Il procedimento legislativo registra, in molte regioni, una preventiva attività informativa attraverso consultazioni o audizioni di parti sociali, sindacati, associazioni di categorie produttive, enti locali, tecnici delle amministrazioni regionali, professori universitari ed esperti.
Alcune regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto) fanno esplicito riferimento a norme dello Statuto che, nei termini stabiliti dai regolamenti interni, espressamente prevedono procedure informative.
Altre regioni (Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, provincia autonoma di Bolzano, provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana) fanno, invece (o anche), esplicito riferimento ai regolamenti interni, dove si parla di indagini conoscitive (Calabria), audizioni (Campania, provincia autonoma di Bolzano, Molise, Puglia), consultazioni e pubbliche udienze (Emilia Romagna, Marche, provincia autonoma di Trento, Toscana), udienze conoscitive (Friuli Venezia Giulia).
La Sardegna parla di prassi frequente del ricorso a forme di audizioni, sia da parte delle Commissioni del Consiglio, sia da parte della Giunta. La L. r. n. 19 del 2000, di istituzione del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro, prevede che la Giunta acquisisca il parere del nuovo organo sui documenti di programmazione ed eventualmente sui disegni di legge. Sono, inoltre, in esame due progetti di legge (uno di iniziativa della Giunta) per l’istituzione di un organo di raccordo tra regione ed enti locali.
Inoltre, in Toscana, come in altre regioni (vedi il capitolo 5) è stato istituito, presso il Consiglio regionale, il Consiglio delle autonomie locali con il compito di esprimere parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che riguardano la determinazione o la modificazione delle competenze degli enti locali, la ripartizione di competenze tra regione ed enti locali, l’istituzione di enti e agenzie regionali. Il Consiglio delle autonomie esprime parere obbligatorio sulle proposte di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale. Infine, il Consiglio delle autonomie può esprimere osservazioni su tutte le altre proposte depositate in Consiglio regionale.
In poche regioni, dunque, l’approvazione delle leggi non è preceduta da procedure informative (Abruzzo, Liguria).

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)


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