AS 3613
Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato



Art. 22 (patto di stabilità interno) – IPOTESI A

- Al comma 3, eliminare le parole “per ciascuna provincia”
- Inserire i commi:
3-bis. Ai fini del patto di stabilità interno per l’anno 2006, il saldo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 3-ter, deve essere almeno pari a quello dell’anno 2004, incrementato del tasso d’inflazione programmato indicato dal Documento di Programmazione Economico – Finanziaria per l’anno 2005.
3-ter. Il saldo finanziario di cui al comma 3-bis è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra entrate finali e le spese correnti. Nella determinazione del saldo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti provenienti dallo Stato, dall’Unione Europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione di crediti;
d) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali;
e) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali nonchè quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
f) le spese derivanti da maggiori oneri di personale relative al rinnovo contrattuale;
g) le spese per rimborsi correnti eseguiti allo stato ex art. 31, comma 12, legge n.289/2002.

- Al comma 3 sopprimere l’ultimo capoverso.
- Eliminare, conseguentemente, il comma 5
L’emendamento mira a ripristinare solo per le Province, il meccanismo già utilizzato prima del 2004, più coerente con il patto di stabilità e crescita europeo.
Un patto di stabilità fondato solo sul tetto di spesa, o peggio ancora di tagli di spesa, ha come principale effetto di vanificare qualsiasi politica di bilancio, disincentivando lo sforzo tributario e svincolando di fatto la politica delle entrate da quelle delle spese, considerando gli enti locali al pari di amministrazioni decentrate dello Stato. Altro effetto perverso è quello di bloccare qualsivoglia processo di decentramento in atto o futuro, poiché l’ente locale destinatario di risorse per l’esercizio di funzioni trasferite o delegate si troverebbe nella condizione di dover scegliere tra lo sfondamento dei ridotti margini a disposizione, e la rinuncia all’attribuzione della funzione, a fronte del fatto che non può neanche scomputare tali uscite dal novero delle spese, possibilità che invece viene data all’ente che decide di delegare o trasferire.
Ovviamente il meccanismo qui proposto non considera le spese in conto capitale e per investimenti, che non vengono sottoposte a vincolo.
Le Province hanno, dal 2001 al 2003 incrementato i loro investimenti del 48%, caratterizzandosi quali principali attori della infrastrutturazione dei loro territori, garantendo la vitalità del tessuto economico e produttivo del Paese nel suo complesso.

- Eliminare il comma 11

L’eliminazione del comma 11 è conseguente alla reintroduzione del meccanismo dei saldi

Art.22 (patto di stabilità interno) – IPOTESI B


- Al comma 4, sostituire le parole “sia per la gestione di competenza che per quella di cassa” con le parole “per la gestione di competenza”.

- Al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
c) spese sostenute a fronte di trasferimenti correnti da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di Statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 311/2004, nonché da parte degli organismi comunitari.

-Al comma 5, sostituire le parole “sia per la gestione di competenza che per quella di cassa” con le parole “per la gestione di cassa”.

- Al comma 5 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) spese sostenute a fronte di trasferimenti in caonto capitale da parte di amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’istituto nazionale di Statistica nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge n.311/2004, nonché da parte degli organismi comunitari.

- Al comma 5 aggiungere la lettera c) come seguente:
c) spese per investimento nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.


Gli emendamenti mirano ad una maggiore sostenibilità del meccanismo di patto di stabilità interno basato sui tagli; nella prima ipotesi il taglio agisce solo in ordine alla competenza delle spese correnti, eliminando ogni vincolo sulla cassa; inoltre, permanendo il tetto alla crescita delle spese in conto capitale, si focalizza l’attenzione solo alle erogazioni di cassa, consentendo la prosecuzione della programmazione degli investimenti sul territorio.
Il riferimento esclusivamente alla “competenza “ per le spese correnti e alla “cassa” per le spese di investimento è coerente con le regole Eurostat per la determinazione dell’indebitamento netto della PA.

Art.30 (oneri di personale)

Al comma 1 eliminare le parole “e gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267”

L’introduzione di una ulteriore stretta sulle spese di personale non è affatto conciliabile con una normativa, ormai consueta negli ultimi anni, che prevede il blocco totale delle assunzioni a tempo indeterminato previa emanazione di un Dpcm. A tal riguardo si ricorda che si attende ancora lo “sblocco” delle assunzioni per il 2005.


Conseguentemente sopprimere il comma 4, modificando altresì in maniera coerente anche i commi 7 ed 8.




TABELLA F

Reintrodurre il rifinanziamento della legge 362/98 nella tabella F
con un impegno annuale di 50 milioni di euro nel triennio 2006-2008

Risulta mancare nella tabella F, nonostante l’impegno triennale fino al 2007 previsto dalla l.n. 311/05, lo stanziamento per l’edilizia scolastica.
Va ricordato che il settore dell’edilizia scolastica rappresenta uno dei principali settori di investimento per le Province, le quali sono state chiamate ad ottemperare alle normative relative alla messa in sicurezza di tutte le sedi di competenza: circa 7000 scuole per 2,5 milioni di studenti che richiedono, secondo stime UPI, investimenti pari a circa 800 milioni di euro.


