B.U., 31.3.2000, n. 14

Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:


ARTICOLO 1
(Istituzione e composizione)

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, al fine di favorirne
l'intervento nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanenti tra Regione ed enti locali.

2. Del Consiglio delle autonomie locali, composto da cinquanta membri, fanno parte:
a) i presidenti delle Province;
b) 2 presidenti di Consigli provinciali;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
d) 23 sindaci di Comuni non capoluogo;
e) 2 presidenti di Consigli comunali;
f) 3 presidenti di Comunità montane.

ARTICOLO 2
(Nomina dei presidenti delle Province e dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia)

1. I componenti di cui alle lettere a) e, c) dell'articolo 1, comma 2, in qualità di membri di diritto, sono nominati dal presidente della giunta regionale con il decreto di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 3
(Nomina dei presidenti dei Consigli provinciali)

1. I due componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti dei Consigli provinciali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal
presidente del Consiglio regionale.

ARTICOLO 4
(Elezione dei sindaci dei Comuni non capoluogo di provincia)

1. I ventitre componenti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2 sono eletti da una assemblea elettorale composta dai sindaci di tutti i Comuni della Regione. L'assemblea è convocata dal presidente
del Consiglio regionale che, con l'atto di convocazione, definisce le modalità di svolgimento dell'elezione, anche con l'eventuale articolazione dell'assemblea in più seggi di ambito locale.

2. L'elezione avviene sulla base di liste di candidati, ciascuna delle quali, composta da un numero di Sindaci non superiore a quelli da
eleggere ai sensi del comma 1, è presentata da almeno cinque Sindaci al Presidente del Consiglio regionale non oltre i dieci giorni precedenti la data stabilita per l'elezione.

3. I candidati di ciascuna lista sono scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei comuni in rapporto al territorio regionale.

4. Le liste presentate sono corredate, ai fini di cui al comma 7, dalle espresse adesioni dei Sindaci presentatori, dei Sindaci candidati, di altri Sindaci dei Comuni compresi nel territorio regionale.

5. Sono ammesse alle elezioni le due liste di candidati che hanno ottenuto il maggior numero di adesioni.

6. Ciascun Sindaco presente all'assemblea elettorale può esprimere, tra i candidati di un'unica lista, fino a otto preferenze.

7. L'assemblea di cui al comma 1 elegge, in base al criterio delle maggiori preferenze ottenute, quindici candidati appartenenti alla lista con il maggior numero di adesioni e otto candidati appartenenti
alla lista che segue per numero di adesioni. A parità di voti ottenuti, prevale il candidato più anziano di età .

8. Nel caso di presentazione di un'unica lista o di insufficienza dei candidati della lista che segue per numero di adesioni, sono eletti ulteriori candidati della lista maggioritaria, fino a completare il
numero dei candidati da eleggere.

9. Per ciascuna lista si ricorre ai candidati che seguono gli eletti, nell'ordine della graduatoria dei voti ottenuti, per eventuali sostituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

10. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

ARTICOLO 5
(Elezione dei presidenti dei Consigli comunali)

1. I due componenti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 2,
sono eletti all'interno, dell'assemblea dei presidenti dei Consigli comunali convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime una preferenza. Risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età .

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

ARTICOLO 6
(Elezione dei presidenti di Comunità montane)

1. I tre componenti di cui alla lettera f) dell'articolo 1, comma 2, sono eletti all'interno dell'assemblea dei presidenti delle Comunità
montane convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal presidente del Consiglio regionale.

2. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati. Le singole candidature sono presentate in assemblea da almeno un quinto dei partecipanti all'assemblea stessa.

3. Ogni partecipante al voto esprime due preferenze. Risultano eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età .

4. Dell'avvenuta elezione il presidente del Consiglio regionale dà comunicazione al presidente della Giunta.

ARTICOLO 7
(Nomina e insediamento)

1. Sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, nonchè dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i componenti il
Consiglio delle autonomie locali.

2. Il decreto è comunicato al presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie
locali.

ARTICOLO 8
(Elezione degli organi e funzionamento)

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il presidente e l'ufficio di presidenza tenendo conto delle componenti istituzionali di cui all'articolo 1,
comma 2.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle
autonomie locali, ivi comprese le modalità per indire e svolgere consultazioni della generalità degli enti locali, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

3. Il regolamento assicura in particolare le più celeri modalità di circolazione degli atti e di espressione delle rispettive posizioni tra i componenti il Consiglio e tra tutti gli enti locali, anche tramite l'uso di strumentazione informatica, in raccordo con le procedure tecniche in uso nel Consiglio regionale.

4. Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.

5. Ciascun componente il Consiglio della autonomie locali esprime un voto.

ARTICOLO 9
(Durata in carica, rinnovo e decadenza)

1. Il Consiglio delle autonomie locali rimane in carica quanto il Consiglio regionale e, successivamente alle elezioni per il rinnovo
del Consiglio regionale, è reinsediato, nella medesima composizione, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale medesimo.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali sono rinnovati, con le procedure di cui agli articoli da 2 a 7 della presente legge, entro 80 giorni dalla elezione per il rinnovo delle cariche amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei Comuni e
delle Province della regione.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

4. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di Comunità montana di presidente di Consiglio comunale o provinciale.

