"Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13, e 1° settembre 1997, n. 31, e alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys)

Il testo della legge è pubblicato nel BUR 19 novembre 2002, n. 50, il quale é disponibile su copia cartacea presso il Servizio Legislativo dell’amministrazione regionale Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:


CAPO I
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1993, N. 3

ARTICOLO 1
(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle
d'Aosta), le parole "da almeno un triennio ininterrottamente o sono
nati in un Comune della Regione" sono sostituite dalle parole "da
almeno un anno ininterrottamente".


ARTICOLO 2
(Inserimento dell'articolo 3bis)

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3bis
(Condizioni di parità tra i sessi)
1. In attuazione dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, la Regione promuove l'equilibrio della
rappresentanza tra i sessi e condizioni di parità per l'accesso alle
consultazioni elettorali.

2. Ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale deve
prevedere la presenza di candidati di entrambi i sessi.".

ARTICOLO 3
(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis, inserito dalla presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 3ter
(Programmi di comunicazione politica)
1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio
regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica
offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché
negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono
garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com., di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n.
26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale
per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale
27 dicembre 1991, n. 85), verifica l'osservanza di quanto previsto dal
presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di
campagna elettorale regionale.".

ARTICOLO 4
(Inserimento dell'articolo 3quater)

1. Dopo l'articolo 3ter, inserito dalla presente legge, è inserito
il seguente:
"Art. 3quater
(Messaggi autogestiti)
1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla
vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la
presenza di candidati di entrambi i sessi.

2. Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal
presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di
campagna elettorale regionale.".

ARTICOLO 5
(Modificazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

"5bis. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve
inoltre contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di aver
preso integrale conoscenza delle disposizioni della presente legge in
materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la
campagna elettorale.".

2. Il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere
ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a
sei. I candidati devono essere residenti da almeno un anno
ininterrottamente in uno dei comuni walser di cui al comma 10. Alle
liste di candidati di cui al comma 8 si applica la disposizione di cui
all'articolo 3bis, comma 2.".

ARTICOLO 6
(Modificazione all'articolo 7)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 le parole "da almeno
tre anni ovvero il certificato di nascita o documento equivalente"
sono sostituite dalle seguenti "da almeno un anno".

ARTICOLO 7
(Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla
seguente:

"a) verifica che le liste siano state presentate nei termini, che
siano corredate dal numero di firme prescritte, che comprendano un
numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto e che
nelle stesse siano presenti candidati di entrambi i sessi; riduce al
limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore
al numero massimo prescritto, cancellando gli ultimi nomi; dichiara
non valide le liste che non corrispondano alle predette condizioni;".

2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla
seguente:

"e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano
compiuto o che non compiano il ventunesimo anno di età il giorno delle
elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della
Regione e di quelli che, alla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, non posseggano il requisito della
residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di
almeno un anno;".

ARTICOLO 8
(Sostituzione dell'articolo 27)

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
(Ufficio elettorale: operazioni preliminari al voto)
1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente,
dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi
nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), estrae a
sorte il numero progressivo di ogni gruppo di cento schede, le quali
devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli
scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori
iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore appone la sua firma a tergo di ciascuna scheda.

4. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può
allontanarsi dalla sala.

5. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate
da ciascuno scrutatore.

6. Il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il
plico contenente il bollo della sezione, apre il plico e, dopo aver
fatto attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime
il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la
sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede
rimaste nel pacco, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h).

8. Compiute queste operazioni, il presidente, dopo aver provveduto a
sigillare l'urna, la cassetta o la scatola contenente le schede e a
chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro
della sezione, rimanda le ulteriori operazioni alle ore sette del
giorno seguente, affidando la custodia dell'urna, della cassetta
contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

9. Alle ore sette antimeridiane del giorno fissato per la votazione,
il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa
constatazione dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli
accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara
aperta la votazione, che deve terminare alle ore ventidue del giorno
stabilito per la votazione.".

ARTICOLO 9
(Modificazione all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale
esibisce la tessera elettorale, sulla quale uno scrutatore appone
nell'apposito spazio il timbro della sezione, provvedendo, altresì, ad
annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.
L'elettore, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda e una matita
copiativa, si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda.".

ARTICOLO 10
(Modificazione all'articolo 51)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 51 è sostituita dalla
seguente:

"d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser
collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo
di liste ha diritto, è assegnato un seggio a quella lista presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei comuni di
Issime, Gaby, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, il maggior
numero di voti che rappresenti almeno il quaranta per cento dei voti
validamente assegnati a tutte le liste negli stessi comuni,
attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il
collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata
che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale. A parità di cifre
individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.".

