Aperta da un’invocazione alla divinità, la costituzione del cantone del Valais del 1907, revisionata da ultimo nel 2000, si compone di nove titoli destinati essenzialmente a configurare: un’articolata serie di principi generali (tit. I), le norme in materia di cittadinanza (tit. III), l’insieme degli istituti di democrazia diretta previsti a livello cantonale (tit. IV); le norme in materia di organizzazione ed attribuzioni dei diversi poteri pubblici (tit. V), nonché l’elezione, le condizioni di eleggibilità e la durata delle diverse funzioni pubbliche (tit. VII); la suddivisione del territorio (tit. II) ed il regime degli enti locali cantonali (distretti e dei comuni) (tit. VI); ed infine le procedure di revisione (Tit. VIII).
Il titolo I (“Principi generali”), oltre alla proclamazione dei tradizionali diritti civili e sociali (artt. 1-13bis), contiene una serie di norme relative, tra l’altro, all’intervento ed alla partecipazione finanziaria del cantone nei settori dell’occupazione, delle assicurazioni, dei mezzi di comunicazione, della sanità e dell’assistenza (artt. 14-20) e fissa inoltre una serie di principi in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti (artt. 21-22), copertura delle spese (art. 23) e progressività delle imposte (art. 24).
Mentre mancano norme in materia di fonti cantonali, estremamente articolata risulta invece la disciplina costituzionale dei droits populaires, vale a dire degli istituti di democrazia diretta esercitabili dai cittadini del cantone (tit. IV): dei referendum facoltativi ed obbligatori (artt. 31-32) e dell’iniziativa popolare (artt. 33-35).
Il costituente cantonale si dimostra peraltro analogamente attento alla definizione delle attribuzioni e dell’organizzazione dei principali organi cantonali (tit. V) - vale a dire del Gran Consiglio, titolare del potere legislativo (cap. I), del Consiglio di Stato, vertice del potere esecutivo ed amministrativo (cap. II), e del potere giudiziario (cap. III) - e, come detto, dedica un apposito titolo, il VII, ai modi di elezione, alle condizioni di eleggibilità ed alla durata delle varie funzioni pubbliche, comprese quelle relative ai deputati inviati dal cantone al Consiglio nazionale ed al Consiglio degli Stati. Per quanto concerne i rapporti tra legislativo ed esecutivo la carta cantonale dispone che “il Gran Consiglio esercita l’alto controllo sulla gestione del Consiglio di stato” (art. 40, c. 1) e che tale organo “può in ogni momento chiedere conto al potere esecutivo di un atto della sua amministrazione” (art. 40, c. 2).
Il Consiglio di Stato, nelle sue relazioni con il Gran Consiglio gode peraltro delle seguenti attribuzioni: presenta i progetti di norme costituzionali, di leggi, di decreti o di decisioni; fa rapporto sulle iniziative popolari, sulle iniziative, mozioni, interrogazioni, e risoluzioni dei deputati, e risponde alle loro interpellanze e questioni; sottopone al Gran Consiglio il progetto di bilancio, i conti dello Stato ed il rapporto di gestione; può fare proposte al Gran Consiglio; sottopone al Gran Consiglio i progetti di trattati, convenzioni e concordati che contengono norme di diritto o determinano spese rientranti nella sua competenza (art. 54).
Stessa attenzione è dedicata dalla carta vallese alla disciplina degli enti locali (tit. VI): il capitolo primo di questo titolo enuncia i principi in tema di organizzazione e competenze dei Consigli di distretto e rinvia alla legge per ciò che concerne l’organizzazione e le ulteriori attribuzioni di tale organo, chiamato precipuamente a ripartire tra i comuni componenti gli oneri che il distretto è chiamato a sostenere ed a sovrintendere allo sviluppo economico ed alla circolazione dei prodotti agricoli del distretto. Maggiore attenzione è dedicata invece dal capitolo secondo ai comuni - suddivisi in due tipologie: bourgeoisiales e municipali -, per i quali la costituzione fissa una serie di disposizioni generali per quanto concerne autonomia e competenze di questi, le eventuali associazioni di comuni, gli organi del comune, l’iniziativa popolare comunale nonché i controlli cui i comuni si trovano sottoposti (artt. 69-76).
Delle due tipologie di comuni la costituzione disciplina composizione e competenze delle assemblee (rispettivamente primarie e bourgeoisiales) ed attribuzioni dei consigli (municipali e bourgeoisiales) nominati da tali assemblee (artt. 77-82): il comune municipale risulta composto dagli abitanti il territorio comunale, il quale peraltro risulta parzialmente garantito (art. 77) e la cui assemblea risulta composta dai cittadini aventi diritto di voto nel comune (art. 78); il comune bourgeoisiale è configurato, invece, come una collettività di diritto pubblico incaricata di svolgere i compiti di interesse pubblico fissati dalla legge (art. 80) e la relativa assemblea comprende i cittadini domiciliati sul territorio del borgo (art. 81).
Per quanto riguarda il potere estero riconosciuto al cantone, la costituzione, all’art. 38, si limita ad annoverare, tra le competenze del Gran Consiglio, l’approvazione dei trattati, delle convenzioni e dei concordati, fatte comunque salve le competenze del popolo e del Consiglio di Stato, il quale è tenuto a sottoporre al Gran Consiglio i progetti di trattati, convenzioni e concordati che contengono norme di diritto o determinano spese rientranti nella sua competenza (art. 54, n. 5).
Gli articoli da 100 a 107 disciplinano le diverse procedure di revisione (parziale o totale) della Costituzione, attivabili tanto su iniziativa popolare quanto su iniziativa del Gran Consiglio. Chiudono, infine, la costituzione le disposizioni transitorie contenute nel titolo IX, artt. 108 e 109.

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