Il d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208", interviene anche in materia di leggi finanziarie regionali. L'articolo 1 "Finanza regionale e strumenti di programmazione finanziaria e bilancio", dopo aver affermato al comma 1 che "la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale", e dopo aver disposto al comma 2 che "le impostazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio della regione si ispirano al metodo della programmazione finanziaria", al comma 3 recita:

"La regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni".

Dal testo sopra riportato emergono tre princìpi ai quali tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, dovranno necessariamente attenersi a partire dal 1 gennaio 2001 (essendo fissato al 31 dicembre del 2000 il termine ultimo per il recepimento del decreto)(6):

a) l'adozione di una legge finanziaria da parte delle regioni resta una scelta facoltativa;
b) nel caso in cui la regione decidesse di adottare tale strumento di programmazione dovrà anche preventivamente disciplinarne in via generale i contenuti con apposite norme di legge;
c) le leggi finanziarie regionali non potranno contenere norme di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio e potranno intervenire solo sulla legislazione vigente e solo al fine di garantire il rispetto degli equilibri di bilancio, in linea con quanto previsto, per le leggi finanziarie dello Stato, dalla Legge 362 del 1988 e, da ultimo, dalla Legge n. 208 del 1999.

La razionalità dei principi sopra indicati non sembra possa essere messa in discussione, anche alla luce di quanto è avvenuto, almeno fino agli anni '90, per le leggi finanziarie dello Stato, spesso utilizzate dal governo per far approvare rapidamente innovazioni nei settori più disparati e nuovi interventi anche a carattere molto specifico, tanto da meritare l'appellativo di "provvedimenti omnibus".

Per quanto riguarda l'obbligo delle regioni di emanare norme generali sui contenuti, i tempi e le modalità di approvazione delle rispettive leggi finanziarie, va sottolineato che alcune si sono già adeguate. Con riferimento ai provvedimenti normativi emanati nel periodo qui preso in esame, disposizioni in materia si riscontrano nella l.r. Abruzzo del 3 marzo 1999 n. 12, nella l.r Sicilia 27 ottobre 1999 n. 10, nella l.r. Liguria del 13 dicembre 1999 n. 39 e nella l.r. Umbria del 13 febbraio 2000 n. 13. Anche se le leggi citate sono state tutte approvate prima dell'emanazione del D.lgs 76, le disposizioni sui contenuti delle finanziarie sembrano sostanzialmente coerenti con le indicazioni di cui al punto c) della precedente elencazione. Ad esempio, il comma 2 dell'articolo 1 della l.r Liguria n. 39, aggiungendo l'articolo 1bis alla l.r. 42/1977 sulla contabilità regionale - oltre ad imporre alla giunta di presentare entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria e i disegni di legge ad essa collegati - disciplina l'oggetto delle future leggi finanziarie escludendo esplicitamente che esse possano contenere "norme di delega di funzioni o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio". In queste regioni, dunque, il recepimento del d.lgs. 76, per la parte attinente alle leggi finanziarie, in pratica può ritenersi già avvenuto.

Difficoltà non indifferenti potrebbero invece incontrare le regioni le leggi finanziarie delle quali sono state esaminate nei precedenti paragrafi. Come si è visto, in esse sembra essersi infatti consolidata l'abitudine ad utilizzare questo strumento di programmazione per obiettivi che vanno molto oltre quello della garanzia degli equilibri di bilancio: ad esempio, introduzione di rilevanti modifiche ai contenuti della legislazione vigente; avvio di nuovi interventi di spesa precedentemente non previsti, istituzione di nuove agenzie o enti regionali, abrogazione di norme, introduzione del controllo di gestione, modifica dei poteri della giunta e, nel caso delle regioni a statuto speciale, disposizioni riguardanti l'ordinamento contabile degli enti locali. Anche se l'introduzione di queste norme all'interno della legge finanziaria potrebbe trovare una giustificazione pratica in termini di riduzione dei tempi di approvazione, è evidente che ciò sacrifica fortemente la trasparenza dell'azione di governo. Un puntuale rispetto dei princìpi sui contenuti delle leggi finanziarie regionali previsti nel d.lgs. 76, sembra dunque certamente da auspicare.

(6) Il termine per il recepimento del d.lgs. N. 76 è previsto al comma 2 dell'articolo 4. Nello stesso comma si afferma anche che "a decorrere dal 1° gennaio 2002, il mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi del presente decreto è rilevabile quale vizio di legittimità della legge regionale di approvazione del bilancio in sede di esame da parte dei competenti organi statali ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione".

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