Costituzione dello “Stand confederato” del 18 aprile 1869 ( )
“Il popolo del Cantone Zurigo si dà in base al proprio diritto di autodeterminazione la seguente Costituzione ( )”:


PARTE PRIMA
Principi civici


Articolo 1( ) - Sovranità

La sovranità appartiene al popolo. Essa viene esercitata direttamente dagli elettori ed indirettamente dalle autorità e dal personale del Cantone, delle circoscrizioni e dei comuni.

Articolo 2 - Principio d’uguaglianza

Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e godono degli stessi diritti civili, nei limiti posti dalla Costituzione.

Articolo 3 - Libertà di pensiero, diritti di associazione e riunione

Sono garantiti la libera manifestazione del pensiero, attraverso la parola e lo scritto, il diritto di associazione ed il diritto di riunione. Il loro esercizio non è sottoposto a limitazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal diritto comune.
In caso di accuse per lesione dell’onore può essere offerta la prova della verità. Se risulta che il fatto lesivo dell’onore corrisponda a verità l’accusato deve essere prosciolto ( ).

Articolo 4 - Proprietà privata

Lo Stato tutela i diritti privati acquisiti in buona fede. Le espropriazioni sono ammissibili, per motivi di interesse pubblico. Per tali espropriazioni è garantito l’equo indennizzo. Controversie relative all’entità dell’indennizzo sono decise dalle autorità giudiziarie.

Articolo 5 - Principi del diritto penale

Il diritto penale “va costruito su principi umani”. L’applicazione della pena di morte e della pena “di catena” non è ammissibile.

Articolo 6 - Diritti dell’imputato

All’imputato di un crimine o di un delitto, nonché alla parte lesa, devono essere assicurati la possibilità di assistere a tutti i dibattimenti, che hanno luogo dinanzi ad un giudice istruttore, il patrocinio legale e la possibilità di formulare domande ai testimoni, che possono servire a chiarire il fatto.

Articolo 7 - Libertà personale

E’ garantita la libertà personale.
Nessuno può essere arrestato se non nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge.
A chi è stato arrestato illegalmente lo Stato deve corrispondere un adeguato indennizzo o risarcimento.
L’arresto come mezzo per l’ammissione di colpe è illegale.

Articolo 8 - Il diritto di domicilio

Il diritto di domicilio è inviolabile.
Per la perquisizione domiciliare occorre o il consenso del domiciliatario o l’autorizzazione dell’ufficio competente, che deve indicare in modo preciso lo scopo e la portata di questa misura. Eccezioni a questa regola sono ammesse nei casi di pericolo ( ).

Articolo 9 - Risarcimento per errore giudiziario

Nei casi di errore giudiziario lo Stato deve corrispondere a chi è stato condannato illegalmente un appropriato risarcimento.

Articolo 10 ( ) - Responsabilità dello Stato e degli enti pubblici

Lo Stato, i comuni e le organizzazioni di diritto pubblico cantonale con propria personalità giuridica, rispondono dell’attività dei propri organi e delle persone che sono al proprio servizio, secondo le disposizioni di legge.
I membri delle autorità e codeste persone sono responsabili secondo le disposizioni di legge.

Articolo 11 - Durata delle cariche pubbliche

La durata della carica del Consiglio cantonale e del Consiglio governativo, nonché delle altre autorità e degli impiegati del Cantone, delle circoscrizioni e dei comuni, per cui le legge preveda un’elezione a termine, è di quattro anni; la durata della carica dei giudici è di sei anni ( ).
Il rapporto di lavoro del personale statale e comunale è di diritto pubblico. Esso è disciplinato dalla legge( ).
Per tutte le autorità è stabilito la rinnovazione totale ( ).
Presso ogni autorità amministrativa e giudiziarie non possono siedere contemporaneamente padre e figlio, suocero e genero, due fratelli, due cognati o fratelli di coniugi .

Articolo 12 – (abrogato tramite consultazione popolare del 27 settembre 1998, “deliberazione di garanzia” del 21 dicembre 1999)

Articolo 13 ( ) - Procedimenti di elezione

Tutte le elezioni delle autorità e degli impiegati del Cantone, delle circoscrizioni e dei circondari, spettanti al popolo, vengono di regola effettuate all’urna. Ai comuni è lasciata la libertà di adottare questa forma di votazione, nella misura in cui la legge non gliela imponga ( ).
La legge può per singole elezioni ammettere un procedimento senza urna, nel caso in cui il numero dei candidati non superi il numero delle persone da eleggere nel relativo ufficio.

