Costituzione dell’8 marzo 1907

In nome di Dio onnipotente!


TITOLO I
Principi generali


Art. 1 – Sovranità

“1. Il Valais è una repubblica democratica, sovrana nei limiti della costituzione federale ed incorporata come Cantone alla Confederazione svizzera.
2. la sovranità risiede nel popolo. Questa è esercitata direttamente dagli elettori ed indirettamente dalle autorità costituite.”

Art. 2 - Libertà di coscienza. Libertà di culto. Statuto delle confessioni religiose

“1. La libertà di coscienza, di credo religioso ed il libero esercizio dei culti sono garantiti.
2. Le comunità religiose definiscono la loro dottrina ed amministrano il loro culto in completa indipendenza. Queste si organizzano e si amministrano in maniera autonoma, nei limiti del diritto pubblico.
3. Lo statuto di persona giuridica di diritto pubblico è riconosciuto alla Chiesa cattolica romana ed alla Chiesa riformata evangelica. Le altre confessioni sono sottoposte alle norme di diritto privato; la legge può loro conferire uno statuto di diritto pubblico tenendo conto della loro importanza a livello cantonale.
4. Nella misura in cui le parrocchie della Chiesa cattolica romana e quelle della Chiesa riformata evangelica non possono, con i loro propri mezzi, provvedere alle spese di culto delle chiese locali, quelle sono, con riserva delle libertà di coscienza e di credo religioso, poste a carico dei comuni municipali. Il cantone può concedere delle sovvenzioni alle chiese riconosciute di diritto pubblico.
5. La legge regola l’applicazione delle presenti disposizioni.”

Art. 3a. - Eguaglianza davanti alla legge

“1. Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.
2. Non c’è nel Valais alcun privilegio di luogo, di nascita, di persone o di famiglie.
3. Nella Costituzione, ogni designazione di persona, di statuto o di funzione riguarda indifferentemente l’uomo o la donna.”

Art. 4 - Libertà individuale e libertà domiciliare

“1. La libertà individuale e l’inviolabilità del domicilio sono garantiti.
2. Nessuno può essere perseguito o fermato e nessuna perquisizione domiciliare può essere effettuata se non nei casi previsti dalla legge e con le forme che questa prescrive.
3. Lo Stato è tenuto ad indennizzare equamente ogni persona vittima di un errore giudiziario o di un arresto illegale. La legge regola l’applicazione di questo principio.”

Art. 5 - Accesso al giudice naturale

“nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale”

Art. 6 – Proprietà

“1. La proprietà è inviolabile.
2. Non può derogarsi a questo principio che per ragioni di utilità pubblica, mediante una giusta indennità e nelle forme previste dalla legge.
3. La legge può comunque, per ragioni di utilità pubblica, determinare dei casi di espropriazione, senza indennità, dei terreni dei borghi e dei comuni.”

Art. 7 - Beni immobili

“Nessun bene immobile può essere gravato di un canone perpetuo irredimibile.”

Art. 8 – Stampa

“La libertà di manifestare la propria opinione verbalmente o per iscritto, così come la libertà di stampa, sono garantite. La legge ne reprime gli abusi.”

Art. 9 – Petizione

“Il diritto di petizione è garantito. La legge ne regola l’esercizio.”

Art. 10 - Impresa. Associazione. Riunione

“1. Il diritto di libero stabilimento, di associazione e di riunione, il libero esercizio delle professioni liberali, la libertà di commercio e di industria sono garantiti.
2. L’esercizio di questi diritti è regolato dalla legge”

Art. 11 - Servizio militare

“1. Ogni cittadino è tenuto al servizio militare.
2. L’applicazione di questo principio è regolato dalla legislazione federale e cantonale.”

Art. 12 – Lingua

“1. La lingua francese e la lingua tedesca sono dichiarate [lingue] nazionali.
2. L’eguaglianza di trattamento tra le due lingue deve essere osservata nella legislazione e nell’amministrazione.”

Art. 13 - Istruzione ed insegnamento

“1. L’istruzione pubblica e l’istruzione primaria privata sono poste sotto la direzione e l’alto controllo dello Stato.
2. L’istruzione primaria è obbligatoria; questa è gratuita nelle scuole pubbliche.
3. La libertà di insegnamento è garantita, con riserva delle disposizioni di legge sulla scuola primaria.”

Art. 13bis - Famiglia

“1. Lo Stato deve fornire alla famiglia, comunità di base della società, la protezione, il sostegno di cui questa ha bisogno affinché ogni suo membro possa pienamente svilupparsi.
2. Questo esamina la legislazione dal punto di vista dei suoi effetti sulle condizioni di vita della famiglia e la adatta in conseguenza.”

Art. 14 - Diritti dei lavoratori

“Lo Stato decreta le prescrizioni concernenti la protezione dei lavoratori e la libertà del lavoro.”

Art. 15 - Princìpi. Mezzi

“Lo Stato incoraggia e sovvenziona nei limiti delle sue risorse finanziarie:
1. L’agricoltura, l’industria, il commercio ed in generale tutti settori dell’economia pubblica interessanti il Cantone.
2. L’insegnamento professionale per il commercio, l’industria, l’agricoltura e l’artigianato.
3. L’allevamento del bestiame, l’industria lattiera, la viticoltura, l’arboricoltura, l’economia alpestre, le migliorie del suolo, la silvicoltura ed i sindacati agricoli e professionali.”

Art. 16 - Princìpi. Mezzi. Assicurazioni

“1. Lo Stato organizza e sovvenziona l’assicurazione del bestiame”.
2. Questo può creare altre assicurazioni e specialmente l’assicurazione obbligatoria mobiliare ed immobiliare contro gli incendi.”

Art. 17 - Princìpi. Mezzi. Mezzi di comunicazione

“1. Lo Stato favorisce lo sviluppo della rete stradale e degli altri mezzi di comunicazione.
2. Esso contribuisce con dei sussidi alla realizzazione di argini del Rhône, così come al consolidamento ed alla manutenzione dei fiumi e dei torrenti.”