ARTICOLO 11
(Inserimento del Titolo Vbis)

1. Dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"TITOLO VBIS
CONTENIMENTO, PUBBLICITA' E CONTROLLO DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA
ELETTORALE
Art. 54bis
(Tipologia delle spese elettorali)
1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle
rappresentate:

a) dalla produzione, dall'acquisto o dall'affitto di materiali e di
mezzi per la propaganda;
b) dalla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui
alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di
informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei
teatri, e su internet;
c) dall'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e
sportivo;
d) dalla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli,
dall'autenticazione delle firme e dall'espletamento di ogni operazione
richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle
candidature;
e) dal personale utilizzato e da ogni prestazione o servizio
inerenti alla campagna elettorale.

2. Le spese di viaggio e telefoniche, nonché gli oneri finanziari
passivi, sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del
venti per cento dell'ammontare complessivo delle spese rendicontate.

3. Non sono considerate spese relative alla campagna elettorale
quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei
movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere
di continuità e regolarità.
Art. 54ter
(Limiti delle spese elettorali)
1. Le spese per la campagna elettorale di ciascuna lista di
candidati, che partecipa all'elezione per il Consiglio regionale,
sostenute direttamente o attraverso partiti o movimenti politici, non
possono superare la cifra complessiva di 75.000 euro.

2. Ciascun candidato alla carica di consigliere regionale non può
superare, per la campagna elettorale, una spesa pro capite di 1.500
euro.

3. Non sono considerate spese per la campagna elettorale i contributi
versati dal candidato al partito, movimento o lista di appartenenza.

4. I limiti delle spese elettorali di cui ai commi 1 e 2 sono
ridotti per le liste di minoranza walser e per i candidati nelle
predette liste rispettivamente a 5.000 euro e 500 euro.
Art. 54quater
(Presentazione dei rendiconti)
1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti, i
rappresentanti o i committenti responsabili dei partiti, dei movimenti
e delle liste di candidati che hanno partecipato all'assegnazione dei
seggi ed i candidati proclamati eletti devono depositare presso la
Presidenza del Consiglio regionale, sottoscrivendolo sotto la propria
responsabilità su apposito modulo predisposto dalla Commissione di cui
all'articolo 54quinquies, il rendiconto relativo alle spese per la
campagna elettorale, compresi i servizi ricevuti gratuitamente, e alle
relative fonti di finanziamento.

2. L'obbligo di presentazione del rendiconto relativo alle spese per
la campagna elettorale sussiste anche per coloro la cui elezione sia
convalidata nel corso della legislatura. La presentazione del
rendiconto ha luogo entro trenta giorni dalla data di convalida
dell'elezione.

3. Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati tutti i
contributi e servizi gratuiti provenienti dalle persone fisiche, con
l'indicazione nominativa se di importo o valore superiore a 2.500
euro, e tutti i contributi e servizi gratuiti di qualsiasi importo o
valore provenienti da soggetti diversi, con l'indicazione nominativa
dei soggetti stessi.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione, la Presidenza del
Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla Commissione di cui
all'articolo 54quinquies e dà notizia della presentazione degli stessi
sul Bollettino ufficiale della Regione, indicando altresì l'importo
della spesa complessivamente sostenuta.

5. I rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale sono
pubblici.
Art. 54quinquies
(Commissione di garanzia regionale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio regionale è istituita la
Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la
campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, di seguito
denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti,
iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, e da tre
dipendenti regionali appartenenti alla qualifica dirigenziale.

2. I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi non oltre il decimo giorno
antecedente la data dell'elezione. La deliberazione individua il
presidente della Commissione, scegliendolo tra i dipendenti regionali.

3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali,
hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte,
alla corresponsione di un'indennità di presenza da stabilire con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Art. 54sexies
(Controllo delle spese elettorali)
1. La Commissione verifica la conformità alla legge e la regolarità
della documentazione, prodotta a giustificazione delle spese, e delle
fonti di finanziamento indicate.

2. Qualora dall'esame dei rendiconti e della allegata documentazione
dovessero emergere delle irregolarità, la Commissione le contesta
all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi
quindici giorni, memorie e documenti.

3. I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non
ne contesti la regolarità all'interessato entro centoventi giorni
dalla ricezione. Tale termine è sospeso nel periodo a disposizione
degli interessati per la presentazione delle memorie e dei documenti
di cui al comma 2.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 54quater, comma 1, ovvero di quello previsto dal comma 2
del medesimo articolo in caso di convalida dell'elezione nel corso
della legislatura, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di
un Comune della regione può presentare alla Commissione esposti sulla
regolarità dei rendiconti.
Art. 54septies
(Obbligo di comunicazione)
1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori
di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di
autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione
radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al Co.Re.Com. i
servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati,
gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro
che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i
nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il
Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge
22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e
per la comunicazione politica).
Art. 54octies
(Messa a disposizione dei locali)
1. A decorrere dal giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione del decreto di indizione dei comizi elettorali per
l'elezione del Consiglio regionale, le amministrazioni comunali e
regionale sono tenute a mettere a disposizione delle liste presenti
nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di
loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a
proprie norme regolamentari, senza oneri per le amministrazioni
stesse.
Art. 54novies
(Sondaggi)
1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla
chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se
tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello
del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei
quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali,
dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di
fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle
seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto
che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
b) committente ed acquirente;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) domande rivolte;
e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e
3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.
Art. 54decies
(Sanzioni per i candidati)
1. In caso di violazione del limite di spesa per la campagna
elettorale di cui all'articolo 54ter, comma 2, la Commissione applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese
elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che
hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei
casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la
procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

