AVVERTENZA: L'intesa che, di seguito, si riporta è stata ratificata e resa esecutiva con legge 16.11.2007, n. 21, della Provincia autonoma di Trento, e con l. 26.11.2007, n. 31, della Regione Veneto.

Intesa tra Regione del Veneto e Provincia autonoma di Trento

Per la disciplina del migliore esercizio delle funzioni amministrative inerenti i settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, interessanti i territori confinanti della Regione del Veneto e della Provincia autonoma di Trento.

Premesso che
-   esiste tra le popolazioni del territorio di confine tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento un profondo legame storicamente comprovato che, in virtù della vicinanza geografica e della identità di usi e costumi, ha comportato la creazione di una fitta rete di rapporti di comunanza e collaborazione rafforzati dalla condivisione di esperienze di natura storica, socio-culturale ed economica;

-   la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze delle regioni e delle province autonome di cui alla parte II, titolo V, della

-   le stesse amministrazioni locali convengono sulla necessità di realizzare processi di collaborazione territoriale in forma omogenea e sulla necessità che siano attivati meccanismi di raccordo istituzionale per la predisposizione di progetti integrati e coordinati frutto di elaborazione condivisa, seppure nel rispetto delle specifiche rispettive competenze;
considerato che

-   il principio di leale collaborazione, espressamente recepito nel nuovo articolo 120 della

-   gli accordi di cooperazione che privilegiano la dimensione interregionale risultano maggiormente efficaci per valorizzare le risorse comuni e per governare i fattori della competitività, considerata la crescente importanza che la cooperazione interregionale assume nella programmazione non solo nazionale ma anche comunitaria ai fini di un'accelerazione del processo di integrazione europea;
visti

-   l'art. 117, terzo comma, della

-   l'art. 117, quarto comma, della

-   l'art. 117, ottavo comma, della

-   la legge 22 maggio 1971, n. 340, recante "Statuto della Regione Veneto", in particolare l'articolo 5 che prevede che "la Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre regioni d'Italia";

-   il

tutto ciò premesso e considerato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra
la Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), rappresentata dal proprio presidente Giancarlo Galan
e
la Provincia autonoma di Trento (di seguito denominata "Provincia autonoma"), rappresentata dal proprio presidente Lorenzo Dellai
si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto. Ambito di applicazione
1.   La presente intesa ha per oggetto l'individuazione di modalità per il migliore esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione e della Provincia autonoma, in particolare nei settori dello sviluppo locale, della sanità, della cultura, dell'alta formazione, dell'istruzione e della formazione, delle infrastrutture e reti di trasporto, in un quadro di partenariato con le forme rappresentative dei territori interessati.
2.   L'esercizio di funzioni amministrative con le modalità definite in attuazione della presente intesa interessa il territorio della Regione confinante con il territorio della Provincia e comprendente i seguenti comuni: [TABELLA]

Art. 2
Obiettivi
1.   La Regione e la Provincia autonoma si propongono di costruire un modello innovativo di cooperazione interregionale, particolarmente orientato alla risoluzione delle problematiche incontrate dalle popolazioni di confine, finalizzato a:
-   promuovere lo sviluppo del territorio delle aree di confine perseguendo l'adeguamento dell'intero sistema dei servizi alle comunità locali all'obiettivo della integrazione territoriale, per favorire lo sviluppo economico, culturale e sociale dei territori e rafforzare l'integrazione delle identità locali;
-   individuare le più efficaci e razionali strategie di localizzazione e gestione dei servizi, (delle funzioni produttive, del terziario e della residenza) nel rispetto dei più efficaci criteri di tutela, valorizzazione e uso delle risorse fisico-ambientali;
-   costituire un sistema di reti per lo scambio di esperienze sui temi di interesse comune;
-   migliorare la qualità e le competenze professionali di tutti i soggetti (persone, imprese, pubblica amministrazione) coinvolti nei processi di promozione integrata del territorio, attraverso adeguati percorsi, anche formativi, che consentano l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti conoscitivi e metodologici per progettare e realizzare attività finalizzate a migliorare la performance del peculiare sistema territoriale.

