B.U., 15.12.1998, n. 52

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge:

(omissis)

PARTE III
RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I
CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60
(Istituzione).

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 61
(Composizione) (38)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.

Art. 62
(Costituzione) (39)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 63
(Regolamento).

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

1bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge. (40)

Art. 64
(Personale).

1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1996.

2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

Art. 65
(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali) (41)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il Consiglio:
a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;
b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;
c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;
d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;
e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;
f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 66
(Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale).

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Regione (4) convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.

2. Nelle riunioni di cui al comma 1:
a) si promuovono intese ed accordi;
b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;
c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni ed agli altri enti locali;
d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;
e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione (4) quando sono depositati il piano regionale economico-finanziario (PREFIN), il disegno di legge finanziaria regionale, i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione ed i disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN (41a).

4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.

5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal Presidente della Regione (4) o da un Assessore da questi delegato.

6. Il Presidente della Regione (4) svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.

Art. 67
(Intese ed accordi).

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 68
(Ambito di applicazione) (42)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.


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(38) Articolo così sostituito dall'art. 31 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.
(39) Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.
(40) Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.
(41) Articolo così sostituito dall'art. 34 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.
(41a) Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 luglio 2004, n. 13.
(42) Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

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