3. In caso di superamento del limite massimo di spesa consentito
dall'articolo 54ter, comma 2, per un ammontare pari o superiore al
doppio di quanto in esso stabilito, la Commissione applica il massimo
della sanzione di cui al comma 1.

4. La mancata presentazione del rendiconto, nel termine stabilito
dall'articolo 54quater, comporta, previa diffida da parte della
Commissione a depositare tale rendiconto entro i successivi trenta
giorni, la decadenza del candidato proclamato eletto.

5. Al fine della dichiarazione di decadenza, la Commissione dà
comunicazione dell'accertamento definitivo della violazione di cui al
comma 4 al Presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale
pronuncia la decadenza con deliberazione, ai sensi del proprio
regolamento interno.
Art. 54 undecies
(Sanzioni per partiti, movimenti e liste)
1. In caso di violazione del limite di spesa previsto dall’articolo
54ter, comma 1, la Commissione applica la sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite ivi previsto
e non superiore al triplo di detto importo.

2. In caso di irregolarità nella dichiarazione delle spese
elettorali o di mancata indicazione nel rendiconto dei soggetti che
hanno erogato contributi e servizi, e dell'indicazione nominativa nei
casi in cui tale indicazione è richiesta, la Commissione, esperita la
procedura di cui all'articolo 54sexies, comma 2, applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.

3. In caso di mancata presentazione del rendiconto relativo alle
spese per la campagna elettorale, la Commissione, previa diffida a
depositare tale rendiconto entro i successivi trenta giorni, applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 euro.
Art. 54 duodecies
(Proventi delle sanzioni e rinvio alla normativa statale)
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla
presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene
pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di
previsione della Regione.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente legge si osservano le disposizioni generali
contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei
reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), con esclusione
dell'articolo 16, salvo quanto diversamente disposto.".

ARTICOLO 12
(Sostituzione dell'articolo 60)

1. L'articolo 60 è sostituito dal seguente:
"Art. 60
(Rinvio alla normativa statale)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano, in
quanto applicabili, le norme per l'elezione alla Camera dei
Deputati.".

ARTICOLO 13
(Disposizioni di coordinamento)

1. Le parole "Presidente della Giunta regionale" e "Presidente della
Giunta", ovunque ricorrano nel testo della l.r. 3/1993, sono
sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

2. Le parole "Presidenza della Giunta regionale", ovunque ricorrano
nel testo della l.r. 3/1993, sono sostituite dalle parole "Presidenza
della Regione".

3. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al "Pretore" o
alla "Pretura" deve intendersi effettuato al "Tribunale ordinario".

4. Ogni riferimento, nel testo della l.r. 3/1993, al certificato
elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna
consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati
elettorali, deve intendersi effettuato, in quanto compatibile,
rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro
contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

5. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 3/1993 le parole "al Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle parole "al Corpo
valdostano dei vigili del fuoco".

6. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 3/1993 le parole "comma
nove, lettera a)" sono sostituite dalle parole "comma sei".

ARTICOLO 14
(Disposizione finanziaria)

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge,
valutata in annui euro 15.000, grava sull'obiettivo programmatico
2.1.3. (Consultazioni elettorali e referendarie) al capitolo 22800
(Spese per le elezioni del Consiglio regionale) ed alla copertura
dell'onere si provvede con la legge di bilancio, ai sensi
dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
Autonoma Valle d'Aosta).

ARTICOLO 15
(Abrogazione)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 è abrogato.

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

ARTICOLO 16
(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Individuazione dei Comuni)
1. Ai sensi dell'art. 1, la Regione individua i Comuni di Gressoney-
La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime quali sedi delle
popolazioni di lingua tedesca della valle del Lys appartenenti alla
comunità walser.".

CAPO II
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1998, N. 47

ARTICOLO 17
(Modificazione dell'articolo 4)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 è sostituita dalla
seguente:

"c) un rappresentante per ciascuno dei Comuni di cui all'art. 2, uno
per Comune, designato dal Consiglio comunale;".

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 13 novembre 2002

Il Presidente
VIÉRIN

 

 

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