L’edizione 2001 del Rapporto sullo stato della legislazione regionale, nella parte relativa al riordino normativo, è stata integrata e completata da alcuni dati ed elementi sulla qualità della legislazione. L’analisi della mera opera di “ripulitura” dell’ordinamento dal “troppo diritto”, non accompagnata anche da uno studio sulla qualità degli atti normativi produrrebbe, infatti, giudizi limitati e parziali.
L’indagine che segue è basata esclusivamente sulle risposte delle regioni ad un apposito questionario che ha privilegiato alcuni interrogativi sugli argomenti sopra richiamati.
Quanto al riordino normativo, la rilevazione ha indicato gli interventi diretti a “ripulire” l’ordinamento da leggi inutili (mediante lo strumento dell’abrogazione espressa in leggi generali di settore o mediante la predisposizione di vere e proprie leggi di semplificazione).
Quanto al coordinamento della legislazione (considerato sempre come aspetto del riordino), le informazioni hanno riguardato la redazione di Testi Unici o di leggi che rivestono la medesima funzione di riordino organico di un settore senza, però, fornire una disciplina unica e completa di una intera materia.
Quanto, infine, alla qualità dei testi normativi, i dati raccolti hanno interessato l’elaborazione di strumenti diretti al miglioramento del processo e del prodotto legislativo (es. previsione di “studi di impatto”); la previsione di osservazioni istruttorie sulla legittimità costituzionale e sulla coerenza con altre leggi regionali e nazionali; l’uso di tecniche redazionali; l’utilizzazione del Manuale sulle regole e sui suggerimenti per la redazione dei testi normativi, elaborato da un gruppo di studio nell’ambito dell’Osservatorio legislativo interregionale nel 1991 (conosciuto anche come Manuale Rescigno); l’istituzione di strutture ad hoc (es. Uffici fattibilità, Uffici “drafting”, ecc.)
La situazione che emerge dalla rilevazione è per molti aspetti interessante.
Quanto al riordino normativo, l’opera di semplificazione legislativa attuata, soprattutto nel corso della VI legislatura con l’attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, in molte regioni si è, ormai, “assestata”. In altri ordinamenti regionali, invece, prosegue il processo di semplificazione o nell’ambito del riordino complessivo di interi settori (con relative abrogazioni delle leggi precedenti) o mediante lo strumento di vere e proprie leggi di semplificazione.
Quanto al coordinamento della legislazione mediante la predisposizione di Testi Unici, dalla rilevazione emergono, per alcune regioni un impegno “futuro” alla loro elaborazione nella procedura legislativa (non più, dunque, Testi Unici meramente compilativi); per altre l’adozione di leggi organiche non definibili formalmente Testi Unici ma, nella sostanza, con le medesime caratteristiche (provvedono, infatti, al riordino complessivo di interi settori ed alla contestuale abrogazione delle disposizioni previgenti).
Quanto, infine, alla qualità della legislazione la rilevazione ne evidenzia una serie di iniziative concrete dirette al miglioramento formale e sostanziale. A tal fine undici regioni hanno formalmente adottato il Manuale sulle regole e sui suggerimenti per la redazione dei testi normativi, altre, comunque, lo utilizzano in via di prassi. Poche regioni hanno introdotto “studi di impatto”, in alcune è stata, però, avviata una fase di sperimentazione in tal senso.
Molte amministrazioni regionali sono, infine, sensibili ai problemi legati alla “qualità” delle leggi e lo dimostrano avviando, periodicamente, corsi di formazione per i dipendenti degli uffici interessati (Uffici legislativi o strutture istituite ad hoc).

Tratto da
Rapporto sulla legislazione 2001
1. RIORDINO NORMATIVO E QUALITA' DELLA LEGISLAZIONE (Aida G. Arabia)

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