del Governo deve controfirmare l’attestazione del Presidente dell’Assemblea e quindi comunicare la deliberazione legislativa immediatamente al cancellierato federale. Se la partecipazione, ai fini dell’esecuzione, da parte di organi federali, prevista nella deliberazione legislativa, richiede l’approvazione del Governo federale, il Capo del Governo del Land deve, con la comunicazione della deliberazione legislativa, chiedere anche il rilascio di tale approvazione.
Il Capo del Governo del Land deve provvedere alla pubblicazione della deliberazione legislativa nella Gazzetta Ufficiale del Land. La disciplina di dettaglio sulla pubblicazione tramite la Gazzetta Ufficiale del Land viene stabilita dalla legge del Land.
Se il Governo del Land solleva un’obiezione contro una deliberazione legislativa, questa potrà essere pubblicata – nel rispetto delle disposizioni del § 9 della legge costituzionale finanziaria 1948, BGBl. Nr. 45 – solo se viene riadottata dall’Assemblea. Prima della decorrenza del termine per sollevare obiezioni (art. 98 comma 2 della legge costituzionale federale nel testo del 1929) una deliberazione legislativa potrà essere pubblicata solo se vi è stata un’approvazione espressa da parte del Governo federale.
Se una deliberazione legislativa richiede l’approvazione del Governo federale, essa può esser pubblicata solo se tale approvazione sia intervenuta o sia considerata come intervenuta. L’Assemblea del Land può, in presenza di deliberazioni legislative che richiedano l’approvazione del Governo federale, autorizzare il Capo del Governo del Land, per il caso di rifiuto dell’approvazione, a pubblicare la deliberazione legislativa con l’esclusione delle disposizioni richiedenti l’approvazione. Queste disposizioni devono essere indicate in modo preciso nell’autorizzazione. Tale autorizzazione deve essere comunicata al cancellierato federale insieme alla deliberazione legislativa.
Articolo 39 - Consultazione popolare
Prima della sua pubblicazione, e fino quando nel comma due non sia previsto diversamente, una deliberazione legislativa deve essere sottoposta a consultazione popolare, qualora ciò sia deciso dall’Assemblea o se entro 6 settimane dall’adozione della deliberazione ne facciano richiesta almeno 7500 elettori dell’Assemblea o almeno 40 comuni dietro deliberazione dei Consigli comunali.
Una consultazione popolare non è ammissibile su deliberazioni legislative che siano state adottate per prevenire o combattere catastrofi o per prevenire danni ulteriori per l’economia popolare o per l’attuazione di prescrizioni della legge federale, nonché su deliberazioni che dovevano essere adottate entro un determinato termine in seguito alla fissazione dello stesso da parte della Corte costituzionale.
Se è stata deliberata l’attuazione di una consultazione popolare o questa sia stata richiesta entro il termine di cui al comma 1, per la promulgazione della deliberazione legislativa occorre attendere l’esito della consultazione medesima.
Nella consultazione popolare ha diritto di voto ogni elettore dell’Assemblea. Il giorno della consultazione popolare deve essere una domenica o un altro giorno festivo. Vale il principio del diritto di voto uguale, diretto, segreto e personale. Una deliberazione legislativa è considerata respinta se alla consultazione popolare ha partecipato più del 50 per cento degli elettori e la maggioranza dei voti validi siano stati espressi contro la deliberazione medesima. Il Capo del Governo deve pubblicare il risultato della consultazione popolare nella Gazzetta Ufficiale del Land.
Il procedimento della consultazione popolare viene disciplinato nei dettagli dalla legge del Land. Con tale legge deve essere assicurato agli elettori il più agevole esercizio del diritto di voto.
Se la deliberazione legislativa è stata respinta con la consultazione popolare, essa non potrà essere pubblicata. Se la deliberazione non è stata respinta, essa deve essere pubblicata con riferimento al risultato della consultazione popolare.
Articolo 40 - Entrata in vigore ed ambito di applicazione delle leggi del Land
Le leggi del Land entrano in vigore allo scadere del giorno in cui la sezione della Gazzetta Ufficiale del Land, in cui sono pubblicate, venga diffusa, salvo che non sia stabilito diversamente in modo espresso.
Le leggi del Land hanno efficacia sull’intero territorio del Land, salvo che non sia stabilito diversamente in modo espresso.
Articolo 41 - Ripubblicazione di leggi del Land
Il Governo è legittimato a ripubblicare, con efficacia vincolante, leggi del Land nel loro testo modificato da prescrizioni successive, tramite la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Land.
Con la ripubblicazione possono:
a) essere rettificate espressioni linguistiche superate, e forme espositive arcaiche possono essere adattate a quelle nuove;
b) essere rettificati i riferimenti ad altre prescrizioni giuridiche, che non corrispondono più allo stato della legislazione del Land, nonché altre discordanze;
c) essere invalidate disposizioni, che a causa di prescrizioni giuridiche successive, sono state annullate o che comunque sono divenute prive di oggetto;
d) essere fissati titoletti ed abbreviazioni letterali di titoli;
e) essere rettificate le indicazioni degli articoli, paragrafi, commi; essi possono essere modificati in seguito all’eliminazione o all’introduzione di singole disposizioni e possono essere rettificati i riferimenti agli stessi all’interno del testo di una legge;
f) essere riunite, ed al contempo pubblicate separatamente con legge del Land ripubblicata, disposizioni transitorie e testi precedenti, ancora in vigore, della relativa legge del Land con l’indicazione del suo ambito di efficacia.
Il testo di legge ripubblicato acquista efficacia allo scadere del giorno in cui è stata pubblicata e diffusa la sezione della Gazzetta Ufficiale del Land, che contiene la prescrizione giuridica ripubblicata.
Articolo 42 - Impugnazione di leggi del Land da parte di deputati
Almeno un terzo dei deputati ha il diritto di presentare alla Corte costituzionale una domanda di annullamento di una legge del Land per contrasto con la Costituzione, a norma dell’articolo 140, comma 1 della legge costituzionale federale nel testo del 1929.