Art. 18 – Princìpi. Mezzi. Assistenza

“Lo Stato fonda o sostiene mediante sussidi gli istituti di istruzione per l’infanzia sfortunata ed altre istituzioni di beneficenza.”

Art. 19 - Princìpi. Mezzi. Sanità

“1. Lo Stato deve favorire e sovvenzionare l’istituzione di ospedali, cliniche ed infermerie di distretto o di compartimento (arrondissement).
2. Esso può anche creare una istituzione cantonale simile.”

Art. 20 - Partecipazione finanziaria dello Stato

“La partecipazione finanziaria dello Stato nei casi previsti agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 è regolata da leggi speciali.”

Art. 21 - Responsabilità

“1. Lo Stato, i comuni e le associazioni di comuni dotate della personalità giuridica di diritto pubblico rispondono di fronte ai terzi degli atti dei loro agenti
2. L’agente risponde dinanzi alla collettività pubblica al servizio della quale si trova del danno diretto o indiretto che egli causa nell’esercizio delle sue funzioni, in ragione di una inadempienza intenzionale o di una negligenza grave.
3. La legge regola l’applicazione di questi princìpi.”

Art. 22. - Destituzione e revoca dei pubblici dipendenti

“Il funzionario o il pubblico dipendente non può essere destituito o revocato che dopo essere stato ascoltato o convocato e su decisione motivata dell’autorità che lo ha nominato.”

Art. 23 - Copertura delle spese

“Le spese delle Stato sono coperte:
a. Dalle entrate della fortuna pubblica;
b. Dai prodotti delle regalìe;
c. Dai diritti del fisco e dalle varie entrate;
d. Dalle indennità, sovvenzioni e ripartizioni federali;
e. Dalle imposte.”

Art. 24 – Imposte

“Le imposte dello Stato e dei comuni sono fissate dalla legge. Essa consacrerà il principio della progressione e l’esenzione di un certo minimo di esistenza.”

Art. 25 - Ammortamento del debito pubblico

“L’ammortamento del debito pubblico è dichiarato obbligatorio e deve essere effettuato per annualità regolari.”

TITOLO II
Divisione del Cantone


Art. 26 - Divisione del cantone

“1. Il Cantone è diviso in distretti.
2. I distretti sono composti di comuni.
3. Il Gran Consiglio può, sentiti gli interessati, modificare con legge il numero e la circoscrizione dei distretti e con decreto quelli dei comuni.
4. Esso ne designa anche i capoluoghi.”

Art. 27 - Capoluogo del cantone

“1. Sion è il capoluogo del Cantone e la sede del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale.
2. Questi corpi tuttavia possono riunirsi altrove qualora gravi circostanze lo esigano.
3. Il decreto del 1 dicembre 1882 determina le prestazioni del capoluogo.
4. Al momento della creazione di istituti cantonali, si deve tenere conto delle diverse parti del Cantone.
5. Il comune che diviene sede di un istituto cantonale può essere tenuto a delle prestazioni.”


TITOLO III
Stato politico dei cittadini


Art. 28 - Stato politico dei cittadini (1)

“1. Sono Vallesi:
1. I cittadini, per diritto di nascita, di un comune del Cantone.
2. Coloro ai quali la naturalizzazione è stata conferita per legge o dal Gran Consiglio.
2. Quando la naturalizzazione è conferita dal Gran Consiglio, il richiedente deve, perché la sua domanda possa essere presa in considerazione, produrre una dichiarazione che affermi che è a lui assicurato un diritto di cittadinanza in un comune del Cantone nonché soddisfare le altre condizione fissate dalla legge sulla naturalizzazione.
3. Nessuno straniero al Cantone può acquisire il diritto di cittadinanza in un comune senza essere stato preventivamente naturalizzato dal Gran Consiglio.
4. la legislazione federale prevista all’art. 14 della costituzione federale resta riservata.”

Art. 29 - Stato politico dei cittadini (2)

“Ogni cittadino del Cantone può acquisire il diritto di cittadinanza in un altro comune, alle condizioni fissate dalla legge.”


TITOLO IV
Esercizio dei diritti popolari

Art. 30 - Esercizio dei diritti popolari

“1. Oltre alle competenze in materia di elezioni, votazioni e referendum obbligatorio in materia costituzionale, i cittadini godono del diritto di iniziativa e di referendum facoltativo.
2. La legge regola l’esercizio di questo diritto così come le procedure di consultazione e di informazione dei cittadini.”

CAPITOLO I
Diritto di referendum


Art. 31 - Referendum (1)

“1. Tremila cittadini attivi possono richiedere, nei novanta giorni che seguono la pubblicazione ufficiale, che siano sottoposte al voto del popolo:
1. Le leggi ed i decreti;
2. I concordati, i trattati e le convenzioni contenenti regole di diritto;
3. Le decisioni del Gran Consiglio comportanti una spesa straordinaria unica superiore allo 0,75% della spesa totale del conto di funzionamento e del conto di investimento dell’ultimo esercizio.
2. Il referendum può essere richiesto anche dalla maggioranza del Gran Consiglio.
3. Non sono sottoposte al voto del popolo:
1. Le leggi di applicazione (art. 42, 2° alinea);
2. Le spese ordinarie e le altre decisioni.
4. Il Gran Consiglio constata la nullità delle domande di referendum che non soddisfino le condizioni poste dalla Costituzione e dalla legge.”

Art. 32 - Referendum (2)

“1. Le leggi, i trattati, i concordati, le convenzioni o le decisioni sottoposte a referendum non possono essere poste in vigore prima dello scadere del termine per il referendum, né, all’occorrenza, prima del voto del popolo.
2. I decreti sono posti immediatamente in vigore. Questi sono sottoposti al voto del popolo nell’anno che segue, se tremila cittadini attivi o la maggioranza del Gran Consiglio lo richiedono. Se questi non vengono ratificati, perdono la loro validità e non possono essere rinnovati.”


