Costituzione del 1 marzo 1885 ( )


TITOLO I
Disposizioni generali e garanzie



Art. 1 - Sovranità

“1. Il Cantone del Vaud è una repubblica democratica ed uno degli Stati della Confederazione svizzera.
2. Il popolo è sovrano.”

Art. 2 - Eguaglianza davanti alla legge

“1. I Valdesi sono eguali davanti alla legge.
2. Non vi è nel Cantone di Vaud alcun privilegio di luogo, di nascita, di persone o di famiglie.
3. L’uomo e la donna sono eguali in diritti. La legge provvede a questa eguaglianza.”

Art. 3 - Servizio militare

“1. Ogni svizzero abitante il cantone è tenuto al servizio militare.
2. Il cantone dispone di proprie forze militari, nella misura in cui tale diritto non è limitato dalla costituzione o da leggi federali.”

Art. 4 - Libertà individuale

“1. La libertà individuale è garantita.
2. Nessuno può essere perseguito o arrestato se non nei casi determinati dalla legge e secondo le forme che questa prescrive. Ogni individuo arrestato deve essere ascoltato dal magistrato competente nelle ventiquattro ore che seguono il suo arresto.
3. Tranne i casi rientranti nella disciplina militare, nessuno può venire posto in stato di arresto che in virtù di un ordine del giudice al quale la legge riconosce questa competenza.
4. Le autorità costituite possono ricevere dalla legge il diritto di punire con la detenzione coloro i quali manchino a queste di rispetto nell’esercizio delle loro funzioni.”

Art. 5 - Domicilio

“Il domicilio è inviolabile. Nessuna perquisizione domiciliare può aver luogo se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che questa prescrive. Questi casi devono essere il più possibile rari e precisi; le forme devono evitare l’arbitrio.”

Art. 6 - Proprietà

“1. La proprietà è inviolabile; non può derogarsi a questo principio se non nei casi previsti dalla legge.
2. La legge può imporre l’abbandono di una proprietà per causa di interesse pubblico legalmente constatata, mediante una giusta e preventiva indennità.”

Art. 6bis - Tutela dell’ambiente (1)

“La regione di Lavaux, dalla Lutrive a Corsier, è dichiarata sito protetto. La legge determina l’esecuzione di questa disposizione.”

Art. 6ter - Tutela dell’ambiente (2)

“1. I corsi, le rive e gli approdi della Venoge sono protetti.
2. Un piano di stanziamento cantonale precisa l’estensione di questa protezione. Questo piano e le disposizioni accessorie comprendono tutte le misure utili innanzitutto a:
a. Assicurare la depurazione delle acque;
b. Mantenere e ripristinare gli habitat naturali favorevoli alla flora ed alla fauna, innanzitutto la vegetazione rivierasca;
c. Classificare gli ambienti naturali più interessanti;
d. Vietare ogni costruzione, impianto, installazione o intervento la cui realizzazione vada contro i suddetti obbiettivi.”

Art. 7 – Stampa

“La stampa è libera. La legge ne reprime gli abusi. L’esercizio di questo diritto non può essere ostacolato da alcuna misura preventiva, né da alcuna cauzione.”

Art. 8 - Associazione

“1. Il diritto di associazione è garantito.
2. Le assemblee i cui fini e mezzi non sono contrari all’ordine pubblico ed al buoncostume non possono essere né limitate né vietate.”

Art. 9 - Impresa e commercio

“Il diritto di libero stabilimento, la libertà di commercio e di industria sono garantiti, conformemente alla costituzione federale e con riserva delle disposizioni di legge.”

Art. 10 - Petizione

“Il diritto di petizione è garantito.”

Art. 11 - Divieto di pena di morte

“1. La pena di morte è vietata.
2. Restano riservate tuttavia le disposizioni del codice penale militare federale.”

Art. 12 - Amnistia e grazia

“1. Il diritto di amnistia ed il diritto di grazia sono esercitati dall’autorità legislativa.
2. La legge determina le condizioni e la forma della domanda di grazia.”

Art. 13 - Organizzazione ed esercizio dei culti

“1. La chiesa evangelica riformata del cantone di Vaud è mantenuta come istituzione nazionale. Lo Stato riconosce la sua autonomia spirituale e garantisce a questa tutta la libertà compatibile con l’ordine costituzionale.
2. La legge regola i rapporti dello Stato con la Chiesa.
3. I ministri di questa chiesa sono ordinati secondo la legge ed il regolamento ecclesiastico e sono i soli chiamati a prestare il loro servizio nelle parrocchie istituite dalla legge.
4. La Chiesa partecipa alla propria organizzazione ed amministrazione mediante proprie autorità e propri consigli. Le parrocchie eleggono i propri pastori; l’elezione è ratificata dal Consiglio di Stato.
5. L’esercizio della religione cattolica è garantito nell’intero cantone. Continuano ad essere garantiti i diritti e le consuetudini riconosciuti in favore dei cattolici nei comuni di Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthelemy, Villars-le-Terroir e Malapalud.”