CAPO QUARTO
Partecipazione dell’Assemblea del Land alla formazione del Consiglio federale
Partecipazione dell’Assemblea del Land alla formazione del Consiglio federale
Articolo 43 - Elezione dei membri del Consiglio federale e dei loro sostituti
La nuova Assemblea del Land deve eleggere nella prima seduta i membri del Land Tirolo destinati al Consiglio federale ed i loro sostituti, per la durata della legislatura, con il sistema proporzionale. E’ da stabilire anche quale membro è destinato ad un determinato posto. Almeno un membro deve appartenere al secondo partito più forte, individuato ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La disciplina di dettaglio sull’elezione dei membri del Consiglio federale e dei loro sostituti viene stabilita con regolamento interno dell’Assemblea.
I membri del Land Tirolo destinati al Consiglio federale ed i loro sostituti devono essere eleggibili per l’Assemblea, ma non occorre che vi appartengano.
I membri del Land Tirolo destinati al Consiglio federale ed i loro sostituti rimangono in carica fino al momento in cui la nuova Assemblea del Land elegge i membri del Land Tirolo destinati al Consiglio federale ed i loro sostituti
I membri del Land Tirolo destinati al Consiglio federale ed i loro sostituti possono rinunciare al proprio mandato. La rinuncia deve essere presentata al Presidente dell’Assemblea per iscritto. Con il deposito della relativa dichiarazione presso la direzione dell’Assemblea del Land, la rinuncia diviene irrevocabile ed efficace, qualora nella stessa dichiarazione non sia indicato un momento successivo per la sua efficacia.
Se un membro del Land Tirolo destinato al Consiglio federale, cessa anticipatamente dalla sua carica, vi subentra il suo sostituto. Se un membro-sostituto del Land Tirolo destinato al Consiglio federale è subentrato come membro in sostituzione ed è cessato anticipatamente dalla propria carica, l’Assemblea deve immediatamente procedere all’elezione suppletiva.
PARTE TERZA
Amministrazione del Land Tirolo
CAPO PRIMO
Amministrazione del Land
Amministrazione del Land Tirolo
CAPO PRIMO
Amministrazione del Land
Articolo 44 - Governo del Land
Il Governo del Land è l’organo supremo del potere esecutivo del Land Tirolo.
Il Governo è l’organo supremo del Land Tirolo come titolare di diritti privati. Esso amministra il patrimonio del Land e rappresenta il Land Tirolo come titolare di diritti privati, se non è disposto diversamente.
Il Governo è chiamato a dare l’approvazione del Land Tirolo ai sensi dell’art. 102, comma 1 secondo periodo e articolo 102, comma 4 della legge costituzionale federale nel testo del 1929.
Il Governo è composto dal Capo del Governo, dal primo e dal secondo sostituto del Capo del Governo, nonché da altri membri in numero da due a cinque (Consiglieri del Land).
Sede del Governo è il capoluogo del Land. Il Governo del Land può essere convocato in un luogo diverso, per la durata di situazioni straordinarie nonché nei casi in cui esso lo deliberi per casi eccezionali.
Articolo 45 – Elezione
L’intero Governo del Land viene eletto in un unico turno dall’Assemblea.
I membri del Governo devono essere eleggibili per l’Assemblea del Land, ma non occorre che vi appartengano.
Il capolista dei candidati dell’Assemblea di ogni gruppo di candidati, che abbia ottenuto nell’elezione per l’Assemblea il maggiore numero dei voti, invita gli altri gruppi alle trattative per la formazione del nuovo Governo.
Ogni gruppo di candidati rappresentato nell’Assemblea è legittimato a presentare una proposta per l’elezione dell’intero Governo. Tale proposta deve essere sottoscritta da più della metà dei nuovi deputati eletti nel gruppo. Se una tale proposta prevede rappresentanti di più gruppi di candidati, essa deve essere sottoscritta da più della metà dei nuovi deputati eletti da ognuno di tali gruppi.
Articolo 46 – Incompatibilità
Un membro del Governo del Land non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Nazionale, del Consiglio Federale o del Governo Federale, Presidente o Vicepresidente dell’Assemblea, Sindaco o altro membro di una direzione del comune (del Consiglio comunale) o capo o membro di un consorzio di comuni.
Articolo 47 - Giuramento dei membri del Governo del Land
Prima dell’inizio del proprio ufficio, il Capo del Governo deve giurare, nelle mani del Presidente dell’Assemblea, l’osservanza della Costituzione, delle leggi federali e delle altre leggi del Land, nonché di adempiere coscienziosamente ai propri obblighi. Gli altri membri del Governo devono giurare, nelle mani del Capo del Governo, l’osservanza della Costituzione federale e della Costituzione del Land, delle altre leggi federali e del Land, nonché di adempiere coscienziosamente ai propri obblighi. E’ ammissibile l’aggiunta di un giuramento religioso.
L’osservanza della Costituzione federale deve essere giurata dal Capo del Governo nelle mani del Presidente Federale (art. 101, comma 4 del legge costituzionale federale nel testo del 1929).
Articolo 48 - Durata della carica. Rinuncia all’ufficio
L’ufficio di membro del Governo inizia con il giuramento e termina con il decorso della legislatura. Tuttavia i membri del Governo devono continuare a svolgere le proprie funzioni anche dopo il decorso della legislatura fino al giuramento dei membri del nuovo Governo.
Un membro del Governo è escluso anticipatamente dal proprio ufficio per
a) rinuncia;
b) giuramento come membro del Consiglio Nazionale, del Consiglio Federale o del Governo Federale, accettazione dell’ufficio di Presidente o di uno dei Vicepresidenti dell’Assemblea, giuramento come Sindaco o altro membro di una direzione del comune (del Consiglio comunale), elezione a capo o membro di un consorzio di comuni;
c) destituzione del Governo da parte dell’Assemblea a norma dell’articolo 64, comma 2;
d) voto di sfiducia da parte dell’Assemblea;
e) revoca da parte dell’Assemblea a causa della perdita dell’eleggibilità per l’Assemblea;
f) una sentenza della Corte costituzionale con cui la sua elezione viene annullata o dichiarata nulla o con cui viene pronunciata la perdita del suo ufficio.