Articolo 14 ( ) - Libertà di residenza

I cittadini del Cantone ed i cittadini svizzeri possono, nel rispetto delle disposizioni di legge, stabilirsi in ogni comune del Cantone ed acquisire il diritto di cittadino di quel comune.
Il diritto al rifiuto o al ritiro della residenza si conforma alla legislazione federale.
I residenti non possono essere sottoposti né ad ulteriori né a maggiori imposte rispetto ai cittadini; è fatta salva una modica tassa di cancelleria per la copia del permesso di residenza.

Articolo 15 ( ) – Matrimonio

Il matrimonio viene riconosciuto dallo Stato, sia che venga contratto nella forma civile che in quella religiosa.
Le relative incombenze sia degli impiegati civili, che di quelli religiosi del luogo di provenienza e domicilio degli sposi, sono gratuite.

Articolo 16 ( ) - Elettorato attivo e passivo

Elettori ed eleggibili per uffici pubblici sono gli svizzeri che abbiano compiuto il 18° anno di età.
La legge disciplina l’ammissione ad uffici pubblici da parte di cittadini stranieri .

Articolo 17 ( ) - Diritti politici

Ai cittadini svizzeri, che hanno in base alle disposizioni federali il proprio domicilio nel Cantone, spettano gli stessi diritti politici dei cittadini del Cantone.

Articolo 18 ( ) - Esclusione dei diritti politici

Chi viene escluso dal diritto di voto su affari della Confederazione elvetica, non possiede diritti politici nel Cantone e nei comuni.

PARTE SECONDA
Principi dell’economia popolare e pubblica


Articolo 19 ( ) - Obblighi di contribuzione e principi fiscali

Tutti i contribuenti sono tenuti a partecipare agli oneri statali e comunali, in rapporto ai mezzi a loro disposizione.
Sul consumo di sostanze alimentari di prima necessità non possono essere introdotte imposte.
Non sono ammissibili privilegi fiscali individuali.
La legge stabilisce la tipologia delle imposte del Cantone e dei comuni, nonché l’applicabilità del principio dell’imposizione giusta e progressiva dei contribuenti, secondo la loro capacità contributiva, e del principio dell’esenzione fiscale di piccole entrate ed averi.
La legge disciplina la perequazione fiscale e provvede ad evitare un’eccessiva differenziazione i gettiti fiscali dei comuni .

Articolo 20 - (abrogato tramite consultazione popolare del 27 settembre 1998, ”deliberazione di garanzia” del 21 dicembre 1999)

Articolo 21 - Libertà di professione

L’esercizio di ogni professione artistica e scientifica, commerciale ed industriale è libero. Sono fatte salve le prescrizioni di legge e di polizia, di ordine pubblico.

Articolo 22 - Assistenza ai bisognosi

L’assistenza dei bisognosi è compito dei comuni. Lo Stato presta, ai comuni che ne necessitano, un contributo appropriato per alleggerire l’onere assistenziale. Esso sostiene lo sforzo dei comuni e delle associazioni per la riduzione della povertà, in particolare per l’educazione di bambini poveri, la promozione dell’assistenza dei malati e per l’elevazione delle condizioni delle persone abbandonate.

Articolo 23 - Tutela dei lavoratori

Lo Stato promuove e facilita lo sviluppo del “cooperativismo che si fonda sull’autodifesa”. Esso, tramite la legge emana le disposizioni necessarie per la tutela dei lavoratori.

Articolo 24 - Banca cantonale

Lo Stato istituisce, per il miglioramento del sistema creditizio comune, una banca cantonale.

Articolo 25 – Strade

Le strade devono essere classificate secondo il significato del loro traffico.
Gli oneri per nuove costruzioni e per la manutenzione ricadono sullo Stato e sui “comuni politici”.
L’assistenza dello Stato si estende su tutte le categorie stradali, escluse le strade secondarie.

Articolo 26 ( ) – Circolazione

Lo Stato ed i comuni promuovono la circolazione pubblica delle persone, in particolare tramite l’istituzione di una “unione del traffico”.
Lo Stato promuove il traffico delle merci con la ferrovia.

Articolo 27 - Equipaggiamento militare

Lo Stato si assume l’onere del primo equipaggiamento dei militari.
La reintegrazione per le perdite di parti dell’equipaggiamento sarà disciplinata dalla legge.


