Di seguito si riportano alcuni esempi dei contenuti delle norme di tipo ordinamentale e/o organizzatorio, scelti tra le fattispecie più frequenti o, comunque, di particolare interesse, essendo in questa sede impossibile un esame analitico ed esaustivo.

La previsione di nuove forme di intervento è presente in quasi tutte le leggi finanziarie esaminate e, nella maggior parte dei casi, esse affidano alla giunta il potere di disciplinare in modo puntuale le relative procedure di attuazione (beneficiari, stanziamenti, forme di presentazione delle domande, ecc,). Esempi di questo tipo sono: l'articolo 5 della l.f. 1999 del Friuli (interventi nel settore abitativo, con istituzione del buono casa), l'art. 6 della l.f. 1999 delle Marche (finanziamenti della ricerca a sostegno della programmazione regionale), l'art. 13 della l.f. 1999 della Sardegna (stanziamenti a favore dei comuni per il personale precario destinato ad interventi in materia di ambiente), l'art. 51 della l.f. 1999 delle Marche (realizzazione di accordi programma con gli enti locali per manifestazioni culturali). Rientra in questo ambito anche l'assegnazione di nuovi contributi specifici, a favore di enti regionali o di singoli enti locali, per fare fronte ad esigenze particolari.

Tra le modifiche delle competenze della giunta o di specifici dipartimenti vanno menzionate, oltre alle deleghe alla giunta per la definizione puntuale delle norme di attuazione dei nuovi interventi previsti dalle finanziarie, anche le disposizioni che modificano i preesistenti poteri della giunta e dei dipartimenti soprattutto allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione di governo. Al riguardo si possono citare: l'art. 10 bis della l.r 27/1999 della Calabria (legge finanziaria di assestamento) con il quale si affida all'assessorato Bilancio e programmazione la responsabilità del controllo di gestione, introdotto dal comma 1 dello stesso articolo "come metodo permanente di verifica dei risultati"; l'art. 4 comma 13 della l.f. 1999 del Friuli (attribuzione alla giunta del potere di dare direttive alla Friulia Spa per l'istituzione dello sportello unico); l'art. 35 della l.f. 1999 delle Marche (ridefinizione dei poteri del dirigente del servizio bilancio in alcuni casi specifici); l'art. 31 della l.f. 1999 della Sardegna (attribuzione alla giunta di escludere la VIA - disciplinata nello stesso articolo - per alcuni progetti del Pop 1994-96); l'art. 23 della l.f. 2000 della regione Abruzzo, con il quale si attribuisce alla giunta il potere di determinare le risorse da destinare alla programmazione negoziata. Abbastanza frequente è anche l'attribuzione di poteri alla giunta per rendere più spedita l'utilizzazione dei fondi comunitari. Al riguardo si possono citare: l'art. 3 della l.f. 1999 del Friuli (che, modificando una precedente legge regionale, istituisce in bilancio un fondo unico per il finanziamento dei programmi comunitari e attribuisce alla giunta specifiche competenze in merito alla sua gestione); l'art. 3 della l.r n. 27/1999 della Calabria (legge finanziaria di assestamento) che definisce i poteri della giunta in materia di riprogrammazione degli interventi finanziati con fondi comunitari; l'art. 7 della l.f. 1999 delle Marche con cui si attribuisce alla giunta il potere di integrare le risorse del FSE e di definire gli interventi finanziabili.

Per quanto riguarda l'istituzione di nuovi organismi si può citare: l'art. 15 della l.r 27/1999 della Calabria (legge finanziaria di assestamento), con il quale si crea la Società regionale per la gestione della rete viaria trasferita con il d.lgs. 112 e, per la stessa regione, il comma 8 dell'art. 5 della L. F. 2000, con il quale si attribuisce alla giunta il compito di provvedere alla organica costituzione dell'Autorità regionale ambientale; l'art. 8 della l.f. 2000 della provincia autonoma di Bolzano con il quale, al comma 2, si autorizza l'istituzione di una "agenzia per il servizio civile", al fine di garantire il coordinamento tra il servizio pubblico e le organizzazioni di volontariato. Per quanto concerne la modifica delle competenze di organismi esistenti si può fare riferimento all'art. 29 della l.f. 1999 della Sardegna che detta una nuova disciplina (e assegna ulteriori fondi) per gli enti operanti nel settore dei beni culturali, o all'art. 10 della l.f. 1999 del Veneto che modifica le competenze della Veneto Sviluppo.