La rinuncia all’ufficio di membro del Governo deve essere dichiarata per iscritto al Presidente dell’Assemblea. Con il deposito della relativa dichiarazione presso la direzione dell’Assemblea la rinuncia diviene irrevocabile ed efficace, qualora nella stessa dichiarazione non sia indicato un momento successivo per la sua efficacia.
Se il Presidente dell’Assemblea viene a conoscenza della perdita dell’eleggibilità per l’Assemblea da parte di un membro del Governo, egli deve comunicarla immediatamente all’Assemblea. L’Assemblea deve deliberare nella seduta successiva sulla revoca dello stesso membro del Governo.
Articolo 49 - Nuova elezione, elezione suppletiva, elezione complementare
Se l’intero Governo è cessato anticipatamente, l’Assemblea deve indire immediatamente le nuove lezioni. Se un singolo membro del Governo è cessato anticipatamente dall’ufficio, l’Assemblea deve procedere immediatamente con l’elezione suppletiva, salvo quanto è stabilito al comma due.
L’Assemblea può evitare di procedere all’elezione suppletiva quando
a) un Consigliere è cessato anticipatamente dall’ufficio
b) un sostituto del Capo del Governo è cessato anticipatamente dall’ufficio e si possa provvedere alla nomina di un Consigliere come sostituto, purché ciò non determini il venire meno del numero minimo dei Consiglieri previsto dall’articolo 44, comma 4.
L’Assemblea deve inoltre indire le nuove elezioni dell’intero Governo, qualora:
a) il Capo del Governo è cessato anticipatamente dall’ufficio a causa di un voto di sfiducia;
b) a causa di un un’elezione suppletiva o dell’elezione di un Consigliere complementare (elezione complementare) si è avuto un mutamento della rappresentanza nel Governo dei “gruppi di candidati” rappresentati nell’Assemblea.
Per il diritto di proposta dei “gruppi di candidati” in caso di nuove elezioni, elezioni suppletive ed elezioni complementari si applica l’articolo 45, comma 4, “secondo il senso”.
Se l’intero Governo è cessato dall’ufficio anticipatamente questo deve continuare a svolgere le proprie funzioni fino al giuramento dei membri del nuovo Governo.
Articolo 50 - Sostituzione dei membri del Governo del Land
In caso di impedimento o cessazione anticipata dall’ufficio del Capo del Governo, questi, negli affari dell’amministrazione, è sostituito dal primo sostituto del Capo del governo, se tuttavia anche quest’ultimo è impedito o cessato anticipatamente dall’ufficio, la sostituzione avviene con il secondo sostituto del Capo del Governo. In caso di impedimento o cessazione anticipata dall’ufficio sia del primo che del secondo sostituto del Capo del Governo, il Capo del Governo viene sostituito dal più anziano degli altri membri del Governo.
Negli affari dell’amministrazione federale indiretta e dell’amministrazione del patrimonio del Land attribuita al Capo del Governo, questi è sostituito dal membro del Governo designato dal Governo stesso ai sensi dell’articolo 105 della legge costituzionale federale nel testo del 1929. Il Capo del Governo deve comunicare questa designazione immediatamente al cancelliere federale.
In caso di impedimento o cessazione anticipata dall’ufficio di un altro membro del Governo, questi è sostituito da un membro del Governo designato su sua proposta dal Capo del Governo. La proposta è esclusa nel casi in cui la sostituzione avvenga per circostanza urgenti che ne rendano impossibile la formulazione, oppure qualora, nonostante la richiesta da parte del Capo del Governo, la proposta non venga formulata immediatamente.
Articolo 51 - Regolamento interno
Il Governo deve darsi, con decreto, un regolamento interno. Il Governo ed i suoi membri devono svolgere le loro funzioni in base a tale regolamento.
Con il regolamento interno gli affari dell’amministrazione del Land vengono attribuiti, per la loro cura, ai singoli membri del Governo (divisione degli affari), ad eccezione degli affari che in base alla Costituzione sono attribuiti al Capo del Governo o riservati al Governo.
Con il regolamento interno può essere stabilito che singoli affari dell’amministrazione indiretta federale e l’amministrazione del patrimonio del Land attribuita al Capo del Governo, possano, per una correlazione concreta con gli affari dell’amministrazione del Land, essere gestiti, nel nome del Capo del Governo, da altri membri del Governo. In questi affari i membri del Governo interessati sono vincolati alle istruzioni del Capo del Governo.
Con il regolamento interno deve essere stabilito quali affari dell’amministrazione del Land richiedano una deliberazione comune del Governo. Gli altri affari dell’amministrazione del Land devono essere gestiti dal membro del Governo competente in base alla ripartizione degli affari nel proprio nome.
Articolo 52 – Deliberazioni
Il Governo adotta le proprie deliberazioni all’unanimità. Per una deliberazione valida del Governo occorre la presenza di almeno la metà dei suoi membri, compreso il Capo del Governo o un suo sostituto. E’ ammessa l’astensione dal voto.
In caso di un affare molto urgente, per cui non possa attendersi la seduta successiva senza pregiudizio, può essere chiesta una deliberazione circolare.
Articolo 53 - Decreti d’urgenza
In caso di urgenza per l’emanazione immediata di misure necessarie per ovviare a danni noti ed irreparabili per la collettività, le quali in base alla Costituzione richiedano una deliberazione dell’Assemblea, e nel caso in cui questa non possa riunirsi tempestivamente o non possa provvedervi per forza maggiore, tali misure possono essere adottate, con decreti provvisori e derogatori della legge, dal Governo del Land con il consenso della Commissione per lo stato di emergenza.
Il Governo del Land deve trasmettere immediatamente all’Assemblea del Land ogni decreto adottato ai sensi del primo comma. L’Assemblea deve essere convocata entro una settimana (da tale comunicazione) ed entro 4 settimane deve o emanare una legge in luogo del decreto o richiedere, con apposita deliberazione, l’annullamento immediato del decreto stesso da parte del Governo. La disciplina di dettaglio è stabilita con il regolamento interno dell’Assemblea. Il Governo deve adempiere subito ad una tale richiesta. Il giorno in cui diviene efficace l’annullamento del decreto da parte del Governo, entrano di nuovo in vigore tutte le prescrizioni legislative, che erano state abrogate con il decreto medesimo.
