In tutti i “nuovi” Statuti elaborati a seguito delle riforme costituzionali del 1999-2001 sono presenti norme sul riordino e sulla qualità della legislazione. Di seguito si prendono in considerazione i nove Statuti entrati in vigore (Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria) (1).
Solo lo Statuto della Toscana (art. 44) lega l’aspetto del riordino normativo al tema della qualità trattando insieme le questioni relative alla elaborazione dei testi unici ed alla chiarezza e semplicità dei testi. Lo Statuto del Lazio (art. 36), invece, demanda al regolamento la disciplina della verifica della redazione dei testi normativi e attribuisce alla Giunta il potere di predisporre testi unici compilativi. Altre Regioni collegano il tema della qualità alla valutazione ed al controllo delle leggi. Lo Statuto della Regione Marche (art. 34, co. 2) prevede che le proposte di legge, assegnate alle commissioni, siano accompagnate da un’analisi tecnico-normativa e di impatto della regolamentazione. Lo Statuto dell’Emilia-Romagna (art. 53) e dell’Umbria (art. 61) trattano insieme la qualità e l’impatto delle leggi, anche con riferimento alle clausole valutative. Lo Statuto del Piemonte (art. 48) enuncia il principio che i testi legislativi siano improntati alla chiarezza e semplicità, mentre lo Statuto della Puglia (art. 37) rinvia al regolamento la definizione delle regole a tutela della qualità dei testi legislativi. In merito alla redazione di testi unici, il meccanismo più frequentemente adottato è quello della predisposizione del testo unico da parte della Giunta, magari su delega del Consiglio, cui segue - nel caso dell’Emilia-Romagna (art. 54 Stat.) - l’approvazione consiliare con procedimento legislativo in commissione redigente. In Calabria (art. 44Stat.) ed in Umbria (art. 40 Stat.) è prevista l’approvazione finale con unico voto da parte del Consiglio regionale. Il Lazio (art. 36 stat.) ha assegnato alla Giunta la predisposizione e l’aggiornamento di testi unici a carattere compilativo, previa comunicazione al Consiglio. Qualora i testi unici presuppongano un riordino normativo tale da implicare modifiche sostanziali e non meramente formali, la Giunta sottopone l’iniziativa all’esame del Consiglio sotto forma di proposta di legge.
Alcuni Statuti, infine, contengono disposizioni dirette a preservare l’organicità della legislazione. A titolo di esempio, si segnala l’art. 37 dello Statuto della Puglia nel quale è prevista l’improcedibilità dei disegni di legge e delle proposte normative che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.
Infine, sei Statuti hanno previsto la costituzione di organismi collegiali, interni o esterni al Consiglio, cui è affidato il compito di verificare la qualità dei testi legislativi. In particolare, lo Statuto della Regione Calabria (art. 26) prevede l’istituzione del Comitato per la qualità e fattibilità delle leggi. Anche lo Statuto dell’Umbria (art. 61), pur rinviando al regolamento la disciplina dettagliata del funzionamento del Comitato per la legislazione, fissa alcuni principi, in ordine alla composizione paritaria ed al suo ambito di attività (ad esempio pareri sulla qualità dei testi e proposte in ordine all’inserimento di clausole valutative), nonché alla presentazione al Consiglio di una relazione annuale sulla propria attività. L’art. 34, co. 3, dello Statuto della Regione Marche stabilisce che nell’ambito dell’organizzazione amministrativa del Consiglio sono individuate le strutture finalizzate alla verifica della qualità della normazione. L’art. 45 dello Statuto della Toscana demanda alle commissioni consiliari i controlli preventivi e di fattibilità sulle proposte di legge, nonché la valutazione degli effetti delle leggi sui loro destinatari. E’ prevista l’adozione di una legge regionale sulla normazione, volta a disciplinare l’inserimento di clausole valutative; spetta, invece, al regolamento interno del Consiglio la disciplina delle forme di esercizio delle funzioni sopra richiamate. Diversi Statuti prevedono, infine, l’istituzione di organi di garanzia statutaria (composti esclusivamente o prevalentemente da giuristi) chiamati a esprimere pareri, tra l’altro, sulla conformità allo Statuto delle fonti normative regionali, talora con limitazione alle sole leggi, in base a diverse modulazioni ed in differenti fasi dell’iter di esame. A titolo esemplificativo, il parere concerne le leggi regionali, prima della loro promulgazione nella Regione Lazio (art. 68 Statuto), i progetti di legge regionale e i regolamenti regionali di competenza consiliare in Liguria (art. 75 Statuto), i progetti di legge regionale ed i regolamenti in Piemonte (art. 92 Stat.), le leggi ed i regolamenti in Emilia-Romagna (art. 69 Stat.) ed in Toscana (dove lo Statuto, all’articolo 57, si riferisce alle fonti normative regionali).

(1) Cfr. l.r. Calabria n. 25 del 2004; l.r. Emilia-Romagna n. 13 del 2005; l. statutaria Lazio n. 1 del 2004; l. statutaria Liguria n. 1 del 2005; l. statutaria Marche n. 1 del 2005; l.r. statutaria Piemonte n. 1 del 2005; l.r. Puglia n. 7 del 2004; Statuto Toscana del 2005; l.r. Umbria n. 21 del 2005.

TRATTO DA

Rapporto sulla legislazione regionale 2004-2005

1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE: ESPERIENZE REGIONALI A CONFRONTO (Aida Giulia Arabia)

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