CAPITOLO II
Diritto di iniziativa


Art. 33 - Iniziativa popolare (1)

“1. Quattromila cittadini attivi possono richiedere l’elaborazione, l’adozione, la modificazione o l’abrogazione di una legge, di un decreto o di ogni decisione suscettibile di referendum, ad eccezione delle leggi, decreti, e decisioni votate dal popolo da meno di quattro anni, delle decisioni già eseguite e dei decreti la cui validità è inferiore ad un anno.
“2. salvo i casi previsti agli articoli 34, 2° alinea, e 35, 1° alinea, ogni iniziativa popolare deve essere sottoposta al voto del popolo nei tre anni che seguono il suo deposito. Questo termine può essere prorogato al massimo di un anno su decisione del Gran Consiglio.
3. Il Gran Consiglio constata la nullità dell’iniziativa che:
1. Non rispetta il diritto federale o la Costituzione cantonale;
2. Investa più di una materia;
3. Non rispetta l’unità della forma;
4. E’ irrealizzabile;
5. Non rientri nel campo di un atto che può essere oggetto di un’iniziativa.
4. Quando una richiesta di iniziativa comporti nuove spese o la soppressione di entrate esistenti mettendo in pericolo l’equilibrio finanziario, il Gran Consiglio deve completare l’iniziativa proponendo nuove risorse, la riduzione dei compiti incombenti sullo Stato o altre misure economiche.”

Art. 34 - Iniziativa popolare (2)

“1. L’iniziativa può essere redatta in ogni parte, salvo che investa una decisione.
2. Se il Gran Consiglio vi aderisce, il voto non ha luogo che a richiesta di tremila cittadini attivi o della maggioranza del Gran Consiglio.
3. Se il Gran Consiglio non vi aderisce, questo deve sottoporre l’iniziativa cosi com’è al voto del popolo, ma esso può raccomandarne il rigetto o opporgli un contro-progetto.
4. Quando il Gran Consiglio adotta un contro-progetto, i cittadini sono invitati a rispondere, sulla stessa scheda di voto, alle tre questioni seguenti:
a. Accettate voi l’iniziativa popolare?
b. Accettate voi il contro-progetto?
c. Nel caso in cui i due testi ottengano la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, deve entrare in vigore l’iniziativa o il contro-progetto?”

Art. 35 - Iniziativa popolare (3)

“1. L’iniziativa concepita in termini generali è posta in essere dal Gran Consiglio, il quale decide se le disposizioni che vengono adottate troveranno posto nella Costituzione o in un atto legislativo o amministrativo; quando l’iniziativa produce un atto legislativo o amministrativo, questa non è sottoposto al voto se non quando lo richiedano tremila cittadini attivi o la maggioranza del Gran Consiglio.
2. Quando il Gran Consiglio non approva l’iniziativa, la sottopone cosi come è al voto del popolo, con il suo parere.
3. Se il popolo la rigetta, questa è archiviata.
4. Se il popolo la accetta, il Gran Consiglio è tenuto a darvi seguito senza ritardo.
5.Nell’elaborazione delle disposizioni necessarie nel caso di iniziativa non formulata, il Gran Consiglio rispetta le intenzioni dei suoi autori.”


TITOLO V
Poteri pubblici


Art. 36 - Separazione dei poteri

“I poteri pubblici sono:
Il potere legislativo;
Il potere esecutivo ed amministrativo;
Il potere giudiziario;”


CAPITOLO I
Potere legislativo

Attribuzioni



Art. 37 - Attribuzioni. Norme generali (1)

“1. Il Gran Consiglio esercita il potere legislativo con riserva dei diritti del popolo.
2. Esso gode di ogni altra competenza che gli è attribuita dalla Costituzione o dalla legge.”

Art. 38 - Attribuzioni. Norme generali (2)

“1. Il Gran Consiglio elabora le disposizioni costituzionali, le leggi ed i decreti, gli articoli da 31 a 35 e da 100 a 106 restano riservati.
2. Questo approva i trattati, i concordati e le convenzioni, con riserva delle competenze del popolo e del Consiglio di Stato.
3. Questo esercita i diritti riservati ai cantoni dagli articoli 86, 89, 89bis e 93 della Costituzione federale e risponde alle consultazioni della confederazione in materia di installazioni atomiche.”

Art. 39 - Attribuzioni. Verifica delle elezioni. Elezione del Tribunale cantonale

“1. Il Gran Consiglio decide sulla validità delle elezioni dei suoi membri.
2. Questo elegge il Tribunale cantonale, il suo presidente ed il suo vice presidente, ed il Pubblico ministero.”

Art. 40 - Attribuzioni. Controlli

“1. Il Gran Consiglio esercita l’alto controllo sulla gestione del Consiglio di Stato, delle corporazioni e degli enti autonomi di diritto pubblico, delle autorità giudiziarie, così come su i rappresentati dello Stato nelle società in cui il cantone ha una partecipazione preponderante. Esso esamina la gestione e delibera sulla sua approvazione.
2. Esso può in ogni momento chiedere conto al potere esecutivo di un atto della sua amministrazione.
3. La legge può affidare certi compiti dello Stato a delle corporazioni o ad enti autonomi di diritto pubblico.”

Art. 41 - Attribuzioni. Contabilità

“ Il Gran Consiglio ha innanzitutto le seguenti attribuzioni:
1. Vota il bilancio ed approva i conti, che vengono resi pubblici;
2. Partecipa alla pianificazione delle misure stabilite dalla legge;
3. Decide le spese ed autorizza le concessioni, i maneggi immobiliari, i prestiti e l’ottenimento di cauzioni ed altre analoghe garanzie, salve le eccezioni previste dalla legge;
4. Esercita il diritto di grazia.”