Il Governo del Land deve comunicare immediatamente al Governo federale un decreto adottato ai sensi del primo comma.
I decreti di cui al primo comma non possono prevedere modifiche a disposizioni costituzionali del Land, oneri finanziari perpetui per il Land Tirolo, uscite del patrimonio del Land, oneri finanziari per la Confederazione o per i comuni, oneri finanziari per i cittadini nonché misure nelle materie relative al diritto del lavoro ed alla tutela dei lavoratori e dei dipendenti del Land e dell’economia forestale e nelle materie della sezione per i lavoratori e dipendenti del Land e dell’economia forestale.
Articolo 54 - Segreto d’ufficio dei membri del Governo del Land
I membri del Governo del Land sono tenuti, se non è stabilito diversamente dalla legge, al segreto sui fatti di cui sono venuti a conoscenza esclusivamente nell’esercizio delle loro funzioni; l’obbligo del segreto è posto nell’interesse del mantenimento della quiete, ordine e sicurezza pubblica, della difesa di tutto il Land, delle relazioni estere, nell’interesse economico di un ente di diritto pubblico,al fine di predisporre una decisione, o nell’interesse prevalente dei partiti.
L’obbligo del segreto non sussiste nei confronti dell’Assemblea, qualora essa richieda espressamente, con apposita deliberazione, un’informazione.
Dall’obbligo del segreto possono essere esonerati il Governo negli affari dell’amministrazione del Land ed il Capo del Governo negli affari dell’amministrazione federale indiretta e dell’amministrazione del patrimonio del Land.
Articolo 55 - Retribuzioni dei membri del Governo del Land
I membri del Governo hanno nei confronti del Land Tirolo diritto ad una retribuzione. La disciplina di dettaglio sarà stabilita con legge del Land.
Articolo 56 - Capo del Governo del Land
Il Capo del Governo rappresenta il Land Tirolo.
Al Capo del Governo spetta la direzione delle sedute del Governo del Land.
Articolo 57 - Autorità (amministrative)
Negli affari in cui la legislazione e l’attività esecutiva spettano al Land, sono competenti in prima istanza le autorità amministrative circoscrizionali, salvo che sia disposto diversamente dalla legge. In relazioni a tali affari l’istanza perviene al Governo del Land, salvo che sia disposto diversamente dalla legge ed il Governo del Land non sia competente in prima istanza.
Le autorità del Land e dei comuni competenti per le elezioni dell’Assemblea del Land e dei Consigli comunali, per le istanze popolari (art. 37), per le consultazioni popolari (art. 39) e per le inchieste popolari (artt. 60 e 76), nonché quelle competenti, secondo le prescrizioni del regolamento di servizio, per gli affari disciplinari, esami e la determinazione delle prestazioni, non sono vincolate ad istruzioni.
Articolo 58 - Ufficio del Governo del Land
Il Capo del Governo, il Governo ed i suoi membri devono servirsi nell’assolvimento dei propri compiti dell’ufficio del Governo, salvo che la legge disponga diversamente.
Il Capo del Governo è il Presidente dell’ufficio del Governo.
Il Governo deve, per il servizio interno del suo ufficio, nominare un giurista come funzionario del Land, in qualità di direttore dell’ufficio del Governo, e per la sostituzione di questi, un altro giurista, funzionario del Land.
L’ufficio del Governo deve essere diviso in sezioni. Queste possono, secondo le esigenze, essere riunite in gruppi. Gli affari da gestire devono essere distribuiti tra le sezioni in base al loro oggetto e concreta correlazione.
Nella divisione degli affari dell’ufficio del Governo, il Capo del Governo deve fissare, la ripartizione degli affari tra le sezioni e l’eventuale unione di sezioni in gruppi e, con regolamento interno dell’ufficio del Governo del Land, disciplinare lo svolgimento degli affari dell’ufficio.
L’adozione della divisione degli affari e del regolamento interno richiedono il consenso del Governo e, in relazione agli affari dell’amministrazione federale indiretta, il consenso del Governo federale.
Articolo 59 - Avvocato del popolo del Land
Per la cura dei compiti di cui al comma due è competente l’avvocato del popolo del Land.
L’avvocato del popolo del Land deve dare consigli a chiunque ne faccia richiesta e ricevere reclami in relazione agli affari dell’amministrazione del Land, dell’amministrazione federale indiretta e dell’amministrazione del patrimonio federale attribuita al Capo del Governo del Land. L’avvocato del popolo del Land deve immediatamente esaminare ogni reclamo e, ove egli non possa provvedere direttamente, agire presso gli uffici competenti per la consulenza o il rimedio e comunicarne al più presto l’esito all’autore del reclamo.
L’avvocato del popolo del Land è un organo dell’Assemblea del Land. Egli è sottoposto direttamente all’Assemblea, e responsabile solo nei confronti di questa ed indipendente dal Governo del Land.
L’avvocato del popolo del Land ha sede in Innsbruck. Egli può, nella misura in cui ciò sia appropriato per l’assolvimento dei suoi compiti, operare anche al di fuori dal capoluogo del Land.
L’avvocato del popolo del Land viene nominato dall’Assemblea del Land, su proposta del Presidente, per la durata di sei anni. All’ufficio di avvocato del popolo del Land può essere nominata solo una persona che sia idonea personalmente e professionalmente. L’avvocato del popolo del Land non può appartenere né al Governo federale, né al Governo del Land ed a nessun corpo rappresentativo comune.
Prima della decorrenza del periodo di carica di cui al comma 5, primo periodo, l’Assemblea del Land deve revocare, su proposta del Presidente dell’Assemblea del Land, l’avvocato del popolo del Land, qualora questi non soddisfi più i requisiti richiesti dal comma 5, secondo e terzo periodo.
Il Governo del Land deve, sentito il Presidente dell’Assemblea del Land, mettere a disposizione dell’avvocato del popolo del Land i mezzi di fatto ed economici, nonché il numero dei dipendenti del Land, risultante dal ruolo organico, necessari per svolgimento dei compiti dell’avvocato.