TABELLA E

La tabella E, relativa al definanziamento di alcune voci di spesa, reca un taglio di 75 milioni di euro per l’anno 2006 relativamente al rimborso IVA per il trasporto pubblico locale. Va ripristinato l’intero finanziamento così come previsto dalla vigente normativa.

Il fondo di 282 milioni previsto dall’art.1, comma 25 della legge 350/03 a ristoro dell’IVA trasporti (per ciascuno degli anni 2004, 2005, 2006, viene ridotto di 75 milioni di euro per il 2006. Si sottolinea che tale stanziamento era riferito al rimborso dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 mentre non viene ancora stanziato nulla per il triennio successivo, in parte già scaduto.




La stessa tabella E prevede un taglio di 20 milioni di euro per il 2006 e di 60 milioni per il 2007 a valere sul fondo per la concessione di contributi relativi ad interventi di enti locali per il risanamento e recupero ambientale e tutela beni culturali.

Inoltre viene ridotto, di 9,5 milioni per il 2006 e di 1 milione per il 2007, l’ulteriore stanziamento previsto dall’art. 2-bis del d.l.7/2005, destinato ad incrementare il fondo di cui sopra. E’ necessario ripristinare l’intero finanziamento così come previsto dalla vigente normativa.

La riduzione del fondo limita ulteriormente la capacità degli enti di poter intervenire in materie di diretta competenza, quale ad esempio il risanamento ambientale.


ULTERIORI EMENDAMENTI

SANZIONI ENTI NON VIRTUOSI NEL 2005 (da valutare politicamente)
All’articolo 1, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) eliminare il comma 33.

LIVELLO DI INDEBITAMENTO

Emendamento alla legge n.311/04 (legge finanziaria 2005)
eliminare comma 44, art. 1

L’emendamento mira a ripristinare il limite del 25% del rapporto tra interessi ed entrate al fine dell’assunzione di nuovi mutui o altre forme di finanziamento reperibili sul mercato. E’ di fatto un ulteriore ostacolo che si pone ai processi di ammodernamento e sviluppo dei territori che non trova una ragionevole giustificazione.


TARIFFE POSTALI

Emendamento
All’art.1, comma 2, del dl 24.12.2003 n. 253 convertito con modificazioni dall’art. 1, legge 27 febbraio 2004, n.46, aggiungere dopo la parola “combattentistiche” le parole e gli enti locali

L’esclusione degli enti locali dalle categorie beneficiarie delle agevolazioni postali, di cui al DPCM 27 novembre 2002, n.294 “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 23 novembre 2001, n.411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n.463 – e sancita definitivamente dalla l.n.46/04 -, ha di fatto reso impossibile utilizzare, come in precedenza, tariffe postali agevolate, per i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione.
Ciò è avvenuto in conseguenza alla privatizzazione dell’ente poste: prima di allora il regolamento attuativo consentiva agli editori di spedire le proprie pubblicazioni con prezzi scontati, distinguendo solo tra pubblicazioni con o senza inserzioni pubblicitarie.
Attualmente si calcola, per gli enti locali, un aumento dei costi di spedizione pari al 600%.



PROCEDURA AGEVOLATA RISCOSSIONE CREDITI

Emendamento
all’art. 4, comma 2-sexies, del d.l. n.209/2002, dopo le parole comuni inserire le parole “e le province”.

Attraverso l’art.4, comma 2-sexies, del dl 24.9.2002, n.209 (convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.265), ai comuni è stata data la possibilità di accedere alla riscossione coattiva di somme risultati dall’ingiunzione prevista dal testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito.
Si chiede che tale possibilità venga estesa anche alle Province.


ESENZIONE IMPOSTE

Emendamento,
all’art.1, comma 275, della legge n.311/2004, dopo le parole dei comuni inserire le parole e delle Province.


L’art. 1, comma 275, della legge n.311/2004 (legge finanziaria 2005) ha previsto la “esenzione dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché altro tributo o diritto” per tutte le “operazioni, gli atti, i contratti i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione”.
Si chiede che tale esenzione venga estesa e garantita anche alle Province.



ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA

Emendamento
All’art. 6, comma 3, del decreto legge 28 novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n.20, dopo la parola “grossisti” inserire le parole “e gli autoproduttori”

Le modifiche apportate dalla legge n.350/2003 (art.2, comma 39), hanno consentito di inserire, tra i soggetti tenuti a versare l’addizionale sui consumi di energia elettrica, anche le imprese distributrici e i grossisti. Data la diffusione delle nuove tecnologie, appare necessario includere anche i soggetti autoproduttori.



ALBO AUTOTRASPORTATORI

Emendamento
Sostituire l’art. 63 della legge 6 giugno 1974, n.298 con il seguente:

1. Per far fronte all’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di cui all’art. 105, comma 3, lett.h) del dlgs 112/98, gli iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna Provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze, sentita l’Unione delle Province d’Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto.

A fronte del trasferimento ex art. 105, comma 3, dlgs 112/98, lett.h) alle Province delle competenze relative alla tenuta degli albi provinciali quali articolazioni dell’albo nazionale degli autotrasportatori, e constatata la insufficienza di risorse economiche a tal fine trasferite, si richiede l’intera devoluzione del gettito del contributo per l’iscrizione all’albo (art. 63, l.n. 298/74) alle province in cui la persona fisica o giuridica risulta iscritta.

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