Art. 42 - Attribuzioni. Legislazione

“1. Il Gran Consiglio detta le norme giuridiche in forma di legge, la quale è, in linea di principio, di durata illimitata. Esso può tuttavia prevedere che la legge sia posta in vigore per un tempo limitato.
2. Esso detta, in forma di legge di applicazione, le disposizioni assolutamente necessarie per assicurare l’esecuzione del diritto di rango superiore.
3. Esso può tuttavia deliberare delle disposizioni urgenti per via di decreto, per un tempo limitato, quando le circostanze lo esigano (art. 32, 2° alinea).
4. Il Gran Consiglio tratta tutti gli altri affari sotto forma di decisione.”

B. Organizzazione


Art. 43 – Organizzazione

“1. La legge fissa le grandi linee dell’organizzazione del Gran Consiglio e dei suo rapporti con il Consiglio di Stato e con le autorità giudiziarie. Per il resto il Gran Consiglio si auto-organizza.
2. Essa regola la partecipazione dei membri del Consiglio di Stato alle sedute dell’assemblea e delle commissioni parlamentari.”

Art. 44 - Sessioni

“1. Il Gran Consiglio si riunisce di diritto:
1. In sessione costitutiva il quarto lunedì che segue il suo rinnovamento integrale;
2. In sessione ordinaria quattro volte l’anno.
2. Il Gran Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie:
1. Quando esso lo stabilisce espressamente;
2. Su invito del Consiglio di Stato;
3. Quando lo richiedano venti deputati indicando gli oggetti da trattare.”

Art. 45 - Presidente

“ Il Gran Consiglio elegge per un anno il suo presidente, due vicepresidenti e per quattro anni quattro scrutatori e due segretari, uno di lingua francese, l’altro di lingua tedesca.”

Art. 46 – Commissioni

“1. Il Gran Consiglio designa delle commissioni, permanenti o meno, che predispongono le sue deliberazioni. Questa competenza può essere delegata al bureau.
2. In principio i gruppi politici devono essere equamente rappresentati nelle commissioni.”

Art. 47 - Numero legale

“1. Il Gran Consiglio non può deliberare se non quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Esso decide a maggioranza assoluta.”

Art. 48 - Pubblicità delle sedute

“1. Le sedute del Gran Consiglio sono pubbliche.
2. Esso tuttavia può decidere di riunirsi a porte chiuse quando le circostanze lo esigano.”

Art. 49 - Letture e dibattiti

“1. I progetti di legge sono oggetto di due letture, in sessioni differenti.
2. I decreti sono oggetto di due dibattiti, in linea di principio nel corso della stessa sessione.
3. Le decisioni sono oggetto di un solo dibattito.
4. Il Gran Consiglio può, in tutti i casi, decidere una lettura supplementare. La legge può prevederla per questioni importanti.”

C. Diritti dei deputati


Art. 50 - Divieto di mandato imperativo ed immunità

“1. I deputati esercitano liberamente il proprio mandato.
2. Essi non possono essere perseguiti penalmente senza autorizzazione dell’assemblea per le opinioni che esprimono davanti ad essa o in commissione.
3. Salvo in caso di flagrante delitto, essi non possono essere arrestati durante le sessioni senza autorizzazione dell’assemblea.”

Art. 51 - Diritti dei deputati

“1. Il diritto di iniziativa, di mozione, di interrogazione (postulat), di interpellanza, di risoluzione e di presentare questioni scritte appartiene ad ogni membro del Gran Consiglio.
2. La legge definisce questi diritti e ne regola l’esercizio.”


CAPITOLO II
Potere esecutivo

A. Elezione


Art. 52 - Elezione

“1. Il potere esecutivo ed amministrativo è affidato ad un Consiglio di Stato composto di cinque membri.
2. Uno di essi è scelto tra gli elettori degli attuali distretti di Conches, Brigue, Viège, Rarogne e Loèche; uno tra gli elettori dei distretti di Sierre, Sion, Hérens e Conthey ed uno tra gli elettori dei distretti di Martigny, Entremont, St. Maurice e Monthey.
3. Gli altri due sono scelti sull’insieme di tutti gli elettori del Cantone. Tuttavia non potrà esservi più di un consigliere di Stato nominato tra gli elettori di uno stesso distretto.
4. I membri del Consiglio di Stato sono eletti direttamente dal popolo, lo stesso giorno dei deputati del Gran Consiglio, ed entrano in funzione il 1° maggio seguente. La loro elezione ha luogo con il sistema maggioritario. Il Consiglio di Stato si costituisce esso stesso ogni anno; Il presidente uscente dall’incarico non è immediatamente rieleggibile.
5. Si ricorre ad esso a ogni vacanza al Consiglio di Stato nei sessanta giorni, a meno che il rinnovamento integrale non intervenga in quattro mesi.
6. La designazione dei membri del Consiglio di Stato ha luogo con un unico scrutinio di lista. Se le designazioni non sono terminate entro il giorno fissato per le elezioni, esse verranno riprese la seconda domenica che segue. In questo caso, il risultato della prima operazione e l’avviso della ripresa delle operazioni saranno immediatamente pubblicati.
7. Se tutti i membri da eleggere non raccolgono la maggioranza al primo turno di scrutinio, si procede ad un secondo turno. Sono eletti al secondo turno, coloro i quali hanno ottenuto il più alto numero di voti, anche qualora questi non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta. Tuttavia, se, al secondo turno, il numero di seggi da assegnare corrisponde al numero dei candidati proposti, questi sono proclamati eletti, senza scrutinio. L’elezione tacita si applica egualmente al primo turno degli scrutini di sostituzione quando non c’è che un solo candidato ed un solo posto da ricoprire.
8. Se il numero di cittadini che hanno ottenuto la maggioranza assoluta è maggiore di quello dei cittadini da eleggere, quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono nominati.
9. Nel caso in cui due o più cittadini di uno stesso distretto abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, sarà nominato solo colui che avrà ottenuto il più alto numero di voti.
10. In caso di eguaglianza di suffragi, decide la sorte.”