Art. 14 - Spese di culto

“1. Le spese di culto della Chiesa evangelica riformata del cantone di Vaud e quello della Chiesa cattolica nei comuni elencati all’articolo precedente sono a carico dello Stato o delle borse pubbliche che hanno obblighi al riguardo.
2. Nel resto del cantone, il contributo statale alle spese per il culto cattolico e, in rapporto alla popolazione cattolica, proporzionale alle spese per il culto protestante. Inoltre, i comuni hanno verso le parrocchie cattoliche gli stessi obblighi che hanno verso le parrocchie della Chiesa evangelica riformata. La legge determina le modalità di questi contributi ed obblighi.”

Art. 15 - Libertà di culto

“Il libero esercizio dei culti è garantito nei limiti compatibili con l’ordine pubblico ed il buoncostume.”

Art. 16 - Insegnamento (1)

“Ciascuno è libero di insegnare conformandosi alle leggi vigenti in questa materia.”

Art. 17 - Insegnamento (2)

“1. Lo stato ed i comuni hanno l’obbligo di dare agli istituti di istruzione pubblici il grado di perfezione di cui sono capaci, avuto riguardo dei bisogni e delle risorse del paese.
2. Si provvederà in egual misura all’insegnamento professionale in materia di agricoltura, commercio, industria e artigianato. La legge disciplinerà la partecipazione dello Stato e quella dei comuni a questi campi di insegnamento.
3. L’insegnamento deve essere conforme ai princìpi della democrazia.”

Art. 18 - Istruzione

“1. L’istruzione primaria è obbligatoria e, nelle scuole pubbliche, gratuita.
2. Questa dovrà essere bastevole e posta esclusivamente sotto la direzione dell’autorità civile.
3. Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dai credenti di tutte le confessioni, senza che questi abbiano a soffrire nella loro libertà di coscienza e di credo.
4. Nelle scuole pubbliche, l’insegnamento religioso deve essere conforme ai princìpi del cristianesimo e distinto dalle altre materie di insegnamento.
5. Ciascuno è tenuto a badare a che i suoi figli o pupilli frequentino le scuole pubbliche primarie o a provvedere, con il controllo dell’autorità scolastica, a che essi ricevano un’istruzione per lo meno uguale a quella che si fornisce in questi istituti.
6. La legge sull’istruzione primaria sarà revisionata.”

Art. 19 - Imposte e contributi

“1. I contributi sono istituiti nell’utilità generale.
2. Solo la legge può stabilire imposte; questa ne fissa l’oggetto e le modalità in funzione delle facoltà economiche dei contribuenti.
3. L’imposta sul reddito globale netto e l’imposta complementare sul patrimonio netto sono progressive e tengono conto degli oneri familiari.
4. Gli effetti della progressione a freddo sull’imposta gravante sul reddito delle persone fisiche sono compensati integralmente e ad ogni periodo fiscale.”


TITOLO II
Territorio


Art. 20 – Territorio

“Il territorio del cantone è inalienabile.”

Art. 21 - Divisione del territorio cantonale

“1. Il cantone è diviso in distretti, circoli e comuni.
2. I distretti sono formati da uno o più circoli.
3. I circoli sono formati da uno o più comuni.
4. Ci sono sessanta circoli e diciannove distretti. La legge ne determina la circoscrizione e ne designa i capoluoghi. Questa determina anche la circoscrizione dei comuni.
5. La legge stabilisce le altre divisioni territoriali ritenute necessarie.
6. Losanna è il capoluogo del cantone.”


TITOLO III
Esercizio della sovranità


Art. 22 - Sovranità. Esercizio. Diritto di voto

“1. La sovranità è esercitata dai cittadini attivi riuniti nelle assemblee comunali e, in loro nome, dalle autorità costituzionali.
2. La legge facilita l’esercizio del diritto di voto. Questa può prevedere l’elezione tacita, fissarne i casi e determinarne le modalità.”

Art. 23 - Cittadinanza attiva (Diritto di voto)
“Sono cittadini attivi tutti gli svizzeri, uomini e donne, dall’età di diciotto anni compiuti, residenti o soggiornanti da almeno tre mesi nel cantone e che non esercitano i loro diritti politici in altri Stati della Confederazione. Restano riservati i casi di esclusione previsti dalla legge.”

Art. 25 - Assemblee comunali. Composizione

“1. Le assemblee comunali sono composte dai cittadini attivi aventi domicilio civile nel comune.
2. La legge comunque determina le condizioni alle quali i cittadini attivi possono eccezionalmente essere ammessi a prendere parte alle assemblee comunali in un luogo diverso da quello di domicilio.”

Art. 25bis - Assemblee comunali. Composizione e competenze

“Per le votazioni e le elezioni regolate dalla costituzione e dalle legge federali, le assemblee comunali sono composte dai cittadini che godono del diritto di voto in materia federale.”

Art. 26 - Assemblee comunali. Attribuzioni.

