Lo Statuto attualmente in vigore del Cantone Zurigo è del 18 aprile 1869. Questo Statuto è assoggettato, per una sua revisione totale, al procedimento disciplinato dalla legge costituzionale approvata con consultazione popolare del 13 giugno 1999 (deliberazione di garanzia del 14 giugno 2000).
Lo Statuto è diviso in sette parti.
La parte prima (artt. 1-18), relativa ai “Principi civici”, contiene le norme – oltre che su alcuni principi – sulle libertà fondamentali. Inoltre, sempre nella parte prima, sono rinvenibili le norme sul “risarcimento per errore giudiziario” (art. 9), sulla “responsabilità dello Stato e degli enti pubblici” (art. 10), nonché quelle relative alla “durata delle cariche pubbliche” (art. 11) ed ai “procedimenti di elezione” (art. 12).
Alcune libertà (o diritti) fondamentali (tra quelle che attengono ai rapporti economici) sono contenute anche nella parte seconda (artt. 19-27), “Principi dell’economia popolare e pubblica”, in cui, comunque, sono contenute, in particolare, le norme relative alla “Banca cantonale” (art. 24), alle “Strade” (art. 25), alla “Circolazione” (art. 26) ed allo “equipaggiamento militare” (art. 27), quali compiti specifici cui deve mirare l’azione “statale”.
La parte terza (artt. 28-36), relativa alla “legislazione e rappresentanza popolare, dopo i primi due articoli (28 e 28bis) – in cui (rispettivamente) si stabilisce che “il potere legislativo è esercitato da popolo in collaborazione con il Consiglio cantonale” (art. 28) ed, inoltre, vengono individuate le deliberazioni del Consiglio medesimo passibili di referendum (art. 28bis) – è suddivisa, a sua volta, in quattro parti. La prima parte, “Diritto di iniziativa del popolo” (art. 29), è dedicata all’iniziativa popolare; la seconda, “Consultazione popolare” (artt. 30 e 30bis) alle consultazioni obbligatorie ed a quelle facoltative; la terza, “Consiglio cantonale” (artt. 31-34) all’Assemblea e la quarta, ed ultima parte, “Voto dello Stand ed elezione dei Consiglieri di Staende” (artt. 35 e 36) è dedicata alla partecipazione del Cantone (o Stand) all’elezione del Consiglio degli Staende svizzero.
Nella parte quarta, “Esecuzione ed amministrazione” (artt. 37-55bis), sono contenute le norme relative all’organizzazione amministrativa. Anche questa parte presenta delle sottoclassificazioni: tre parti distinte. Nella prima parte, “Consiglio governativo” (artt. 37-42) sono contenute le norme sull’organo esecutivo del Cantone (Consiglio governativo appunto), il quale viene eletto dal popolo contemporaneamente al Consiglio cantonale (art. 37). Sempre in questa prima parte si prevede, fra l’altro, la “nomina della Procura della Repubblica” da parte del Consiglio governativo (art. 41). La seconda parte, “Amministrazione circoscrizionale” (artt. 43-46) è dedicata alle circoscrizioni, in cui è diviso il cantone (art. 43), mentre la terza ed ultima parte, “Comuni” (artt. 47-55bis), contiene la disciplina sull’organizzazione e sulle funzioni dei comuni.
La parte quinta, “Amministrazione della giustizia” (artt. 56-61) contiene le norme sull’organizzazione della giustizia e su alcuni principi processuali, mentre nella parte sesta, “Istruzione e culto” (artt. 62-63bis) sono poste, ad integrazione della parte prima dello Statuto, norme relative all’istruzione ed al compito di promuoverla (art. 62 e 63), nonché le norme relative alla libertà di pensiero, di coscienza e di culto (art. 64).
Infine, la parte settima, relativa alla “Revisione della Costituzione”, è costituita da un solo articolo (65), il quale deve essere “integrato” con la disciplina dettata dalla legge costituzionale, riguardante la revisione totale dello Statuto in questione, di cui si è detto all’inizio.

Menu

Contenuti