B. Organizzazione ed attribuzioni


Art. 53 - Attribuzioni. Norme generali

“1. Il Consiglio di Stato esercita il potere esecutivo ed amministrativo e gode di tutte le competenze che gli sono attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. Esso opera collegialmente.
3. Le questioni importanti restano sempre di sua competenza.
4. Esso ripartisce le questioni tra i dipartimenti, il cui numero ed attribuzioni sono fissati con un’ordinanza approvata dal Gran Consiglio.
5. Per il resto, il Consiglio di Stato si auto-organizza.”

Art. 54 - Rapporti con il Gran Consiglio

“Nelle sue relazioni con il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato ha innanzitutto le seguenti attribuzioni:
1. Presenta i progetti di norme costituzionali, di leggi, di decreti o di decisioni;
2. Fa rapporto sulle iniziative popolari, sulle iniziative, mozioni, interrogazioni, e risoluzioni dei deputati, e risponde alle loro interpellanze e questioni;
3. Sottopone al Gran Consiglio il progetto di bilancio, i conti dello Stato ed il rapporto di gestione;
4. Può fare proposte al Gran Consiglio;
5. Sottopone al Gran Consiglio i progetti di trattati, convenzioni e concordati che contengono norme di diritto o determinano spese rientranti nella sua competenza.”

Art. 55 - Competenze amministrative

“Il Consiglio di Stato esercita innanzitutto le seguenti competenze amministrative:
1. Nomina i dipendenti pubblici, salve le eccezioni previste dalla legge;
2. Controlla le autorità inferiori così come le corporazioni e gli enti di diritto pubblico;
3. Rappresenta lo Stato, conclude i trattati, i concordati e le convenzioni di diritto pubblico, e risponde alle consultazioni richieste dal cantone;
4. Dirige l’amministrazione, pianifica e coordina le sue attività;”

Art. 56 - Ordine pubblico

“1. Il Consiglio di Stato assicura l’ordine pubblico e dispone a questo fine delle forze di polizia e militari del cantone.
2. Esso esercita i poteri straordinari in caso di pericolo grave ed imminente, avvsando immediatamente il Gran Consiglio delle misure che adotta.”

Art. 57 - Potestà normativa

“1. Il Consiglio di Stato emana sotto forma di regolamento le disposizioni necessarie all’applicazione della legge e dei decreti cantonali.
2. La legge può delegare al Consiglio di Stato di emanare delle ordinanze fissando il loro scopo ed i princìpi che ne regolano il contenuto. La delegazione deve riguardare un campo determinato. Le ordinanze possono essere subordinate all’approvazione del Gran Consiglio.
3. Il Consiglio di Stato tratta le altre questioni in forma di ordinanza (arrêté) o di decisione.”

Art. 58 - Promulgazione delle leggi

“1. Il Consiglio di Stato promulga le norme di diritto, le pone in vigore, ameno che il Gran Consiglio non lo decida esso stesso, e provvede alla loro applicazione.
2. Esso pone in vigore le disposizioni costituzionali direttamente applicabili immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell’assemblea federale.”

Art. 59 - Organizzazione territoriale

“1. Il Governo ha, in ogni distretto, come propri rappresentanti un prefetto ed un sotto-prefetto.
2. Le attribuzioni del prefetto sono fissate dalla legge.”


CAPITOLO III
Potere giudiziario


Art. 60 - Indipendenza

“1. Il potere giudiziario è indipendente.”

Art. 61 - Resoconto annuale

“Il Tribunale cantonale presenta annualmente al Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, un rapporto su tutti i settori dell’amministrazione giudiziaria.”

Art. 62 - Organizzazione territoriale

“1. C’è per ogni comune o per ogni circolo un giudice ed un giudice sostituto; per compartimento (arrondissement), un tribunale civile, correzionale e criminale; e per Cantone, un tribunale cantonale.
2. I membri del Tribunale cantonale devono conoscere le due lingue nazionali.”

Art. 63 - Organizzazione

“1. Il numero degli arrondissements, la composizione e la competenza dei tribunali, la nomina ed i modi di retribuzione dei giudici, così come l’incompatibilità tra le funzioni giudiziarie e le altre funzioni sono determinate dalla legge.
2. Non possono esservi più di quattro tribunali di arrondissement.
3. I giudici di circolo o di comune ed i loro sostituti sono nominati dagli elettori del circolo o del comune.
4. Per la formazione dei circoli, si tiene conto della popolazione dei comuni e della loro situazione topografica.
5. Il voto ha luogo in ogni comune.”

Art. 64 - Tribunale di commercio e tribunali dei probiviri

“Può istituirsi, con legge, un tribunale di commercio ed uno o più tribunali dei probiviri.”

Art. 65 - Giustizia amministrativa

“1. C’è un Tribunale del Contenzioso dell’amministrazione ed una Corte incaricata di decidere su i conflitti di competenza tra il potere amministrativo ed il potere giudiziario.
2. Questa Corte e questo Tribunale sono organizzati mediante leggi speciali.”

TITOLO VI
Regime del distretto e del comuna

CAPITOLO I
Consiglio di distretto


Art. 66 - Consigli di distretto. Princìpi

“1. Vi è in ogni distretto un Consiglio di distretto nominato per quattro anni.
2. Il Consiglio del comune nomina i suoi delegati al Consiglio di distretto, in ragione di un delegato ogni 300 abitanti.
3. La frazione di 151 conta per l’intero.
4. Ogni comune ha un delegato, quale che sia la sua popolazione.
5. Il Consiglio di distretto è presieduto dal prefetto del distretto o da un suo sostituto.”

