Quanto, infine, alle tipologie dei Testi Unici, dalla rilevazione emerge che quelli vigenti in Abruzzo e in Puglia sono meramente compilativi ed innovativi, così come lo saranno quelli in via di predisposizione in Sicilia (la L. r. n. 30 del 2000 ne prevede uno relativo all’ordinamento degli enti locali e la L. r. n. 6 del 2001 ne prevede un altro in materia di bilancio e contabilità).
Un aspetto importante segnalato, in particolare, dall’Emilia Romagna, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Puglia, riguarda la confusione che regna tra Testi Unici e leggi organiche: queste ultime, infatti, hanno assunto tutte le caratteristiche dei primi, disciplinando interi settori con contemporanea abrogazione delle precedenti leggi sulla stessa materia.
Infine, altre regioni rilevano, per il futuro, l’inquadramento del Testo Unico nella tipologia delle leggi regionali (Lombardia e Molise), sottolineando, in particolare la provincia autonoma di Trento, che lo strumento del Testo Unico compilativo, quindi privo di forza di legge (approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale e autorizzato da legge di settore) non è più utilizzato. La funzione dei Testi Unici compilativi è assicurata, sempre secondo la provincia, con l’aggiornamento corretto del codice provinciale (consultabile in Internet).

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)


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