“1. Le assemblee comunali godono delle seguenti attribuzioni:
a. Votare su ogni modificazione della costituzione federale e di quella cantonale;
b. Votare su ogni proposta, legge o decreto sottoposto al popolo in virtù dell’art. 27;
c. Votare su ogni proposta sottoposta al popolo dal Gran Consiglio;
d. Procedere a tutte le votazioni ed elezioni che le costituzioni e le leggi federali e cantonali attribuiscono loro.
2. Le decisioni vengono assunte dalla maggioranza dei cittadini attivi che hanno espresso il loro suffragio nelle assemblee comunali, salvo che si tratti di elezioni per le quali il sistema proporzionale è previsto dalla costituzione.”

Art. 26bis - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati ed al Consiglio nazionale

“Le assemblee comunali eleggono i deputati del cantone al Consiglio degli Stati ed al Consiglio nazionale nello stesso momento e per la stessa durata. Un solo membro del Consiglio di Stato può essere eletto al Consiglio degli Stati.”

Art. 27 - Iniziativa popolare e referendum

“1. L’iniziativa
- 12000 cittadini attivi possono richiedere l’elaborazione, l’adozione, la modificazione o l’abrogazione di una legge.
- Il Gran Consiglio constata la nullità delle iniziative contrarie al diritto federale o alla costituzione cantonale, che investono, più materie, che vertano su una questione regolamentata da decreto o suscettibile di esserlo, o ancora che siano irrealizzabili.
- Il Gran Consiglio può opporre un contro-progetto ad un’iniziativa redatta in ogni sua parte. Se il Gran Consiglio fa uso di questo diritto, i cittadini prima si pronunciano sul principio dell’innovazione in esame; ed in seguito scelgono, a titolo sussidiario, tra il testo dell’iniziativa e quello del contro-progetto.
- Ogni iniziativa popolare deve venire sottoposta al voto popolare nei due anni che seguono che il suo deposito. Questo termine può venire può venire prolungato al massimo di altri due anni da una decisione del Gran Consiglio.
2. Il referendum facoltativo
- 12000 cittadini attivi possono richiedere che venga sottoposto a voto popolare, nei quaranta giorni che seguono la sua pubblicazione nel Feuille des avis officiels del cantone di Vaud: a) una legge; b) un decreto; c) ogni decisione del Gran Consiglio che implichi una spesa unica superiore a due milioni di franchi o una spesa superiore a 200 000 franchi l’anno per dieci anni.
2bis. Il referendum obbligatorio
- E’ sottoposta alle assemblee comunali ogni decisione dal Gran Consiglio che comporti una spesa unica di venti milioni di franchi o una spesa superiore a due milioni di franchi l’anno per dieci anni.
2ter. Modalità dei referendum
- Non sono suscettibili di referendum i decreti riguardanti: a) le richieste di grazia; b) le naturalizzazioni; c) il bilancio nel suo insieme; d) i prestiti; e) le spese collegate.
- Il Gran Consiglio constata la nullità delle richieste di referendum che riguardano questioni che sfuggono a referendum in virtù dell’alinea precedente.
- Gli atti sottoposti a referendum non entrano in vigore prima dello scadere del termine di quaranta giorni o all’occorrenza prima del voto popolare.
3. Gli articoli 99, 100, e 102 restano riservati.
4. La legge regola la maniera in cui devono esercitarsi questi diritti, così come la procedura da seguire dinanzi al Gran Consiglio. Essa disciplina l’entrata in vigore delle leggi e dei decreti.

Art. 27bis - Competenze. Aeroporti

“Il Consiglio di Stato è tenuto a fare opposizione ad ogni progetto di creazione o di spostamento di aeroporti non approvato da tutti i comuni del territorio sul quale questo deve sorgere.”

Art. 27ter - Installazioni nucleari

“Quando in virtù della legislazione federale il cantone è chiamato a dare il suo parere (preavis) su di un progetto di costruzione o trasformazione di una centrale nucleare, di stoccaggio di scorie nucleari, o di ogni altra installazione nucleare sottoposta ad approvazione in virtù di questa legislazione, le assemblee comunali vengono convocate perché si pronuncino su tali questioni. Il risultato della votazione determina il parere del cantone.”

Art. 27quater - Iniziativa popolare cantonale

“1. Il popolo valdese può esercitare il diritto di iniziativa cantonale secondo l’art. 93 della costituzione federale.
2. Una votazione richiesta a questo soggetto da 12 000 cittadini attivi deve aver luogo entro sei mesi.”

Art. 28 - Assemblee comunali. Convocazione e modalità di voto

“1. La legge determina quando e come convocare le assemblee comunali; essa ne regola l’organizzazione.
2. In queste assemblee il voto ha luogo a scrutinio segreto.”

Art. 29 - Naturalizzazione

“1. La naturalizzazione è accordata con decreto del Gran Consiglio.
2. La legge può attribuire questa competenza al Consiglio di Stato.
3. Il diritto federale in materia resta riservato.”