PARTE TERZA
Legislazione e rappresentanza popolare


Articolo 28 ( ) - Funzione legislativa

Il potere legislativo è esercitato dal popolo in collaborazione con il Consiglio cantonale.
Le norme fondamentali del diritto cantonale vengono emanate nella forma della legge. Vi appartengono in particolare le disposizioni sull’organizzazione e sulle attribuzioni delle autorità, sul contenuto e sulla portata delle limitazioni dei diritti fondamentali e degli oneri statali, nonché sui modi e sulla portata di trasferimenti di funzioni pubbliche ai privati.

Articolo 28 bis ( ) - Deliberazioni del Consiglio cantonale passibili di referendum

Nella forma della deliberazione del Consiglio cantonale, passibile di referendum, vengono adottati:
1. l’autorizzazione per nuove spese una tantum per un determinato scopo superiore a Fr. 3000000 o nuove spese annuali superiori a Fr. 300000;
2. la fissazione di piani previsti dalla legge per le attività dello Stato;
3. il rilascio di concessioni ed autorizzazioni importanti indicate dalla legge.
La legge può prevedere, per ulteriori ed importanti disposizioni, la forma della deliberazione del Consiglio cantonale, passibile di referendum.


CAPO PRIMO
Diritto di iniziativa del popolo


Articolo 29 ( ) - Diritto di iniziativa popolare

Il diritto iniziativa degli elettori comprende la facoltà di presentare la domanda di modificazione della Costituzione, nonché di emanazione o abrogazione di una legge o di una deliberazione del Consiglio cantonale, passibile di referendum .
Le istanze di iniziativa sono da presentare nella forma della semplice proposta o del progetto elaborato.
Si è in presenza di un’istanza di iniziativa:
a. quando essa proviene da almeno 10000 elettori;
b. quando essa proviene da singoli elettori o da autorità ed è sostenuta dal Consiglio cantonale ( ).
Il Consiglio cantonale può sottoporre contemporaneamente al popolo una controproposta.
La legge stabilisce le disposizioni di dettaglio.


CAPO SECONDO
Consultazione popolare


Articolo 30 ( ) - Consultazioni popolari obbligatorie
Alla consultazione popolare sono sottoposti:
1. le modificazioni della Costituzione o di concordati con contenuti modificativi della Costituzione;
2. le iniziative riguardanti modifiche della Costituzione;
3. le iniziative riguardanti l’emanazione, la modificazione o l’abrogazione di leggi o di deliberazioni del Consiglio cantonale passibili di referendum, qualora il Consiglio cantonale non voglia attuarle o non presenti una controproposta;
4. i pareri del Cantone nel procedimento consultivo della Federazione relativo all’installazione di centrali nucleari sul territorio del Cantone Zurigo o dei Cantoni confinanti.

Articolo 30 bis ( ) - Consultazioni popolari su istanza

Su richiesta di 5000 elettori o di 45 membri del Consiglio cantonale vengono sottoposti a consultazione popolare:
1. leggi e concordati in materie riservate alla legge;
2. deliberazioni del Consiglio cantonale passibili di referendum;
La richiesta per l’attuazione della consultazione popolare è da presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione ufficiale della deliberazione.
Il Consiglio cantonale può sottoporre a consultazione popolare deliberazioni che rientrano nella sua competenza “decisionale”.
Il Consiglio cantonale può, accanto a quelle relative alla legge, disporre, in via eccezionale, votazioni su singoli punti.
Leggi e deliberazioni del Consiglio cantonale non possono essere applicate prima della voto popolare o della decorrenza del termine per il referendum.