Art. 3
Strumenti
1   Gli obiettivi di cui all'articolo 2 possono essere perseguiti attraverso:
-   la valorizzazione di strumenti operativi già conosciuti e collaudati, come la promozione della gestione associata di funzioni e servizi tra comuni, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati comunque interessati allo svolgimento di una gestione programmata e coordinata, per la quale forma di esercizio di funzioni può essere valutata l'applicabilità ad enti locali appartenenti a regioni diverse;
-   l'implementazione di forme innovative di cooperazione quali la costituzione di vere e proprie forme associative stabili (di carattere sovracomunale) su richiesta degli enti interessati;
-   la creazione di sinergie nell'utilizzo delle risorse finanziarie dei fondi dedicati;
-   l'attuazione di un particolare regime di accordo con gli operatori economici e i piccoli investitori privati mediante il quale concordare investimenti sul territorio in grado di coniugare le esigenze anche della piccola proprietà con l'interesse pubblico comune;
-   la riqualificazione, lo sviluppo e la creazione di infrastrutture e di servizi nei settori oggetto della presente intesa con particolare attenzione alla viabilità e all'integrazione delle reti viarie e ferroviarie di confine.
2.   La Regione e la Provincia autonoma assicurano il massimo coinvolgimento delle istituzioni locali e degli organismi pubblici e privati interessati nella programmazione e attuazione degli interventi volti alla valorizzazione delle potenzialità locali.

Art. 4
Organo comune per la gestione dell'intesa
1.   Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 è costituito un organismo comune di coordinamento politico-amministrativo denominato "Commissione per la gestione dell'intesa".
2.   La commissione è composta dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia autonoma, o loro delegati, nonché dagli assessori, della Regione e della Provincia autonoma, di riferimento per i settori oggetto della presente intesa. Le decisioni della commissione sono approvate d'intesa tra le rappresentanze della Regione e della Provincia autonoma in seno alla commissione medesima.
3.   La commissione individua e garantisce idonee forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori di cui all'articolo 1 coinvolti nei progetti e nelle attività di cui alla presente intesa.
4.   La Regione e la Provincia provvedono alle designazioni dei componenti la commissione entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionale o provinciale di ratifica di cui all'articolo 11.
5.   La commissione, entro trenta giorni dal suo insediamento, adotta un regolamento interno che disciplina l'organizzazione e il funzionamento propri nonché del gruppo tecnico di cui all'articolo 6.
6.   Le funzioni di presidenza sono ricoperte, a rotazione, da uno dei rappresentanti delle due amministrazioni contraenti, per un periodo di due anni.
7.   Le funzioni di segreteria relative alla commissione sono a carico degli uffici appartenenti alla presidenza pro tempore.
 
Art. 5
Compiti della commissione
1.   La commissione per la gestione dell'intesa adotta il programma degli interventi (di seguito "programma") da attuare nei settori di cui alla presente intesa, anche tenendo conto di eventuali progetti già individuati, negli strumenti all'uopo previsti, dai soggetti della programmazione locale.
2.   Il programma ha validità triennale e stabilisce linee di indirizzo, direttive e priorità per l'adozione delle misure di integrazione territoriale delle comunità di confine tra la Regione e la Provincia autonoma. Il programma è aggiornabile annualmente e impegna la Regione e la Provincia autonoma, per quanto di competenza, a tutte le azioni di carattere legislativo e amministrativo idonee alla sua realizzazione.
3.   In attuazione del programma la commissione adotta un piano operativo annuale (di seguito "piano") contenente l'individuazione delle attività e degli interventi da realizzare e delle relative risorse finanziarie.
4.   Nel piano possono essere inseriti le attività e gli interventi previsti dagli ordinamenti regionale e provinciale.
5.   Entro dieci giorni dalla adozione, il programma e il piano sono trasmessi per l'approvazione alla Giunta della Regione e alla Giunta della Provincia autonoma che provvedono nei successivi trenta giorni.
6.   Modifiche sostanziali e aggiornamenti del programma e del piano possono essere approvati dalla Giunta della Regione e dalla Giunta della Provincia autonoma sentita la commissione.
7.   Alla commissione spettano altresì un'azione generale di direzione e coordinamento della fase di attuazione degli interventi individuati nel piano nonché il monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione.

Art. 6
Gruppo tecnico
1.   La commissione per la gestione dell'intesa si avvale, per la propria attività, di un gruppo tecnico (paritetico) avente competenze sia giuridico-amministrative che tecnico-economiche, composto da personale appartenente agli uffici regionali e provinciali competenti per materia, individuato rispettivamente nei segretari o nei dirigenti generali o loro funzionari delegati.
2.   La Regione e la Provincia autonoma provvedono alla designazione dei componenti il gruppo tecnico entro sessanta giorni dall'insediamento della commissione.