TITOLO IV
Autorità cantonali

Art. 30 - Separazione dei poteri

“1. Vi sono tre ordini di funzioni per esercitare l’autorità cantonale in nome del popolo:
- l’ordine legislativo;
- l’ordine esecutivo;
- l’ordine giudiziario;
2. Questi tre ordini restano distinti nei limiti fissati dalla costituzione.
3. La legge prevede una procedura per il regolamento dei conflitti di competenza.”

Art. 31 - Elettorato passivo ed incompatibilità

“1. La legge determina le condizioni di eleggibilità agli impieghi pubblici per i punti su i quali non interviene la costituzione; essa fissa delle incompatibilità, sia in ragione della natura delle funzioni, sia in ragione dei legami di parentela.
2. Questa regola inoltre ciò che concerne il cumulo delle funzioni salariate.”

Art. 32 - Incompatibilità di carattere familiare

“Le spose, i parenti e gli affini in linea diretta e, in linea collaterale, i parenti ed affini fino al terzo grado incluso non possono sedere allo stesso tempo l’uno nel Consiglio di Stato, l’altro nel Tribunale cantonale o nel Tribunale amministrativo.”

CAPITOLO I
Il Gran Consiglio


Art. 33 - Sistema elettorale e circoscrizioni elettorali

“1. Le funzioni legislative sono esercitate da un Gran Consiglio composto di 180 deputati eletti direttamente dalle assemblee comunali secondo il sistema proporzionale.
2. I distretti costituiscono le circoscrizioni elettorali ordinarie. I distretti più grandi possono essere suddivisi in più circoscrizioni.
3. I seggi sono attribuiti alle circoscrizioni proporzionalmente al loro numero di abitanti. Ogni circoscrizione dispone comunque di almeno tre seggi.
4. Può procedersi al raggruppamento di due circoscrizioni per la ripartizione dei seggi tra le liste di candidati.
5. I deputati sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili.
6. La legge regola l’applicazione di questi princìpi.”

Art. 34 - Eleggibilità ed incompatibilità

“1. Per essere eleggibile al Gran Consiglio è necessario essere cittadino attivo.
2. La legge statuisce sulle incompatibilità tra la carica di membro del Gran Consiglio e quella di pubblico funzionario.

3. E …
Art. 35 – Candidature

“Un cittadino non può essere candidato in più circoscrizioni elettorali.”

Art. 36 - Verifica dei poteri

“Il gran Consiglio verifica i poteri dei suoi membri e si pronuncia sulla validità della loro elezione.”

Art. 37 – Indennità

“La legge fissa le indennità alle quali hanno diritto i membri del Gran Consiglio.”

Art. 38 - Immunità
“Al di fuori dei casi di flagrante delitto, un membro del Gran Consiglio non può venire arrestato per nessuna ragione durante le sessioni senza il permesso dell’assemblea.”

Art. 39 - Pubblicità delle sedute

“Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche. L’assemblea può tuttavia deliberare a porte chiuse quando essa lo giudichi conveniente.”

Art. 40 - Numero legale

“Il Gran Consiglio non può deliberare se non quando siano presenti la maggioranza assoluta dei deputati.”

Art. 41 - Presidente

“Il Gran Consiglio nomina il suo presidente per un anno.”

Art. 42 - Sessioni ordinarie

“Il Gran Consiglio si riunisce di pieno diritto, in sessioni ordinarie, nel capoluogo del cantone, il primo lunedì di maggio ed il secondo lunedì di novembre.”

Art. 43 - Sessioni straordinarie

“1. Il Gran Consiglio si riunisce straordinariamente quando è convocato dal Consiglio di Stato.
2. Questo deve venire convocato anche quando trenta suoi membri lo richiedono.”

Art. 44 - Iniziativa legislativa

“1. Il diritto di iniziativa spetta al Consiglio di Stato ed a tutti i membri del Gran Consiglio.
2. Quando un membro del Gran Consiglio, esercitando il suo diritto di iniziativa, presenta un progetto di legge o di decreto, questo progetto, se viene preso in considerazione, è rinviato al Consiglio di Stato per il parere.
3. Il Gran Consiglio fissa il termine entro il quale tale parere deve essere presentato.
4. Il Gran Consiglio accetta, emenda o rigetta i progetti di legge o di decreto che gli vengono sottoposti.
5. Il Consiglio di Stato ha la facoltà di ritirare un progetto che ha presentato, fino al momento della sua accettazione definitiva.
6. Il membro del Gran Consiglio che, usando del proprio diritto di iniziativa, presenta un progetto di legge o di decreto, può comunque ritirarlo fino al momento della sua accettazione definitiva. Un altro membro del Gran Consiglio può comunque ripresentarlo.
7. Ogni progetto di legge, di decreto o di imposta che sia stato emendato nel corso della discussione deve, prima della votazione definitiva, essere rinviato al Consiglio di Stato per un [ulteriore] parere.”

Art. 45 - Spese pubbliche

“1. Le spese dello Stato sono decretate dal Gran Consiglio.
2. La legge stabilisce la competenza del Consiglio di Stato per i casi imprevisti, urgenti ed eccezionali.”