L’avvocato del popolo del Land è Presidente dei dipendenti di cui egli si avvale. Egli è competente ad impartire loro istruzioni.
Tutti gli organi del Land e dei comuni devono sostenere l’avvocato del popolo del Land nell’esercizio dei suoi compiti, garantirgli la visione degli atti e fornirgli su richiesta esplicite informazioni. Nei confronti dell’avvocato del popolo del Land non sussiste il segreto d’ufficio. L’avvocato del popolo del Land è sottoposto al medesimo segreto d’ufficio cui è tenuto l’organo presso il quale abbia avuto accesso per l’esercizio dei propri compiti.
Articolo 60 - Inchiesta popolare
Il Governo può, negli affari di competenza del Land, con eccezione degli affari del campo d’azione proprio dei comuni e degli affari relativi ad un determinata persona, attuare un’inchiesta popolare sull’intero territorio del Land.
Il Governo deve effettuare un’inchiesta popolare nell’intero territorio del Land, qualora lo decida l’Assemblea o essa sia richiesta da almeno 7500 elettori dell’Assemblea o da almeno 40 comuni dietro deliberazione dei Consigli comunali.
Il Governo può attuare un’inchiesta popolare su una parte del territorio del Land, che comprenda almeno il territorio di un comune, qualora l’affare è di interesse esclusivo o prevalente degli abitanti di tale parte del territorio del Land. Il Governo del Land deve attuare un’inchiesta popolare in una parte del territorio del Land, qualora essa sia richiesta da almeno il 25 per cento degli elettori dell’Assemblea, che abbiano in quella parte del territorio il proprio domicilio principale, o dai comuni di quella parte del territorio dietro deliberazione dei Consiglio comunali.
Sono legittimati a partecipare all’inchiesta popolare tutti gli elettori dell’Assemblea del Land; se tuttavia l’inchiesta popolare viene effettuata in una parte del territorio del Land, sono legittimati solo gli elettori dell’Assemblea che abbiano il proprio domicilio principale in tale parte del territorio del Land.
Il procedimento relativo all’inchiesta popolare è disciplinato dettagliatamente con legge del Land.
Articolo 60 a - Informazione del popolo
Il Governo del Land deve informare, in modo adeguato, il popolo degli affari che per il Land hanno un particolare valore politico, economico e finanziario.
CAPO SECONDO
Partecipazione dell’Assemblea del Land all’amministrazione del Land
Partecipazione dell’Assemblea del Land all’amministrazione del Land
Articolo 61 - Bilancio preventivo del Land
Il bilancio preventivo su tutte le probabili entrate ed uscite del Land in un anno solare costituisce la base dell’amministrazione del Land Tirolo. Esso è approvato dall’Assemblea del Land con apposita deliberazione.
Il Governo del Land deve presentare all’Assemblea del Land entro il 15 novembre il progetto del bilancio preventivo del Land per l’anno solare successivo.
Se l’Assemblea del Land, all’inizio dell’anno solare, non ha deliberato il bilancio preventivo del Land né stabilito un conto provvisorio per la gestione dello stesso anno, il Governo del Land, fino a quando non diviene esecutiva una deliberazione dell’Assemblea del Land che disciplini l’amministrazione del Land Tirolo, vi provvederà alla stessa, al massimo per i primi sei mesi dell’anno solare, secondo il bilancio preventivo ordinario del Land relativo all’anno solare precedente. In tale caso le uscite, che non si fondino su un’obbligazione legale o contrattuale, non possono superare, per ogni mese, un dodicesimo delle voci di bilancio.
L’Assemblea del Land, con la deliberazione sul bilancio preventivo del Land, può legittimare il Governo del Land ad effettuare delle uscite, non previste nel bilancio preventivo del Land o superiori alle voci dello stesso, che siano necessarie ed indispensabili e la cui urgenza non consenta un differimento, in misura comunque non superiore al due per cento delle uscite previste nel bilancio. Il Governo del Land deve comunicare immediatamente tali spese all’Assemblea del Land.
Articolo 62 - Obbligo di approvazione
Sono soggetti ad approvazione da parte dell’Assemblea del Land:
a) l’accensione di prestiti e mutui del Land Tirolo;
b) l’assunzione di garanzie fideiussorie del Land Tirolo;
c) atti dispositivi o l’assoggettamento ad oneri del patrimonio del Land Tirolo.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio preventivo del Land, può legittimare il Governo del Land a cedere o ad assoggettare ad oneri il patrimonio del Land di una determinata tipologia ed entro un determinato valore, senza le approvazioni della stessa Assemblea.
Articolo 63 - Bilancio del Land
Il Governo del Land deve predisporre il bilancio del Land Tirolo relativo all’anno solare precedente (bilancio del Land) e presentarlo all’Assemblea del Land entro l’anno solare seguente, al più tardi insieme al bilancio preventivo dell’anno solare seguente.
CAPO TERZO
Controlli sull’amministrazione del Land da parte dell’Assemblea del Land
Controlli sull’amministrazione del Land da parte dell’Assemblea del Land
Articolo 64 - Responsabilità dei membri del Governo del Land
I membri del Governo del Land, in relazione agli affari dell’amministrazione del Land, sono responsabili della propria gestione nei confronti dell’Assemblea del Land.
L’Assemblea del Land deve revocare, con apposita deliberazione, il Governo del Land, qualora i membri di quest’ultimo non pervengano, entro quattro settimane successive all’elezione del Governo del land, ad un accordo sulla ripartizione degli affari.
L’Assemblea del Land può esprimere, con apposita deliberazione, la sfiducia al Governo del Land o ad uno dei suoi membri “(voto di sfiducia)”. Se l’Assemblea esprime la sfiducia al Governo o ad uno dei suoi membri, il Governo o il membro sfiduciati cessano dal proprio ufficio. La votazione di una mozione di sfiducia deve essere rinviata al giorno feriale seguente, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei deputati presenti.
L’Assemblea del Land può, con apposita deliberazione, mettere in stato di accusa i membri del Governo del Land dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell’articolo 142 o 14 della legge costituzionale federale nel testo del 1929.