Art. 67 - Consigli di distretto. Competenze

“1. Il Consiglio regola i conti del distretto e ripartisce tra i comuni, con riserva di ricorso al Consiglio di Stato, gli oneri che il distretto è chiamato a sostenere.
2. Esso prende annualmente conoscenza dei resoconti dell’amministrazione finanziaria dello Stato.
3. Esso rappresenta il distretto e sovrintende in particolare al suo sviluppo economico ed alla circolazione dei suoi prodotti agricoli.

Art. 68 - Consigli di distretto. Organizzazione

“La legge determina l’organizzazione e le altre attribuzioni di questo Consiglio.”

CAPITOLO II
Regime comunale

A. Disposizioni generali


Art. 69 - Comuni. Autonomia e competenze (1)

“I comuni sono autonomi nel quadro della Costituzione e delle leggi. Sono competenti a svolgere i compiti locali e quelli che possono assumersi da soli o associandosi con altri comuni.”

Art. 70 - Comuni. Autonomia e competenze (2)

“1. I comuni godono della loro autonomia nel rispetto del bene comune e degli interessi delle altre collettività pubbliche.
2. Essi svolgono i compiti loro propri e quelli che la legge attribuisce loro.
3. Essi utilizzano con giudizio ed amministrano con cura il patrimonio comunale.”

Art. 71 - Associazioni di comuni

“1. I comuni possono associarsi per svolgere assieme alcuni compiti di pubblica utilità e costituire a questo effetto delle associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica o collaborare in ogni altro modo. La legge fissa i princìpi della collaborazione, della creazione e del funzionamento delle associazioni di comuni.
2. A certe condizioni fissate dalla legge, il Consiglio di Stato può costringere i comuni a collaborare o ad associarsi.”

Art. 72 - Organi del comune (1)

“1. C’è in ogni comune:
1. Un’assemblea di cittadini ammessi a votare nel comune;
2. Un consiglio comunale eletto dall’assemblea dei cittadini.
2. L’assemblea dei cittadini sceglie un presidente ed un vicepresidente tra i consiglieri.
3. Per il resto, la legge fissa i princìpi dell’organizzazione dei comuni.”

Art. 73 - Organi del comune (2)

“1.Nei comuni con più di 700 abitanti, l’assemblea dei cittadini può eleggere un consiglio generale. La legge ne determina l’organizzazione e le competenze.
2. I cittadini hanno diritto di referendum facoltativo contro le decisioni prese dal consiglio generale al posto dell’assemblea comunale. La legge regola l’esercizio di questo diritto.
3. Queste disposizioni non sono applicabili ai comuni dei borghi (bourgeoisiale).”

Art. 74 - Iniziativa popolare comunale

“1. I comuni hanno la facoltà di introdurre il diritto di iniziativa. Nei comuni che riconoscono questo diritto, i cittadini possono indirizzare al consiglio comunale delle iniziative concepite in termini generali, riguardo l’adozione o la modificazione di regolamenti che sono di competenza dell’assemblea comunale.
2. La legge regola le modalità di introduzione e di esercizio di questo diritto.”

Art. 75 - Controlli su i comuni

“1. I comuni sono sottoposti al controllo del Consiglio di Stato nei limiti dell’art. 69. La legge determina la natura di questo controllo, soprattutto in tema di gestione. Nella misura in cui la Costituzione o le leggi non prevedono espressamente il contrario, il potere di esame del Consiglio di Stato si limita alla legalità.”
2. I regolamenti approvati dal comune devono essere omologati dal Consiglio di Stato.
3. Lo stesso si dica per i progetti importanti la vendita, lo scambio, l’affitto, la divisione di immobili, l’alienazione di capitali, il prestito, la cauzione, l’ottenimento ed il trasferimento di concessioni di energia idroelettrica.
4. La legge fissa le modalità dell’omologazione.”

Art. 76 - Comuni municipali e bourgeoisiales

“Sono considerati come comuni:
1. I comuni municipali;
2. I comuni dei borghi (bourgeoisiales);
3. …”

B. Comuni municipali


Art. 77 - Comuni municipali. Norme generali

“1. Il comune municipale è composto dalle persone abitanti il territorio comunale.
2. Con riserva dell’art. 26, il territorio del comune municipale è garantito.”

Art. 78 - Assemblee primarie. Composizione e competenze

“1. L’assemblea primaria è composta dai cittadini con diritto di voto nel comune.
2. Questa elegge un consiglio municipale composto da tre a quindici membri, il presidente ed il vicepresidente e, all’occorrenza, il consiglio generale.
3. Nei comuni senza consiglio generale, l’assemblea primaria decide innanzitutto:
1. Degli oggetti sottoposti all’omologazione del Consiglio di Stato, secondo l’art. 75;
2. Delle nuove spese di carattere non obbligatorio, il cui importo sarà fissato dalla legge e che non devono essere coperte con prestiti;
3. Dei conti.
4. Negli altri comuni il consiglio generale sostituisce l’assemblea primaria e ne ha le stesse competenze, salvo in materia elettorale.
5. Nei due casi, la legge fissa le altre competenze e regola l’esercizio di questi diritti.”

Art. 79 - Consigli municipali. Attribuzioni

“1. Il consiglio municipale ha le seguenti attribuzioni:
1. Provvede all’amministrazione comunale;
2. Elabora ed applica i regolamenti comunali;
3. Fa eseguire la legislazione cantonale;
4. Nomina i dipendenti;
5. Fissa il bilancio, con riserva dell’art. 78, 2° alinea;
6. Stabilisce i conti.
2. Nei comuni senza consiglio del borgo, il consiglio municipale ne assolve le funzioni.”

C. Comuni bourgeoisiales


Art. 80 - Comuni bourgeoisiales

“Il comune bourgeoisiale è una collettività di diritto pubblico incaricata di svolgere dei compiti di interesse pubblico fissati dalla legge.”