Art. 46 - Bilancio

“1. Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio, nella sua sessione autunnale, il bilancio comprendente tutte le entrate e le uscite previste per l’anno seguente, ad eccezione di quelle previste dall’art. 47, così come il loro ammortamento.
2. Solo le spese urgenti ed imprevedibili possono costituire oggetto in corso di esercizio di crediti supplementari al bilancio.”

Art. 47 - Spese di investimento

“1. Le spese che, per loro natura ed importanza, vadano oltre l’ordinario lavoro di rinnovamento e miglioramento del bene pubblico e del patrimonio amministrativo del cantone, costituiscono oggetto di un decreto speciale.
2. Per la parte spettante allo Stato, queste spese di investimento vengono messe a bilancio. Queste devono venire ammortizzate entro trenta anni al massimo, dalla fine dell’anno nel corso del quale esse vengono decretate.”

Art. 48 - Conti pubblici e bilancio

“1. Ogni anno, il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio i conti ed il bilancio dello Stato, i quali vengono resi pubblici. Prima di pronunciarsi su tali conti, il Gran Consiglio li fa esaminare da una commissione permanente.
2. I conti si dividono in un conto di esercizio ed un conto perdite e profitti.
3. Il conto di esercizio comprende:
a. Le entrate e le uscite correnti;
b. Le spese impreviste ed urgenti decise dal Consiglio di Stato in virtù della propria competenza;
c. Le entrate e le uscite supplementari votate in corso di esercizio;
d. Gli ammortamenti delle spese di investimento previste dall’art. 47.
4. Il conto perdite e profitti comprende:
a. L’eccedenza delle entrate e delle uscite del conto di esercizio;
b. Le minusvalenze e le plusvalenze sugli elementi del bilancio;
c. Gli oneri e gli introiti eccezionali.
5. Gli utili del conto perdite profitti vengono destinati ad un fondo di riserva speciale.
6. Il deficit del conto perdite profitti viene prelevato dal fondo di riserva speciale. In mancanza di questo, esso deve essere coperto mediante nuove risorse nell’esercizio più prossimo. Restano riservati i tempi di guerra o di crisi economica grave.”

Art 49 - Norme generali

“La legge stabilisce le regole relative:
a. Alla tenuta della contabilità;
b. All’allestimento del bilancio ed alla valutazione dei suoi elementi;
c. Alla presentazione del budget, dei conti e del bilancio.”

Art. 50 - Debito pubblico ed enti assicurativi

“1. Il Consiglio di Stato non contrae alcun debito a carico dello Stato senza l’autorizzazione del Gran Consiglio, sotto forma di legge o decreto.
2. I capitali degli enti assicurativi creati dalla legge restano di proprietà di coloro che contribuiscono a tali enti. Essi vengono amministrati separatamente da quelli dello Stato e non possono essere destinati a fini diversi da quelli cui sono indirizzati.”

Art. 51 - Rendiconto (1)
“Il Gran Consiglio si fa render conto annualmente dell’esecuzione delle leggi e dei decreti, così come dell’amministrazione della giustizia civile, penale ed amministrativa.”

Art. 52 - Materia federale

“1…
2. Il Gran Consiglio esercita in nome del cantone i diritti previsti dall’art. 86, 89 e 93 della costituzione federale.
3. Esso ratifica i trattati ed i concordati nei limiti della costituzione federale.
4. Ogni qual volta il Consiglio di Stato lo ritenga utile, questi coadiuva il Gran Consiglio sulle questioni importanti in materia federale.”


CAPITOLO II
Il Consiglio di Stato


Art. 53 - Competenze esecutive. Norme generali

“Le funzioni esecutive e di amministrazione sono affidate ad un Consiglio di Stato composto di sette membri, scelti tra i cittadini attivi.”

Art. 54 - Incompatibilità (1)

“1. I membri del Consiglio di Stato non fanno parte del Gran Consiglio. Coloro i quali vengono scelti tra i membri del Gran Consiglio vengono sostituiti come deputati dalle circoscrizioni elettorali che li hanno eletti.
2. I membri del Consiglio di Stato partecipano alle discussioni del Gran Consiglio con voto consultivo.”

Art. 55 - Elezione

“1. I membri del Consiglio di Stato sono eletti direttamente dalle assemblee comunali per quattro anni e sono rieleggibili.
2. Il rinnovamento integrale del Consiglio di Stato ha luogo in contemporanea con quello del gran Consiglio. Si provvede ad ogni vacanza nei entro sessanta giorni, a meno che le elezioni integrali non debbano svolgersi entro quattro mesi.”

Art. 56 - Incompatibilità (2)

“3. Al massimo due membri del Consiglio di Stato possono far parte del Consiglio nazionale.”

Art. 57 - Presidente

“Il Consiglio di Stato nomina ogni anno il suo presidente, il quale non è immediatamente rieleggibile.”