CAPO TERZO
Consiglio cantonale


Articolo 31 - Competenze del Consiglio cantonale

Al Consiglio cantonale spetta:
1. la discussione e la deliberazione su questioni sottoposte, obbligatoriamente o facoltativamente, alla consultazione popolare ( );
2. l’istanza per la convocazione dell’Assemblea federale ( ) (art. 86, secondo capoverso, della Costituzione federale ( ));
2.a l’istanza per l’attuazione di una consultazione popolare su leggi federali e deliberazioni federali obbligatorie in generale, nonché di decisioni federali urgenti conformi alla Costituzione ( ) (art. 89, secondo capoverso e 89 bis, secondo capoverso, della Costituzione federale ( ));
3. la disponibilità della forza armata del Cantone, se ed in quanto la stessa non venga rivendicata dalla Confederazione;
4. la vigilanza sull’intera amministrazione del Land e dell’amministrazione della giustizia nonché la decisione su conflitti tra l’amministrazione o il tribunale, da un lato, e gli altri giudici, dall’altro ( );
Per fare eseguire un accertamento penale e per sollevare un’accusa contro i membri del Consiglio governativo, della Corte di Appello, della Corte di Cassazione e del tribunale amministrativo, il Consiglio può nominare un avvocato particolare.
Per l’azione di risarcimento e di regresso nei confronti dei membri del Consiglio governativo, della Corte di Appello, della Corte di Cassazione, del Tribunale amministrativo e degli organi supremi degli enti autonomi di diritto pubblico, il Consiglio può nominare un incaricato particolare.
5. la deliberazione definitiva su una nuova unica spesa per uno scopo determinato fino a Fr. 3000000 e su nuove spese annuali fino a fr. 300000 ( );
6. la fissazione del preventivo annuale del bilancio dello Stato, nel rispetto delle disposizioni di cui al numero 5, e la fissazione del gettito fiscale per le imposte statali ( );
7. l’esame della contabilità dello Stato e dei conti sui “beni separati”, la cura della conservazione___________________ UNGESCHMAELERTER del patrimonio statale e della ________________AEUFNUNG ed utilizzo appropriati della sua rendita;
8. la concessione di grazia, secondo l’art. 56 di questa Costituzione ( );
9. l’indizione delle elezioni ad esso attribuite dalla legge;
10. la scelta del suo ufficio.

Articolo 32 - Composizione del consiglio cantonale

Il Consiglio cantonale è composto da 180 membri. Questi vengono eletti in circoscrizione elettorali, il cui numero ed estensione sono fissati dalla legge ( ).
Il Consiglio cantonale distribuisce i seggi tra le circoscrizioni elettorali in rapporto alla popolazione, secondo l’ultima rilevazione dell’ufficio statistico ( ).
Il Consiglio cantonale viene eletto con il sistema proporzionale. Il procedimento è disciplinato dalla legge ( ).

Articolo 33 – Incompatibilità

I membri del Consiglio governativo non possono essere membri del Consiglio cantonale; per contro essi hanno nel Consiglio cantonale una funzione consultiva, il diritto di presentare mozioni e di interrogazione. La legge stabilisce quali altre funzioni o uffici pubblici non possono essere esercitati da un membro del Consiglio cantonale ( ).
Il Consiglio cantonale può, per singoli affari, consultare esperti esterni.

Articolo 34 - Sedute del Consiglio ed indennità

Le sedute del Consiglio cantonale hanno luogo a Zurigo e sono di regola pubbliche. I membri dello stesso ricevono una indennità durante le sedute ed un’unica congrua indennità di viaggio per la sessione.


CAPO QUARTO
Voto dello Stand ed elezione dei Consiglieri degli Staende


Articolo 35 - Voto dello Stand

Il risultato della consultazione popolare nel Cantone in relazione all’approvazione o disapprovazione di una modificazione della Costituzione federale (art. 114 della Costituzione federale ( )) vale al contempo come voto dello Stand. Il diritto di iniziativa, che l’art. 81 della Costituzione federale ( ) concede agli Staende, può essere esercitato sia dal Consiglio cantonale che tramite la consultazione popolare.

Articolo 36 ( ) - Consiglieri di Staende

I due membri del Consiglio degli Staende svizzero vengono eletti dall’intero corpo elettorale in circoscrizioni elettorali, contemporaneamente ai membri del Consiglio nazionale.


PARTE QUARTA
Attività esecutiva ed amministrazione

CAPO PRIMO
Consiglio governativo


Articolo 37 - Consiglio governativo

L’autorità esecutiva ed amministrativa del Cantone, il Consiglio governativo, è composto da sette membri, i quali vengono eletti dal popolo in circoscrizioni elettorali del Cantone, contemporaneamente ai Consiglieri cantonali.

Articolo 38 – Presidenza

Il Consiglio governativo elegge il proprio Presidente e Vicepresidente, ciascuno per la durata di un anno.

Articolo 39 ( ) – Incompatibilità

L’ufficio di membro del Consiglio governativo non è cumulabile con un altro posto a retribuzione fissa. Per ricoprire la funzione di direttore o consigliere amministrativo di una società per azioni è necessaria l’autorizzazione del Consiglio cantonale.
Non più di due membri del Consiglio governativo possono appartenere ai Consigli della Confederazione.

