La costituzione del cantone del Vaud (del 1885, ma revisionata da ultimo nel 2000), si preoccupa di fissare: una serie di disposizioni generali e di garanzie (tit. I); la divisione del territorio cantonale (tit. II); le norme relative all’esercizio della sovranità (tit. III), vale a dire riguardo gli strumenti di democrazia diretta costituzionalmente previsti; la disciplina dei principali organi costituzionali (tit. IV) e delle autorità comunali cantonali (tit. V); conclude il testo il titolo relativo ai procedimenti di revisione costituzionale (tit. VI).
Il titolo I (“Disposizioni generali e garanzie”), dopo un’elencazione dei tradizionali diritti civili e sociali, contiene talune norme dedicate alla tutela dell’ambiente (artt. 6bis e 6ter) ed un articolo in materia di contributi ed imposte che fissa al riguardo una riserva di legge ed il principio della progressività dell’imposizione (art. 19).
In assenza di disposizioni relative alla disciplina delle fonti e dei rapporti tra queste, estremamente accurata risulta, invece, la configurazione degli istituti di democrazia diretta vigenti nel cantone.
Il titolo III (“Esercizio della sovranità”), infatti, dopo gli articoli dedicati a configurare il diritto di voto dei cittadini del cantone (artt. 22-23), passa a definire gli istituti delle assemblee comunali (artt. 25-26bis e 28) - composte dall’insieme degli elettori domiciliati nel comune e chiamate “a procedere a tutte le votazioni ed elezioni che le costituzioni e le leggi federali e cantonali attribuiscono loro” (art. 26, c. 1, lett. d), ivi comprese le elezioni dei deputati cantonali al Consiglio nazionale ed al Consiglio degli Stati (art. 26bis) dell’iniziativa popolare e dei referendum, obbligatorio e facoltativo (artt. 27 e 27quater).
Gli artt. 27bis e 27ter specificano peraltro che “Il Consiglio di Stato è tenuto a fare opposizione ad ogni progetto di creazione o di spostamento di aeroporti non approvato da tutti i comuni del territorio sul quale questo deve sorgere” (art. 27bis) ed inoltre che “quando in virtù della legislazione federale il cantone è chiamato a dare il suo parere (preavis) su di un progetto di costruzione o trasformazione di una centrale nucleare, di stoccaggio di scorie nucleari, o di ogni altra installazione nucleare sottoposta ad approvazione in virtù di questa legislazione, le assemblee comunali vengono convocate perché si pronuncino su tali questioni. Il risultato della votazione determina il parere del cantone” (art. 27ter).
Il titolo IV definisce elezioni, organizzazioni e attribuzioni dei principali organi cantonali. Le funzioni legislative sono esercitate da un Gran Consiglio (capitolo I) composto di 180 deputati, mentre le funzioni esecutive ed amministrative sono affidate ad un Consiglio di Stato (capitolo II) composto da sette membri; i due organi vengono eletti dalle assemblee comunali in contemporanea. Esiste incompatibilità tra le due cariche, ma i consiglieri di Stato possono comunque venire scelti tra i membri del Gran Consiglio e partecipano con voto consultivo alle discussioni che si svolgono in seno a questo organo (art. 54).
Per quanto concerne i rapporti tra questi organi, al di là della fissazione delle rispettive competenze in materia di spese, bilancio e conti pubblici (artt. artt. 45-50), la costituzione riconosce al secondo iniziativa legislativa (art. 44, c. 1) nonché la competenza ad emanare un parere su i progetti presentati dai membri del Gran Consiglio e su “ogni progetto di legge, di decreto o di imposta che sia stato emendato nel corso della discussione … prima della sua votazione definitiva” (art. 44, c. 7), mentre stabilisce che il primo “si fa render conto annualmente dell’esecuzione delle leggi e dei decreti” (art. 51) e, più in generale che il Consiglio di Stato è tenuto a riferire annualmente al Gran Consiglio su tutti i settori dell’amministrazione (art. 66, c. 1).
Il Gran Consiglio è chiamato a ratificare, nei limiti della costituzione federale, i trattati ed i concordati stipulati dal cantone (art. 52, c. 3).
Come la carta vallese, anche la costituzione del Vaud dedica apposito titolo, il quinto, e numerose norme all’organizzazione dei comuni e delle municipalità, in tema di elezione dei relativi organi, delle varie competenze a tali enti riconosciute, dei meccanismi di controllo predisposti e degli istituti di democrazia diretta previsti a livello comunale.
Il sesto ed ultimo titolo contiene invece una serie di disposizioni addizionali (artt. 95-99) e la disciplina dei procedimenti di revisione, totale e parziale (99-102).

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