Art. 58 - Organizzazione dell’amministrazione

“1. L’amministrazione dello Stato è divisa in dipartimenti. Ogni dipartimento è posto sotto l’immediata direzione di un membro del Consiglio di Stato.
2. Le leggi sull’organizzazione del Consiglio di Stato e sulle attribuzioni dei dipartimenti saranno revisionate.
3. Il controllo delle finanze e la contabilità generale saranno riorganizzate.”

Art. 59 - Iniziativa legislativa (2)

“Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio i progetti di legge, di decreto o di imposta che giudica necessari.”

Art. 60 - Esecuzione di leggi e decreti

“Il Consiglio di Stato è incaricato dell’esecuzione delle leggi e dei decreti ed adotta a questo fine le deliberazioni necessarie.”

Art. 61 - Ordine pubblico

“Il Consiglio di Stato dispone della forza armata per il mantenimento dell’ordine pubblico.”

Art. 62 - Dipendenti pubblici

“1. Il Consiglio di Stato ha ai suoi ordini gli dipendenti incaricati dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e delle deliberazioni, nonché del controllo delle autorità inferiori.
2. La legge ne regola il numero e le attribuzioni.”

Art. 63 - Dipendenti pubblici. Nomina e revoca

“1. Il Consiglio di Stato nomina, sospende e revoca i suoi dipendenti, secondo le forme previste dalle leggi.
2. Nessun agente può essere revocato se non per una deliberazione motivata e dopo essere stato ascoltato.”

Art. 64 - Direzione e controllo delle autorità inferiori

“Il Consiglio di Stato dirige e controlla le autorità amministrative cantonali inferiori.”

Art. 65 - Controlli su i comuni

“1. Il Consiglio di Stato è l’autorità suprema di controllo dei comuni.
2. Può affidare un comune ad una gestione particolare o porlo sotto speciale controllo nei casi previsti dalla legge ed a seguito di un’inchiesta.
3. Il Consiglio di Stato fa rapporto al Gran Consiglio, il quale, nella sessione successiva, conferma o revoca la misura adottata.
4. La legge stabilisce il regime di gestione e quello del controllo.”

Art. 66 - Rendiconto (2)

“1. Il Consiglio di Stato riferisce annualmente al Gran Consiglio su tutti i settori dell’amministrazione.
2. Questo può richiedere al Tribunale cantonale ed al Tribunale amministrativo le informazioni di cui necessita.”

Art. 67 - Responsabilità

“1. Il Consiglio di Stato è responsabile della propria gestione.
2. Ogni membro è responsabile degli atti della propria amministrazione.
3. La legge disciplina ciò che concerne questa responsabilità.”

Art. 68 - Incompatibilità (3)

“I membri del Consiglio di Stato non possono far parte del consiglio di amministrazione di una società finanziaria o di altra associazione dello stesso genere, salvo qualora queste funzioni dipendano da una nomina dello stesso Consiglio di Stato.”


CAPITOLO III
Autorità giudiziarie


Art. 69 - Accesso al giudice competente

“Nessuno può essere privato dell’accesso al giudice competente previsto dalla legge.”

Art. 70 - Indipendenza dei giudici

“Nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali i giudici sono indipendenti e non sono sottoposti che alla costituzione ed alla legge.”

Art. 71 - Funzioni giudiziarie

“1. Le funzioni giudiziarie sono esercitate da un Tribunale cantonale, da un Tribunale amministrativo e dalle altre autorità giudiziarie designate dalla legge.
2. Esse comprendono la giurisdizione di ultima istanza in materia di contestazioni amministrative, ad esclusione di quelle che vertono su una decisione del Gran Consiglio e quelle che la legge attribuisce espressamente ad un’autorità non giudiziaria.”

Art. 72 - Autonomia dell’ordine giudiziario. Competenze del Tribunale cantonale

“1. L’ordine giudiziario è autonomo in materia di organizzazione, di amministrazione e di finanze, nel quadro legale e finanziario fissato dal Gran Consiglio.
2. Il Tribunale cantonale sovrintende le autorità giudiziarie, ad eccezione del tribunale amministrativo.”

Art. 73 - Indipendenza dell’ordine giudiziario

“Salva l’indipendenza dei giudizi, l’ordine giudiziario è posto sotto l’alto controllo del Gran Consiglio, al quale, ogni anno e mediante il Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale ed il tribunale amministrativo sottopongono il loro bilancio e riferiscono sulla gestione ed i conti dell’intera amministrazione giudiziaria.”

Art. 74 - Elezione dei giudici

“I giudici cantonali ed i giudici amministrativi sono eletti dal gran Consiglio, per quattro anni, il primo anno di ogni legislatura; sono rieleggibili.”

Art. 75 - Organizzazione delle autorità giudiziarie

“1. La legge designa le autorità giudiziarie per l’insieme del territorio cantonale.
2. Questa determina il loro numero, la loro organizzazione e le loro competenze materiali e locali.”

Art. 76 - Giuria

“L’istituzione della giuria è garantita in materia criminale conformemente alla legge.”


