Un aspetto interessante sul quale richiamare in primo luogo l'attenzione è certamente quello delle regioni che, nel periodo qui considerato, hanno adottato provvedimenti normativi denominati "Legge finanziaria". Allo stadio attuale, infatti solo alcune si sono di dotate di questo strumento di programmazione. Nel 1999 lo hanno fatto, come risulta dalla tabella 1, 9 regioni delle quali 4 a statuto speciale, compresa la provincia autonoma di Trento, e 5 a statuto ordinario. Di queste 9 regioni, inoltre, 6 sono del nord, una del centro (le Marche) e due del Sud (la Sardegna e la Calabria). Nel 2000, almeno fino al 31 agosto, il numero di regioni sale complessivamente a 12 - aggiungendosi l'Abruzzo, la Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano. Quelle del meridione passano quindi a 4 e sono presenti tutte le amministrazioni ad autonomia speciale.
Come si vedrà meglio nel paragrafo conclusivo, la caratteristica della non obbligatorietà della legge finanziaria regionale viene in un certo senso ufficializzata dal d.lgs. n. 76 del 2000, il quale tuttavia impone alle regioni una precisa scelta di campo: quelle che decideranno di adottare questo strumento di programmazione dovranno definirne con legge i contenuti e dovranno adottarlo in ogni esercizio (1).

(1): Alcune regioni sembrano già avere effettuato una scelta contraria all'adozione della legge finanziaria. Ad esempio essa non figura nell'elenco degli strumenti di programmazione della Toscana di cui all'articolo 5 della la l.r 11 agosto 1999 n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale". In tale articolo sono invece inclusi il Documento di programmazione economica e finanziaria e, ovviamente i bilanci. Il primo "specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse (lett. b, comma 1) mentre i secondi "quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa" (lett. d, comma 1). Dai contenuti del D.P.E.F specificati all'art. 9 della stessa legge, si evince che questo documento, da approvare con risoluzione del consiglio e da pubblicare nel BUR, in pratica sostituisce la legge finanziaria nel fornire alla giunta le indicazioni necessarie alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali della regione.

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