Articolo 40 - Competenze del Consiglio governativo

Il Consiglio governativo ha fondamentalmente i seguenti obblighi e competenze:
1. il diritto di proposta per leggi e deliberazioni dinanzi al Consiglio cantonale;
2. la pubblicazione tempestiva di tutti i progetti per la consultazione popolare e degli atti legislativi entrati in vigore, nonché la cura della esecuzione delle leggi e delle decisioni del popolo e del Consiglio cantonale;
3. la cura dei rapporti con la Federazione ed i Cantoni;
4. la vigilanza sull’istruzione e sul culto e sull’assistenza ai bisognosi, nonché su tutte le autorità ed impiegati ad esso subordinati ( );
5. la decisione, in ultima istanza, sui conflitti di diritto pubblico, che non competa, secondo la legge, ad altre autorità amministrative o ad altro giudice ( );
6. la predisposizione del preventivo delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato e dei “beni separati”, la presentazione dei relativi conti annuali, nonché di una relazione di tutti i suoi affari al Consiglio cantonale;
7. l’assunzione del personale, fino a quando questa competenza non venga attribuita dalla Costituzione o dalla legge ad altro organo ( ).

Articolo 41 ( ) - Nomina della procura della Repubblica

Il Consiglio governativo nomina la Procura della Repubblica, che ha l’obbligo di perseguire, nel nome dello Stato, le azioni passibili di pena.

Articolo 42 - Direzioni del Consiglio cantonale

I compiti e gli affari del Consiglio cantonale vengono distribuiti, allo scopo di promuoverne la conclusione, tra direzioni, ciascuna delle quali è diretta da un membro del Consiglio governativo. La decisione definitiva promana dall’autorità nel suo complesso; tuttavia, con disposizioni di legge, alle direzioni possono essere concesse, entro determinati limiti, poteri decisionali.
Nessun membro del Consiglio governativo è obbligato a ricoprire la stessa direzione per più di due anni consecutivi ( ).
Singole direzioni possono essere affidate, in relazione al proprio settore, a commissioni elette dal Consiglio governativo. Per il resto è la legge che disciplina l’organizzazione del Consiglio governativo ed in genere dell’Amministrazione del cantone ( ).


CAPO SECONDO
Amministrazione circoscrizionale


Articolo 43 – Circoscrizioni

Il Cantone è diviso in circoscrizioni. Modifiche della ripartizione esistente avvengono tramite la legge.

Articolo 44 - Consiglio circoscrizionale

L’amministrazione della circoscrizione spetta ad un Consiglio circoscrizionale, composto da un Governatore come Presidente e da due Consiglieri di circoscrizione, a cui si aggiungono anche due sostituti.
Ove lo richieda il fabbisogno locale, il numero dei Consiglieri circoscrizionali può essere aumentato. Ugualmente, ove l’entità degli affari del Governatore lo richieda, una parte degli stessi può essere attribuita, per una cura autonoma, ad un sostituto aggiunto.
L’elezione delle autorità circoscrizionali spetta agli elettori con domicilio “politico” nella circoscrizione ( ).

Articolo 45 - Competenze del Consiglio circoscrizionale

Al Consiglio circoscrizionale compete in special modo: la vigilanza sull’amministrazione dei comuni e dei loro beni, nonché sulla “Istituzione di tutela”; la decisione di conflitti di diritto pubblico, quando la stessa non spetti, in base alla legge, ad altra autorità amministrativa o ad un giudice ( ).
Al Governatore spetta in particolare l’esecuzione dei mandati del Consiglio governativo, nonché l’esercizio dei poteri conferitigli dalla legge penale e dalla legge di polizia e la vigilanza sulla “strada”.

Articolo 46 – Incompatibilità

Ogni posto dell’autorità circoscrizionale è incompatibile con quella di un Consigliere comunale o segretario del Consiglio comunale.


CAPO TERZO
Comuni


Articolo 47 – Comuni

La suddivisione ordinaria del comune è quella in comunità politiche, religiose ed in quelle scolastiche (comunità di scuola primaria e di scuola superiore) ( ).
Alla cura di affari particolari e locali, all’interno di un comune politico, possono essere deputate le comunità civili esistenti.
La formazione e l’unione forzata o lo scioglimento di comuni politici esistenti spetta al legislatore. La costituzione, unione o scioglimento di altre comunità e l’autorizzazione per l’unione volontaria di comuni politici può essere attribuita dal legislatore al Consiglio cantonale o al Consiglio governativo.
Non è ammissibile la formazione di nuove comunità civili.

Articolo 47 bis ( ) - Consorzi di comuni

Ove particolari rapporti lo rendano opportuno, i comuni possono, con l’autorizzazione del Consiglio governativo, unirsi tra loro in consorzi, per la cura comune di singoli rami dell’amministrazione comunale.
L’unione forzata di comuni può essere attribuita dal legislatore al Consiglio cantonale o al Consiglio governativo.