La modifica di leggi regionali in vigore è talmente diffusa nelle leggi finanziarie esaminate da rendere poco utile una esemplificazione dei loro contenuti. Si può comunque osservare che esse hanno un peso particolare nelle leggi delle regioni Friuli, Sardegna, Veneto, Abruzzo, Calabria e della provincia autonoma di Bolzano - per cui anche fare solo degli esempi diviene difficile. Spesso, la modifica di norme vigenti è accompagnata dall'abrogazione di precedenti norme il cui contenuto è in contrasto con le nuove disposizioni, e ciò anche con il ricorso a formule generiche o, come nel caso della Calabria (art. 37 bis della l.f. 2000), con modalità che prevedono una possibile applicazione transitoria delle norme abrogate, in attesa di nuove leggi in materia. Tra le leggi modificate, si riscontrano spesso anche quelle in materia di personale della regione o di enti strumentali. Rientrano in questo ambito: l'art. 4 della l.f. 1999 del Veneto sul personale delle aziende forestali e l'art. 72 della stessa legge relativo all'organizzazione amministrativa e all'ordinamento del personale della regione; l'art. 26 della l.f. 2000 della provincia autonoma di Bolzano che ammette l'accesso del gruppo linguistico ladino ai ruoli del personale scolastico e a tutti gli organici dell'amministrazione provinciale; l'art. 4 della l.f. 1999 del Friuli che, oltre a prevedere una serie di finanziamenti a favore delle ASL, interviene anche in materia di retribuzione del loro personale. Va infine citato il caso della Valle d'Aosta che, con la legge finanziaria, ridetermina ogni anno la pianta organica, l'ammontare del fondo retribuzioni nonché i limiti di stanziamento per gli straordinari e le trasferte.

A prescindere da assegnazioni agli enti locali per specifici interventi, nelle leggi finanziarie regionali si trovano anche norme a carattere generale sulla finanza locale. Ciò si verifica soprattutto nel caso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Sempre a titolo di esempio si possono citare i casi seguenti: l'art. 1 della l.f. 1999 del Friuli, con il quale si fissano le quote di compartecipazione a determinate entrate tributarie della regione per la quantificazione dei trasferimenti agli enti locali; l'art. 11 della l.f. 1999 della Sardegna che introduce modifiche alla l.r 25/93 sui trasferimenti agli enti locali; l'art. 4 della l.f. 2000 della provincia autonoma di Bolzano con quale si determina, per il 2000, la dotazione dei fondi destinati agli enti locali; l'art. 1 della l.f. 1999 della provincia autonoma di Trento, che fissa l'ammontare di tutti i trasferimenti per gli enti locali da effettuare nel bilancio annuale 1999 e nel relativo bilancio pluriennale. Sempre nelle regioni a statuto speciale si trovano anche norme che incidono sull'ordinamento contabile degli enti locali. In questo gruppo si possono far rientrare: l'art. 9 della l.f. 1999 della Valle d'Aosta che obbliga gli enti locali a destinare ad investimenti una quota minima di determinate entrate iscritte nei loro bilanci e l'art. 10 della l.f. 2000 della provincia autonoma di Bolzano che disciplina le modalità per il ricorso all'indebitamento dei comuni. Interessanti, tuttavia, sono anche alcune disposizioni adottate dalle regioni ordinarie. Ad esempio: l'art. 9 della l.f. 1999 delle Marche con cui si disciplina e si finanzia un fondo per il concorso regionale ai programmi degli enti locali e l'art. 14 della stessa legge che istituisce il fondo regionale per la montagna; l'art. 22 della l.f. 1999 del Veneto che fissa le modalità di finanziamento delle funzioni delegate alle province rinviando, fino all'emanazione di nuove norme, ad una precedente legge regionale; l'art. 22 della l.f. 2000 della regione Abruzzo, con il quale si autorizzano gli enti locali ad utilizzare le economie sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti anche per il finanziamento di nuovi progetti, senza alcun "parere o autorizzazione" da parte della regione (comma 5).

Pur non risultando particolarmente frequenti, meritano infine di essere citate le norme in materia di tributi regionali. In alcuni casi si tratta solo della modifica delle aliquote vigenti e quindi di disposizioni del tutto adatte ad essere inserite nelle leggi finanziarie. Al riguardo si possono citare, ad esempio, l'art. 38 della l.f. 1999 delle Marche con il quale si determina l'importo dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche e gli articoli 1, 2 e 3 della l.f. 2000 della regione Abruzzo con i quali, rispettivamente, si modificano gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti, dei canoni per le concessioni marittime e dell'addizionale regionale sul consumo di gas metano. In altri, invece, vengono adottate disposizioni di portata più ampia. Ad esempio l’abolizione di tributi, come avviene in Friuli per una serie di tasse sulle concessioni regionali (art. 10 della l.f. 1999), o l’indicazione di criteri generali per la loro gestione, come nella provincia autonoma di Bolzano per la tassa automobilistica e l'Irap (art. 1 della l.f. 2000).

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