Art. 81 - Assemblea bourgeoisiale

“1. L’assemblea bourgeoisiale è composta dai cittadini domiciliati sul territorio del borgo. La legge può estendere l’esercizio di certi diritti ai cittadini domiciliati nel cantone.
2. L’assemblea bourgeoisiale ha, nell’ambito del borgo, le stesse competenze dell’assemblea primaria. Essa decide inoltre dell’ammissione di nuovi cittadini.”

Art. 82 - Consiglio bourgeoisiale

“1. L’assemblea bourgeoisiale ha il diritto di richiedere la formazione di un consiglio bourgeoisiale separato. Tale richiesta deve essere presentata alla fine di un periodo amministrativo, secondo le prescrizioni della legge.
2. Il consiglio bourgeoisiale è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

TITOLO VII
Modo di elezione, condizioni di eleggibilità, durata delle funzioni pubbliche


Art. 84 - Composizione del Gran Consiglio e ripartizione territoriale dei seggi

“1. Il Gran Consiglio si compone di 130 deputati e di altrettanti supplenti suddivisi tra i distretti ed eletti direttamente dal popolo.
2. Il distretto di Rarogne, composto di due semi-distretti che dispongono ciascuno di propri organi e competenze, forma due circoscrizioni (arrondissements) elettorali.
3. Il modo di ripartizione dei seggi tra i distretti ed i semi-distretti è il seguente: la cifra totale della popolazione svizzera di residenza è divisa per 130. Il quoziente così ottenuto è innalzato al numero intero immediatamente superiore e questo costituisce il quoziente elettorale. Ogni distretto o semi-distretto ottiene una quota di deputati e supplenti pari al rapporto tra la sua popolazione svizzera di residenza ed il quoziente elettorale. Se dopo questa ripartizione non tutti i seggi sono stati ancora attribuiti, i seggi restanti, sono attribuiti ai distretti e semi-distretti che presentano i maggiori resti.
4. Il Consiglio di Stato fissa dopo ogni censimento della popolazione il numero dei seggi attribuiti ad ogni distretto e semi-distretto.
5. La votazione del popolo ha luogo nei comuni.
6. L’elezione si svolge per distretto e semi-distretto, secondo il sistema proporzionale. Il modo d’applicazione di questo principio è determinato dalla legge.”

Art. 85 - Durata delle cariche

“1. Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato, i funzionari dell’ordine giudiziario, i consigli comunali ed i consigli dei borghi sono nominati per quattro anni.
2. Il presidente ed il vicepresidente del Consiglio di Stato sono sottoposti a rielezione ogni anno. Il presidente non è immediatamente rieleggibile.

Art. 85bis - Elezione dei deputati al Consiglio degli Stati.

I deputati al Consiglio degli Stati sono nominati direttamente dal popolo al momento delle elezioni per il rinnovamento ordinario del Consiglio nazionale. Queste elezioni si svolgono con il sistema maggioritario ed in una circoscrizione (arrondissement) elettorale unica costituita dall’intero territorio del cantone.
2. La nomina dei deputati al Consiglio degli Stati ha luogo mediante scrutinio di lista. Se le nomine non si concludono entro il giorno fissato per le elezioni, queste saranno riprese la seconda domenica che segue. In questo caso, il risultato della prima operazione [elettorale] e la notizia della ripresa delle operazioni saranno immediatamente pubblicate.
3. Se tutti i deputati non raggiungono la maggioranza assoluta al primo turno di scrutinio, si procede ad un secondo turno. Sono eletti al secondo turno, coloro i quali ottengono il maggior numero di voti, anche qualora non abbiano raggiunto la maggioranza assoluta. Tuttavia, se, al secondo turno, il numero dei deputati da eleggere corrisponde al numero dei candidati proposti, questi vengono proclamati eletti, senza scrutinio. L’elezione tacita si applica egualmente nel primo turno dello scrutinio di sostituzione quando non c’è che un solo candidato per un unico seggio.
4. Se il numero di cittadini che ottiene la maggioranza assoluta è superiore a quello dei cittadini da eleggere, vengono nominati coloro i quali hanno ottenuto il maggior numero di voti.
5. In caso di eguaglianza di suffragi, decide la sorte.

Art. 86 - Elezione del Gran Consiglio

“1 La nomina dei membri e dei supplenti del Gran Consiglio la prima domenica di marzo, ad ogni rinnovo di legislatura.
2. Il Gran Consiglio eletto entra in funzione all’apertura della sessione costitutiva.”

Art. 87 - Elezioni municipali e bourgeoisiales

“1. Le elezioni municipali e bourgeoisiales hanno luogo ogni quattro anni, la prima domenica di dicembre. Per regola, il principio da applicarsi è quello della rappresentanza proporzionale. Tuttavia se almeno un quinto degli elettori richiede il voto maggioritario, l’assemblea primaria o bourgeoisiale decide, a maggioranza dei quattro quinti, se accettare questo tipo di voto.
2. Il sistema maggioritario, una volta ammesso, sarà mantenuto fino a che almeno un quinto degli elettori richieda l’adozione del voto proporzionale.
3. Questo sarà ritenuto ammesso nel senso che precede, nei comuni ove questo sarà in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente revisione costituzionale.
4. Il modo di applicazione di questo principio è determinato dalla legge.
5. Le autorità comunali entrano in funzione il primo giorno dell’anno che segue la loro elezione.
6. Se ci sono dei reclami, il Consiglio di Stato decide quali sono le autorità che devono funzionare fino a che non interviene il giudizio.”

Art. 88 - Elettorato attivo e passivo

“1. I cittadini e le cittadine esercitano i loro diritti politici dal compimento dei diciotto anni.
2. Ogni elettore ed elettrice è eleggibile alle funzioni pubbliche.”

Funzioni


Art. 89 - Diritto di voto

“1. …
2. I cittadini non possono votare che in solo comune municipale e bourgeoisiale.”