Articolo 48 - Impugnazioni delle deliberazioni comunali

I comuni hanno il potere di regolare autonomamente i propri affari, nei limiti posti dalla Costituzione e dalle leggi. Deliberazioni comunali possono essere impugnate solo se palesemente oltrepassano gli scopi dei comuni ed, al contempo, comportano un aumento degli oneri per i contribuenti, oppure quando violano il principio dell’equità.

Articolo 49 ( ) - Organi del Comune

Gli organi dell’Amministrazione dei comuni sono:
l’assemblea comunale;
la direzione comunale (Consiglio comunale, “Istituzione ecclesiastica, Istituzione scolastica, Direzione civile”) e le altre autorità comunali.

Articolo 50 ( ) - Diritti politici locali

I diritti politici nel comune sono esercitati dagli elettori che vi hanno il proprio domicilio politico. Negli affari civili solo i cittadini del comune - e nelle comunità religiose solo gli appartenenti alla relativa chiesa - hanno diritti politici.

Articolo 51 - Funzioni delle assemblee comunali

Alle assemblee comunali spetta in particolare:
la vigilanza sui reparti dell’amministrazione comunale a loro attribuiti, la fissazione dei preventivi annuali, approvazione dei conti annuali, l’autorizzazione per le imposte, autorizzazione delle uscite, che superano un importo da esse stabilito, nonché la nomina delle loro direzioni, la cui composizione, in relazione ai cittadini e residenti, è stabilita dalla legge.
Alle direzioni comunali competono in particolare:
1. la consultazione preliminare su tutti gli affari da discutere nell’Assemblea comunale;
2. l’esecuzione delle deliberazioni comunali;
3. l’amministrazione dei beni comunali, nel rispetto dell’art. 55, secondo capoverso.

Articolo 52 - Assemblee ecclesiastiche e scolastiche

Le assemblee ecclesiastiche comunali e le istituzioni ecclesiastiche si occupano degli affari religiosi del comune ( ).
Alle assemblee scolastiche comunali ed Istituzioni scolastiche spetta la cura della scuola popolare comune.

Articolo 53 ( ) - Amministrazione comunale residuale

L’amministrazione comunale residuale è affare dei comuni politici e dei loro organi.

Articolo 54 - Obblighi assistenziali

La vigilanza tutelare e l’obbligo di assistenza ai bisognosi spetta di regola al comune di cui si è cittadini ( ) (cfr. art. 22). La legge può trasferire questi obblighi ed i diritti ad essi collegati, completamente o parzialmente, ai comuni di residenza.

Articolo 55 ( ) - Beni comunali

I beni comunali sono destinati a soddisfare i bisogni pubblici dei comuni.
La legge stabilisce la disciplina di dettaglio.

Articolo 55 bis ( ) - Disposizioni legislative derogatorie

Al legislatore rimane riservato, per i comuni con più di 2000 abitanti, di emanare disposizioni – che derogano alla Costituzione – relative alla loro organizzazione, amministrazione, diritto tributario, sistema elettorale e di voto, nonché alla vigilanza su tali comuni.

PARTE QUINTA
Amministrazione della giustizia


Articolo 56 ( ) - Amministrazione della giustizia

Una sentenza pronunciata da un ufficio competente non può essere annullata o modificata né da un’autorità giudiziaria, né da una amministrativa. E’ salvo il diritto di grazia.
La concessione di grazia può avvenire solo da parte del Consiglio cantonale. La domanda di grazia è da indirizzare al Consiglio governativo. La legge stabilisce i casi in cui il Consiglio governativo è obbligato a presentare, con una sua proposta, una domanda di grazia al Consiglio cantonale. Negli altri casi il Consiglio governativo decide se presentare le domande al Consiglio cantonale oppure se respingere le stesse.
La legge stabilisce se ed in quali casi la grazia sia ammissibile anche nei settori del diritto penale riservati al Cantone.

Articolo 57 ( ) - Corte d’Assise

La legge stabilisce quali processi vadano decisi dalla Corte d’Assise.

Articolo 58 - Disciplina processuale

La legge stabilisce il numero, l’organizzazione, la competenza e la procedura dei processi.
Sono ammissibili Tribunali arbitrali convenzionali.

Articolo 59 - Principi processuali

Il processo deve essere disciplinato nel senso della maggiore certezza del diritto nonché della conclusione celere e __________________WOHLFEILER. Per controversie di importo minimo possono essere introdotti riti abbreviati.