L’Assemblea del Land può far valere nei confronti dei membri del Governo del Land il diritto al risarcimento del danno del Land Tirolo.
Una deliberazione a norma dei commi tre, quattro e cinque può essere adottata solo ove sia richiesta da almeno un terzo dei deputati.
Articolo 65 - Diritto di interrogazione dell’Assemblea del Land e dei deputati
L’Assemblea del Land può, in relazione agli affari dell’amministrazione del Land, porre ai membri del Governo del Land domande sugli affari di loro competenza e richiedere tutte le relative informazioni.
Ogni deputato è legittimato, in relazione agli affari dell’amministrazione del Land, a porre ai membri del Governo del Land domande sugli affari di loro competenza, per iscritto e, nelle sedute dell’Assemblea del Land, oralmente e brevemente.
Il diritto d’interrogazione viene disciplinato dettagliatamente dal regolamento interno dell’Assemblea del Land..
I membri del Governo del Land sono obbligati a rispondere alle domande sugli affari di loro competenza, secondo le prescrizioni del regolamento interno dell’Assemblea del Land.
Articolo 65 a - Diritti di informazione
Ogni deputato ha il diritto di prendere visione dei verbali delle deliberazioni del governo del Land.
Ogni deputato, in relazione ad affari che sono oggetto di discussione dell’Assemblea del Land e che sono stati oggetto di una deliberazione del Governo del Land, può richiedere la visione degli atti al membro del Governo del Land nella cui competenza ricadono tali atti. E’ esclusa la visione di quegli atti dalla cui conoscenza discenderebbe la lesione del diritto fondamentale di tutela dei dati, di cui al § 1 comma 1 della legge di tutela dei dati BGBl. Nr. 565/1978. Negli affari relativi ad imprese economiche, può essere garantita solo la visione delle parti degli atti relative agli strumenti di credito. Se ad un deputato viene negata la visione degli atti per altre ragioni, il membro del Governo del Land interessato deve motivare tale rifiuto nell’Assemblea del Land.
Articolo 66 - Diritto di risoluzioni
L’Assemblea del Land può esaminare la direzione degli affari del Governo del Land e dei suoi membri e può esternare la sua volontà sulla direzione dell’amministrazione con risoluzioni.
Articolo 67 -Controllo sulla amministrazione
L’Assemblea del Land può controllare l’amministrazione del Land Tirolo. A tal fine essa si serve dell’ufficio di controllo del Land e, secondo le prescrizioni della legge federale, della Corte dei conti.
L’ufficio di controllo del Land è un organo dell’Assemblea del Land. Esso è sottoposto direttamente all’Assemblea, responsabile nei confronti di questa ed indipendente dal Governo del Land.
L’ufficio di controllo del Land ha sede in Innsbruck
All’ufficio di controllo compete l’esame corrente sull’amministrazione
a) del Land Tirolo;
b) delle fondazioni, fondi ed istituti che vengono gestiti da organi del Land Tirolo da soli o in comune con organi di altri enti territoriali e/o di associazioni di comuni o di persone (società di persone) e che siano stati istituiti da organi del Land Tirolo da soli o in comune con organi di altri enti territoriali e/o di consorzi di comuni;
c) delle imprese
1) cui il Land Tirolo da solo o in comune con altri enti territoriali e/o consorzi di comuni partecipa con almeno il 50 per cento del capitale, se la parte del capitale del Land Tirolo corrisponde almeno al 25 per cento, oppure
2) che sono esercitate dal Land Tirolo da solo o in comune con altri enti territoriali e/o consorzi di comuni;
d) delle persone fisiche o giuridiche (società di persone), che amministrano in rapporto fiduciario il patrimonio del Land;
e) degli enti di diritto pubblico di competenza del Land Tirolo;
f) degli enti di diritto pubblico diversi da quelli di cui alla lettera e), per le spese dei quali il Land Tirolo o le istituzioni di cui alla lettera b) da sole o in comune partecipano almeno per il 50 per cento.
Se ad un’istituzione (impresa, associazione o simili) è stata garantita un miglioramento con mezzi del Land Tirolo, l’ufficio di controllo del Land può esaminare l’utilizzazione di tali mezzi, qualora
a) l’entità del miglioramento, in relazione all’onere per il Land, sia economicamente significativo e
b) il Land Tirolo si sia riservato, per contratto, il controllo.
L’amministrazione dei comuni e dei consorzi di comuni non sottostanno all’esame dell’ufficio di controllo del Land.
Articolo 68 -Scopo del controllo sull’amministrazione. Incarichi per l’esame
L’esame da parte dell’ufficio di controllo del Land deve estendersi alla conformità alle prescrizioni vigenti, alla parsimonia, economicità ed opportunità nonché alla veridicità e regolarità dell’amministrazione. Tale esame non comprende anche le deliberazioni relative all’amministrazione da parte dell’Assemblea del Land.
L’ufficio di controllo del Land deve effettuare un esame qualora lo decidano l’Assemblea del Land o la Commissione per il controllo finanziario oppure quando venga richiesto da almeno un terzo dei deputati.
L’ufficio di controllo del Land deve inoltre effettuare un esame su richiesta motivata del Governo del Land.
Articolo 69 - Relazione dell’ufficio di controllo
L’ufficio di controllo del Land deve presentare all’Assemblea del Land una relazione sul risultato di ogni controllo.
L’ufficio di controllo del Land deve presentare all’Assemblea del Land una relazione riassuntiva dei risultati dei controlli effettuati in un anno solare entro il 1. Luglio dell’anno seguente.
L’ufficio di controllo del Land deve trasmettere al Governo del Land la relazione di cui al comma uno contemporaneamente alla presentazione dello stesso all’Assemblea del Land. Il Governo del Land è libero di presentare un’osservazione all’Assemblea del Land in merito alla relazione, entro 6 settimane.
I rapporti dell’ufficio di controllo del Land sono sottoposti alla Commissione per il controllo finanziario.
La Commissione per il controllo finanziario deve presentare all’Assemblea del Land una relazione su ogni rapporto annuale dell’ufficio di controllo del Land e su ogni rapporto dell’ufficio di controllo sul risultato di un esame deliberato dall’Assemblea del Land. In tutti gli altri casi è nella discrezionalità della Commissione per il controllo finanziario la presentazione di un rapporto all’Assemblea del Land.
