L’attuale Statuto del Land Tirolo è entrato in vigore il 1° marzo 1989. Contemporaneamente alla sua entrata in vigore è stato abrogato l’Ordinamento del Land del 1953, LGBl n. 24 (cfr. art. 79 dello Statuto).
Lo Statuto è diviso in sei parti.
Nella parte prima (artt.1-14), relativa alle “Disposizioni generali”, sono contenute le norme sui principi fondamentali dell’organizzazione del Land, quelle sulle “finalità e principi dell’azione statale”, ed inoltre, anche se se esse costituiscono solo una piccola parte (artt. 9-14), le norme relative ai diritti fondamentali dell’uomo (come, ad esempio, il diritto all’educazione, istruzione, il diritto di proprietà, quello di petizione, nonché il diritto all’assistenza ed a misure riabilitative e l’obbligo di soccorso).
La parte seconda dello Statuto (artt. 15-44) è invece dedicata al “Potere legislativo del Land Tirolo”. Il capo primo (artt. 15-28) della parte seconda, contiene le norme relative alla “Assemblea del Land”, il capo secondo (artt. 29-34) quelle relative alla “posizione giuridica dei deputati”, il capo terzo (artt. 35-42) disciplina il “procedimento legislativo”, ed, infine, il capo quarto, costituito dal solo articolo 43, è dedicato alla “partecipazione dell’Assemblea del Land alla formazione del Consiglio federale”.
Nel capo terzo, relativo al procedimento legislativo, sono contenute anche le norme relative alla consultazione popolare (art. 39), poiché questa s’inserisce nel procedimento de qua - nel quale, fra l’altro, può intervenire anche il Governo federale (art. 38) - e la disciplina sulla “impugnazione di leggi del Land da parte di deputati” (art. 42) dinanzi alla Corte costituzionale.
La parte terza dello Statuto (artt. 44-78), relativa alla “Amministrazione del Land Tirolo”, si suddivide, a sua volta, nel capo primo (artt. 44-60a), dedicato fondamentalmente all’organizzazione del Governo del Land, nel capo secondo (artt. 61-63), che disciplina la “partecipazione dell’Assemblea del Land all’amministrazione del Land” e nel capo terzo (artt. 64-70a), relativo ai “controlli sull’amministrazione del Land da parte dell’Assemblea del Land”.
Tra gli articoli contenuti nel capo primo, relativo al Governo del Land, il quale, ai sensi dell’art. 45 dello Statuto medesimo, viene eletto dall’Assemblea, vi sono anche quelli che disciplinano il potere normativo dell’organo esecutivo (“Decreti d’urgenza”, art. 53), le competenze delle autorità amministrative circoscrizionali (art. 57), il difensore civico (Volksanwalt), quale organo dell’Assemblea del Land (art. 59), la “inchiesta popolare, attuata dal Governo (art. 60) e la “informazione del popolo” da parte del governo (art. 60a).
Gli articoli contenuti nel capo secondo della parte terza dello Statuto, invece, disciplinano sostanzialmente il rendiconto preventivo e quello consuntivo del Land, prevedendone l’approvazione da parte dell’Assemblea.
Nel capo terzo, infine, sono previsti, oltre alla “responsabilità dei membri del Governo del Land” (art. 64), il diritto d’interrogazione, di informazione e di risoluzione dei deputati e dell’Assemblea del Land (artt. 65-66), il controllo sull’amministrazione del Land da parte di quest’ultima e dell’ufficio di controllo (artt.67-70), nonché i “particolari atti di controllo” da parte della Corte dei conti (art. 70a).
La parte quarta dello Statuto è dedicata agli “accordi di diritto pubblico e trattati” (artt. 71 e 71a). I primi possono essere conclusi dal Land Tirolo con gli altri Läender o con la Federazione (art. 71), mentre i trattati possono essere stipulati dal Land con gli stati confinanti della repubblica austriaca o con i loro Stati membri (art. 71a).
Ai Comuni è dedicata la parte quinta dello Statuto (artt. 72-78), mentre le disposizioni finali e transitorie sono contenute negli articoli (79-81) della parte sesta del medesimo.
E’ appena il caso di aggiungere, in conclusione, che lo Statuto in questione contiene prevalentemente, se non quasi esclusivamente norme sull’organizzazione del Land, ovvero sull’organizzazione e sulle funzioni dei poteri pubblici, pochi essendo invece gli articoli relativi ai diritti fondamentali dei cittadini. Tale caratteristica è ancora più accentuata nello Statuto della Carinzia, che è completamente privo di articoli, rectius norme sulle libertà.

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