Art. 90 - Incompatibilità

“1. La legge regola le incompatibilità.
2. Questa mira innanzitutto ad evitare che:
1. Lo stesso cittadino occupi simultaneamente che dipendono da diversi poteri pubblici;
2. La stessa persona appartenga a due organi di cui uno è subordinato all’altro;
3. I membri della stessa famiglia seggano nella stessa autorità;
4. Il cittadino investito di una funzione pubblica eserciti altre attività che possono arrecare pregiudizio allo svolgimento della sua funzione.
3. Salvo le eccezioni previste dalla legge, le incompatibilità sono applicabili ai supplenti ed ai sostituti.
4. La legge può prevedere altre eccezioni, in particolare per il regime comunale.
5. Un solo membro del Consiglio di Stato può sedere alla camere federali.”

Art. 92 - Elettorato attivo e passivo. Casi di esclusione

“I casi di esclusione dal diritto di voto e dal diritto di eleggibilità sono determinati dalla legislazione federale e cantonale.”


TITOLO VIII
Revisione della Costituzione


Art. 100 - Revisione totale

“1. Seimila cittadini attivi possono richiedere la revisione totale della Costituzione.
2. Ogni iniziativa popolare deve essere sottoposta a voto del popolo nei tre anni che seguono al suo deposito. Questo termine può essere prolungato al massimo di un anno per decisione del Gran Consiglio.
3. Il Gran Consiglio constata la nullità dell’iniziativa che:
1. E’ contrario al diritto federale;
2. Riguarda più di una materia;
3. Non rispetta l’unità della forma;
4. Non rientra nella materia costituzionale;
5. E’ irrealizzabile.”

Art. 101 - Revisione totale. Procedimento

“L’iniziativa concepita in termini generali è sottoposta al voto del popolo, con un parere del Gran Consiglio.
2. Se il popolo la rigetta, viene archiviata.
3. Se il popolo la accetta, il Gran Consiglio è tenuto a darvi seguito senza ritardo.
4. Nel redigere le disposizioni necessarie in caso di iniziativa non formulata, il Gran Consiglio rispetta le intenzioni dei suoi autori.
5. Allo stesso tempo il popolo decide se, in caso di voto affermativo, la revisione totale debba essere operata dal Gran Consiglio o da una costituente.”

Art. 102 - Revisione parziale. Procedimento

“1. La revisione parziale della costituzione può venire richiesta sotto forma di progetto redatto in ogni sua parte.
2. Il Gran Consiglio può raccomandarne il rigetto o l’approvazione, oppure opporgli un contro-progetto.
3. Nell’elaborazione del contro-progetto, questi delibera in due sessioni ordinarie. Il Gran Consiglio può decidere per una lettura supplementare.
4. Quando il Gran Consiglio elabora un contro-progetto, i cittadini sono invitati a rispondere, sulla stesa scheda elettorale, alle tre seguenti domande:
a. Accettate voi l’iniziativa popolare?
b. Accettate voi il contro-progetto?
c. Nel caso in cui entrambi i testi ottengano la maggioranza assoluta dei voti, dovrà entrare in vigore l’iniziativa o il contro-progetto?”

Art. 103 - Procedimento davanti al Gran Consiglio

“1. Se, a seguito del voto popolare, la revisione deve essere effettuata dal Gran Consiglio, questa viene discussa in due sessioni ordinarie.
2. Se questa è effettuata da una costituente, viene discussa in due dibattiti.
3. le elezioni alla costituente si effettuano in base al sistema previsto per le elezioni del Gran Consiglio. Alcune incompatibilità previste per queste ultime non sono però applicabili.”

Art. 104 - Iniziativa di revisione del Gran Consiglio

“1. Il Gran Consiglio può revisionare la costituzione anche per propria iniziativa.
2. La revisione costituisce oggetto prima di un dibattito sul merito, poi di due dibattiti sul testo, nel corso di sessioni ordinarie.
3. In ogni caso, il Gran Consiglio può decidere una lettura supplementare. Analogamente questo può chiedere al popolo di pronunciarsi su eventuali varianti.”

Art. 105 - Votazione popolare

“La costituzione revisionata dal Gran Consiglio o da una costituente è sottoposta a votazione popolare.”

Art. 106 - Maggioranza richiesta

“La maggioranza assoluta dei cittadini partecipanti al voto decide nelle votazioni ordinate in esecuzione degli articoli. 102 e 105.”

Art. 107 - Richiesta popolare di revisione costituzionale

“1. Ogni richiesta di revisione proveniente da iniziativa popolare deve essere indirizzata al Gran Consiglio.
2. Le firme che accompagnano la richiesta sono deposte al comune e la capacità elettorale dei firmatari deve venire attestata dal presidente del comune. Questi deve analogamente assicurarsi dell’autenticità delle firme che lui paiono sospette.”


TITOLO IX
Disposizioni transitorie (diritti popolari e poteri pubblici, incompatibilità)



Art. 108 - Disposizioni transitorie (1)

“1. Gli atti adottati dal Gran Consiglio prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali sono sottoposte a referendum obbligatorio, conformemente al precedente art. 30 della costituzione cantonale.”
3. Il Gran Consiglio è autorizzato a modificare l’ordine e la numerazione dei precedenti articoli 49, 50, 55, 56, e 57, 60, 2° e 3° alinea, della costituzione se il nuovo articolo 90 disciplinante le incompatibilità non è approvato dal popolo.”

Art. 109 - Disposizioni transitorie (2)

“I precedenti articoli 49, 50, 55, 56, e 57, 60, 2° e 3° alinea, 89, 1° alinea, 91, 93-99 rimangono in vigore fino all’adozione della legge prevista dal nuovo articolo 90, 1° alinea. Fino a questa data, il Gran Consiglio è autorizzato a modificare l’ordine e la numerazione di questi articoli.”

Menu

Contenuti