Articolo 70 - Organizzazione dell’ufficio di controllo del Land
L’ufficio di controllo del Land è presieduto dal direttore dell’ufficio di controllo. Egli viene nominato e revocato dall’Assemblea del Land. Può essere nominata quale direttore dell’ufficio di controllo solo una persona idonea per le sue qualità morali e professionali e che negli ultimi 5 anni non sia stata membro del Governo del Land. Il direttore dell’ufficio di controllo non può appartenere né al Governo federale o al Governo del Land né ad un altro organo rappresentativo comune. Egli è sottoposto al Presidente dell’Assemblea. Il direttore dell’ufficio di controllo è il superiore gerarchico dei dipendenti addetti all’ufficio di controllo del Land. Egli è competente ad impartire loro istruzioni.
Il Governo del Land deve, sentito il Presidente dell’Assemblea, mettere a disposizione dell’ufficio di controllo del Land i mezzi di fatto ed economici, nonché il numero dei dipendenti del Land, risultante dal ruolo organico, necessari per lo svolgimento dei compiti dell’ufficio medesimo.
I compiti e l’organizzazione dell’ufficio di controllo del Land sono disciplinati dettagliatamente dalla legge del Land.
Articolo 70 a - Particolari atti di controllo
L’Assemblea del Land o almeno un terzo dei deputati hanno il diritto di richiedere che la Corte dei conti effettui, nell’ambito delle sue competenze, particolari atti di controllo sull’amministrazione del Land. Fino a quando la Corte dei conti non trasmette, in seguito ad una tale richiesta, un rapporto all’Assemblea del Land, non può essere presentata, sul relativo affare, una un’ulteriore istanza del genere.
PARTE QUARTA
Accordi di diritto pubblico e trattati
Accordi di diritto pubblico e trattati
Articolo 71 - Accordi di diritto pubblico
Il Land Tirolo può con altri Laender e con la Confederazione concludere accordi nelle materie delle loro rispettive competenze.
Il Governo del Land decide sulla conclusione di un accordo.
Il Capo di Governo rappresenta il Land nel momento della conclusione dell’accordo.
Il Capo del Governo del Land deve comunicare immediatamente al Governo federale l’accordo del Land Tirolo con altri Laender.
Un accordo che debba determinare un obbligo per l’Assemblea del Land richiede l’approvazione da parte della stessa. L’approvazione di un accordo per il cui adempimento occorra una legge costituzionale del Land può essere deliberata solo con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Nella deliberazione di approvazione, un tale accordo deve essere dichiarato espressamente di rango costituzionale.
Il Capo del Governo del Land deve pubblicare l’accordo approvato dall’Assemblea del Land nella Gazzetta Ufficiale, con riferimento alla deliberazione di approvazione.
Agli accordi del Land Tirolo con la Confederazione si applicano i principi di diritto contrattuale del diritto internazionale pubblico. Questo vale anche per gli accordi del Land Tirolo con gli altri Laender, salvo che sia disposto diversamente dalla leggi costituzionali uniformi dei Laender interessati.
Articolo 71a – Trattati
Il Land Tirolo può concludere trattati con gli Stati confinanti della Repubblica austriaca o con i loro Stati membri, nelle materie di sua competenza.
L’autorizzazione del Governo del Land all’apertura dei negoziati per la conclusione di un trattato compete al Presidente della Confederazione, su proposta del Governo del Land, controfirmata dal Capo del Governo del Land. Prima dell’apertura dei negoziati, il Capo del Governo del Land deve darne comunicazione al Governo federale.
Il Governo del Land decide sulla conclusione del trattato. Il Capo del Governo del Land deve, in seguito alla decisione del Governo, provvedere alla conclusione del trattato e ad ottenere il consenso necessario dal Governo federale.
La conclusione di un trattato è sottoposta al Presidente della Confederazione, su proposta del Governo del Land, controfirmata dal Capo del Governo. La conclusione può avvenire solo in seguito al consenso da parte del Governo federale o qualora tale consenso si considera prestato.
Un trattato che debba determinare un obbligo per l’Assemblea del Land richiede un’approvazione da parte della stessa. L’approvazione di un trattato per il cui adempimento occorra una legge costituzionale del Land può essere deliberata solo con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Nella deliberazione di approvazione, un tale trattato deve essere dichiarato espressamente di rango costituzionale. L’Assemblea del Land può deliberare, in aggiunta all’approvazione di un trattato modificativo o integrativo della legge, che questo sia adempiuto con l’emanazione di leggi.
Il Presidente della Confederazione può, su proposta del Governo del Land, controfirmata dal Capo del Governo, autorizzare il Governo alla conclusione di trattati che non siano né integrativi, né modificativi delle leggi. Una tale autorizzazione comprende anche la facoltà di disporre che l’adempimento del trattato avvenga con l’emanazione di regolamenti.
PARTE QUINTA
Comuni
Comuni
Articolo 72 – Comuni
Il Land si divide in comuni.
L’unione o la divisione di comuni, nonché ogni modificazione dei confini comunali, competono alla legge del Land. Questo non vale per l’unione di comuni o per le altre modificazioni dei confini comunali in seguito ad accordi tra i comuni interessati. In tutti i casi, relativi a modificazioni dei confini comunali, deve essere salvaguardata la potenzialità dei comuni.
Articolo 73 - Posizione giuridica
Il comune è un ente territoriale con il diritto all’amministrazione autonoma e “sprengel” dell’amministrazione.
Il comune è un ente economico autonomo. Esso ha il diritto, nel rispetto delle leggi federali comuni e delle leggi del Land, di essere titolare di patrimoni di ogni tipo, di acquistarne e di disporne, di gestire imprese economiche, nonché, nel rispetto della Costituzione finanziaria, di gestire autonomamente il proprio bilancio e di istituire imposte.
Articolo 74 – Competenze
I comuni hanno competenze proprie e competenze ad essi trasferite dalla Confederazione e dal Land Tirolo.