TITOLO V
Comuni ed autorità comunali


Art. 80 - Comuni. Princìpi generali

“1. L’esistenza dei comuni è riconosciuta e garantita.
2. I comuni sono subordinati allo Stato, assieme al quale concorrono al bene della società.
3. Essi godono di tutta l’indipendenza compatibile con il bene dello Stato, la sua unità ed il buon andamento dell’amministrazione dei comuni medesimi.”

Art. 81- Beni comunali

“1. In ogni comune, i beni comunali appartengono alla cittadinanza (bourgeoisie).
2. Questi sono destinati innanzitutto a provvedere alle spese locali o generali che la legge pone a carico dei comuni.”

Art. 82 - Imposte comunali.

“1. I comuni le cui risorse sono insufficienti possono essere autorizzati a percepire delle imposte, conformemente alle norme generali stabilite dalla legge.
2. Queste imposte possono essere percepite per mezzo di sovrimposte sulle imposte cantonali.”

Art. 83 - Deficit comunale

“1. Nei comuni tassati ed in quelli in cui i conti si chiudono abitualmente in deficit, non possono effettuarsi ripartizioni degli utili comunali sotto nessuna forma e con alcun pretesto.
2. Una legge definisce il momento in cui i deficit impediscono le ripartizioni.”

Art. 84 - Controlli su i comuni

“1. Nei limiti fissati dall’art. 80 della presenta costituzione, i comuni sono sottoposti al controllo statale.
2. Le legge disciplina questo controllo e ne regola l’esercizio, soprattutto in materia di prestiti, acquisizioni ed alienazioni di immobili.”

Art. 85 - Organizzazione dei comuni

“1. Nei comuni con popolazione inferiore ad ottocento abitanti vi è un Consiglio generale e, nei comuni con popolazione superiore agli ottocento abitanti un consiglio comunale composto da almeno quarantacinque e massimo cento membri, eletti per quattro anni, rieleggibili e rinnovati integralmente l’anno che precede il rinnovamento del Gran Consiglio.
2. I comuni con popolazione inferiore ad ottocento abitanti possono, con l’autorizzazione del Consiglio di Stato, sostituire al loro consiglio generale un consiglio comunale di almeno trenta membri. La legge fissa le condizioni necessarie per far parte del consiglio generale.”

Art. 86 - Organizzazione delle municipalità

“1. C’è in ogni comune una municipalità, composta da un sindaco, che ne è il presidente, e dai consiglieri municipali, di cui la legge fissa il numero.
2. I membri della municipalità vengono nominati per quattro anni, rinnovati integralmente e sono rieleggibili.
3. Se la municipalità non può essere costituita, il Consiglio di Stato assegna i seggi vacanti; a questo scopo esso si indirizza di preferenza verso cittadini domiciliati nel comune. Questo può anche deliberare se del caso il commissariamento del comune.”

Art. 87 - Consiglio comunale. Elezioni

“I membri del consiglio comunale sono eletti per quattro anni dall’assemblea comunale tra i membri di questa assemblea. Essi sono rieleggibili. L’elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario. I comuni possono introdurre il sistema proporzionale alle condizioni previste dalla legge.”

Art. 88 - Municipalità. Elezioni

“Il sindaco ed i membri della municipalità sono eletti direttamente dalle assemblee, tra i cittadini attivi.”

Art. 89 - Spese comunali

“1. Le spese dei comuni sono autorizzate dai consigli generali e comunali; le spese ordinarie e quelle straordinarie con le risorse corrispondenti, secondo un bilancio annuale che è loro sottoposto dalla municipalità.
2. Quando i comuni devono affrontare, per casi imprevisti, spese straordinarie, le risorse destinate a farvi fronte devono essere votate congiuntamente alle spese.”

Art. 90 - Norme generali

“1. I consigli generali ed i consigli comunali controllano le municipalità, si fanno riferire sulla gestione di queste ed approvano annualmente i loro conti.
2. Questi deliberano su i progetti di acquisizione ed alienazione di immobili, su i prestiti e su i processi, così come sull’ammissione di nuovi cittadini, il tutto con le riserve fissate dalla legge.
3. In caso di dissenso tra il consiglio generale o comunale e la municipalità, entrambi possono ricorrere al Consiglio di Stato.
4. La legge può riconoscere ulteriori attribuzioni ai consigli generali e comunali.”

Art. 90bis -Votazione popolare e referendum comunale

“1. Nei comuni che eleggono un consiglio comunale, le decisioni adottate da tale consiglio sono sottoposte all’assemblea comunale nei casi, le condizioni e le forme previste dalla legge, se ne viene fatta richiesta almeno da un quinto degli elettori (a Losanna, cinquemila almeno), oppure se lo decide lo stesso consiglio comunale.
2. Tuttavia, il referendum non può svolgersi contro le decisioni dei consigli comunali aventi un carattere di eccezionale urgenza riconosciuta dai tre quarti dei votanti. La legge determina le condizioni nelle quali può invocarsi l’urgenza.”