Articolo 60 - (abrogato tramite consultazione popolare del 27 settembre 1998, “deliberazione di garanzia” del 21 dicembre 1999)

Articolo 61 ( ) - Recupero debito

Il recupero del debito viene attribuito ad un impiegato dei comuni politici. Per comuni con più di 10.000 abitanti possono, con legge, essere emanate disposizioni derogatorie.


PARTE SESTA
Istruzione e culto


Articolo 62 – Istruzione

La promozione dell’istruzione popolare comune e della formazione repubblicana dei cittadini è compito dello Stato.
Per l’elevazione della capacità professionale di tutte le classi popolari la scuola popolare viene estesa anche all’età giovanile più matura. Gli istituti scolastici superiori devono, senza pregiudizio per il loro fine scientifico, essere mantenuti al passo con i tempi e posti in “unione organica” con la scuola popolare.
E’ garantito l’insegnamento obbligatorio della scuola. Lo Stato si assume, sotto la collaborazione dei comuni, gli oneri necessari a tale fine.
Gli insegnanti della scuola popolare devono essere formati sotto l’aspetto scientifico e professionale, in particolare anche per la direzione di scuole di perfezionamento.
L’Istituzione scolastica comunale sovrintende alle scuole del comune. In ogni circoscrizione esiste almeno un’Istituzione scolastica circoscrizionale. Il Consiglio cantonale può subordinare singoli comuni all’istituzione scolastica circoscrizionale di un’altra circoscrizione, quando ciò è richiesto da particolari rapporti .
L’organizzazione di un Consiglio di formazione, che si aggiunge alle direzioni competenti per l’istruzione, rimane riservata alla legge .

Articolo 63 - (abrogato tramite consultazione popolare del 13 giugno 1999, “deliberazione di garanzia” del 14 giugno 2000)

Articolo 63 bis ( ) - Scuole sperimentali

La particolare posizione ed organizzazione delle “scuole sperimentali” vengono disciplinate dalla legge.

Articolo 64 ( ) - Libertà di Culto

La libertà di pensiero, di coscienza e di culto sono garantite secondo la legge federale.
La chiesa evangelica riformata del Land e le sue comunità religiose, inclusa la comunità ecclesiastica francese, la “corporazione” cattolica romana e le sue comunità religiose nonché la comunità ecclesiastica cattolica cristiana di Zurigo, sono persone di diritto pubblico, riconosciute dallo Stato.
Le associazioni ecclesiastiche riconosciute dallo Stato regolano autonomamente i propri affari/interessi, sottostanno tuttavia per il resto alla vigilanza dello Stato. La loro organizzazione, come il rapporto con lo Stato, è disciplinato dalla legge, che disciplina anche gli oneri statali per il culto. Rimangono fermi gli obblighi che si fondano su titoli giuridici storici.
I parroci che vengono eletti dai membri delle comunità religiose dello Stato sottostanno ogni 6 anni ad un voto di conferma. Il sistema di elezione è disciplinato dal legislatore.
Per le comunità religiose non riconosciute dal diritto pubblico valgono le disposizioni del diritto privato.


PARTE SETTIMA
Revisione della Costituzione


Articolo 65 - Revisione della Costituzione

La revisione della Costituzione nella sua totalità o in singole parti può in ogni momento avere luogo tramite la legge.
Nel caso in cui la revisione della Costituzione complessiva sia decisa dall’iniziativa popolare, ha luogo un’elezione nuova del Consiglio cantonale, il quale deve provvedere alla revisione.
I relativi progetti sottostanno ad una doppia deliberazione del Consiglio cantonale, e la seconda deliberazione non deve avere luogo prima che siano trascorsi due mesi dalla prima.


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I titoli degli articoli sono inseriti dal traduttore

DISPOSIZIONE TRANSITORIE (“PER LA COSTITUZIONE DELLO “STAND CONFEDERATO” ZURIGO”)