5. La decadenza è dichiarata dal presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

6. Il presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di presidente di Provincia o di sindaco di Comune
capoluogo nei casi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 comma 2.
Nel caso di cui alla lettera d) dello stesso articolo è nominato il primo dei non eletti della lista di appartenenza del sindaco da sostituire, ai sensi dell'articolo 4. Qualora la lista dei non eletti
sia esaurita, è nominato in sostituzione il sindaco che è subentrato, nello stesso Comune, a quello da sostituire. Negli altri casi si provvede alla sostituzione secondo le rispettive modalità di
elezione di cui agli articoli 3, 5 e 6.

7. Non vi è decadenza nel caso in cui, a seguito di elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative intervenute nel corso della durata in carica del Consiglio delle autonomie locali, il componente
di detto Consiglio sia riconfermato nella medesima carica precedentemente ricoperta.

ARTICOLO 10
(Partecipazione alle sedute)

1. I consiglieri regionali, il presidente ed i componenti la Giunta regionale, nonchè i presidenti dell'ANCI regionale, URPT, UNCEM regionale, Lega regionale delle autonomie locali possono partecipare,
con diritto di parola, alle sedute del Consiglio delle autonomie locali.

ARTICOLO 11
(Delega)

1. I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1, comma 2, possono di volta in
volta delegare espressamente a rappresentarli alle sedute, anche in ragione degli affari da trattare, amministratori dei rispettivi enti.
La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.

2. La delega non è ammessa per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economica e finanziaria nonchè per altre sedute, dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo politico-istituzionale, espressamente individuate dall'ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali.

ARTICOLO 12
(Competenze)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all'esame del Consiglio Regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti
locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale.

2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che assicura altresì le modalità
con le quali sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali le proposte che, già sottoposte all'esame di detto organo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere inoltre eventuali osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale. A tal fine dette proposte sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità stabilite dal
regolamento interno del Consiglio regionale.

4. La consultazione della generalità degli enti locali da parte del Consiglio regionale in ordine alle proposte di cui al comma 1, si realizza attraverso l'esercizio delle competenze del Consiglio delle
autonomie locali. Quest'ultimo, ai fini dell'espressione del proprio parere può effettuare, ai sensi del proprio regolamento interno,
consultazioni con la generalità degli enti locali.

5. Restano disciplinate dal regolamento interno del Consiglio regionale le consultazioni delle associazioni rappresentative degli enti locali nonchè le consultazioni di alcuni o singoli enti locali su atti di loro specifico interesse o di tutti gli enti locali su questioni per le quali la presente legge non prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali.

ARTICOLO 13
(Termini)

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 12, comma 1, prevedendo che tali
termini possono essere elevati su richiesta motivata del presidente del Consiglio delle autonomie locali, ovvero ridotti per ragioni di urgenza.

ARTICOLO 14
(Esito delle pronunce)

1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce termini e modalità di valutazione, da parte della Commissione consiliare competente, del parere obbligatorio di cui all'articolo 12 comma 1.
Stabilisce inoltre i casi in cui detto parere deve essere necessariamente richiamato nella relazione di competenza della Commissione medesima ed allegato alla predetta relazione.

2. Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o nel caso in cui esso sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere
rispettivamente, all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

ARTICOLO 15
(Seduta congiunta)

1. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato del sistema delle autonomie in Toscana.

ARTICOLO 16
(Struttura di supporto)

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse materiali e congrua dotazione organica di personale, che può comprendere anche unità di personale comandato o comunque messo a
disposizione da parte degli enti locali.

ARTICOLO 17
(Indennità di carica e di presenza.)

1. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione pari al venti per cento dell'indennità del presidente del Consiglio regionale.

2. Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali e dell'Ufficio di presidenza è corrisposto ai componenti o loro delegati presenti, ad esclusione del presidente, un gettone di presenza il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata il gettone viene corrisposto una sola volta.

L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.

ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'attività del Consiglio delle autonomie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17, gravano su apposito capitolo del bilancio interno del Consiglio regionale.

2. Agli oneri finanziari inerenti l'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2000 in L. 200.000.000, si fa fronte con la seguente variazione al bilancio di previsione della
Regione, alla parte spesa, per competenza e cassa:

In diminuzione
CAP. 120
"Spese servizi e provviste diverse"
L. 200.000.000
Di nuova istituzione
CAP. 885
"Spese per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali" (LR 36/2000)
L. 200.000.000

3. Per gli anni successivi è fatto fronte con le singole leggi di bilancio.

ARTICOLO 19
(Norma transitoria)

1. In prima applicazione, il Consiglio delle autonomie locali è costituito successivamente all'insediamento del Consiglio regionale eletto il 16 aprile 2000 e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 9. A tal fine le elezioni di cui alla presente legge sono convocate entro 30 giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.

2. Fino alla nomina dei componenti il Consiglio delle autonomie locali a seguito delle procedure elettorali di cui al comma precedente, restano in carica, fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 1, gli attuali componenti il Consiglio delle autonomie locali, nominati ai sensi della LR 21 aprile 1998, n. 22, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa LR n. 22/1998.

3. Il Consiglio regionale adegua immediatamente il proprio regolamento interno alle disposizioni della presente legge. Nelle more di tale adeguamento si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento interno vigente nelle parti relative al Consiglio delle autonomie locali di cui alla LR 21 aprile 1998, n. 22.

4. Alla maggioranza qualificata di cui al comma 2 dell'articolo 14 si ricorre successivamente alla modifica statutaria che ne consente l'applicazione.

ARTICOLO 20
(Abrogazione)

1. La LR 21 aprile 1998, n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali" è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 19, comma 2.

Formula Finale:
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 marzo 2000

Marcucci (Incaricata con DPGR n. 221 del 15.6.95)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 22.02.2000 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15.03.2000.

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