Art. 7
Programmazione degli interventi
1.   Il gruppo tecnico provvede alla raccolta, coordinamento ed elaborazione istruttoria delle proposte provenienti dagli interlocutori locali al fine della trasmissione delle stesse alla commissione di cui all'articolo 4 per la redazione del programma e del piano.
2.   Qualora si renda necessario concordare le strategie e le conseguenti modalità di realizzazione delle iniziative per la promozione delle aree di confine, il gruppo tecnico indice una conferenza di coordinamento cui possono essere invitati i comuni, le province e le comunità montane nonché gli altri soggetti pubblici e privati (portatori di interessi collettivi) interessati.
3.   Con riferimento a ciascun settore di intervento il gruppo tecnico cura la predisposizione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle proposte di sviluppo, valorizzazione e integrazione territoriale e li sottopone alla commissione per l'approvazione.
4.   Il gruppo tecnico predispone e gestisce un adeguato sistema informativo a supporto delle suddette attività e per la pubblicizzazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle proposte di intervento approvati dalla commissione.

Art. 8
Attuazione degli interventi
1.   Alla attuazione degli interventi previsti dal piano si provvede, ove non diversamente stabilito dal piano medesimo, mediante specifici accordi operativi stipulati dalla Regione e dalla Provincia autonoma con i comuni o gli altri soggetti direttamente interessati.
2.   Nell'accordo devono essere individuati, con riferimento alle singole iniziative, anche in deroga alla normativa di settore della Regione e della Provincia autonoma, i soggetti responsabili, le modalità di realizzazione e le forme di finanziamento con indicazione, ove necessario, della tipologia di spese ammissibili e della graduazione dei livelli di agevolazione.
3.   Possono essere individuati quali enti gestori degli interventi inseriti nel piano anche le province, le comunità montane e gli altri enti pubblici nel cui ambito territoriale ricadono, in tutto o in parte, i comuni elencati all'articolo 1, comma 2, nonché i soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico.
4.   Gli interventi previsti dal piano possono riguardare anche territori di comuni della Regione e della Provincia autonoma diversi da quelli confinanti, purché a questi ultimi funzionalmente collegati per il perseguimento delle specifiche finalità degli interventi medesimi.
5.   Lo schema di accordo è approvato con provvedimento della Giunta regionale del Veneto e della Giunta provinciale di Trento.

Art. 9
Risorse finanziarie
1.   La Regione e la Provincia autonoma, per l'attuazione degli interventi da realizzare congiuntamente, si impegnano a mettere a disposizione annualmente le necessarie risorse finanziarie.
2.   Gli interventi inseriti nel programma possono essere finanziati anche con risorse comunitarie e statali nonché con risorse dei soggetti pubblici locali e degli operatori privati.

Art. 10
Modifiche
1.   Alla presente intesa possono essere apportate modifiche ed integrazioni concordate dalle amministrazioni contraenti e approvate con le modalità previste dall'articolo 11.
2.   Al fine di valutare la necessità od opportunità di aggiornamento dell'intesa, le parti si impegnano a sottoporre a verifica la presente intesa al termine del terzo anno dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale o provinciale di ratifica di cui all'articolo 11.
3.   Non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, e sono approvati con provvedimento di Giunta della Regione e della Provincia autonoma, gli adattamenti dell'intesa che comportano variazioni di carattere non sostanziale.

Art. 11
Efficacia

1.   La presente intesa è ratificata da ciascuna delle parti contraenti con appositi provvedimenti legislativi conformemente al disposto dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione  e produce effetti decorsi quindici giorni dall'entrata in vigore dell'ultima legge regionale e provinciale di ratifica.

2.   Ciascuna delle parti si impegna a dare comunicazione senza ritardo all'altra parte degli estremi di Pubblicazione del proprio provvedimento di ratifica.

Art. 12
Disposizioni finali
1.   Il programma, il piano e gli accordi attuativi previsti dalla presente intesa sono definiti ed attuati nel rispetto dell'ordinamento comunitario e nazionale, della Regione e della Provincia autonoma.

Recoaro Terme, 4 luglio 2007
 
Il Pres. della Reg. Veneto         Il Pres. della Prov.aut.di Trento
- Giancarlo Galan -                                       - Lorenzo Dellai -

 

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