1. Gli articoli 11, 15, 19-21, 23-25, 59-62 e 64 della Costituzione vengono applicati solo in seguito all’emanazione delle leggi necessarie per la loro esecuzione.
2. L’articolo 14, nella misura in cui prescrive l’abrogazione della tassa di residenza, entra in vigore con l’inizio dell’anno successivo (cfr. numero 4), e così anche l’articolo 27.
3. In relazione all’art. 18, comma 3, viene stabilito che per quanto riguarda i cittadini che abbiano perso il proprio status di “cittadino attivo”, in seguito al fallimento e prima dell’approvazione della Costituzione, la loro riabilitazione avviene da sé con il decorso di 10 anni dalla dichiarazione di fallimento, se ed in quanto la stessa non venga pronunciata prima con sentenza.
4. Gli articoli 1-10, 12-14, 16-18, 22, 26, 28-58, 63 e 65 sono applicabili già prima della loro attuazione tramite legge. Di conseguenza, tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in contrasto con i medesimi sono da considerare abrogate.
5. In caso di approvazione della Costituzione, l’elezione del nuovo Consiglio cantonale, così come del Consiglio governativo e dei due membri del Consiglio degli Staende svizzero avrà luogo, secondo il modo stabilito dalla Costituzione, il 9 maggio. Il Consiglio cantonale entra in carica il secondo lunedì successivo all’esecuzione della terza tornata elettorale, e da quel momento il mandato del Consiglio costituzionale è da considerare sciolto.
In seguito alla sua costituzione ed al giuramento, il Consiglio cantonale riceve il giuramento del Consiglio governativo ed emana per lo stesso, innanzitutto, un regolamento interno provvisorio.

LEGGE COSTITUZIONALE SULLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE CANTONALE DEL 18 APRILE 1869 ( )


Art. 1
La Costituzione cantonale del 18 aprile 1869 viene sottoposta ad una revisione totale.

Art. 2
Per la revisione totale viene istituito un Consiglio costituzionale. La sua elezione avviene entro due anni dopo dall’entrata in vigore di questa legge costituzionale.

Art. 3
Il Consiglio costituzionale sottopone al popolo, entro 5 anni dalla sua elezione, un primo progetto della nuova Costituzione del Cantone. Se il popolo respinge il primo progetto, il Consiglio costituzionale presenta entro un anno un secondo progetto. Se viene respinto anche questo, la revisione totale si arresta.
Il Consiglio costituzionale può, su domande o questioni di principio, indire, con o senza varianti, consultazioni popolari, al cui risultato esso è vincolato.

Art. 4
Per l’elezione del Consiglio costituzionale valgono le stesse prescrizioni dettate per l’elezione e la composizione del Consiglio cantonale, con le seguenti particolarità:
a. il Consiglio costituzionale è costituito da 100 componenti;
b. per l’elezione il Cantone viene suddiviso in tre circoscrizioni elettorali:
I - circoscrizioni Affoltern, Horgen, Meilen, Buelach, Dielsdorf e Dietikon, con capoluogo di circoscrizione Dietikon,
II - circoscrizioni Hinwil, Huster, Pfaeffikon, Winterthur e Andelfingen, con capoluogo di circoscrizione Winterthur,
III - circoscrizione Zurigo.
c. unioni di liste sono escluse;
d. le disposizioni sull’incompatibilità e durata della carica sono inutilizzabili;
e. la durata della carica inizia con la costituzione del Consiglio costituzionale e termina con l’accettazione della nuova Costituzione o con l’insuccesso della revisione totale.

Art. 5
Il Consiglio governativo convoca i membri del Consiglio costituzionale, dopo l’elezione ed il decorso del termine per l’impugnazione, per la seduta di costituzione.
Il Consiglio costituzionale si costituisce da sé ed emana un proprio regolamento.
L’autorizzazione di spese segue le disposizioni della Costituzione del Cantone e della legge di contabilità.

Art. 6
Le sedute sono pubbliche.

Art. 7
Il Consiglio costituzionale ha il diritto di prendere visione di tutti i documenti necessari per la predisposizione di un progetto della nuova Costituzione del Cantone.
Esso può invitare membri del Consiglio governativo nonché sostituti delle direzioni competenti per consultazioni ed informazioni e coinvolgere esperti esterni.
Esso può richiedere al Consiglio governativo, su singoli punti, rapporti aggiuntivi e disporre chiarimenti.
Il Consiglio costituzionale informa la collettività con regolarità sullo stato e risultato dei propri lavori

Art. 8
I membri del Consiglio governativo non possono essere membri del Consiglio costituzionale; per contro essi hanno nel Consiglio costituzionale e presso i suoi organi poteri consultivi, il diritto di presentare mozioni e di interrogazione.

Art. 9
I membri del Consiglio costituzionale ricevono indennità secondo le disposizioni del Consiglio cantonale.

Art. 10
Le disposizioni della Costituzione cantonale relative alla revisione della Costituzione nella sua totalità non trovano applicazione fino allo scioglimento del Consiglio cantonale.

Art. 11
Questa legge costituzionale è sottoposta alla consultazione popolare. Il Consiglio governativo stabilisce il momento della sua entrata in vigore.
L’abrogazione della legge medesima avviene con l’entrata in vigore di una nuova Costituzione cantonale o con il fallimento della revisione totale.

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