Per quanto riguarda più propriamente l’oggetto principale della rilevazione (segnalazione del numero delle leggi abrogate esplicitamente al fine della determinazione del numero delle leggi regionali vigenti) emerge una sostanziale differenziazione tra le regioni che hanno risposto al questionario.
La prima riguarda la rilevanza/consistenza del numero delle leggi (o partizioni di legge) abrogate. Per alcune regioni, infatti, il numero è molto limitato (Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia). In particolare, l’Abruzzo ha abrogato solo la legge sull’organizzazione degli uffici e dei servizi; la Calabria 8 leggi integralmente e 3 con abrogazioni parziali; la Sardegna 6 leggi integralmente e 4 abrogazioni di parti rilevanti di leggi preesistenti; la Sicilia 12 leggi integralmente ed una serie di articoli sparsi in vari provvedimenti legislativi.

Per altre regioni, invece, il numero delle abrogazioni risulta molto consistente (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Veneto). In particolare, l’Emilia Romagna, grazie all’incidenza della l.r. n.3 del 1999, di attuazione del d.lgs. n.112 del 1998, ha abrogato 125 leggi e 20 regolamenti, anche se il totale delle leggi abrogate è pari a 147 nel 1999 e 41 nel primo semestre del 2000; il Friuli Venezia Giulia ha abrogato 38 leggi interamente e 11 parzialmente; la Liguria 400 con la sola l.r. n. 34 del 1999, c.d. legge di semplificazione; la Lombardia 265 nel periodo di riferimento e di queste 241 grazie alla l.r. n.15 del 1999, recante appunto modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti regionali di sviluppo; la regione Marche ha abrogato 35 leggi e 2 regolamenti per intero, più 13 articoli e 18 commi o parti di commi; il Piemonte 31 leggi pregresse. Per la Puglia, il dato significativo riguarda il 1998; infatti, la legge di semplificazione n.28 ha ripulito il sistema normativo abrogando espressamente 126 leggi già abrogate in modo implicito e 90 leggi inapplicate. La regione Toscana ha provveduto al riordino normativo con due leggi di semplificazione, dimostrando, così concretezza e continuità nel disegno di riordino; infatti, la l.r. n.12 del 1999 ha abrogato espressamente 358 leggi e la l.r. n.19 del 2000 374 leggi e 25 regolamenti. L’Umbria con la legge di semplificazione n. 30 del 1999 ha disposto l’abrograzione espressa di 146 leggi e 4 regolamenti. La provincia autonoma di Bolzano è intervenuta a snellire l’universo normativo con l’abrogazione totale di 13 leggi provinciali, con 26 abrogazioni parziali e con una abrogazione c.d. innominata (abrogazione implicita per incompatibilità). La provincia autonoma di Trento ha abrogato 6 leggi provinciali e 124 articoli di leggi. Il dato più rilevante è, comunque, quello riferibile al 1998, con l’abrogazione, ad opera della l.p. di semplificazione n.15, di 120 leggi provinciali. Infine, la regione Veneto ha abrogato 20 leggi nel 1999 e nel 2000, con la l.r. n.15, 127 leggi, più altre 12 con altri atti normativi. E’ opportuno, inoltre, segnalare altre due esperienze della regione che, con due leggi finanziarie (n. 6 del 1995 e n. 6 del 1997), è intervenuta ad abrogare espressamente 178 leggi con la prima e 58 leggi con la seconda. Per la regione Valle d’Aosta esiste solo il dato complessivo, cioè non di esclusivo riferimento al 1999/2000, di 451 leggi abrogate rispetto all’intera produzione normativa (1950-maggio 2000) e di 1935 leggi formalmente vigenti. Quest’ultimo dato è stato fornito anche dalle regioni che hanno indicato le abrogazioni per gli anni oggetto della rilevazione.

Il numero delle leggi vigenti è di 800 (incluse quelle contenenti disposizioni finanziarie) in Emilia Romagna, 711 in Liguria, 532 in Toscana (escluse quelle di bilancio), 350 nella provincia autonoma di Trento. Probabilmente, le regioni (o, almeno, alcune) che hanno potuto fornire il dato complessivo sono quelle che meglio hanno realizzato l’operazione di “disboscamento” dell’ordinamento. Quantificare la normativa vigente risulta, sicuramente, più facile dopo la preventiva e secca cancellazione di leggi e regolamenti inutili e/o inapplicati. Un caso particolare è costituito dalla regione Piemonte che a fronte delle 1739 leggi emanate riesce a quantificare il dato sulla vigenza (812 leggi), il dato sulle abrogazioni complessive (305) e il dato più critico di leggi non operanti (622), il che rappresenta la premessa per una vera e propria “pulizia” normativa.

La seconda differenziazione riguarda il tipo di legge utilizzata per l’abrogazione. Alcune regioni lo hanno fatto intervenendo con singole leggi di settore (Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Sicilia, province autonome di Trento e Bolzano), altre dando attuazione al d.lgs. n.112 del 1998 (Emilia Romagna), altre ancora adottando una vera e propria legge di semplificazione (Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana e Veneto, provincia autonoma di Trento). Per completezza, occorre sottolineare che quest’ultimo indirizzo è seguito anche dalla Valle d’Aosta. La regione, infatti, ha redatto (e votato dal Consiglio regionale il 7 giugno 2000) un progetto di legge diretto alla razionalizzazione del sistema normativo, prevedendo l’abrogazione esplicita di 131 leggi e 4 regolamenti regionali.

Infine, altro dato da segnalare è, purtroppo, la permanenza di abrogazioni implicite e di formule generiche di abrogazione di tutte le norme in contrasto o incompatibili. E’ il caso delle regioni Calabria, Piemonte, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano e Valle d’Aosta.

Le abrogazioni implicite o l’inapplicazione rendono “oscura” e di difficile conoscibilità l’intera disciplina di una materia; una maggiore chiarezza, magari mediante la “costituzionalizzazione” (nello Statuto) della formula dell’abrogazione esplicita contribuirebbe a rafforzare il processo di semplificazione che, comunque, è già stato avviato negli ordinamenti regionali. L’abrogazione esplicita è, dunque, lo strumento che dovrà diventare la regola per realizzare, nel contempo, una concreta semplificazione della normativa vigente ed una maggiore conoscibilità della stessa.

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