Le competenze proprie dei comuni comprendono, accanto alle materie indicate all’articolo 73, comma 2, tutti gli affari in relazione ai quali, nell’interesse esclusivo o prevalente delle comunità locali insediate nei comuni, risulti opportuna ed appropriata l’amministrazione da parte delle comunità medesime all’interno dei confini territoriali. Le leggi del Land devono indicare espressamente tali materie come di competenza dei comuni.
Il comune deve gestire gli affari di sua competenza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti della Confederazione e del Land, sotto la propria responsabilità e libero da istruzioni, salvo l’esame sulla legittimità delle decisioni amministrative da parte dell’autorità di controllo, in seguito a rimostranze per l’esclusione di mezzi di impugnazione dinanzi ad organi amministrativi, al di fuori del comune.
Il Land Tirolo ha nei confronti del comune, in relazione all’amministrazione degli affari di propria competenza, il diritto di vigilanza, nell’ambito dell’attività esecutiva del Land. Tale diritto deve essere esercitato in modo da fare rispettare al comune le leggi ed i regolamenti della Confederazione e del Land, evitare che il comune oltrepassi la propria sfera di competenza e che il comune adempia ai propri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti del Land. Il Land Tirolo ha inoltre il diritto di controllare l’amministrazione del comune in relazione alla sua parsimonia, economicità ed opportunità. Il controllo del Land Tirolo deve essere esercitato con riguardo ai diritti del comune e dei terzi.
Le competenze del comune trasferite dalla Confederazione e dal Land comprendono tutti gli affari che il comune deve amministrare, in base alle leggi della Confederazione, per conto e secondo le istruzioni della Confederazione, e, in base alle leggi del Land, per conto e secondo le istruzioni del Land Tirolo. Tali affari devono essere amministrate dal sindaco.
Articolo 75 - Elettorato attivo e passivo per il Consiglio comunale
Legittimato all’elezione del Consiglio comunale è ogni cittadino austriaco, che entro il primo gennaio dell’anno in cui ha luogo l’elezione abbia compiuto il 18° anno di età, non sia stato escluso dal diritto elettorale e che abbia nel comune il domicilio principale (elettorato attivo).
Eleggibile per il Consiglio comunale è ogni soggetto legittimato all’elezione del medesimo, che entro il primo gennaio dell’anno in cui ha luogo l’elezione abbia compiuto il 19° anno di età (elettorato passivo).
Con legge del Land può essere escluso l’elettorato attivo e passivo per il Consiglio comunale in relazione a soggetti la cui permanenza nel Land abbia una durata inferiore ad un anno e la stessa sia palesemente temporanea.
Con legge del Land può essere stabilito l’obbligo all’elezione ed in base alle prescrizioni della legge federale può essere prevista la votazione per corrispondenza.
Con legge del Land viene stabilito in quale misura spetta agli altri cittadini della Confederazione l’elettorato attivo e passivo per il Consiglio comunale.
Articolo 76 - Partecipazione dei cittadini
La partecipazione dei soggetti legittimati all’elezione del Consiglio comunale all’amministrazione degli affari di propria competenza, in particolare con le inchieste e le consultazioni popolari, è disciplinata dalla legge del Land.
Articolo 77 - Consorzi di comuni
I comuni possono, ai fini dell’amministrazione di singoli compiti di propria competenza, formare, con l’accordo di altri comuni, consorzi di comuni, qualora ciò,
a) non contrasti con le funzioni di ente di amministrazione autonoma dei comuni partecipanti, in relazione ad un consorzio di comuni che debba adempiere compiti di alta amministrazione;
b) sia nell’interesse dei comuni partecipanti per ragioni di parsimonia, economicità ed opportunità, in relazione ad un consorzio di comuni che debba adempiere compiti dei comuni come rappresentante di diritti privati,.
Per gli affari, in relazioni ai quali il potere legislativo spetta al Land, con legge del Land si può prevedere la formazione di consorzi di comuni per l’amministrazione di singoli compiti delle competenze trasferite al comune, qualora ciò sia nell’interesse della parsimonia, economicità ed opportunità dei comuni e non contrasti con le funzioni di ente di amministrazione autonoma e di “sprengel” di amministrazione dei comuni partecipanti. La legge del Land deve prevedere che, nel dare esecuzione alla medesima, prima della formazione del consorzio di comuni devono essere sentiti i comuni partecipanti.
Nella misura in cui un consorzio di comuni deve amministrare affari di propria competenza, al comune che vi partecipa deve essere assicurato un intervento appropriato nell’amministrazione dei propri compiti.
Articolo 78 – Organizzazione
L’organizzazione dei comuni e dei consorzi di comuni viene disciplinata nei dettagli dalla legge del Land.
PARTE SESTA
Disposizioni finali e transitorie
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 79 - Entrata in vigore ed abrogazione di prescrizioni giuridiche
Questa legge costituzionale del Land entra in vigore il 1. Marzo 1989.
Contemporaneamente vengono abrogati:
a) l’Ordinamento del Land Tirolo del 1953, LGBl. Nr. 24, nel testo delle leggi costituzionali del Land LGBl. Nr. 34/1964, 29/1965, 5/1975, 89/1976, 48/1980 e 9/1985;
b) la legge di ripubblicazione del Land, LGBl. Nr. 33/1982;
c) il primo comma (§§ da 1 a 6) della legge sull’ufficio di controllo del Land, LGBLl. Nr. 4/1983.
Articolo 80 - Disposizione transitoria
Atti dell’attività esecutiva ed altri atti giuridici non vengono toccati, a causa delle prescrizioni giuridiche indicate all’articolo 79, comma2, ed in particolare le elezioni e nomine di organi del Land Tirolo, dall’entrata in vigore di questa legge costituzionale del Land.
Articolo 81 - Definizioni specificanti il sesso
Nella misura in cui in questa legge costituzionale del Land o in altre leggi del Land venga adoperata per la definizione di funzioni la forma maschile, deve essere, per il caso in cui tale funzione spetti ad una donna, adoperata la corrispondente forma femminile per la definizione della funzione medesima. Lo stesso vale al contrario, qualora per la definizione di funzioni sia adoperata la forma femminile.