Art. 91 - Municipalità. Norme generali

“1. I membri della municipalità fanno parte di diritto del consiglio generale, con voto deliberativo, salvo quando si tratti della gestione e dei conti.
2. Nei comuni dove vige il sistema proporzionale, i consiglieri comunali eletti alla municipalità vengono ritenuti dimissionari. Nei comuni dove vige il sistema maggioritario, questi possono restare consiglieri comunali, ma solamente con voto consultivo.”

Art. 92 - Competenze della municipalità

“1. Le municipalità esercitano il potere esecutivo nei comuni; queste sono dunque incaricate, sotto il controllo dei rispettivi consigli generali o comunali:
1. Della polizia locale.
2. Dell’amministrazione dei beni del comune e delle casse di beneficenza.
2. La legge disciplina tali attribuzioni delle municipalità e può loro riconoscerne altre.”

Art. 93 - Competenze del sindaco

“1. Il sindaco è in special modo incaricato dell’esecuzione delle leggi, dei decreti e delle ordinanze; questi può delegare tale potere alle sezioni o direzioni della municipalità.
2. La legge determina le altre funzioni specifiche dei sindaci.”

Art. 94 - Assistenza

“La legge disciplina ciò che concerne l’assistenza agli indigenti e l’educazione dei bambini sfortunati ed abbandonati.”


TITOLO VI
Disposizioni addizionali e procedimento di revisione


Art. 95 - Disposizioni addizionali (1)

“1. I codici, le leggi, i decreti, le risoluzioni, i regolamenti e le ordinanze attualmente esistenti, non contrarie alla presente costituzione, restano in vigore fino a che non vi si deroghi legalmente.
2. Questi diversi statuti dovranno venire armonizzati con i princìpi della presente costituzione nel più breve termine compatibile con il bene della legislazione.”

Art. 96 - Disposizioni addizionali (2)

“1. Saranno rivedute, entro un anno dall’entrata in vigore della presente costituzione, con riserva di applicazione dell’articolo 27 di questa costituzione, le seguenti leggi:
la legge sull’organizzazione del Consiglio di Stato e sul controllo delle finanze (art. 58);
la legge sull’organizzazione giudiziaria (art. 72);
le disposizioni del codice di procedura civile relative alla procedura dinanzi ai giudici di pace, alla azione per debiti ed alla escussione dei beni (art. 79);
il codice di procedura penale (art. 79).
2. Inoltre, un decreto regolerà le condizioni alle quali i falliti, privati dei loro diritti civici potranno richiedere di essere liberati di tutta o parte della pena.”

Art. 97 - Disposizioni addizionali (3)

“Saranno elaborate entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente costituzione, con la stessa riserva dell’articolo precedente, le seguenti leggi:
la legge sull’istruzione pubblica primaria (art. 18);
la legge sulla vendita al dettaglio delle bevande (art. 19);
la legge sull’assistenza ai poveri e sull’educazione dell’infanzia sfortunata ed abbandonata (art. 94).”

Art. 98 - Disposizioni addizionali (4)

“Il numero dei funzionari dello Stato verrà ridotto nel limite dei bisogni dei servizi pubblici.”

Art. 99 - Revisione. Norme generali

“La costituzione può sempre essere revisionata nelle seguenti forme:”

Art. 100 - Revisioni totali e revisioni parziali

“1. Se una revisione totale è richiesta da dodicimila cittadini attivi o è proposta dal Gran Consiglio, la questione è sottoposta alle assemblee comunali che decidono:
1. Se la revisione deve aver luogo;
2. Se questa deve essere effettuata dal Gran Consiglio o da un’Assemblea costituente.
2. Quando una revisione parziale è proposta in termini generali da dodicimila cittadini attivi, questa proposta è sottoposta alle assemblee comunali e, se è accettata, il Gran Consiglio procede alla revisione con riserva dell’articolo 102.
3. Quando una richiesta di revisione parziale è presentata da dodicimila cittadini attivi sotto forma di progetto redatto in ogni sua parte, o quando il Gran Consiglio approva un’iniziativa elaborata in termini generali ed elabora un testo a questo proposito, nessuna questione preliminare viene posta alle assemblee comunali ed il progetto viene loro direttamente sottoposto.
4. Il Gran Consiglio può inoltre prendere l’iniziativa di una revisione parziale e sottoporre direttamente il testo revisionato alle assemblee comunali.”

Art. 101 - Assemblea costituente. Elezioni

“Nei casi previsti dall’art. 100, comma 1 n. 2, se il popolo si pronuncia per la revisione mediante Assemblea costituente, questa assemblea è eletta sulla base fissata per l’elezione del Gran Consiglio.”

Art. 102 - Approvazione popolare

“1. La costituzione revisionata sarà sottoposta all’approvazione del popolo nella forma che il Gran Consiglio o l’Assemblea costituente avrà determinato.
2. Così deciso dall’Assemblea costituente del Cantone di Vaud, con riserva della sanzione delle assemblee comunali, a Losanna, il 3 febbraio 1885.”

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