Passando nei dettagli ad una analisi critica degli elementi che scaturiscono dalla rilevazione del Servizio Studi della Camera e considerando l’incidenza (almeno per alcune regioni) delle leggi di attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112, oltre che sul riordino delle competenze e delle procedure anche sul riordino normativo, il primo dato che risulta chiaro è l’impegno regionale a combattere l’inflazione legislativa. Manca, invece, lo stesso impegno verso il coordinamento (ad opera di testi unici) delle numerose disposizioni che si sono stratificate, in circa 30 anni di attività legislativa, senza alcun disegno generale e organico e a danno, quindi, della certezza del diritto.

E’ auspicabile, in questo senso, un intervento successivo all’operazione di decongestionamento dell’universo normativo, tra l’altro necessariamente preventivo rispetto al coordinamento dei testi, che resta ancora un tipo di intervento episodico e marginale. La regione Sicilia rinvia a due testi unici meramente compilativi approvati, tra l’altro, nel 1960 (t.u. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali della regione, ampiamente superato dalla legislazione regionale sulla elezione diretta del sindaco) e nel 1979 (t.u. delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’amministrazione regionale). La provincia autonoma di Trento sottolinea l’uso di tali strumenti, soprattutto negli anni ’80. Rileva, inoltre, che la funzione di semplificazione normativa, tipica di un testo unico, è esercitata, attualmente, con la redazione di leggi generali per materia (ad eccezione di casi isolati, come i tributi e il personale, per i quali gli interventi legislativi risultano poco coerenti). Anche nella regione Veneto, l’esperienza di testi unici è stata sperimentata in passato con la redazione di un t.u. in materia di personale (l.r. n. 12 del 1991), disapplicato in numerose disposizioni a seguito dell’emanazione del d.lgs. n. 29 del 1993, ma ancora oggi riferimento normativo fondamentale su cui si effettuano novellazioni espresse per la normativa regionale in materia di stato giuridico del personale. Per altre regioni, Puglia e Sardegna, l’esigenza della predisposizione di testi unici è affrontata a livello di studio, anche se, per la Sardegna, merita sottolineare l’impegno concreto verso l’elaborazione di una proposta di legge di unificazione della normativa in materia di industria, presentata nel 1999 senza giungere però all’approvazione. Infine, meritano di essere segnalati il caso della regione Piemonte che, con l.r. n. 16 del 1999, ha emanato il testo unico delle leggi sulla montagna e l’esperienza della regione Toscana che verso la fase finale della legislatura ha elaborato alcune proposte di legge concernenti intere materie, alcune delle quali denominate testo unico, allo scopo di unificare in un unico atto normativo l’intera disciplina. Le proposte in questione, discusse ed approvate, riguardano la materia delle strutture e delle professioni turistiche (l.r. n.42 del 2000), la materia dell’organizzazione e del personale (l.r. n.26 del 2000), la materia forestale (l.r. n.32 del 2000). Un altro testo unico, in materia di recupero edilizio, non è giunto all’approvazione del consiglio. Inoltre, merita segnalare, sempre per la regione Toscana, l’emanazione di una serie di leggi che hanno operato un riordino organico (e non unico e completo) di un determinato settore di competenze regionali. Basta citare la l.r. n.16 del 2000 in materia di farmacie; la l.r. n.22 del 2000 sull’organizzazione del Servizio sanitario regionale; la l.r. n.35 del 2000 di disciplina degli incentivi alle attività produttive; la l.r. n.45 del 2000 sulle attività di spettacolo e la l.r. n.52 del 2000 sulle procedure di autorizzazione delle attività edilizie. Un caso analogo in questo senso è quello della provincia autonoma di Trento che con la l.p. n.6 del 1999, sul sostegno all’economia, ha ridisciplinato organicamente più materie, riunendo la normativa sparsa in numerose leggi che, una per materia, prevedevano ad es. contributi ad imprese commerciali, industriali, artigiane, ecc.. Ha, quindi, proceduto all’abrogazione di leggi (12) e di singole disposizioni (29 articoli) contenute nelle diverse leggi.

Menu

Contenuti