B.U., 19.10.1998, n.63

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

(omissis)

TITOLO IV
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI E OSSERVATORIO SULLA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15
Consiglio delle autonomie locali

1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:
a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;
b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Per il numero degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, risultante dalle pubblicazioni annuali ISTAT;
c) dieci sindaci dei restanti comuni, di cui sette della provincia di Perugia e tre della provincia di Terni, designati dall’ANCI regionale in base al criterio di rotazione annuale nell’incarico;
d) due presidenti delle comunità montane, designati dall’UNCEM regionale.

3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.

4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di comunità montana, di componente del consiglio provinciale.

5. La presidenza del Consiglio spetta ai presidenti delle due province ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con turnazione di sei mesi, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 6. Il Consiglio opera con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.

7. Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio, consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e regione, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.

8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:
a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti volti a favorire le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla definizione dei criteri per l’adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla programmazione regionale;
c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della regione, limitatamente alla verifica dell’adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali, per l’esercizio delle funzioni conferite;
d) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, per l'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;
e) sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica e sui criteri per l’esercizio del potere sostitutivo relativo alla individuazione delle forme associative di cui all’articolo 13, comma 3;
f) sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all’attività degli enti locali.
9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall’invio degli atti da parte del presidente della giunta regionale o dell’assessore delegato. Nello stesso termine sono definite le intese previste dalla presente legge. In mancanza dell’intesa la giunta regionale delibera in via definitiva.

10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è individuato nell’organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.

12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o dall’assessore delegato agli enti locali.

(omissis)

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